FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

PNEUMATICI INVERNALI, IL 15 OTTOBRE NON SCATTA UN OBBLIGO NAZIONALE: DATE, ORDINANZE E CONTROLLI DA NON CONFONDERE

 

Con l’avvicinarsi della stagione fredda torna una domanda ricorrente: dal 15 ottobre tutti devono cambiare gli pneumatici? La risposta richiede di distinguere l’impiego stagionale di pneumatici con indice di velocità ridotto, l’obbligo imposto su determinate strade e le condizioni concrete della circolazione. Per l’autunno 2026 il calendario generale costituisce un riferimento, ma non sostituisce la verifica delle ordinanze applicabili al percorso.

 

🔎 Dal 2010: prevenire il blocco della circolazione

La legge 29 luglio 2010, n. 120, modificando l’art. 6, comma 4, lettera e), del Codice della strada, ha rafforzato la possibilità di prescrivere un equipaggiamento idoneo alla marcia su neve e ghiaccio. Il potere dell’ente proprietario consente una preparazione preventiva: attendere che ogni veicolo rimanga bloccato significherebbe compromettere anche i soccorsi e lo sgombero della carreggiata. La circolare del Ministero dell’interno del 29 dicembre 2010 chiarì il rapporto tra ordinanza, pubblicità mediante segnaletica e disciplina sanzionatoria.

Nei centri abitati interviene il potere comunale previsto dall’art. 7, comma 1, del Codice della strada. Non esiste, dunque, un’unica prescrizione automaticamente estesa a ogni strada italiana: occorrono il provvedimento competente, il suo ambito territoriale e le relative condizioni di applicazione.

 

📅 Il 2013 e il 2014: due calendari con funzioni diverse

La direttiva MIT del 16 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio, intervenne dopo le disomogeneità registrate nelle precedenti stagioni. Individuò il periodo ordinario dal 15 novembre al 15 aprile, lasciando possibile una diversa durata per situazioni particolari, come i tratti montani ad alta quota. La circolare MIT prot. n. 1049 del 17 gennaio 2014 affrontò invece il problema pratico di distribuire nel tempo le operazioni di montaggio e smontaggio, consentendo l’impiego stagionale dei pneumatici invernali con indice di velocità ridotto dal 15 ottobre al 15 maggio, alle condizioni tecniche ammesse.

Il mese aggiuntivo ai due estremi riguarda questa possibilità d’impiego: non anticipa ovunque l’obbligo al 15 ottobre e non concede un mese di tolleranza dopo l’inizio di un’ordinanza. Se una prescrizione applicabile decorre dal 15 novembre, da quel giorno il veicolo deve esserne conforme; se decorre prima, vale la scadenza specifica.

 

📌 Le date da leggere correttamente

Periodo Significato operativo
15 ottobre 2026 – 15 maggio 2027 Finestra d’impiego stagionale dei pneumatici invernali con indice di velocità ridotto consentito; non equivale a un obbligo generalizzato.
15 novembre 2026 – 15 aprile 2027 Periodo ordinario di riferimento delle ordinanze: verificare strada, veicoli interessati ed eventuali date differenti.
Durante tutto l’anno La sola marcatura invernale non impone la sostituzione stagionale quando le caratteristiche tecniche, compreso l’indice di velocità, sono conformi a quelle prescritte per il veicolo.

 

🚗 Pneumatici invernali oppure dispositivi a bordo

Nell’assetto ordinario la dotazione può essere soddisfatta con pneumatici invernali oppure con mezzi antisdrucciolevoli idonei a bordo. La presenza delle catene nel bagagliaio assume quindi rilievo anche con fondo asciutto, quando l’ordinanza è in vigore. Per contro, una confezione qualsiasi non dimostra un equipaggiamento utilizzabile: servono dispositivi ammessi, compatibili con la misura degli pneumatici e installabili secondo le istruzioni del veicolo e del dispositivo.

Va distinto il segnale «catene per neve obbligatorie», disciplinato dall’art. 122, comma 8, del Regolamento del Codice della strada: da quel punto prescrive la circolazione con catene oppure pneumatici da neve. Il mero trasporto delle catene non coincide con il loro impiego quando quest’ultimo è richiesto.

La direttiva distingue inoltre ciclomotori a due ruote e motocicli: nel periodo di vigenza dell’obbligo possono circolare soltanto in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

 

🔎 Marcature e indice di velocità: il nome commerciale non basta

La qualificazione non dipende dalla dicitura pubblicitaria «quattro stagioni»: occorre verificare le marcature ammesse per gli pneumatici invernali, come M+S e le equivalenti MS, M-S o M&S, oltre all’omologazione e alla compatibilità tecnica. Anche per un prodotto venduto come “all season” restano decisivi misura, indice di carico e codice di velocità. La finestra stagionale non autorizza deroghe indistinte alle caratteristiche del veicolo.

Quando il codice di velocità è inferiore a quello ordinariamente previsto, bisogna verificare le condizioni della deroga stagionale, non soltanto la presenza di M+S. Dal 16 maggio al 14 ottobre tale possibilità non opera. Viceversa, uno pneumatico invernale pienamente conforme non diventa irregolare per il solo arrivo dell’estate: la sua adeguatezza alle temperature e all’impiego resta una distinta valutazione tecnica, da non confondere con un inesistente obbligo generalizzato di smontaggio.

 

⚖️ Il controllo su strada e la corretta contestazione

Per l’operatore la sequenza utile è verificare il tratto percorso, l’ordinanza applicabile, il periodo e le categorie interessate, la segnaletica e infine la dotazione effettiva. Il verbale deve rendere riconoscibile la prescrizione violata; il solo richiamo al “periodo invernale” non chiarisce quale obbligo fosse imposto in quel luogo. Per l’inosservanza della dotazione prescritta fuori dai centri abitati rileva l’art. 6, comma 14, del Codice della strada; in ambito urbano l’art. 7, comma 14, del Codice della strada, secondo la distinzione illustrata dalla circolare del 2010.

Un difetto di efficienza degli pneumatici costituisce un diverso profilo da esaminare ai sensi dell’art. 79 del Codice della strada: non va assimilato automaticamente all’assenza della dotazione stagionale. La precisione dell’accertamento evita di trattare come equivalenti situazioni tecnicamente e giuridicamente differenti.

 

🚗 La dotazione non sostituisce la prudenza

Il possesso dell’equipaggiamento non esaurisce i doveri del conducente. L’art. 141 del Codice della strada impone di adeguare la velocità alle condizioni della strada e alle circostanze, mantenendo il controllo del veicolo. Catene e pneumatici invernali non eliminano i rischi né consentono di ignorare eventuali chiusure. La conformità documentale e la sicurezza della guida sono verifiche complementari.

 

📌 Vantaggi e criticità della disciplina

La prevenzione e il calendario di riferimento favoriscono la preparazione dei veicoli e la continuità dei collegamenti; la finestra per l’indice ridotto permette di programmare le operazioni prima dei picchi stagionali. Le criticità riguardano soprattutto la comunicazione: date locali differenti, annunci generici sul “cambio gomme obbligatorio” e scarsa conoscenza della compatibilità dei dispositivi possono disorientare gli utenti. Una migliore informazione dovrebbe distinguere sempre data dell’obbligo, alternativa ammessa e caratteristiche della dotazione, evitando di presentare una scelta commerciale come l’unica soluzione legale.

 

Conclusioni

Il 15 ottobre è una data da conoscere, ma non permette da sola di stabilire se un veicolo possa percorrere una determinata strada. Per la stagione 2026–2027 la regola operativa è verificare il provvedimento vigente sul percorso e, separatamente, la conformità tecnica dell’equipaggiamento. Calendario, ordinanza e condizioni della marcia devono essere letti insieme: è questa distinzione che rende più consapevole la preparazione del viaggio e più preciso il controllo.

 

Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori


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