REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO II

§ 3. La segnaletica verticale
(Art. 39 Codice della Strada)

C) Segnali di prescrizione

c) Segnali di obbligo

Articolo 122 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Segnali di obbligo generico

(Vedi art. 39 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 39 del Codice della Strada)

   1. I segnali di obbligo generico sono:
      a) DIREZIONE OBBLIGATORIA;
      b) DIREZIONI CONSENTITE;
      c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI;
      d) ROTATORIA;
      e) LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ;
      f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE;
      g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI.
   2. I segnali di DIREZIONE OBBLIGATORIA (Figure II.80/a, II.80/b, II.80/c, II.80/d e II.80/e) devono essere usati per indicare al conducente l'unica direzione consentita. I cartelli di cui alle figure II.80/a, II.80/b e II.80/c sono installati di norma nel punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione; quelli di cui alle figure II.80/d e II.80/e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione, e possono essere integrati con pannelli modello II.1.
   3. I segnali di DIREZIONI CONSENTITE (Figure II.81/a, II.81/b e II.81/c) devono essere usati per indicare al conducente le uniche direzioni consentite e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo.
   4. I segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO (Figure II.82/a, II.82/b) e di PASSAGGI CONSENTITI (Figura II.83) devono essere usati per indicare al conducente: i primi due l'obbligo di passaggio rispettivamente a sinistra o a destra di un ostacolo, di un ingombro, di un salvagente, di una testata di isola di traffico o di uno spartitraffico posti sulla strada, ovvero per segnalare deviazioni in occasione di lavori stradali o per altre cause; il terzo consente il passaggio da ambedue i lati dell'ostacolo.
   5. I segnali di cui al comma 4 devono essere posti sulla testata dell'isola di traffico, dello spartitraffico, del salvagente, ovvero posizionati sull'ostacolo o sull'ingombro, in modo da essere percepiti tempestivamente e da rendere chiara l'indicazione del passaggio obbligatorio. Nei casi in cui le strade abbiano spartitraffico tra le carreggiate di larghezza superiore a 1,50 m, i segnali possono essere integrati dal segnale SENSO VIETATO (Figura II.47) installato sul lato opposto della testata spartitraffico stessa.
   6. Il segnale di ROTATORIA (Figura II.84) deve essere usato per indicare ai conducenti l'obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle frecce. Deve essere collocato sulla soglia dell'area ove si svolge la circolazione rotatoria. Sulle strade extraurbane è sempre preceduto dal segnale di PREAVVISO DI CIRCOLAZIONE ROTATORIA (Figura II.27).
   7. Il segnale LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ (Figura II.85) deve essere usato per indicare che i veicoli circolanti sulla strada, o su una o più corsie di essa soggette al segnale, sono tenuti ad osservare il limite minimo indicato. I veicoli non suscettibili di sviluppare la velocità minima indicata non devono impegnare la strada o la parte di essa soggetta a detto segnale. La fine dell'obbligo deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (Figura II.86).
   8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (Figura II.87) deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici invernali. Il segnale può essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITÀ mantenendo il proprio valore prescrittivo.
   9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI il cui simbolo è in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa è riservata alla sola categoria di utenti prevista mentre è vietata alle altre. Tali segnali sono:
      a) il segnale PERCORSO PEDONALE (Figura II.88) che deve essere posto all'inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale;
      b) il segnale PISTA CICLABILE (Figura II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;
      c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (Figura II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (Figura II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;
      d) il segnale PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA (Figura II.94) che deve essere posto all'inizio di una pista o di un passaggio particolare.
   10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (Figure II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95).

 

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