CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

 

Articolo 214-ter CdS
Destinazione dei veicoli confiscati

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.
   2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.

 

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OSSERVAZIONI

* "Si ritiene che la​ ​circolazione​ ​con​ ​veicolo​ ​confiscato​ ​non possa essere sanzionata ai sensi dell'art. 213, comma 8, del codice della strada, atteso che tale norma fa specifico riferimento ai​ ​veicoli​ ​sottoposti alla misura cautelare del sequestro. (...) si ritiene che tale ipotesi possa configurare, invece, il reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 del codice penale, atteso che la mancata consegna del​ ​veicolo​ ​all'Erario presuppone la sottrazione del bene alla disponibilità patrimoniale dello Stato." (Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/6828/21/101/20/21/4 del 12.07.2021 - Circolazione​ ​con​ ​veicolo​ ​confiscato. Apparato sanzionatorio.). Si precisa, inoltre, che la fattispecie di cui sopra, oltre a configurare il reato appropriazione indebita (art. 646 del codice penale), configura anche quello di violazione dei sigilli (art. 349 del codice penale) e quello di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (art. 650  del codice penale) (nello specifico l’ordine del Prefetto di condurre il mezzo nel luogo dal medesimo individuato ex art. 214 bis C.d.S.), reati reati perseguibili d’ufficio.
* Premesso che la circolazione​ ​di un​ ​veicolo, anche se confiscato, ​deve avvenire sempre nel rispetto delle norme del codice della strada, si ritiene che "... la​ ​circolazione​ ​di un​ ​veicolo​ ​confiscato​ ​ma privo della copertura assicurativa, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 193 del codice della strada, senza, tuttavia, l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro. Infatti, nell'ipotesi in questione, ai sensi dell'art. 213, comma 9, del codice della strada, è possibile affermare che la​ ​circolazione​ ​del​ ​veicolo​ ​avviene contro la volontà del proprietario, cioè lo Stato, che deve essere considerato, pertanto, estraneo alla violazione.
 Per lo stesso motivo lo Stato deve considerarsi escluso da qualsiasi obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria, della quale dovrà, pertanto, rispondere solo il conducente. Nel caso di​ ​veicolo​ ​lasciato in sosta, invece, sarà necessario individuare il trasgressore, ovvero colui che avendone la materiale disponibilità esercitava un dominio sul​ ​veicolo​ ​stesso. Tale soggetto, si ritiene che possa essere identificato nella persona che originariamente era stata nominata custode del​ ​veicolo​ ​sottoposto a sequestro, tenuta all'osservanza degli obblighi di custodia e, pertanto, responsabile di ogni illegittimo spostamento o utilizzo
." (Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/6828/21/101/20/21/4 del 12.07.2021 - Circolazione​ ​con​ ​veicolo​ ​confiscato. Apparato sanzionatorio.).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 48633 del 22/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186, 214 e 214-ter del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Provvedimenti a carico del veicolo - Rapporto negoziale di leasing - Soggetto intestatario diverso dal trasgressore - Conducente esclusivo utilizzatore - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool non è possibile procedere alla confisca del veicolo concesso in leasing all'utilizzatore se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato in quanto, per procedere alla confisca è comunque necessaria la formulazione di un rimprovero per la messa in circolazione del mezzo al formale intestatario del bene.

 

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