PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 173 CdS
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

(Vedi art. 173 del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

 

Note comuni:
   Regolamenta la disciplina l'uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
  


_____ 173-1 _____

Riferimento normativo: art. 173 comma 1 in relazione all'art. 173 comma 3
Guidava senza fare uso di occhiali (o determinati apparecchi) prescritti sulla patente.

Codice violazione: [2980]
Descrizione violazione: Titolare di patente di guida che durante la guida ometteva di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, nonostante gli fosse stato prescritto in sede di rilascio o rinnovo della patente.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 83,00
- diurna scontata del 30%: euro 58,10
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 5
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - Indicare il la prescrizione (es. Guida senza lenti od occhiali quando previste...)


_____ 173-2 _____

Riferimento normativo: art. 173 comma 2 in relazione all'art. 173 comma 3-bis
Uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante.

Codice violazione: vedi casistiche
Descrizione violazione: Conducente di veicolo che durante la guida faceva uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante, ovvero indossava cuffie sonore ad entrambe le orecchie. [1a violazione]
[4151] Conducente che durante la marcia fa uso di apparecchi radiotelefonici
[4152] Conducente che durante la marcia fa uso di cuffie sonore
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 165,00
- diurna scontata del 30%: euro 115,50
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 5
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:

 - E’ fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
 - La violazione si pone in essere solamente quando si è alla guida del veicolo e quindi in marcia. Non in fermata, sosta od arresto.
 - In caso di recidiva si applica casistica 173-3


_____ 173-3 _____

Riferimento normativo: art. 173 comma 2 in relazione all'art. 173 comma 3-bis
Uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante. 

Codice violazione: vedi casistiche
Descrizione violazione: Conducente di veicolo che durante la guida faceva uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante, ovvero indossava cuffie sonore ad entrambe le orecchie. [Reiterazione violazione]
[2979] Conducente che durante la marcia fa uso di apparecchi radiotelefonici
[2978] Conducente che durante la marcia fa uso di cuffie sonore
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 165,00
- diurna scontata del 30%: euro 115,50
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 5
Sanzione accessoria:
 - Sospensione del titolo di guida da 1 a 3 mesi secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II
Note al verbale: -
Note operative:
 - E’ fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
 - La violazione si pone in essere solamente quando si è alla guida del veicolo e quindi in marcia. Non in fermata, sosta od arresto.

 .

 

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