Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/A/6622/21/102/18/1 del 6 luglio 2021

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

 

Prot.: 300/A/6622/21/102/18/1 del 06/07/2021

OGGETTO: Richiesta urgente per la sicurezza stradale. Chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione degli artt. 167 e 169 del codice della strada.

(Indirizzi omessi)

 

   Si fa riferimento alla nota n. 18299 del 1 giugno u.s. con la quale sono stati forniti chiarimenti all’Associazione che legge per conoscenza (1) riguardo i limiti di massa cui sono soggetti i veicoli della categoria M1 (2). Si fa, altresì, riferimento all'ulteriore richiesta di chiarimenti inviata dalla stessa Associazione con lettera del 9 giugno 2021 (3).

   Nel merito delle questioni poste all’attenzione, nel concordare sul contenuto della nota di codesto Ufficio, si ritiene opportuno formulare un parere relativo all’applicazione delle sanzioni, con particolare riferimento alle ipotesi di superamento dei limiti di massa dei veicoli.

   L’art. 167 codice della strada disciplina le masse dei veicoli (4) senza fare alcuna distinzione sulla tipologia dei veicoli stessi.

   L'art. 169 codice della strada disciplina il numero delle persone trasportabili sui veicoli, nonché il carico complessivo massimo (5). Nel primo caso non è prevista alcuna distinzione sulla tipologia dei veicoli, nel secondo caso, invece, la norma si riferisce ai soli veicoli destinati al trasporto di persone (6).

   Pertanto, con riferimento al superamento dei limiti di massa dei veicoli destinati al trasporto di persone, l’art. 169 deve essere considerata norma speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 167.

Per quanto suesposto, si ritiene che le violazioni debbano essere applicate nel seguente modo:

  • art. 167, per veicoli diversi da quelli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione. In questo caso troverà applicazione la tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione in quanto espressamente previsto dal citato art. 167 (7);
  • art. 169, per veicoli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione. In questo caso non troverà applicazione la tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione perché non espressamente previsto nel citato art. 169.

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Pomponio

 

(1) Che in data 21/05/2021 ha formulato un quesito diretto al Ministero dell’interno e a codesto Dicastero.
(2) Cfr. Art. 47 cds: “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente”.
(3) Indirizzata al Ministero dell’interno e a codesto Ufficio quale riscontro alla nota del 1° giugno citata in premessa.
(4) Stabilendo che i veicoli non possono circolare con una massa superiore a quella indicata nella carta di circolazione, aumentata del 5%.
(5) In questo caso, l'indicazione relativa al carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione (art. 169, comma 7), deve essere letto come riferito alla massa complessiva che nella carta di circolazione è individuata nel punto "F2".
(6) Cfr. art. 169, commi 7 e 9.
(7) Cfr. art. 167, comma 2.

 

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