Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 31392 del 19 settembre 2002

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 31392 del 19/09/2002
Circolazione Stradale - Art. 167 del Codice della Strada e art. 650 C.P. - Trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi - Eccedenza della massa complessiva a pieno carico - Riduzione del carico entro i limiti consentiti - Inottemperanza - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - Insussistenza - L'art. 167 del C.d.S. sanziona la condotta di chi circola con carico superiore al consentito, e l'ordine impartito al conducente di ridurre il carico del proprio veicolo nei limiti di legge, a seguito della contestazione della relativa violazione amministrativa, costituisce una mera raccomandazione rivolta dai competenti organi preposti alla regolamentazione della circolazione stradale, e non già l'ordine di cui all'art. 650 cod. pen..


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 28 settembre 2001 il Tribunale di (Omissis) condannava (Soggetto 1) alla pena di lire trecentomila di ammenda, siccome responsabile del reato di cui all'art. 650 cod. pen. (per non avere ottemperato all'ordine impartitogli dai Carabinieri della stazione di (Omissis), i quali, dopo avergli contestato la contravvenzione di cui all'art. 167 C.d.S. e intimato di ridurre il carico, ai sensi dell'art. 167 co. 10^ C.d.S., dell'autocarro di cui l'imputato era alla guida, accertavano dopo circa mezz'ora che l'automezzo si trovava nelle stesse condizioni irregolari di carico).

1. Ricorre per cassazione il (Soggetto 1), il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 167 C.d.S. e 650 cod. pen.), asserendo che la condotta realizzata dall'imputato non costituiva violazione dell'art. 650 cod. pen., ma mera violazione dell'art. 167 del Codice della Strada, punita con sanzione amministrativa.

1. Il ricorso è fondato.

Invero, è giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte, Sez. I, 15.10.1998, (Omissis) e altro, sent. n. 13048) che la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. prevede che l'inosservanza dell'ordine impartito dall'autorità, per le ragioni indicate in detta norma, sia relazionato a una situazione non prefigurata da alcuna specifica previsione normativa, che comporti una autonoma sanzione, di guisa in una ipotesi del genere la condotta inottemperante non concretizza il reato di cui all'art. 650 cod. pen., bensì realizza la violazione prevista dalla specifica norma che la riguarda.

Applicando tale principio alla fattispecie in esame, si rileva che il quinto comma dell'art. 167 del d. lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) sanziona la condotta di chi circola con carico superiore al consentito, non distinguendo tra la prima violazione accertata dagli organi competenti e l'eventuale violazione della stessa norma accertata nel corso del medesimo trasporto.

Ne discende che l'asserito ordine impartito all'imputato di ridurre il carico del proprio autocarro nei limiti di legge, dopo che ne era stata accertata e contestata l'irregolarità con conseguente notificazione della violazione, amministrativamente sanzionata, dell'art. 167 C.d.S., costituiva una mera raccomandazione, a costui rivolta dai competenti organi preposti alla regolamentazione della circolazione stradale, di non perseguire nel proposito di violare detta disposizione adeguando il carico dell'automezzo alle norme di legge, e non già l'ordine di cui all'art. 650 cod. pen.

Infatti l'eventuale inottemperanza al suo contenuto è specificamente sanzionata dal citato art. 167, che nella specie era stato palesemente violato dalla condotta del (Soggetto 1), che aveva mantenuto l'irregolarità del carico dell'autotreno anche successivamente alla prima contestazione, di guisa che - anche in applicazione del principio generale dell'ordinamento indicato nell'art. 9 della legge 24.11.1981 n. 689, che regola il rapporto di specialità tra reati e violazioni amministrative - viene meno, in presenza di una specifica previsione normativa che sanziona tale condotta, la funzione meramente sussidiaria assegnata dal legislatore al reato previsto dall'art. 650 cod. pen.

Conseguentemente, non essendo la condotta contestata all'odierno ricorrente prevista dalla legge come reato ma come violazione amministrativa, la sentenza impugnata va annullata, a norma dell'art. 620 lett. a) c.p.p., senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma il 23 maggio 2002.

Depositata in cancelleria il 19 settembre 2002.

 

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