REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

§ 4. Carichi sporgenti e trasporto merci pericolose
(Artt. 163 - 168 Codice della Strada)

Articolo 363 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Accertamento della massa dei veicoli

(Vedi art. 167 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 167 del Codice della Strada)

   1. Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella più vicina località in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purché in regola con le prescritte verifiche di legge.

 

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