Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 21289 del 1 giugno 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 21289 del 01/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 148 e 154 del Codice della Strada - Sorpasso e cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre - Conflitto tra manovre e priorità - In caso di conflitto tra la manovra di sorpasso, anche non corretta, e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifica una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, che comporta l'obbligo del conducente che precede di astenersi dall'iniziare e comunque dal completare la manovra di svolta, pur avendo segnalato il cambiamento di direzione, per lasciare passare il veicolo sopravveniente da tergo allorquando, per la posizione, distanza, e velocità di quest'ultimo, venga a determinarsi, altrimenti, il pericolo di collisione.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di L'Aquila con la statuizione di cui in epigrafe, diminuendo la pena ex art. 590-bis, comma 7, cod. pen., ha riformato la sentenza con la quale il 7 maggio 2019 il Tribunale di Sulmona, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato A. B. per lesioni personali gravi cagionate per colpa e con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 154, comma 1, lett. a e b, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. "cod. strada").

 L'imputato è stato in particolare ritenuto responsabile di aver cagionato (il 2 settembre 2017), alla guida di un autocarro, lesioni personali in offesa di C. D. (costituitosi parte civile) per colpa e in violazione della citata norma sulla disciplina della circolazione stradale, avendo sterzato improvvidamente (ancorché azionando l'apposito indicatore di direzione), al fine di accedere ad una piazzola di sosta presente sul margine destro della corsia opposta al proprio senso di marcia, così occupando per intero l'opposta corsia con conseguente impatto con la moto condotta dalla persona offesa che, nello stesso senso di marcia, era sopraggiunta in fase di sorpasso.

 2. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

 2.1. Con il primo motivo si deducono mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte territoriale preteso di riconoscere la responsabilità in capo a A. B. pur avendo la persona offesa iniziato la manovra di sorpasso quando l'autocarro condotto dall'imputato, già intrapresa la descritta manovra, stava ormai accedendo all'area di sosta sita sul margine dell'opposta corsia. Per il ricorrente, sul punto, la motivazione, oltre ad essere "disancorata dalla realtà processuale e dagli specifici dati fattuali posti alla base del sotteso "iter logico", sarebbe altresì apodittica, puramente "assertiva" oltre che "palesemente affetta da errori logico-giuridici". L'obbligo di "ispezionare la strada ... per assicurarsi che non sopraggiungano veicoli in fase di sorpasso, ex art. 154 c.d.s.", sussisterebbe difatti solo fino all'inizio della manovra e non anche nella fase di esecuzione della stessa.

 2.2. Con il secondo motivo si critica la statuizione di secondo grado per non aver ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche omettendo di spiegare e giustificare le relative ragioni ostative e di indicare, ancorché succintamente, gli elementi preponderanti impeditivi, nonostante l'incensuratezza dell'imputato che ha prestato le prime cure alla persona offesa mettendosi peraltro a disposizione delle forze dell'ordine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato.
 
 2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

 2.1. Diversamente da quanto censurato, la Corte territoriale, in forza delle dichiarazioni rese da testimoni oculari oltre che in considerazione del punto d'impatto tra i due mezzi (la ruota anteriore sinistra dell'autocarro), ha ritenuto accertato il reato con percorso motivazionale tutt'altro che apodittico nonché congruo, coerente e non manifestamente illogico. Essa ha difatti concluso nel senso per cui l'autocarro, al momento del sinistro, avesse occupato le corsie di entrambi i sensi di marcia così dando luogo, per l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 154 cod. strada, alla seriazione causale nella quale si è inserita, senza interromperla, la condotta colposa del motociclista. Quest'ultimo è infatti sopraggiunto in fase di sorpasso sostanzialmente in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 148 cod. strada (di qui la conseguente diminuzione della pena ex art. 590-bis, comma settimo, cod. pen.).

 2.2. Parimenti infondato è il profilo di doglianza con il quale si sindaca la sentenza sostenendo che l'obbligo di "ispezionare la strada ... per assicurarsi che non sopraggiungano veicoli in fase di sorpasso, ex art. 154 c.d.s.", sussisterebbe solo fino all'inizio della manovra e non anche nella fase di esecuzione della stessa, con conseguente inconferenza, nella specie, anche del principio dell'affidamento invece invocato dal ricorrente in sede di discussione orale.

 In tema di circolazione stradale, difatti, il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, proprio in ragione del citato art. 154, ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada non soltanto prima di compiere la manovra ma anche durante la sua esecuzione (ex plurimis, Sez. 4, n. 48266 del 15/06/2017, Di Maria, Rv. 271291, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame in quanto relativa alla collisione tra un veicolo, che aveva già iniziato manovra di svolta a sinistra per inserirsi in un parcheggio, e un ciclomotore che, percorrendo lo stesso senso di marcia, ne stava effettuando il sorpasso).

 Differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, la verifica del conducente di non recare pericolo o intralcio durante il cambio di direzione deve perdurare dall'inizio alla fine della manovra di cambio di direzione in quanto tale da determinare, in particolare quella di svolta a sinistra, una indiscutibile situazione di pericolo che esige da parte del conducente la massima prudenza e l'adozione di tutte le cautele al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione.

 Il conducente deve quindi accertarsi con ogni mezzo che non sopraggiungano altri veicoli, con ispezione perdurante in tutte le fasi della manovra (Sez. 4, n. 48266/2017, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 6967 del 16/12/2011, G. M., non massimata), non venendo meno tale obbligo una volta iniziato il cambio di direzione, differentemente da quanto vorrebbe sostenere il motivo di ricorso. Quest'ultimo, peraltro, nella sua concreta articolazione, mostra di non considerare che la manovra di inversione di un veicolo (sulla destra e, ancora di più, sulla sinistra) per uscire dalla sede stradale può essere effettuata solo ove si abbia la certezza di poter completare la manovra stessa, lasciando così libero, nel più breve tempo possibile, lo scorrimento del normale flusso di circolazione (Sez. 4, n. 48266/2017, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 42493 del 03/10/2012, Pezzoli, Rv. 254612).

 Sempre in forza dell'art. art. 154 cod. strada, infine, del conflitto tra la manovra di sorpasso, in ipotesi anche non corretta, e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifica una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, che comporta l'obbligo del conducente che precede di astenersi dall'iniziare e comunque dal completare la manovra di svolta, pur avendo segnalato il cambiamento di direzione, per lasciare passare il veicolo sopravveniente da tergo allorquando, per la posizione, distanza, e velocità di quest'ultimo, venga a determinarsi, altrimenti, il pericolo di collisione (ex plurimis, Sez. 4, n. 15526 del 05/03/2020, Gervasio, Rv. 279141).

 3. Circa il secondo motivo di ricorso, che censura la sentenza in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rileva evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallane, Rv. 281999; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959).

 Sotto tale aspetto, quindi, la censura si mostra inammissibile, per difetto di specificità, laddove neanche prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, mostrando così di aver insistito per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 4, n. 15492/2022, cit.).

 4. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile C. D., liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile C. D., liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.
 
Così deciso il 26 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2022.

 

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