OSSERVAZIONI
* La guida accompagnata è legata ad una serie di precise condizioni, quali la presenza di persona espressamente indicata nell'apposita autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (o l'istruttore di autoscuola) in possesso di appositi requisiti, tra i quali il possesso di patente di guida di categoria B o superiore rilasciata da almeno dieci anni. A tale proposito non può essere designato, quale accompagnatore, un conducente in possesso di patente di guida di categoria B o superiore rilasciata da meno di dieci anni, anche se in possesso di patente di servizio di categoria diversa e rilasciata da oltre 10 anni, in quanto la patente di servizio è solo un titolo abilitativo che integra la patente civile durante il servizio per la quale è richiesta.
* La patente di servizio, rilasciata ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati all'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a) del C.d.S. è solo un titolo abilitativo che integra la patente civile durante il servizio per la quale è richiesta, limitatamente ai veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
* In tema di sanzioni accessorie, queste hanno effetto solo sulla patente di servizio e non si estendono alla patente civile posseduta. Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 C.d.S., la patente di servizio è sospesa o revocata dal Prefetto per i soggetti indicati all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) del C.d.S., o dall'autorità che l'ha rilasciata per gli altri soggetti indicati dall'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a). La patente di servizio può essere altresì sospesa fino ad un massino di un anno o, nei casi più gravi o di recidiva, revocata dal Prefetto, quando il titolare nell'impiego dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'ente o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività di servizio. La patente di servizio è inoltre ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del C.d.S. commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore
La patente civile posseduta, tuttavia, potrebbe essere oggetto di revisione, ai sensi dell’art. 128 C.d.S., se il comportamento di guida ha fatto sorgere il dubbio della persistenza dei requisiti psicofisici.
Le disposizioni dell'articolo 126-bis C.d.S., relative alla decurtazione dei punti, per violazioni commesse alla guida di veicoli di servizio, non si applicano né alla patente di servizio, né alla patente civile (Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/5181/15/105/26 del 15.07.2015).
* Sotto il profilo sanzionatorio, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari da parte dell’Amministrazione di appartenenza, non è prevista alcuna sanzione del C.d.S. per il personale che guida un veicolo di servizio senza essere munito della patente di servizio (anche se privo della patente civile), né per chi guida senza la patente militare (o assimilata).
In via generale, salvo che il comportamento non sia punibile perché si è commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa, in caso di violazione delle norme del C.d.S. commessa alla guida di un veicolo che richiede il possesso della patente di servizio, il trasgressore risponde dell’infrazione (Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/5181/15/105/26 del 15.07.2015).
* La patente di servizio (art. 139 del C.d.S.) è un titolo di abilitazione professionale prevista per il personale abilitato allo svolgimento dei compiti di polizia stradale, il cui rilascio presuppone che il titolare sia, innanzitutto, abilitato all'espletamento dei servizi di polizia stradale, sia possessore di patente di guida rilasciata ai sensi dell’art. 116 C.d.S. (c.d. patente civile) valida per il veicolo che intende condurre, abbia frequentato l'apposito corso di qualificazione e superato il relativo esame.
La patente militare (e assimilate) (art. 138 del C.d.S.), prescritta per la guida di veicoli in dotazione delle Forze armate e dei Corpi equiparati indicati al comma 11 dello stesso art. 138, ed è sempre necessaria per condurre un veicolo in dotazione delle Forze armate o con immatricolazione speciale ai sensi dell’art. 138 C.d.S., che non può essere condotto con la sola patente civile rilasciata ai sensi dell'art. 116 C.d.S..
La patente militare (o assimilata), rilasciata è a tutti gli effetti equiparata alla patente di servizio (art. 139 C.d.S.) per cui, per condurre un veicolo impegnato nei servizi di polizia stradale, non occorre il rilascio di un nuovo documento (patente di servizio) (Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/5181/15/105/26 del 15.07.2015).
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