Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Documento inserito il 8 agosto 2026

 

Nuovo Codice della strada 2026: patente B a 17 anni, sorpasso a destra e le altre proposte di modifica. A che punto è la riforma e quale sarà l’iter legislativo?

Una nuova riforma del Codice della strada è realmente in arrivo?

a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano ed Aurora Palumbo, studentessa del IV anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, collaboratrice alla ricerca normativa e giurisprudenziale.

 

A poco meno di due anni dall'entrata in vigore della più recente riforma organica del Codice della strada, il legislatore torna a interrogarsi sull'assetto complessivo della disciplina della circolazione stradale.

La notizia, però, deve essere letta con una certa prudenza.

Il 21 luglio 2026 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato ufficialmente l'avvio di un confronto con associazioni e categorie interessate alla revisione del Codice della strada. L'iniziativa è stata presentata come una fase di raccolta di osservazioni e proposte finalizzata alla costruzione di un Codice più chiaro ed efficace, orientato alla semplificazione, alla digitalizzazione, al diritto alla mobilità e alla sicurezza degli utenti della strada.

Tra i temi espressamente indicati dal MIT figura l'abbassamento a 17 anni del limite di età per il conseguimento delle patenti B e C, oltre alla tutela degli utenti vulnerabili.

È dunque già iniziato un percorso politico e istituzionale di revisione, ma ciò non equivale ancora alla presentazione di un disegno di legge contenente un articolato definitivo.

In altre parole, oggi non esiste ancora un “nuovo Codice della strada 2026” da applicare né un testo legislativo definitivo delle modifiche annunciate.

Questa distinzione è fondamentale, soprattutto per chi opera professionalmente nell'applicazione del Codice della strada.

 


La patente B a 17 anni: la proposta più concreta

La modifica che ha ricevuto la più chiara ufficializzazione è quella relativa all'età per il conseguimento della patente.

L'ipotesi è quella di consentire il conseguimento della patente di categoria B a 17 anni, nell'ambito di un sistema di guida accompagnata.

Non si tratta, peraltro, di un'idea isolata del legislatore italiano.

La Direttiva (UE) 2025/2205, entrata in vigore nel novembre 2025, ha introdotto a livello europeo un sistema armonizzato di guida accompagnata per i conducenti diciassettenni.

L'art. 17 della direttiva prevede infatti che gli Stati membri rilascino patenti di categoria B contrassegnate dal codice unionale 98.02 ai candidati che abbiano compiuto 17 anni. Prima del compimento dei 18 anni, il titolare può guidare soltanto accompagnato da una persona in possesso dei requisiti stabiliti dalla direttiva.

La disciplina europea prevede, in particolare, che l'accompagnatore abbia almeno 24 anni, sia titolare della patente della categoria pertinente da oltre cinque anni e non sia stato destinatario di un'interdizione alla guida negli ultimi cinque anni.

Il legislatore italiano dovrà quindi intervenire anche per coordinare la disciplina nazionale con il nuovo quadro europeo.

Quali articoli del Codice della strada sarebbero interessati?

L'eventuale introduzione della patente B a 17 anni richiederebbe presumibilmente un intervento coordinato sulle disposizioni relative:

  • ai requisiti anagrafici per il conseguimento delle patenti;
  • alle categorie di patente;
  • alla guida accompagnata;
  • alle modalità di esercitazione e di circolazione dei conducenti minorenni;
  • alle limitazioni previste per i conducenti nei primi anni dal conseguimento della patente.

Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta agli artt. 115 e 116 del C.d.S., nonché alle disposizioni collegate alla guida accompagnata e alle limitazioni dei neopatentati.

L'intervento dovrà inoltre essere coordinato con l'attuale art. 117 del C.d.S., che disciplina le limitazioni nella guida per i titolari delle patenti A2, A, B1 e B nei primi anni dal rilascio. La norma vigente prevede, tra l'altro, limiti di velocità specifici e limitazioni relative alla potenza dei veicoli per i titolari di patente B nei primi tre anni.

Non è quindi sufficiente modificare una sola disposizione sull'età: la patente B a 17 anni comporterebbe una vera e propria riscrittura coordinata del sistema della guida dei minorenni e dei neopatentati.

 


Una novità che non nasce soltanto dalla riforma italiana

È importante sottolineare che, sul punto della patente a 17 anni, non ci troviamo di fronte a una semplice iniziativa nazionale.

La nuova direttiva europea stabilisce infatti che gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per dare attuazione al sistema di guida accompagnata entro il 26 novembre 2028, con applicazione delle relative disposizioni a decorrere dal 26 novembre 2028.

Questo significa che l'Italia dovrà comunque intervenire sulla materia.

La discussione avviata dal MIT assume quindi anche la funzione di occasione per coordinare il Codice della strada con il nuovo quadro europeo.

 


Il sorpasso a destra in autostrada: vera proposta o anticipazione giornalistica?

Molto più delicata è la questione del cosiddetto “sorpasso a destra in autostrada”.

Su questo punto è necessaria una cautela ancora maggiore.

Il Codice della strada vigente distingue chiaramente la posizione dei veicoli sulla carreggiata dalla manovra di sorpasso.

L'art. 143 del C.d.S. stabilisce che, sulle carreggiate con due o più corsie per senso di marcia, deve essere percorsa la corsia più libera a destra, mentre le corsie di sinistra sono destinate al sorpasso.

L'art. 148 del C.d.S., invece, disciplina il sorpasso e stabilisce, quale regola generale, che il conducente debba portarsi sulla sinistra del veicolo da superare e rientrare a destra appena possibile.

Il comma 15 dell'art. 148 del C.d.S. sanziona il sorpasso a destra, salvo i casi nei quali esso è consentito.

Ma cosa significa realmente “sorpasso a destra”?

Qui emerge un problema terminologico tutt'altro che secondario.

Nella prassi viene spesso definito “sorpasso a destra” anche quello che tecnicamente potrebbe configurarsi come semplice superamento di un veicolo che occupa una corsia più a sinistra mentre il conducente che procede sulla destra mantiene la propria corsia.

È proprio questa distinzione che rende particolarmente delicata qualsiasi eventuale modifica.

Una futura riforma potrebbe intervenire:

  1. sulla definizione della manovra di sorpasso;
  2. sulla disciplina del superamento dei veicoli nelle carreggiate pluricorsia;
  3. sulla relazione tra art. 143 e art. 148 del C.d.S.;
  4. sulla disciplina sanzionatoria;
  5. sulla posizione del conducente che procede regolarmente sulla corsia di destra e si trova a sopravanzare un veicolo che occupa una corsia più a sinistra.

Al momento, però, non risulta dal comunicato ufficiale del MIT un testo normativo che abbia già tradotto questa ipotesi in una proposta articolata.

Per questo è preferibile parlare di ipotesi di modifica e non di “nuova regola già proposta dal Governo”.

 


Perché l'eventuale modifica del sorpasso sarebbe particolarmente complessa

Una modifica dell'art. 148 del C.d.S. non potrebbe essere isolata.

Dovrebbe necessariamente essere coordinata con l'art. 143, perché il Codice impone già al conducente di utilizzare la corsia più libera a destra.

In astratto, si potrebbe immaginare una disciplina nella quale:

  • resti fermo l'obbligo di mantenere la destra;
  • venga chiarita la distinzione tra sorpasso e semplice superamento;
  • sia disciplinato espressamente il caso del veicolo che procede regolarmente sulla corsia di destra e sopravanza un veicolo più lento che occupa una corsia centrale o sinistra;
  • resti vietato lo spostamento deliberato sulla corsia destra finalizzato a superare un veicolo e il successivo rientro nella corsia di sinistra, qualora il legislatore intendesse conservare tale condotta come vero e proprio sorpasso a destra.

Ma questa è, allo stato, un'ipotesi ricostruttiva, non il contenuto di una norma già presentata.

Ed è proprio questa distinzione che deve essere mantenuta in un articolo destinato a una banca dati giuridica.

 


Le altre possibili modifiche: attenzione alle indiscrezioni

Nel dibattito pubblico stanno circolando ulteriori ipotesi relative, tra l'altro, alla circolazione autostradale, ai neopatentati, alla sicurezza degli utenti vulnerabili e alla disciplina delle modalità di guida.

È però opportuno non costruire un elenco di “nuove norme” sulla base di anticipazioni giornalistiche non ancora trasformate in un articolato ufficiale.

Il comunicato del MIT del 21 luglio 2026 individua espressamente come temi della consultazione la revisione generale del Codice, la semplificazione, la digitalizzazione, il diritto alla mobilità, la sicurezza e, in particolare, l'ipotesi di abbassamento a 17 anni dell'età per le patenti B e C e la tutela degli utenti vulnerabili.

È quindi possibile individuare aree di possibile intervento, ma non ancora un elenco definitivo di articoli da modificare.

 


Gli articoli del Codice della strada potenzialmente interessati

In attesa di conoscere il futuro articolato, è comunque possibile individuare le principali disposizioni che potrebbero essere coinvolte.

Materia Articoli potenzialmente interessati
Requisiti per la guida e minore età art. 115 del C.d.S.
Patenti di guida e categorie art. 116 del C.d.S.
Limitazioni nella guida art. 117 del C.d.S.
Posizione dei veicoli sulla carreggiata art. 143 del C.d.S.
Sorpasso art. 148 del C.d.S.
Circolazione in autostrada artt. 175 e 176 del C.d.S., ove l'intervento riguardasse specificamente la disciplina autostradale
Utenti vulnerabili e sicurezza della circolazione varie disposizioni del Codice, in funzione dello specifico intervento
Sanzioni e conseguenze accessorie disposizioni del Titolo VI collegate alle singole violazioni

Si tratta, naturalmente, di articoli potenzialmente interessati, non di un elenco di norme già individuate da un disegno di legge.

Questa precisazione è essenziale.

 


Il punto che spesso sfugge: il Codice della strada non si modifica con un “pacchetto”

Nel linguaggio giornalistico si parla facilmente di “pacchetto di modifiche al Codice della strada”.

Dal punto di vista giuridico, tuttavia, il “pacchetto” non è una categoria normativa.

Perché una modifica diventi diritto vigente occorre che venga tradotta in una fonte normativa idonea.

Se il Governo intendesse intervenire attraverso un disegno di legge, il percorso ordinario sarebbe, in estrema sintesi, il seguente:

elaborazione del testo → deliberazione del Consiglio dei ministri, ove si tratti di iniziativa governativa → presentazione a una Camera → assegnazione alla Commissione competente → esame e votazione → Assemblea → trasmissione all'altra Camera → eventuali modifiche e ritorno alla prima Camera → approvazione del medesimo testo da entrambe le Camere → promulgazione del Presidente della Repubblica → pubblicazione in Gazzetta Ufficiale → entrata in vigore.

Il Senato descrive il procedimento legislativo proprio attraverso questa sequenza, comprendente presentazione, assegnazione alla Commissione, esame, approvazione, trasmissione all'altra Camera, eventuale “navette”, promulgazione e pubblicazione.

Soltanto dopo il completamento del procedimento e l'entrata in vigore della nuova disciplina sarà possibile parlare di modifica vigente del Codice della strada.

 


E se il Governo scegliesse una legge delega?

Un'altra possibilità è quella di una legge delega.

In questo caso il Parlamento non riscriverebbe direttamente tutte le disposizioni del Codice, ma conferirebbe al Governo una delega legislativa, stabilendo principi e criteri direttivi, oggetto della delega e termine entro il quale esercitarla.

Il Governo procederebbe quindi successivamente all'adozione di uno o più decreti legislativi, secondo quanto previsto dalla legge delega.

Questa soluzione non sarebbe estranea alla materia.

La riforma del 2024, infatti, comprendeva sia modifiche dirette al Codice della strada sia una delega al Governo per la revisione del sistema normativo in materia di motorizzazione e circolazione stradale.

Per una riforma organica e complessa, quindi, la legge delega rappresenta una delle possibili strade tecniche, ma allo stato non risulta ancora individuato ufficialmente il veicolo normativo attraverso il quale saranno portate avanti le nuove modifiche.

 


La consultazione del MIT: in quale fase siamo oggi?

La situazione può essere fotografata così:

FASE ATTUALE

Il MIT ha avviato il confronto con associazioni e categorie e sta raccogliendo osservazioni e proposte.

FASE SUCCESSIVA

Il Ministero dovrà valutare i contributi ricevuti e trasformare, eventualmente, le proposte ritenute meritevoli in un progetto normativo.

FASE LEGISLATIVA

Dovrà essere individuato lo strumento normativo: disegno di legge, legge delega o, ove ne ricorrano i presupposti costituzionali, altro strumento previsto dall'ordinamento.

PARLAMENTO

Esame, discussione, modifiche e approvazione secondo il procedimento previsto per il provvedimento prescelto.

PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE

La legge approvata dalle Camere viene promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

ENTRATA IN VIGORE

Soltanto a questo punto, secondo la disciplina transitoria eventualmente prevista, le nuove disposizioni potranno diventare operative.

 


Una riforma che dovrà dialogare con l'Europa

La revisione italiana presenta, inoltre, una caratteristica particolare rispetto alle precedenti riforme.

Nel settore delle patenti il legislatore nazionale deve già confrontarsi con la nuova Direttiva (UE) 2025/2205.

La direttiva introduce, tra l'altro:

  • il sistema europeo della guida accompagnata a 17 anni per la categoria B;
  • un periodo di prova di almeno due anni per i neopatentati;
  • regole più rigorose per alcune condotte dei conducenti neopatentati;
  • la patente digitale;
  • nuove disposizioni relative all'idoneità alla guida.

Il sistema della guida accompagnata dovrà essere recepito e applicato dagli Stati membri entro il 26 novembre 2028.

Di conseguenza, la futura riforma italiana del Codice della strada non potrà essere considerata esclusivamente sotto il profilo della politica nazionale dei trasporti: dovrà necessariamente essere coordinata con il nuovo quadro europeo.

 


Cosa possiamo quindi considerare già acquisito?

Alla data dell'8 agosto 2026 possiamo distinguere almeno tre livelli.

1. Ciò che è ufficiale

È ufficiale che il MIT ha avviato il confronto per la revisione del Codice della strada.

È ufficiale che tra i temi discussi figura l'abbassamento a 17 anni dell'età per le patenti B e C.

È inoltre già vigente a livello europeo la nuova disciplina che prevede la guida accompagnata a 17 anni per la categoria B e impone agli Stati membri di recepirla entro le scadenze stabilite dalla direttiva.

2. Ciò che è in fase di elaborazione

Sono le ulteriori proposte che potranno emergere dal confronto tra Ministero, associazioni, categorie professionali e altri soggetti interessati.

3. Ciò che oggi non può ancora essere definito “nuova norma”

Sono le ipotesi riportate dalla stampa o circolate nel dibattito pubblico - come una diversa disciplina del sorpasso a destra in autostrada - finché non saranno recepite in un testo normativo ufficiale.

 


Conclusioni: riforma annunciata, ma Codice ancora invariato

La revisione del Codice della strada è dunque politicamente avviata, ma legislativamente ancora da costruire.

La consultazione aperta dal MIT rappresenta il primo passaggio concreto del nuovo percorso, ma non deve essere confusa con la presentazione di un disegno di legge.

La futura modifica della patente B a 17 anni appare particolarmente significativa perché si inserisce in un obbligo di adeguamento al nuovo quadro europeo delle patenti.

Più cauta deve essere invece la valutazione delle altre ipotesi, compresa quella relativa al sorpasso a destra in autostrada: finché non sarà disponibile un articolato ufficiale, non sarà possibile stabilire con precisione quale condotta verrà modificata, come sarà modificato l'art. 148 del C.d.S., se sarà contestualmente modificato l'art. 143 del C.d.S. e quale sarà il regime sanzionatorio.

Per chi applica quotidianamente il Codice della strada, questa fase preliminare è forse persino più importante della fase finale.

È infatti proprio nella fase di elaborazione che si decidono le definizioni, i coordinamenti tra norme, le eccezioni, le sanzioni e le disposizioni transitorie che, una volta entrate in vigore, saranno chiamate a regolare concretamente migliaia di situazioni operative.

Per questo, più che parlare oggi di “nuovo Codice della strada”, è corretto parlare di “revisione del Codice della strada in corso di elaborazione”.

E sarà particolarmente importante seguire il momento in cui dalle proposte e dal confronto si passerà finalmente a un testo normativo ufficiale: quello sarà il vero punto di svolta, perché consentirà per la prima volta di confrontare articolo per articolo il Codice vigente con quello destinato, eventualmente, a sostituirlo.

 

 

Documento inserito il 08/08/2026

 

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