Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Documento inserito il 5 luglio 2026
2026_07_05 La sentenza della Cassazione penale n. 24069 del 30 giugno 2026
Polizia municipale, servizio di polizia stradale e particolare tenuità del fatto: quando l'oltraggio impedisce (e quando non impedisce) l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
La pronuncia della Suprema Corte non restringe l'ambito di operatività dell'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p., ma supera un automatismo interpretativo mai previsto dal legislatore, riaffermando che, nel diritto penale, le qualifiche funzionali devono essere accertate nel loro concreto esercizio e non possono essere desunte dalla sola appartenenza ad un determinato corpo o dal tipo di servizio svolto.
a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano; Claudio Molteni, sovrintendente della Polizia Locale di Milano ed Aurora Palumbo, studentessa del IV anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, collaboratrice alla ricerca giurisprudenziale.
1 Introduzione
01. Una sentenza destinata a fare scuola
02. Il primo principio: la qualifica rileva esclusivamente al momento della commissione del fatto
03. La qualifica non può nascere dopo il reato
2 Il servizio di polizia stradale non coincide automaticamente con l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria
Il rapporto tra servizio di polizia stradale, funzioni di polizia giudiziaria e qualifica soggettiva degli appartenenti alla polizia municipale
04. La pluralità delle funzioni attribuite alla polizia locale
05. Gli artt. 11 e 12 del Codice della strada: attribuzione di funzioni, non di qualifiche
06. La centralità dell'art. 57 c.p.p. nella ricostruzione della Corte
3 Le premesse giurisprudenziali della sentenza n. 24069 del 2026: un principio costruito nell'arco di oltre trent'anni
La ricostruzione del percorso giurisprudenziale che conduce alla sentenza n. 24069/2026 attraverso le più significative pronunce della Corte di cassazione, culminando nella decisione Villaricca. Un itinerario interpretativo che dimostra come il principio affermato nel 2026 costituisca il punto di approdo di un orientamento progressivamente consolidatosi nel tempo e non una soluzione innovativa.
07. Il precedente decisivo: Cass. pen., Sez. VI, 17 marzo 2026, n. 14741 (Villaricca)
08. Le radici dell'orientamento: Cass. pen., Sez. VI, 25 settembre 2020, n. 31231 (Loconte)
09. L'evoluzione della nozione di polizia giudiziaria: Cass. pen., Sez. III, 7 giugno 2022, n. 31930 (Munaò)
4 Le due sentenze "storiche" (Cass. pen., Sez. II, n. 35099/2015 e Cass. pen., Sez. I, n. 8281/1995): la natura funzionale delle attribuzioni di polizia giudiziaria della polizia municipale
L'analisi approfondita delle due pronunce che hanno posto le basi dell'orientamento oggi recepito dalla sentenza n. 24069/2026. Dalla distinzione tra status e funzione alla natura temporanea e territoriale delle attribuzioni di polizia giudiziaria della polizia municipale, sino alla formazione della teoria della "polizia giudiziaria funzionale", destinata a diventare il presupposto dell'intera ricostruzione operata dalla Corte
10. Cass. pen., Sez. I, 9 maggio 1995, n. 8281 (Uccella): il primo riconoscimento della natura funzionale della qualifica
11. La conferma dell'orientamento: Cass. pen., Sez. II, 10 giugno 2015, n. 35099 (Mancini)
12. Un orientamento costante e sorprendentemente coerente
13. La sentenza del 2026 introduce davvero un principio nuovo?
5 Il presunto contrasto con la giurisprudenza in materia di polizia stradale: un conflitto solo apparente
La vasta giurisprudenza in materia di artt. 11 e 12 del Codice della strada, di rilievo degli incidenti stradali, di guida in stato di ebbrezza, di accertamento dei reati durante i controlli di circolazione e di poteri della polizia locale. Si possono ricavare argomenti indirettamente idonei a sostenere una diversa interpretazione dell'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p.?
14. La frequenza operativa non può trasformarsi in una presunzione normativa
15. Gli artt. 11 e 12 del Codice della strada non attribuiscono una qualifica processuale
16. La vera questione: quando nasce, concretamente, l'attività di polizia giudiziaria?
17. Una pronuncia che valorizza il principio di offensività e il divieto di automatismi
6 Le pronunce solo apparentemente conformi o difformi: quando la medesima terminologia nasconde questioni giuridiche differenti
Analisi sulla giurisprudenza solo apparentemente conforme o apparentemente difforme, ossia quelle decisioni sull'art. 341-bis c.p., sul pubblico ufficiale, sull'esercizio delle funzioni pubbliche e sui servizi di polizia stradale che, pur non riguardando direttamente l'art. 131-bis c.p., vengono spesso richiamate nel dibattito processuale.
18. La giurisprudenza sull'art. 341-bis c.p.: la tutela del pubblico ufficiale non coincide con la disciplina della particolare tenuità del fatto
19. L'equivoco della "qualifica assorbente"
20. Le decisioni sui controlli stradali: perché non costituiscono un precedente contrario
21. L'importanza della distinzione tra status e funzione
22. Una decisione che rafforza la coerenza del sistema
7 Le ricadute operative della sentenza: quali conseguenze per avvocati, magistrati e operatori di polizia locale
Le ricadute pratiche della sentenza, dal punto di vista del difensore, del pubblico ministero e degli operatori di polizia locale. Effetti della pronuncia sulla redazione dei verbali, sull'impostazione delle imputazioni, sulle strategie difensive e, soprattutto, sulla motivazione delle future decisioni di merito
23. L'onere motivazionale dell'accusa diventa più rigoroso
24. Le nuove prospettive difensive
25. La centralità della documentazione dell'attività di servizio
26. La distinzione tra controllo amministrativo e attività di polizia giudiziaria diventerà oggetto di prova
27. Un possibile effetto riflesso sulla formazione professionale della polizia locale
28. Una sentenza destinata ad incidere ben oltre il solo art. 131-bis c.p.
8 Conclusioni: la Cassazione non riduce le attribuzioni della polizia locale, ma riafferma il primato del fatto sull'automatismo
La Cassazione ha davvero ristretto l'ambito applicativo della clausola ostativa dell'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p., oppure ha semplicemente imposto un metodo interpretativo più rigoroso?
29. Il ritorno al dato normativo
30. La distinzione tra status e funzione come chiave di lettura dell'intero sistema
31. Una decisione destinata ad orientare la futura giurisprudenza
32. Considerazioni finali.
1 Introduzione
Fra le numerose decisioni della Corte di cassazione intervenute negli ultimi anni in materia di particolare tenuità del fatto, la sentenza della Sesta Sezione penale n. 24069 del 30 giugno 2026 merita un'attenzione particolare, non tanto perché introduce un nuovo istituto, quanto perché affronta un tema sino ad oggi rimasto ai margini della giurisprudenza di legittimità: il rapporto tra le qualifiche soggettive degli appartenenti alla polizia municipale e la clausola ostativa prevista dall'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p.
La questione presenta evidenti riflessi pratici. Da un lato interessa gli avvocati chiamati a valutare la possibilità di invocare la causa di non punibilità nei procedimenti per oltraggio a pubblico ufficiale; dall'altro coinvolge direttamente gli operatori della polizia locale, frequentemente impegnati nell'accertamento delle violazioni al Codice della strada e destinatari, non di rado, di condotte offensive o minacciose da parte degli utenti della strada.
La pronuncia offre inoltre l'occasione per ricostruire un tema assai più ampio, costituito dall'esatta individuazione delle funzioni esercitate dagli appartenenti alla polizia municipale e dal rapporto esistente tra polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria e pubblica sicurezza.
La Corte, infatti, giunge ad affermare un principio destinato ad incidere sensibilmente sulla prassi applicativa: il semplice svolgimento di un servizio di polizia stradale non rende automaticamente l'agente della polizia municipale un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza ai fini dell'operatività della clausola ostativa prevista dall'art. 131-bis c.p.
È una conclusione che potrebbe apparire intuitiva soltanto ad una prima lettura. In realtà essa costituisce il punto di arrivo di un articolato percorso interpretativo che prende le mosse dalla legge quadro sulla polizia municipale, attraversa l'art. 57 c.p.p., si confronta con gli artt. 11 e 12 del Codice della strada e si innesta sull'evoluzione normativa dell'istituto della particolare tenuità del fatto.
01. Una sentenza destinata a fare scuola
La decisione della Sesta Sezione penale non nasce certamente in un vuoto interpretativo, né rappresenta un'improvvisa inversione di rotta rispetto all'orientamento sino ad oggi seguito dalla giurisprudenza di legittimità. Al contrario, essa costituisce il punto di approdo di un percorso interpretativo sviluppatosi nell'arco di oltre trent'anni, nel corso del quale la Corte di cassazione ha progressivamente delineato, attraverso una serie di pronunce riguardanti profili solo apparentemente eterogenei, la disciplina delle qualifiche soggettive degli appartenenti alla polizia municipale, la natura delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite agli stessi e, più recentemente, i limiti applicativi della clausola ostativa prevista dall'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p.
Ciò che mancava, tuttavia, era una decisione capace di ricondurre tali principi ad una visione unitaria, affrontando in maniera sistematica il problema del rapporto tra l'esercizio del servizio di polizia stradale e la sussistenza delle qualifiche di agente di polizia giudiziaria o di agente di pubblica sicurezza richieste dalla disposizione codicistica quale presupposto per escludere l'operatività della particolare tenuità del fatto. Proprio in questa prospettiva la sentenza n. 24069 del 2026 assume un rilievo che va ben oltre la soluzione del caso concreto, poiché offre un criterio interpretativo destinato ad orientare sia l'attività degli operatori di polizia sia quella degli interpreti chiamati ad applicare l'art. 131-bis c.p.
La Corte, infatti, non si limita ad affermare che la causa di non punibilità è applicabile nella fattispecie sottoposta al suo esame, ma individua il metodo attraverso il quale il giudice deve verificare la sussistenza della clausola ostativa, costruendo il proprio ragionamento su due affermazioni strettamente coordinate tra loro: da un lato chiarisce che la qualifica soggettiva della persona offesa deve essere accertata con esclusivo riferimento al momento della commissione del fatto, dall'altro esclude che il semplice svolgimento di un servizio di polizia stradale da parte della polizia municipale comporti automaticamente l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Si tratta di due proposizioni logicamente autonome ma intimamente complementari, poiché soltanto dalla loro combinazione deriva il principio di diritto destinato a costituire il fulcro dell'intera decisione.
02. Il primo principio: la qualifica rileva esclusivamente al momento della commissione del fatto
Il primo segmento argomentativo sviluppato dalla Corte riguarda il momento temporale nel quale deve essere verificata la qualifica rivestita dal soggetto passivo del reato, questione che, pur potendo apparire di immediata soluzione, assume in realtà un rilievo decisivo ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. L'analisi prende le mosse dal dato letterale della disposizione, come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che ha significativamente ristretto l'ambito della clausola ostativa, limitandola alle sole ipotesi in cui il fatto sia commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza oppure di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.
La scelta lessicale del legislatore rivela chiaramente la volontà di restringere la portata della preclusione, sottraendola alla generica categoria del pubblico ufficiale e ancorandola, invece, all'effettivo esercizio di specifiche funzioni particolarmente qualificate. Ne consegue che, nei procedimenti aventi ad oggetto il delitto di oltraggio previsto dall'art. 341-bis c.p., il giudice non può arrestare la propria indagine alla mera appartenenza del soggetto passivo ad un determinato corpo di polizia, ma deve verificare quale funzione egli stesse concretamente esercitando nel preciso momento in cui la condotta offensiva è stata posta in essere, accertando se ricorressero effettivamente le condizioni richieste dalla disposizione penale affinché la clausola ostativa possa trovare applicazione.
Sotto questo profilo la decisione si pone in piena continuità con l'elaborazione delle Sezioni Unite in materia di particolare tenuità del fatto, le quali hanno più volte evidenziato come l'art. 131-bis configuri una causa di non punibilità che presuppone l'esistenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole perfettamente integrato nei suoi elementi costitutivi. Proprio perché la verifica concerne un reato già perfezionato, anche l'eventuale ricorrenza delle condizioni ostative deve essere valutata esclusivamente con riferimento alla situazione esistente nel momento in cui il fatto è stato commesso, senza che possano assumere rilievo vicende successive suscettibili di modificare ex post la qualificazione giuridica della posizione della persona offesa.
03. La qualifica non può nascere dopo il reato
Muovendo da tali premesse, la Corte affronta uno degli argomenti prospettati nel ricorso, ossia la tesi secondo la quale gli ispettori della polizia municipale, una volta consumato il delitto di oltraggio, avrebbero comunque assunto la veste di agenti di polizia giudiziaria per effetto dell'attività investigativa immediatamente intrapresa al fine di documentare il reato e raccogliere gli elementi necessari per la successiva instaurazione del procedimento penale. Si tratta di una ricostruzione che, ad una prima lettura, potrebbe apparire coerente con la fisiologia dell'azione di polizia, poiché è indubbio che, dinanzi alla commissione di un reato perseguibile d'ufficio, gli operanti siano chiamati a svolgere gli adempimenti propri della polizia giudiziaria.
La Cassazione, tuttavia, respinge tale impostazione con un argomento di particolare rigore logico, osservando come la qualifica soggettiva richiesta dall'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. costituisca un presupposto che deve necessariamente preesistere alla consumazione del fatto e non possa essere ricavato da attività che rappresentano, invece, una conseguenza del reato medesimo. Diversamente opinando, si finirebbe infatti per attribuire rilevanza ad una funzione sorta proprio in conseguenza dell'illecito, trasformando l'effetto della condotta nella causa destinata ad escludere l'applicazione della particolare tenuità del fatto, con un evidente rovesciamento del rapporto di causalità giuridica presupposto dalla norma.
Il principio affermato dalla Corte assume, pertanto, una portata che trascende la singola vicenda processuale, poiché individua un criterio interpretativo generale destinato a trovare applicazione in ogni ipotesi nella quale la verifica della clausola ostativa dipenda dalla qualifica rivestita dalla persona offesa. L'accertamento dovrà essere compiuto esclusivamente con riferimento alla situazione esistente nel momento della commissione del fatto, mentre tutte le attività svolte successivamente, comprese quelle di natura investigativa inevitabilmente conseguenti alla notizia di reato, rimangono estranee al giudizio richiesto dall'art. 131-bis c.p. e non possono concorrere a fondare la preclusione all'applicazione della causa di non punibilità.
2 Il servizio di polizia stradale non coincide automaticamente con l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria
Se il primo principio affermato dalla Corte individua il corretto momento temporale nel quale deve essere verificata la qualifica del soggetto passivo del reato, il secondo affronta un problema ancora più delicato, destinato ad incidere direttamente sull'attività quotidiana degli appartenenti alla polizia locale e, conseguentemente, sulla concreta applicazione dell'art. 131-bis c.p. nei procedimenti per oltraggio a pubblico ufficiale.
La questione può essere sintetizzata in un interrogativo solo apparentemente semplice: l'appartenente alla polizia municipale che stia svolgendo un servizio di polizia stradale esercita, per ciò solo, funzioni di polizia giudiziaria? La risposta fornita dalla sentenza n. 24069 del 2026 è netta e non lascia spazio ad equivoci. Secondo la Corte, infatti, lo svolgimento di un'attività riconducibile alla polizia stradale, pur costituendo espressione di una funzione pubblica particolarmente qualificata, non determina automaticamente l'assunzione della veste di agente di polizia giudiziaria ai fini dell'applicazione della clausola ostativa prevista dall'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p., poiché tale qualifica continua ad essere disciplinata dalle specifiche disposizioni che regolano l'attività di polizia giudiziaria e non può essere desunta in via presuntiva dalla mera natura del servizio espletato.
La portata di tale affermazione può essere compresa soltanto ricostruendo il complesso rapporto esistente tra la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, il Codice della strada e il codice di procedura penale, evitando quella sovrapposizione concettuale tra funzioni di polizia stradale e funzioni di polizia giudiziaria che, nella prassi operativa, tende frequentemente a verificarsi.
04. La pluralità delle funzioni attribuite alla polizia locale
Uno degli equivoci più ricorrenti, non soltanto nel linguaggio comune ma talvolta anche nella prassi applicativa, consiste nel considerare la polizia municipale come un corpo chiamato a svolgere un'unica funzione, identificata con l'attività di controllo della circolazione stradale. Una simile rappresentazione, oltre ad essere riduttiva, non trova alcun riscontro nell'assetto delineato dal legislatore.
La legge 7 marzo 1986, n. 65, infatti, attribuisce agli appartenenti alla polizia municipale una pluralità di competenze che si sviluppano lungo direttrici profondamente differenti tra loro e che, proprio perché disciplinate da fonti diverse e caratterizzate da presupposti non coincidenti, non possono essere considerate come manifestazioni di un'unica funzione amministrativa. L'attività di polizia amministrativa locale, quella di polizia stradale, le attribuzioni di polizia giudiziaria e, ove ricorrano i requisiti previsti dall'art. 5 della medesima legge, le funzioni di pubblica sicurezza costituiscono, infatti, settori autonomi dell'azione amministrativa e processuale, ciascuno dei quali risponde a presupposti normativi propri e produce effetti giuridici differenti.
La sentenza della Cassazione muove proprio da questa premessa metodologica, ricordando come l'ordinamento non attribuisca alla polizia municipale una qualifica unitaria suscettibile di estendersi indistintamente a tutte le attività istituzionali svolte dagli operatori, bensì una serie di qualifiche funzionali, il cui concreto esercizio dipende dalla natura dell'attività concretamente espletata e dalle condizioni previste dalla disciplina di riferimento.
Ne deriva che il semplice fatto di appartenere ad un corpo di polizia municipale non consente, di per sé, di affermare che l'operatore stia esercitando, in ogni momento della propria attività di servizio, funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, essendo invece necessario verificare quale sia la specifica funzione concretamente esercitata nel momento in cui si verifica il fatto oggetto di giudizio.
05. Gli artt. 11 e 12 del Codice della strada: attribuzione di funzioni, non di qualifiche
È proprio in questo passaggio che assume rilievo il rapporto tra gli artt. 11 e 12 del Codice della strada e l'art. 57 c.p.p., rapporto che costituisce il vero fondamento sistematico della decisione.
L'art. 11 del Codice della strada individua i servizi di polizia stradale, comprendendovi, tra gli altri, la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione, la rilevazione degli incidenti stradali, la regolazione del traffico e le attività dirette alla tutela della sicurezza della circolazione. L'art. 12 individua invece gli organi ai quali tali servizi sono attribuiti, includendo espressamente la polizia municipale nell'ambito del territorio di competenza.
Tali disposizioni, tuttavia, disciplinano esclusivamente l'attribuzione di specifiche competenze funzionali e non incidono, né direttamente né indirettamente, sul diverso tema delle qualifiche soggettive degli operatori. In altri termini, esse stabiliscono chi sia competente a svolgere i servizi di polizia stradale, ma non attribuiscono automaticamente agli appartenenti ai diversi corpi la qualifica di agente di polizia giudiziaria o di agente di pubblica sicurezza ogniqualvolta tali servizi vengano concretamente espletati.
Questa distinzione, apparentemente sottile, costituisce in realtà il fulcro dell'intera costruzione argomentativa della Cassazione. Confondere la competenza allo svolgimento di un servizio con la titolarità di una determinata qualifica soggettiva significa infatti sovrapporre due piani che il legislatore ha sempre mantenuto rigorosamente distinti: da un lato il piano delle attribuzioni amministrative, disciplinato dal Codice della strada e dalla legge n. 65 del 1986; dall'altro quello delle qualifiche processuali, regolato dall'art. 57 c.p.p. e dalle norme concernenti la pubblica sicurezza.
06. La centralità dell'art. 57 c.p.p. nella ricostruzione della Corte
La sentenza n. 24069 del 2026 riconduce coerentemente il problema entro il perimetro dell'art. 57 c.p.p., disposizione che individua i soggetti investiti delle funzioni di polizia giudiziaria e ne delimita l'ambito soggettivo, territoriale e funzionale.
La norma, nel riferirsi agli appartenenti alla polizia municipale, adotta una tecnica normativa profondamente diversa da quella prevista per i corpi di polizia ad ordinamento statale. Mentre per Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza il legislatore configura una funzione di polizia giudiziaria strutturalmente connaturata all'appartenenza al corpo e suscettibile di essere esercitata sull'intero territorio nazionale, per il personale della polizia municipale la medesima funzione viene configurata come attività strettamente correlata all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, al tempo del servizio e, soprattutto, alle attribuzioni concretamente esercitate.
È proprio quest'ultimo elemento a costituire il punto di raccordo con la questione affrontata dalla sentenza. L'art. 57, comma 3, c.p.p., infatti, precisa che tali soggetti esercitano le funzioni di polizia giudiziaria «nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni». La disposizione non autorizza, pertanto, alcun automatismo, ma richiede un accertamento concreto circa la natura dell'attività che l'operatore sta svolgendo, accertamento che non può essere sostituito dalla mera constatazione che egli sia impegnato in un generico servizio di polizia stradale.
In questa prospettiva diviene pienamente comprensibile l'affermazione della Corte secondo cui gli ispettori della polizia municipale, intenti ad accertare una violazione del Codice della strada per sosta vietata, non rivestivano, per ciò solo, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai fini dell'applicazione della clausola ostativa prevista dall'art. 131-bis c.p. L'espressione utilizzata dalla sentenza assume un valore decisivo: ciò che viene escluso non è la possibilità che, in determinate circostanze, gli appartenenti alla polizia locale esercitino funzioni di polizia giudiziaria anche nell'ambito dell'attività di polizia stradale, ma soltanto l'esistenza di un automatismo tra il servizio svolto e la qualifica richiesta dalla disposizione penale.
Proprio quest'ultimo profilo, tuttavia, apre la strada ad un interrogativo di ben maggiore ampiezza, destinato a costituire il terreno sul quale si confronteranno le future applicazioni della sentenza: è davvero possibile distinguere, nella concreta operatività quotidiana della polizia locale, l'attività di polizia stradale da quella di polizia giudiziaria, oppure le due funzioni tendono inevitabilmente a sovrapporsi? È questo il tema sul quale la giurisprudenza precedente offre indicazioni solo parziali e che costituirà l'oggetto della parte successiva, dedicata all'analisi delle decisioni che hanno progressivamente delineato la natura "funzionale" delle attribuzioni di polizia giudiziaria della polizia municipale, preparando il terreno alla soluzione adottata dalla sentenza n. 24069 del 2026.
3 Le premesse giurisprudenziali della sentenza n. 24069 del 2026: un principio costruito nell'arco di oltre trent'anni
Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia in commento consiste nel fatto che essa non introduce un principio completamente nuovo, ma porta a compimento un percorso interpretativo iniziato molti anni prima e sviluppatosi attraverso decisioni che, considerate isolatamente, sembravano affrontare questioni tra loro differenti. Soltanto una lettura complessiva di tali precedenti consente invece di cogliere come la sentenza n. 24069 del 2026 rappresenti il naturale punto di convergenza di orientamenti progressivamente consolidatisi in materia di polizia municipale, funzioni di polizia giudiziaria e particolare tenuità del fatto.
È significativo osservare che la Corte non fonda il proprio ragionamento su un unico precedente risolutivo, ma richiama una pluralità di arresti, ciascuno dei quali viene utilizzato per risolvere uno specifico segmento del problema interpretativo. Ne deriva una motivazione particolarmente solida, nella quale ogni precedente svolge una funzione ben precisa e contribuisce a costruire una vera e propria architettura argomentativa.
L'impressione che si ricava dalla lettura della sentenza è quella di un orientamento ormai maturo, nel quale il principio finale non nasce da una scelta improvvisa della Sesta Sezione, ma dall'armonizzazione di regole già presenti nell'ordinamento e progressivamente chiarite dalla giurisprudenza di legittimità.
07. Il precedente decisivo: Cass. pen., Sez. VI, 17 marzo 2026, n. 14741 (Villaricca)
Tra tutte le decisioni richiamate dalla sentenza n. 24069 del 2026, quella destinata ad assumere il maggiore rilievo è certamente Cass. pen., Sez. VI, 17 marzo 2026, n. 14741, Villaricca, la quale rappresenta il primo arresto nel quale la Corte affronta direttamente il rapporto tra l'art. 341-bis c.p. e la clausola ostativa prevista dall'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. con specifico riferimento agli appartenenti alla polizia municipale.
La massima ufficiale della decisione, opportunamente richiamata anche dalla sentenza qui annotata, afferma che il divieto di applicazione della particolare tenuità del fatto opera, con riguardo al delitto di oltraggio commesso in danno di appartenenti alla polizia municipale, soltanto quando questi ultimi stiano svolgendo, al momento della commissione del fatto, funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ovvero di agente di pubblica sicurezza.
Già questa formulazione evidenzia un elemento destinato ad assumere un'importanza decisiva. La Corte, infatti, evita accuratamente qualsiasi riferimento alla mera appartenenza dell'operatore al corpo della polizia municipale e concentra l'attenzione esclusivamente sulle funzioni concretamente esercitate nel momento della condotta offensiva. Il baricentro dell'indagine viene così spostato dalla qualifica soggettiva astratta alla concreta attività istituzionale svolta dall'agente, con una scelta interpretativa pienamente coerente con il dato normativo introdotto dalla riforma del 2020.
La sentenza n. 24069 del 2026 riprende integralmente questo principio, ma ne amplia sensibilmente la portata applicativa. Se Villaricca si limita infatti ad affermare che la clausola ostativa opera soltanto quando l'appartenente alla polizia municipale eserciti effettivamente funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la successiva decisione affronta un ulteriore passaggio logico, interrogandosi su quali elementi consentano di affermare che tali funzioni siano realmente esercitate.
È proprio in questo punto che si manifesta l'evoluzione dell'orientamento. La sentenza del 2026 non si limita più a richiedere la verifica della funzione concretamente svolta, ma precisa che tale verifica non può essere fondata né sul semplice svolgimento di un servizio di polizia stradale né sull'attività investigativa eventualmente svolta dopo la commissione del reato. In tal modo la Corte completa il principio elaborato pochi mesi prima, trasformandolo da regola astratta in criterio operativo.
Sotto questo profilo, può dirsi che la sentenza n. 24069 del 2026 non segna una cesura rispetto al precedente Villaricca, bensì ne costituisce il naturale sviluppo, chiarendo quegli aspetti che la precedente decisione aveva lasciato inevitabilmente aperti.
08. Le radici dell'orientamento: Cass. pen., Sez. VI, 25 settembre 2020, n. 31231 (Loconte)
Molto diversa è la funzione svolta dalla sentenza n. 31231 del 2020, la quale non riguarda l'art. 131-bis c.p. né il delitto di oltraggio, ma affronta il tema, logicamente preliminare, della qualità di agente di pubblica sicurezza degli appartenenti alla polizia municipale.
La decisione assume particolare rilievo perché ribadisce un principio spesso trascurato nella prassi operativa: la qualità di agente di pubblica sicurezza non costituisce una conseguenza automatica dell'appartenenza al corpo della polizia municipale, ma richiede l'adozione dello specifico provvedimento prefettizio previsto dall'art. 5 della legge n. 65 del 1986, previa verifica dei requisiti individuati dal legislatore.
La distinzione può apparire puramente formale, ma produce conseguenze di notevole rilievo pratico. Se, infatti, la qualifica di agente di pubblica sicurezza presuppone un autonomo procedimento amministrativo, ne deriva inevitabilmente che essa non può essere presunta né ricavata dalla semplice natura delle mansioni concretamente svolte dall'operatore.
La sentenza n. 24069 utilizza questo precedente proprio come fondamento sistematico della propria ricostruzione. Una volta escluso che la qualità di agente di pubblica sicurezza costituisca una conseguenza automatica dell'appartenenza alla polizia municipale, diviene infatti necessario verificare, caso per caso, se tale qualifica sussista realmente nel momento della commissione del fatto, senza che possa attribuirsi rilievo ad elementi meramente presuntivi o a valutazioni fondate sulla tipologia del servizio espletato.
La decisione Loconte, pur non occupandosi direttamente della particolare tenuità del fatto, contribuisce dunque in maniera determinante alla costruzione del ragionamento seguito dalla Cassazione nel 2026, dimostrando come il sistema delineato dalla legge n. 65 del 1986 continui ad essere improntato ad una rigorosa distinzione tra appartenenza al corpo, attribuzioni funzionali e qualifiche giuridiche.
09. L'evoluzione della nozione di polizia giudiziaria: Cass. pen., Sez. III, 7 giugno 2022, n. 31930 (Munaò)
Se la sentenza Loconte chiarisce quando possa parlarsi di agente di pubblica sicurezza, la decisione della Terza Sezione n. 31930 del 2022 affronta invece il diverso problema dell'estensione delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite agli appartenenti alla polizia municipale.
Si tratta di un arresto di particolare interesse, poiché supera definitivamente una concezione ormai risalente, secondo la quale la polizia municipale avrebbe potuto svolgere attività di polizia giudiziaria soltanto con riferimento a reati incidenti su interessi comunali.
La Corte afferma, infatti, che gli appartenenti alla polizia locale possono procedere all'accertamento di reati di qualsiasi natura, purché il fatto si verifichi in loro presenza ovvero richieda un intervento immediato finalizzato all'acquisizione della prova e sempre nel rispetto dei limiti funzionali e territoriali delineati dall'art. 57 c.p.p.
L'importanza di tale decisione, tuttavia, non risiede tanto nell'ampliamento dell'ambito operativo della polizia municipale quanto nella conferma della natura eminentemente funzionale delle attribuzioni di polizia giudiziaria. La Corte, infatti, non attribuisce agli operatori una qualifica permanente, ma collega l'esercizio delle relative funzioni all'effettiva ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, riaffermando che l'attività di polizia giudiziaria nasce dalla concreta situazione operativa e non dalla semplice appartenenza ad un determinato corpo.
È proprio questo il principio che la sentenza n. 24069 del 2026 valorizza, utilizzandolo come argomento decisivo per escludere qualsiasi automatismo tra il servizio di polizia stradale e la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
4 Le due sentenze "storiche" (Cass. pen., Sez. II, n. 35099/2015 e Cass. pen., Sez. I, n. 8281/1995): la natura funzionale delle attribuzioni di polizia giudiziaria della polizia municipale
La ricostruzione operata dalla sentenza n. 24069 del 2026 non sarebbe probabilmente comprensibile se la Corte non avesse potuto fare affidamento su un orientamento ormai consolidato riguardante la natura delle attribuzioni di polizia giudiziaria riconosciute agli appartenenti alla polizia municipale. Sotto questo profilo, assumono particolare rilievo due decisioni, distanti tra loro oltre vent'anni, ma accomunate dall'avere individuato con straordinaria chiarezza il carattere eminentemente funzionale della qualifica prevista dall'art. 57 c.p.p.: la sentenza della Prima Sezione n. 8281 del 9 maggio 1995 e la successiva pronuncia della Seconda Sezione n. 35099 del 10 giugno 2015.
Benché entrambe siano richiamate dalla decisione del 2026 soltanto per corroborare un'affermazione apparentemente marginale, una lettura più attenta consente di cogliere come esse costituiscano, in realtà, il presupposto teorico dell'intero ragionamento sviluppato dalla Sesta Sezione. È infatti proprio in tali arresti che la Corte di cassazione ha progressivamente abbandonato una concezione "statica" della qualifica di agente di polizia giudiziaria, sostituendola con una nozione strettamente correlata alle funzioni concretamente esercitate dall'operatore.
10. Cass. pen., Sez. I, 9 maggio 1995, n. 8281 (Uccella): il primo riconoscimento della natura funzionale della qualifica
La sentenza n. 8281 del 1995 rappresenta, sotto molti profili, il vero punto di partenza dell'orientamento oggi recepito dalla pronuncia in commento. Pur affrontando una questione diversa da quella concernente l'art. 131-bis c.p., la Corte fu chiamata a chiarire quale fosse l'effettiva estensione delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite agli appartenenti alla polizia municipale dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
La risposta offerta dalla Prima Sezione si fonda su una rigorosa interpretazione dell'art. 57, comma 2, lett. b), c.p.p., disposizione che individua gli appartenenti alla polizia municipale tra i soggetti investiti delle funzioni di agente di polizia giudiziaria, ma ne delimita l'esercizio entro confini significativamente più ristretti rispetto a quelli previsti per le Forze di polizia ad ordinamento statale.
La Corte osserva come il legislatore abbia volutamente costruito due modelli profondamente differenti. Da un lato si collocano i corpi di polizia statali, per i quali la funzione di polizia giudiziaria costituisce una componente permanente dello status dell'operatore, destinata ad accompagnarlo senza soluzione di continuità e ad essere esercitata sull'intero territorio nazionale; dall'altro lato si colloca invece la polizia municipale, le cui attribuzioni di polizia giudiziaria risultano inscindibilmente collegate all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, al periodo di effettivo servizio e alle attribuzioni concretamente esercitate.
È importante sottolineare come la Corte non utilizzi tali limiti per ridimensionare il ruolo della polizia municipale, bensì per individuare la specifica natura della funzione attribuita dal legislatore. La qualifica di agente di polizia giudiziaria, infatti, non viene negata né svilita, ma viene ricondotta alla sua effettiva dimensione funzionale, nella quale assume rilievo non tanto l'appartenenza al corpo quanto il concreto esercizio delle attribuzioni previste dalla legge.
Questa impostazione, destinata a costituire il filo conduttore dell'intera evoluzione giurisprudenziale successiva, consente già nel 1995 di individuare un principio destinato a rivelarsi decisivo molti anni dopo: la qualità di agente di polizia giudiziaria non costituisce un attributo personale dell'operatore, ma una funzione che l'ordinamento gli riconosce entro precisi limiti normativi e soltanto quando ricorrano le condizioni previste dalla legge.
11. La conferma dell'orientamento: Cass. pen., Sez. II, 10 giugno 2015, n. 35099 (Mancini)
Vent'anni più tardi la Seconda Sezione è chiamata ad affrontare nuovamente il tema e sceglie di ribadire integralmente l'impostazione elaborata nel 1995, conferendole tuttavia una maggiore sistematicità e ponendola espressamente a confronto con il regime giuridico proprio delle Forze di polizia statali.
La sentenza n. 35099 del 2015 chiarisce infatti che la differenza tra gli appartenenti alla polizia municipale e quelli ai corpi di polizia ad ordinamento statale non riguarda la rilevanza delle funzioni esercitate, bensì il modo in cui tali funzioni vengono attribuite dall'ordinamento.
Per Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza la funzione di polizia giudiziaria costituisce un elemento permanente dello status professionale, tale da consentire l'esercizio delle relative attribuzioni in ogni momento e sull'intero territorio nazionale. Per gli appartenenti alla polizia municipale, invece, la medesima funzione continua ad essere strettamente ancorata al tempo del servizio e all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, con la conseguenza che la relativa qualifica non può essere considerata come una caratteristica permanente della persona, ma soltanto come una proiezione della funzione concretamente esercitata.
È proprio questa contrapposizione, sviluppata con particolare chiarezza dalla Seconda Sezione, ad essere ripresa quasi testualmente dalla sentenza n. 24069 del 2026, la quale utilizza tale distinzione per dimostrare che la verifica richiesta dall'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. non può mai essere condotta in termini astratti o presuntivi.
Sarebbe tuttavia riduttivo limitarsi a considerare la decisione del 2015 come una semplice conferma dell'orientamento inaugurato nel 1995. Essa, infatti, aggiunge un elemento di particolare rilievo sistematico, evidenziando come la diversa disciplina dettata dall'art. 57 c.p.p. risponda ad una precisa scelta legislativa, diretta a differenziare il modello organizzativo delle polizie locali rispetto a quello delle Forze di polizia statali. Ne consegue che qualsiasi interpretazione tendente ad equiparare automaticamente le rispettive qualifiche rischierebbe di alterare l'equilibrio voluto dal legislatore e di introdurre, per via interpretativa, un'estensione della funzione di polizia giudiziaria che il dato normativo non consente.
12. Un orientamento costante e sorprendentemente coerente
L'esame congiunto delle sentenze del 1995, del 2015, del 2022, del 2020 e del 2026 consente di cogliere un dato che, ad una lettura superficiale della sentenza n. 24069, potrebbe facilmente sfuggire. La Corte di cassazione non ha progressivamente ampliato né ridotto le attribuzioni della polizia municipale, ma ha mantenuto costante un principio interpretativo destinato ad adattarsi ai diversi problemi affrontati nel corso degli anni: le qualifiche previste dall'ordinamento non possono essere considerate come attributi personali permanenti, ma devono essere lette in stretta correlazione con le funzioni concretamente esercitate e con i limiti normativi entro i quali tali funzioni trovano esplicazione.
È un'impostazione che attraversa trasversalmente l'intera giurisprudenza di legittimità e che trova oggi la propria applicazione anche nell'ambito dell'art. 131-bis c.p., dimostrando come la sentenza n. 24069 del 2026 non costituisca un arresto innovativo nel senso di introdurre un principio completamente nuovo, bensì il coerente sviluppo di un orientamento che la Corte aveva già costruito nel tempo, seppure con riferimento a questioni differenti.
13. La sentenza del 2026 introduce davvero un principio nuovo?
Giunti a questo punto, la risposta non può che essere articolata.
Se si guarda esclusivamente alla disciplina delle funzioni della polizia municipale, la pronuncia in commento non introduce alcuna innovazione sostanziale, limitandosi a richiamare principi ormai consolidati circa la natura funzionale delle attribuzioni di polizia giudiziaria e la necessità di verificare, caso per caso, la concreta attività svolta dall'operatore.
L'elemento realmente innovativo emerge, invece, quando tali principi vengono applicati all'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. Per la prima volta, infatti, la Corte utilizza la ricostruzione elaborata negli ultimi trent'anni per risolvere un problema interpretativo completamente diverso, rappresentato dall'individuazione della clausola ostativa alla particolare tenuità del fatto nei procedimenti per oltraggio a pubblico ufficiale.
È proprio questa operazione di "trasferimento" dei principi da un settore dell'ordinamento ad un altro a conferire alla sentenza n. 24069 del 2026 il suo carattere di novità. La Corte non modifica il diritto vivente in materia di polizia municipale; piuttosto, dimostra come quel diritto vivente costituisca già la chiave interpretativa necessaria per risolvere una questione che, sino ad oggi, non aveva trovato una risposta altrettanto esplicita.
Ed è proprio qui che si apre il tema più delicato dell'intero commento. Se, infatti, la ricostruzione della Corte appare perfettamente coerente con la giurisprudenza formatasi sull'art. 57 c.p.p., non può trascurarsi che un diverso filone giurisprudenziale, sviluppatosi prevalentemente in materia di circolazione stradale, ha spesso sottolineato come l'attività di polizia stradale comporti, nella concreta esperienza operativa, il frequente esercizio di poteri tipici della polizia giudiziaria. È da questa apparente tensione interpretativa che nasce quello che, nelle pagine precedenti, abbiamo definito un "possibile contrasto indiretto", tema sul quale è ora necessario soffermarsi con particolare attenzione, poiché proprio dalla sua corretta ricostruzione dipende la reale portata innovativa della sentenza n. 24069 del 2026.
5 Il presunto contrasto con la giurisprudenza in materia di polizia stradale: un conflitto solo apparente
È giunto ora il momento di affrontare quello che, probabilmente, costituisce il passaggio più delicato dell'intera ricostruzione sistematica e che, non a caso, rappresenta anche il terreno sul quale potrebbero svilupparsi i futuri dibattiti interpretativi.
Ad una prima lettura, infatti, la sentenza n. 24069 del 2026 potrebbe apparire in tensione con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale gli appartenenti alla polizia municipale, nell'esercizio dei servizi di polizia stradale disciplinati dagli artt. 11 e 12 del Codice della strada, esercitano frequentemente poteri tipici della polizia giudiziaria, procedendo all'accertamento di reati, all'identificazione degli autori, all'acquisizione delle fonti di prova, all'esecuzione degli atti urgenti previsti dal codice di procedura penale e, più in generale, a tutte quelle attività che caratterizzano l'intervento immediato conseguente alla commissione di un illecito penale.
L'osservazione è certamente fondata sul piano fenomenologico. Chiunque abbia una minima esperienza delle attività svolte quotidianamente dalla polizia locale sa bene che un ordinario controllo della circolazione può trasformarsi, nel volgere di pochi istanti, in un'attività di polizia giudiziaria: basti pensare all'accertamento della guida in stato di ebbrezza, alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, all'esibizione di documenti falsi, alla scoperta di veicoli oggetto di furto, all'omissione di soccorso, alla fuga dopo un incidente con feriti, alla resistenza o all'oltraggio nei confronti degli operanti.
In tutte queste ipotesi il medesimo operatore, senza soluzione di continuità, passa dall'esercizio delle funzioni di polizia stradale all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, dando luogo a quella naturale osmosi tra competenze amministrative e competenze processuali che costituisce uno degli aspetti più caratteristici dell'attività delle polizie locali.
È proprio questa constatazione empirica che potrebbe indurre a ritenere eccessivamente rigorosa la soluzione adottata dalla Cassazione nel 2026. Se la polizia municipale, durante un servizio di viabilità, esercita normalmente poteri di polizia giudiziaria, perché escludere che la clausola ostativa prevista dall'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. trovi automaticamente applicazione quando l'oltraggio venga commesso proprio nel corso di quel servizio?
La risposta della Corte è tanto semplice quanto raffinata sotto il profilo dogmatico: perché l'errore consiste nel confondere la frequenza statistica con la qualificazione giuridica.
14. La frequenza operativa non può trasformarsi in una presunzione normativa
L'intero ragionamento sviluppato dalla sentenza n. 24069 ruota attorno ad un'idea che merita di essere sottolineata, poiché rappresenta il vero criterio metodologico utilizzato dalla Corte.
L'ordinamento può certamente prendere atto del fatto che, nella prassi, alcune attività pubbliche siano frequentemente accompagnate dall'esercizio di determinate funzioni; ciò nondimeno, tale constatazione non autorizza l'interprete a trasformare un dato statistico in una presunzione giuridica.
È vero che un controllo stradale può degenerare nell'accertamento di un reato.
È altrettanto vero che un rilievo di incidente può richiedere immediatamente il compimento di atti di polizia giudiziaria.
È frequente, inoltre, che l'attività di regolazione del traffico conduca alla scoperta di violazioni penalmente rilevanti.
Tutto ciò, però, descrive ciò che normalmente accade nella realtà operativa; non definisce il regime giuridico delle qualifiche soggettive richieste dall'art. 131-bis c.p.
La Corte rifiuta dunque qualsiasi automatismo, osservando che la clausola ostativa presuppone un accertamento concreto e non può fondarsi sulla semplice probabilità che, durante un servizio di polizia stradale, l'operatore finisca per esercitare anche attribuzioni di polizia giudiziaria.
L'impostazione appare pienamente coerente con la logica generale del diritto penale, tradizionalmente refrattario alle presunzioni quando da esse derivi un trattamento più sfavorevole per l'imputato.
15. Gli artt. 11 e 12 del Codice della strada non attribuiscono una qualifica processuale
È probabilmente questo il punto sul quale sarà opportuno concentrare l'attenzione della futura giurisprudenza.
Gli artt. 11 e 12 del Codice della strada disciplinano i servizi di polizia stradale e individuano gli organi competenti al loro svolgimento. La funzione della norma è eminentemente organizzativa: stabilire chi esercita determinate competenze e quali attività rientrino nella nozione di polizia stradale.
Ben diversa è la funzione dell'art. 57 c.p.p., il quale non distribuisce competenze amministrative, ma individua i soggetti investiti delle funzioni di polizia giudiziaria e ne disciplina il regime giuridico.
Le due disposizioni operano, pertanto, su piani differenti.
Gli artt. 11 e 12 del Codice della strada rispondono alla domanda "chi è competente ad effettuare un determinato servizio?".
L'art. 57 c.p.p. risponde invece ad una domanda completamente diversa: "quando quell'operatore esercita funzioni di polizia giudiziaria?"
La distinzione, che potrebbe apparire meramente teorica, costituisce in realtà il vero fondamento della sentenza n. 24069 del 2026. Se si confondono questi due livelli normativi, il rischio è quello di attribuire all'art. 12 del Codice della strada un effetto che il legislatore non gli ha mai riconosciuto, ossia quello di trasformare automaticamente un organo competente allo svolgimento di un servizio in un soggetto permanentemente investito delle funzioni di polizia giudiziaria.
Una simile conclusione, tuttavia, si porrebbe in evidente contrasto con l'art. 57 c.p.p., che continua invece a subordinare l'esercizio delle relative attribuzioni ai limiti funzionali, territoriali e di servizio espressamente individuati dal legislatore.
16. La vera questione: quando nasce, concretamente, l'attività di polizia giudiziaria?
È proprio qui che, a mio avviso, la sentenza n. 24069 apre uno scenario interpretativo destinato ad alimentare il futuro dibattito giurisprudenziale.
La Corte afferma che gli agenti della polizia municipale, impegnati nel contestare una violazione del Codice della strada, non rivestivano, per ciò solo, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. L'inciso, apparentemente marginale, assume invece un'importanza decisiva.
Esso lascia infatti intendere che il discrimine non coincide con il servizio formalmente assegnato all'operatore, bensì con la concreta attività che egli sta svolgendo nell'istante in cui viene commesso il fatto.
È una precisazione destinata ad avere rilevanti conseguenze pratiche.
Si immagini un equipaggio della polizia locale impegnato nel rilievo di un sinistro con soli danni ai veicoli. Durante gli accertamenti emerge che uno dei conducenti presenta un evidente stato di alterazione alcolica; gli operanti procedono allora ai primi atti urgenti, richiedono l'etilometro, identificano i presenti, assicurano le fonti di prova e danno avvio agli adempimenti previsti dagli artt. 354 e ss. c.p.p. Se, proprio in quel frangente, uno dei soggetti coinvolti pronuncia espressioni oltraggiose nei confronti degli agenti, difficilmente potrebbe sostenersi che essi non stiano già esercitando funzioni di polizia giudiziaria.
Si consideri, invece, il caso di un operatore intento esclusivamente a contestare una violazione amministrativa per sosta vietata o per mancato uso della cintura di sicurezza, senza che emerga alcun elemento idoneo a configurare un reato o a richiedere l'immediato compimento di attività investigativa. In questa diversa situazione, l'attività svolta rimane confinata nell'ambito della polizia stradale in senso stretto e manca quel presupposto funzionale che la giurisprudenza ritiene indispensabile affinché possa parlarsi di esercizio delle attribuzioni di polizia giudiziaria.
È proprio questa distinzione, tutta giocata sul piano del fatto storico, che consente di comprendere la reale portata della decisione in commento. La Corte non afferma che durante un servizio di polizia stradale non possano mai essere esercitate funzioni di polizia giudiziaria; afferma, più semplicemente, che tali funzioni non possono essere presunte in via generale, ma devono essere rigorosamente accertate con riferimento alla concreta situazione operativa esistente nel momento della commissione del reato.
17. Una pronuncia che valorizza il principio di offensività e il divieto di automatismi
Sotto una prospettiva più ampia, la sentenza n. 24069 sembra inserirsi in quella linea evolutiva della giurisprudenza di legittimità che, negli ultimi anni, ha progressivamente mostrato una crescente diffidenza nei confronti delle presunzioni e degli automatismi interpretativi suscettibili di restringere l'ambito applicativo degli istituti di favore.
Non è un caso che la Corte insista ripetutamente sulla necessità di verificare la concreta funzione esercitata dalla persona offesa, rifiutando di far discendere la clausola ostativa dalla mera appartenenza ad un corpo di polizia o dalla tipologia generale del servizio svolto. In tal modo, la decisione si pone in sintonia con una più generale tendenza della giurisprudenza penale, orientata a privilegiare l'accertamento del fatto storico rispetto alle qualificazioni meramente formali e a circoscrivere le limitazioni ai benefici sostanziali entro i rigorosi confini tracciati dal legislatore.
Questa prospettiva consente di cogliere il significato più profondo della sentenza. L'obiettivo della Corte non è quello di ridefinire il ruolo della polizia locale né di limitarne le attribuzioni, ma quello di riaffermare un principio di metodo: quando una disposizione penale collega effetti sfavorevoli all'esercizio di una determinata funzione pubblica, tale funzione deve risultare concretamente esercitata e non può essere ricostruita attraverso presunzioni, automatismi o valutazioni fondate esclusivamente sulla frequenza con cui, nella prassi, determinate attività tendono a sovrapporsi.
6 Le pronunce solo apparentemente conformi o difformi: quando la medesima terminologia nasconde questioni giuridiche differenti
Uno degli errori metodologici più frequenti nell'analisi della giurisprudenza consiste nel ritenere che due decisioni siano necessariamente conformi o difformi soltanto perché utilizzano le medesime categorie concettuali o fanno riferimento alle stesse disposizioni normative. In realtà, come insegna la migliore dottrina, il confronto tra precedenti richiede innanzitutto di verificare se essi affrontino il medesimo problema interpretativo, poiché soltanto in tal caso è possibile parlare, propriamente, di continuità o di contrasto giurisprudenziale.
La sentenza n. 24069 del 2026 offre un esempio particolarmente significativo di tale fenomeno. Dopo la sua pubblicazione, infatti, non è difficile immaginare che, tanto nell'attività difensiva quanto nelle argomentazioni dell'accusa, vengano richiamate numerose decisioni della Corte di cassazione concernenti il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, le qualifiche degli appartenenti alla polizia municipale o le funzioni di polizia stradale, nel tentativo di sostenere, rispettivamente, l'applicabilità o l'inapplicabilità della clausola ostativa prevista dall'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p.
Un'analisi più attenta dimostra, tuttavia, che gran parte di tali precedenti opera su un piano giuridico diverso da quello affrontato dalla sentenza in commento. Le apparenti convergenze terminologiche finiscono così per occultare profonde differenze di oggetto, con il rischio di generare un contrasto interpretativo che, in realtà, non esiste.
18. La giurisprudenza sull'art. 341-bis c.p.: la tutela del pubblico ufficiale non coincide con la disciplina della particolare tenuità del fatto
La prima categoria di decisioni che merita di essere esaminata è costituita dalle numerose pronunce concernenti il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, nelle quali la Corte ha costantemente riconosciuto agli appartenenti alla polizia municipale la qualità di pubblici ufficiali durante l'esercizio delle proprie funzioni.
Si tratta di un orientamento assolutamente consolidato e che non è minimamente posto in discussione dalla sentenza n. 24069 del 2026.
L'art. 341-bis c.p., infatti, tutela il prestigio della pubblica amministrazione attraverso la protezione del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, sicché, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente che il soggetto passivo rivesta tale qualità al momento dell'offesa. Nessun dubbio, quindi, può sorgere in ordine al fatto che gli appartenenti alla polizia municipale, mentre svolgono un servizio di polizia stradale, agiscano quali pubblici ufficiali e possano, conseguentemente, essere persone offese del delitto di oltraggio.
È però proprio in questo passaggio che emerge la differenza rispetto al tema affrontato dalla sentenza in commento.
L'art. 341-bis c.p. richiede la qualità di pubblico ufficiale.
L'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p., invece, richiede qualcosa di diverso e di più specifico: che il soggetto passivo sia ufficiale o agente di pubblica sicurezza ovvero ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle relative funzioni.
La distinzione non è meramente terminologica.
Ogni agente di polizia giudiziaria è certamente un pubblico ufficiale, ma non ogni pubblico ufficiale esercita funzioni di polizia giudiziaria.
L'errore interpretativo consiste proprio nel sovrapporre questi due livelli, trasformando una condizione sufficiente ai fini dell'art. 341-bis in una condizione automaticamente sufficiente anche ai fini dell'art. 131-bis. È esattamente questo automatismo che la Corte rifiuta.
19. L'equivoco della "qualifica assorbente"
La sentenza n. 24069 sembra voler prendere implicitamente posizione anche contro un'impostazione che, pur non trovando espresso riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità, talvolta emerge nella prassi applicativa.
Secondo tale ricostruzione, la qualità di appartenente ad un corpo di polizia avrebbe una sorta di efficacia assorbente, tale da ricomprendere indistintamente tutte le qualifiche previste dall'ordinamento: pubblico ufficiale, agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza e organo di polizia stradale.
Una simile impostazione presenta l'indubbio vantaggio della semplicità, ma sacrifica completamente la struttura del sistema normativo.
Il legislatore, infatti, ha deliberatamente costruito una pluralità di qualifiche, ciascuna destinata a produrre effetti differenti e disciplinata da presupposti autonomi. Se avesse realmente voluto attribuire alla mera appartenenza ad un corpo di polizia la capacità di assorbire tutte le altre qualifiche, non avrebbe avuto alcuna ragione di distinguere, nell'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p., gli agenti di pubblica sicurezza dagli agenti di polizia giudiziaria né, soprattutto, di subordinare la rilevanza della clausola ostativa all'effettivo esercizio delle relative funzioni.
La decisione in commento valorizza dunque il principio di tassatività, ricordando implicitamente che, nel diritto penale sostanziale, le qualifiche soggettive non possono essere ampliate per via interpretativa.
20. Le decisioni sui controlli stradali: perché non costituiscono un precedente contrario
Una seconda categoria di precedenti riguarda le numerose sentenze concernenti i controlli di circolazione, gli accertamenti sulla guida in stato di ebbrezza, le violazioni dell'art. 186 del Codice della strada, i rilievi degli incidenti e, più in generale, le attività svolte dalla polizia locale nell'ambito della sicurezza della circolazione.
In tali decisioni la Corte riconosce frequentemente che gli appartenenti alla polizia municipale esercitano poteri di polizia giudiziaria, procedendo all'identificazione delle persone, all'acquisizione delle prove, all'esecuzione degli atti urgenti previsti dal codice di procedura penale e alla trasmissione della notizia di reato all'autorità giudiziaria.
Una lettura superficiale potrebbe indurre a ritenere che tali arresti siano incompatibili con la sentenza n. 24069 del 2026.
In realtà, il rapporto tra i due orientamenti è di perfetta complementarità.
Le pronunce concernenti la guida in stato di ebbrezza, l'omissione di soccorso o i reati conseguenti agli incidenti stradali presuppongono, infatti, che sia già emersa una notizia di reato e che gli operatori abbiano iniziato a svolgere gli adempimenti propri della polizia giudiziaria. È quindi del tutto naturale che la Corte riconosca, in tali contesti, l'esercizio delle relative funzioni.
La sentenza n. 24069 affronta, invece, un'ipotesi completamente diversa, nella quale gli operanti erano impegnati nell'accertamento di una violazione amministrativa e nessun elemento consentiva ancora di affermare che fosse iniziata un'attività di polizia giudiziaria.
Le due situazioni fattuali sono profondamente differenti e, proprio per questo, le rispettive soluzioni non risultano affatto incompatibili.
21. L'importanza della distinzione tra status e funzione
Osservando nel loro insieme le decisioni sin qui esaminate, emerge un dato che, a ben vedere, rappresenta il filo conduttore dell'intera evoluzione giurisprudenziale.
La Corte di cassazione non ha mai negato l'ampiezza delle attribuzioni riconosciute alla polizia locale né ha mai messo in dubbio che gli appartenenti ad essa possano esercitare, anche con notevole frequenza, funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito dell'attività di polizia stradale.
Ciò che la giurisprudenza ha costantemente escluso è qualcosa di diverso: che l'esercizio potenziale di tali attribuzioni possa trasformarsi in uno status permanente, suscettibile di operare indipendentemente dalla concreta attività svolta.
È una distinzione che attraversa, come un filo rosso, tutte le decisioni esaminate nelle pagine precedenti.
La funzione nasce dall'attività concretamente esercitata.
Lo status, invece, prescinde dall'attività.
L'art. 57 c.p.p. disciplina la prima.
L'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p., richiamando espressamente l'esercizio delle funzioni, conferma di riferirsi anch'esso alla prima.
È proprio questa convergenza normativa che consente alla sentenza n. 24069 del 2026 di inserirsi armonicamente nel sistema, senza entrare realmente in conflitto con la precedente giurisprudenza.
22. Una decisione che rafforza la coerenza del sistema
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appare difficile sostenere che la pronuncia in commento abbia dato origine ad un nuovo contrasto interpretativo.
Più correttamente, essa sembra avere svolto un'opera di ricomposizione sistematica, ricollocando ciascun precedente nel proprio ambito di riferimento e chiarendo che decisioni apparentemente divergenti affrontavano, in realtà, questioni giuridiche differenti.
In questa prospettiva, il valore della sentenza non consiste tanto nell'avere introdotto un principio nuovo, quanto nell'avere chiarito come principi già consolidati debbano essere coordinati quando vengono in rilievo istituti appartenenti a settori diversi dell'ordinamento penale.
È, probabilmente, questa la ragione per cui la decisione è destinata ad assumere un rilievo che va oltre il caso concreto. Essa non offre soltanto una soluzione interpretativa; propone, soprattutto, un metodo di lettura del sistema fondato sulla distinzione tra qualifiche, funzioni e presupposti normativi, evitando che categorie solo apparentemente coincidenti vengano utilizzate in modo promiscuo con inevitabili ricadute sulla certezza del diritto.
7 Le ricadute operative della sentenza: quali conseguenze per avvocati, magistrati e operatori di polizia locale
Ogni decisione della Corte di cassazione suscettibile di incidere sull'interpretazione di una causa di non punibilità è destinata, inevitabilmente, a produrre effetti che trascendono il caso concreto dal quale trae origine. La sentenza n. 24069 del 2026 non fa eccezione. Sebbene il principio affermato riguardi formalmente l'ambito applicativo della clausola ostativa prevista dall'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p., le argomentazioni sviluppate dalla Corte finiscono per riflettersi su una pluralità di profili processuali e sostanziali, imponendo un diverso approccio tanto nell'attività difensiva quanto nell'esercizio dell'azione penale e, soprattutto, nella documentazione delle attività svolte dagli appartenenti alla polizia locale.
Il dato probabilmente più significativo è che la pronuncia sposta il baricentro dell'accertamento dal mero dato formale della qualifica soggettiva alla concreta ricostruzione del fatto storico. In altri termini, la questione non consiste più nell'individuare il corpo di appartenenza della persona offesa, bensì nel verificare quale funzione essa stesse effettivamente esercitando nell'esatto momento in cui venne posta in essere la condotta contestata.
Si tratta di una prospettiva destinata a modificare profondamente il modo di impostare il processo.
23. L'onere motivazionale dell'accusa diventa più rigoroso
La prima conseguenza riguarda inevitabilmente il pubblico ministero.
Prima della sentenza in commento, era tutt'altro che infrequente che, nei procedimenti per oltraggio commesso nei confronti di appartenenti alla polizia locale, l'operatività della clausola ostativa venisse sostanzialmente data per presupposta, sul rilievo che la persona offesa appartenesse ad un corpo di polizia e stesse svolgendo un servizio istituzionale.
La ricostruzione proposta dalla Cassazione rende oggi difficilmente sostenibile una simile impostazione.
Se il presupposto dell'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. è costituito dall'effettivo esercizio delle funzioni di agente od ufficiale di polizia giudiziaria ovvero di agente di pubblica sicurezza, diventa necessario dimostrare in modo puntuale che tali funzioni fossero realmente in atto nel momento della commissione del reato. Non sarà più sufficiente richiamare il servizio svolto o il corpo di appartenenza dell'operatore; occorrerà ricostruire l'attività concretamente posta in essere e spiegare per quale ragione essa integri, sotto il profilo giuridico, esercizio di funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
Ne deriva un inevitabile innalzamento dell'onere argomentativo gravante sull'accusa. Ogni automatismo viene escluso e la motivazione dovrà confrontarsi con il dato fattuale, dimostrando che la situazione operativa concretamente esistente al momento dell'oltraggio era già evoluta in un'attività riconducibile alle attribuzioni contemplate dall'art. 57 c.p.p. o dall'art. 5 della legge n. 65 del 1986.
24. Le nuove prospettive difensive
Sul versante della difesa, la pronuncia apre scenari di indubbio interesse.
La sentenza offre infatti uno spazio argomentativo che, fino ad oggi, risultava sostanzialmente inesplorato. L'attenzione dell'avvocato non dovrà più concentrarsi esclusivamente sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di oltraggio o sui requisiti della particolare tenuità del fatto, ma potrà estendersi alla verifica della concreta attività svolta dalla persona offesa nell'istante in cui il reato sarebbe stato commesso.
Non si tratta, naturalmente, di introdurre un nuovo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, ma di verificare se ricorra realmente il presupposto richiesto dalla clausola ostativa.
La distinzione è tutt'altro che formale.
In numerosi procedimenti, infatti, il dibattito potrebbe spostarsi dalla valutazione della gravità del fatto all'accertamento della funzione concretamente esercitata dall'operatore. Sarà allora la documentazione di servizio, il contenuto dei verbali, la sequenza cronologica degli accertamenti, l'eventuale insorgenza della notizia di reato e il momento in cui gli operanti hanno iniziato a svolgere attività tipiche della polizia giudiziaria ad assumere un rilievo decisivo.
Sotto questo profilo, la sentenza n. 24069 del 2026 restituisce centralità all'istruttoria dibattimentale e valorizza il principio secondo cui la concreta ricostruzione del fatto storico non può essere sostituita da presunzioni fondate sulla natura generale del servizio.
25. La centralità della documentazione dell'attività di servizio
Le ricadute operative appaiono forse ancora più significative per gli appartenenti alla polizia locale.
La pronuncia non riduce minimamente le attribuzioni riconosciute agli operatori né pone in discussione l'ampiezza dei poteri loro conferiti dall'ordinamento. Essa, tuttavia, evidenzia indirettamente quanto sia importante che gli atti di servizio descrivano con precisione l'evoluzione concreta dell'intervento.
La motivazione della sentenza dimostra infatti che, ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p., non assume rilievo soltanto ciò che gli operatori hanno fatto, ma anche il momento esatto in cui hanno iniziato ad esercitare determinate attribuzioni.
Da questo punto di vista, una relazione di servizio o un'informativa redatta con particolare attenzione alla successione cronologica degli eventi potrebbe rivelarsi decisiva.
Descrivere che, nel corso di un controllo amministrativo, sono emersi elementi sintomatici della commissione di un reato; precisare quando si è proceduto all'identificazione ai sensi del codice di procedura penale; indicare il momento nel quale sono stati assicurati i mezzi di prova, richiesti gli accertamenti urgenti o effettuate le comunicazioni all'autorità giudiziaria significa, indirettamente, documentare anche l'istante in cui l'attività amministrativa si è trasformata in esercizio di funzioni di polizia giudiziaria.
È un profilo che, sino ad oggi, difficilmente veniva percepito come rilevante ai fini dell'art. 131-bis c.p., ma che la sentenza in commento contribuisce inevitabilmente a valorizzare.
26. La distinzione tra controllo amministrativo e attività di polizia giudiziaria diventerà oggetto di prova
La decisione della Sesta Sezione sembra destinata ad attribuire una nuova centralità ad una distinzione che, nella pratica quotidiana, è spesso sfumata.
È esperienza comune che numerosi interventi della polizia locale nascano come semplici controlli amministrativi e si trasformino progressivamente in attività di polizia giudiziaria. La successione degli eventi è spesso estremamente rapida e gli stessi operatori percepiscono il passaggio come un'evoluzione naturale del medesimo intervento.
La sentenza ricorda, tuttavia, che tale progressione operativa deve poter essere ricostruita anche sul piano giuridico.
Di conseguenza, nei futuri procedimenti potrebbe diventare sempre più frequente un accertamento probatorio volto a stabilire non soltanto se gli operatori abbiano esercitato funzioni di polizia giudiziaria, ma quando ciò sia effettivamente avvenuto.
La differenza può apparire minima; in realtà essa è destinata ad incidere direttamente sull'operatività della clausola ostativa e, quindi, sulla stessa possibilità di riconoscere la causa di non punibilità.
27. Un possibile effetto riflesso sulla formazione professionale della polizia locale
Vi è infine un ulteriore profilo che merita di essere evidenziato e che, probabilmente, costituirà una delle conseguenze più interessanti della sentenza.
Negli ultimi anni la formazione degli appartenenti alla polizia locale ha progressivamente accentuato gli aspetti concernenti l'attività di polizia giudiziaria, ponendo particolare attenzione agli adempimenti investigativi, agli atti urgenti e alle tecniche di documentazione della prova.
La decisione della Cassazione sembra aggiungere un ulteriore tassello a tale percorso formativo.
Essa mostra, infatti, come la distinzione tra attività amministrativa e attività di polizia giudiziaria non costituisca soltanto una questione teorica o organizzativa, ma possa produrre effetti immediati sul trattamento penale dell'imputato e, indirettamente, sull'intero sviluppo del procedimento.
È ragionevole prevedere che tale principio entrerà progressivamente anche nella formazione specialistica degli operatori, contribuendo ad una maggiore attenzione nella ricostruzione della sequenza operativa degli interventi e nella redazione della documentazione di servizio.
28. Una sentenza destinata ad incidere ben oltre il solo art. 131-bis c.p.
Ridurre la pronuncia n. 24069 del 2026 ad una decisione concernente esclusivamente la particolare tenuità del fatto significherebbe, probabilmente, sottovalutarne la reale portata.
Il messaggio che emerge dalla motivazione appare infatti più ampio.
La Corte riafferma un criterio interpretativo destinato ad operare ogniqualvolta l'ordinamento colleghi specifiche conseguenze giuridiche all'esercizio di una determinata funzione pubblica: non è sufficiente richiamare la qualifica soggettiva dell'operatore o la natura generale del servizio espletato, ma occorre verificare, con rigore, quale attività egli stesse concretamente svolgendo nel preciso momento in cui si è verificato il fatto.
È un principio che trascende il solo art. 131-bis c.p. e che potrebbe orientare, in futuro, anche l'interpretazione di altre disposizioni nelle quali il legislatore attribuisce rilevanza alla concreta esplicazione di funzioni pubbliche anziché al semplice possesso di una determinata qualifica.
8 Conclusioni: la Cassazione non riduce le attribuzioni della polizia locale, ma riafferma il primato del fatto sull'automatismo
La sentenza della Sesta Sezione penale n. 24069 del 30 giugno 2026 è destinata, con ogni probabilità, ad essere ricordata non tanto per la soluzione adottata nel caso concreto, quanto per il metodo interpretativo che propone.
Una lettura superficiale potrebbe infatti indurre a ritenere che la Corte abbia ristretto l'ambito di operatività della clausola ostativa prevista dall'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p., limitandone l'applicazione nei procedimenti per oltraggio commesso nei confronti di appartenenti alla polizia municipale. Una simile conclusione, tuttavia, non coglierebbe il reale significato della decisione.
La pronuncia, infatti, non sottrae tutela agli operatori della polizia locale, né ridimensiona le attribuzioni loro riconosciute dall'ordinamento. La Corte non mette minimamente in discussione il ruolo della polizia municipale nello svolgimento dei servizi di polizia stradale, né la possibilità che, nel corso di tali servizi, gli operatori esercitino funzioni di polizia giudiziaria o, ricorrendone i presupposti, di pubblica sicurezza.
Ciò che viene escluso è qualcosa di diverso e, sotto il profilo sistematico, assai più rilevante: la possibilità che tali funzioni siano presunte in via generale, indipendentemente dall'attività concretamente svolta nel momento della commissione del fatto.
È in questo passaggio che emerge la portata più significativa della decisione.
La Corte riafferma, infatti, un principio che attraversa l'intero ordinamento penale e processuale: quando il legislatore collega specifiche conseguenze giuridiche all'esercizio di una determinata funzione pubblica, non è consentito sostituire l'accertamento del fatto con presunzioni fondate sulla qualifica soggettiva, sull'appartenenza ad un determinato corpo o sulla tipologia generale del servizio espletato.
In altri termini, il diritto penale continua a richiedere ciò che ha sempre richiesto: che il presupposto della disciplina applicabile sia dimostrato e non semplicemente ipotizzato.
29. Il ritorno al dato normativo
Sotto questo profilo, la sentenza n. 24069 del 2026 assume anche il significato di un ritorno al dato normativo.
L'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. non menziona genericamente gli appartenenti alle forze di polizia né, tanto meno, tutti i pubblici ufficiali. Il legislatore individua con precisione gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, nonché gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, richiedendo, inoltre, che il reato sia commesso nei loro confronti mentre esercitano le relative funzioni.
La scelta lessicale non è casuale.
Essa esprime la volontà di attribuire rilievo non ad uno status personale, ma ad una funzione concretamente esercitata.
L'interpretazione accolta dalla Cassazione non amplia né restringe tale previsione; si limita a prenderla sul serio, rifiutando di sostituire il dato legislativo con un criterio presuntivo che la norma non contempla.
In questo senso, la decisione costituisce un significativo esempio di interpretazione conforme ai principi di legalità e di tassatività, poiché evita che una disposizione limitativa di un istituto favorevole all'imputato venga estesa oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
30. La distinzione tra status e funzione come chiave di lettura dell'intero sistema
L'analisi svolta nelle pagine precedenti consente di cogliere come la sentenza non rappresenti un episodio isolato, ma il punto di approdo di una linea interpretativa sviluppatasi nell'arco di oltre trent'anni.
Le decisioni del 1995 e del 2015 avevano chiarito che le attribuzioni di polizia giudiziaria della polizia municipale hanno natura funzionale e non permanente.
La sentenza del 2020 aveva ribadito che la qualità di agente di pubblica sicurezza richiede gli specifici presupposti individuati dall'art. 5 della legge n. 65 del 1986.
La pronuncia del 2022 aveva confermato che gli appartenenti alla polizia locale possono certamente accertare reati di qualsiasi natura, ma sempre entro il quadro delineato dall'art. 57 c.p.p.
Infine, la decisione Villaricca del marzo 2026 aveva già individuato, sia pure in forma embrionale, il criterio destinato a regolare l'applicazione della clausola ostativa prevista dall'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p.
La sentenza n. 24069 non modifica alcuno di tali principi.
Essa li coordina, li mette in relazione tra loro e li applica ad una questione che, sino ad allora, non aveva ancora trovato una risposta altrettanto esplicita.
Proprio per questo motivo, la sua importanza non risiede tanto nella soluzione del caso concreto, quanto nella capacità di ricondurre ad unità orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi in settori diversi dell'ordinamento.
31. Una decisione destinata ad orientare la futura giurisprudenza
Non è difficile prevedere che la pronuncia sarà frequentemente richiamata nei procedimenti concernenti il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, soprattutto quando la persona offesa appartenga alla polizia locale.
Il principio affermato dalla Corte, tuttavia, sembra destinato ad esercitare un'influenza ben più ampia.
Ogni volta che l'ordinamento attribuirà conseguenze giuridiche all'esercizio di una specifica funzione pubblica, sarà infatti naturale interrogarsi se quella funzione fosse realmente in atto nel momento in cui si è verificato il fatto oppure se la relativa esistenza venga affermata soltanto sulla base di automatismi ricostruttivi.
In questa prospettiva, la sentenza potrebbe contribuire ad orientare anche future decisioni riguardanti disposizioni diverse dall'art. 131-bis c.p., tutte le volte in cui il legislatore abbia scelto di attribuire rilievo non alla qualifica astratta dell'operatore, ma all'effettivo esercizio delle sue attribuzioni.
Naturalmente, non può escludersi che il tema torni nuovamente all'attenzione della Corte di cassazione. La distinzione tra attività di polizia stradale e attività di polizia giudiziaria è destinata a confrontarsi con situazioni fattuali estremamente varie, nelle quali il passaggio dall'una all'altra funzione può avvenire in modo quasi impercettibile. Sarà quindi la casistica concreta a definire, progressivamente, i confini applicativi del principio oggi affermato.
È tuttavia difficile immaginare che il criterio metodologico elaborato dalla sentenza possa essere rimesso in discussione.
L'idea secondo cui l'operatività di una clausola limitativa della causa di non punibilità debba fondarsi sull'accertamento della concreta funzione esercitata, anziché su presunzioni derivanti dalla mera appartenenza ad un corpo o dalla tipologia del servizio svolto, appare infatti perfettamente coerente tanto con il dato normativo quanto con i principi generali del diritto penale.
32. Considerazioni finali
Se si volesse riassumere in una sola proposizione il contributo offerto dalla sentenza n. 24069 del 2026, probabilmente si potrebbe affermare che essa non restringe l'ambito di operatività dell'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p., ma elimina un automatismo interpretativo che il legislatore non aveva mai previsto.
È questa, in definitiva, la chiave di lettura che accomuna tutti i passaggi della motivazione.
La Corte non ridimensiona le funzioni della polizia municipale, né introduce nuovi requisiti per l'applicazione della clausola ostativa. Più semplicemente, riafferma che, nel diritto penale, le qualifiche funzionali non possono essere desunte in via presuntiva dalla sola appartenenza ad un determinato corpo o dalla natura generale del servizio espletato, ma devono essere accertate con riferimento all'attività concretamente svolta nel momento della commissione del fatto.
È una conclusione che, pur maturata nell'ambito di un procedimento concernente il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, trascende il caso concreto e si inserisce coerentemente in quella costante linea interpretativa della giurisprudenza di legittimità che, nel rispetto dei principi di legalità, tassatività e personalità della responsabilità penale, continua a privilegiare il fatto storico rispetto agli automatismi ricostruttivi.
Documento inserito il 05/07/2026
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