Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione sesta, sentenza n. 24069 del 30 giugno 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 24069 del 30/06/2026
Circolazione stradale - Artt. 11 e 12 Codice della strada, art. 341-bis c.p., art. 131-bis c.p., art. 57 c.p.p. e L. n. 65/1986 - Polizia municipale - Servizio di polizia stradale - Oltraggio a pubblico ufficiale - Particolare tenuità del fatto - Clausola ostativa - Il divieto di applicazione dell'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. opera solo se, al momento del fatto, l'appartenente alla polizia municipale eserciti funzioni di agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, poiché tale qualifica non deriva automaticamente dal servizio di polizia stradale né da attività svolte successivamente.


RITENUTO IN FATTO

1. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Trapani e le parti civili (Soggetto 1), (Soggetto 2) e (Soggetto 3) hanno impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Trapani, in data 29 ottobre 2025, ha assolto (Soggetto 4) dal delitto di cui all'articolo 341-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto.

2. Tutti i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge, rilevando che, ai sensi dell'art. 131-bis, terzo comma, n. 2, cod. pen., la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile al delitto di oltraggio.

3. Le parti civili, tramite il loro difensore, avvocato (Soggetto 5), hanno dedotto un ulteriore motivo, denunciando vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della particolare tenuità dell'offesa. Diversamente da quanto affermato dal Tribunale, l'imputata non avrebbe assunto un ruolo marginale, avendo partecipato attivamente alla discussione con gli ispettori della polizia municipale, quale intestataria del veicolo sanzionato e, dunque, direttamente coinvolta; l'offesa non potrebbe ritenersi tenue, considerata la modestia del movente, l'elevata affluenza di persone sul luogo e il rifiuto opposto dall'imputata di fornire i propri documenti di identità agli operanti.

4. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione. Il Procuratore generale ha concluso come indicato in epigrafe. Le parti civili hanno depositato memoria di replica, con allegata documentazione, insistendo nell'accoglimento dell'impugnazione; il difensore dell'imputata, Avvocato (Soggetto 6), ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

La decisione è stata differita dal 23 aprile al 28 maggio 2026, ex art. 615, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. L'art. 131-bis cod. pen. detta la disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto prevedendo, accanto alla regola generale, un catalogo di ipotesi ostative, tipizzate al terzo comma della medesima disposizione. Per quanto qui rileva, l'originaria preclusione riferita al delitto di oltraggio commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, introdotta dall'art. 16, comma 1, lett. b), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è stata successivamente circoscritta, dall'art. 7 D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, al solo caso in cui "il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni".

Ne deriva che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità, non è sufficiente che il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. sia commesso in danno di un pubblico ufficiale, occorrendo invece verificare che il soggetto passivo rivesta, al momento del fatto, una delle qualifiche espressamente previste dalla norma e che agisca nell'esercizio delle funzioni ivi indicate.

Nel caso di specie, le persone offese erano ispettori della polizia municipale intenti, al momento del fatto, ad accertare la violazione del codice della strada per la sosta dei veicoli in area vietata.

Con riguardo ai soggetti appartenenti alla polizia municipale, le qualifiche di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria non derivano automaticamente dallo svolgimento del servizio di polizia locale, ma presuppongono il ricorrere delle condizioni previste dalla disciplina di settore.

Quanto alla qualifica di agente di pubblica sicurezza, la legge 7 marzo 1986,n. 65, "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale" prevede, da un lato, che gli addetti al servizio di polizia municipale collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia di Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne viene fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità (art. 3); dall'altro, che il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco e previo accertamento dei requisiti prescritti, la qualità di agente di pubblica sicurezza (art. 5, comma 2).

Le funzioni di polizia giudiziaria attribuite al personale di polizia municipale dall'art. 5, comma 1, lett. a), llegge 7 marzo 1986,n. 65 sono, invece, delimitate dall'art. 57, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., che le circoscrive all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e al tempo in cui gli stessi sono effettivamente in servizio. Esse rilevano, inoltre, ai sensi dell'art. 57, comma 3, cod. proc. pen., nei limiti del servizio al quale tali soggetti sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni.

Tale ricostruzione trova piena conferma nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la qualifica di agente di polizia giudiziaria attribuita alle guardie comunali dall'art. 57, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. è limitata nel tempo, essendo riferita al periodo in cui essi sono in servizio, e nello spazio, in quanto circoscritta all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, a differenza di quanto previsto per gli appartenenti ad altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di finanza, che operano sull'intero territorio nazionale e sono considerati sempre in servizio (Sez. 2, n. 35099 del 10/06/2015, M., Rv. 264531-01; Sez. 1, n. 8281 del 09/05/1995, U., Rv. 202121-01). La giurisprudenza ha altresì chiarito che, nei limiti sopra indicati, le attribuzioni delle guardie municipali possono riguardare l'accertamento di reati di qualsiasi genere, anche non lesivi di interessi comunali, purché verificatisi in loro presenza o comunque richiedenti un pronto intervento ai fini dell'acquisizione probatoria (Sez. 3, n. 31930 del 07/06/2022, M., Rv. 283482-01).

Quanto alla diversa qualifica di agente di pubblica sicurezza degli appartenenti alla polizia municipale, si è evidenziato che essa presuppone un formale provvedimento prefettizio, adottato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986,n. 65 (Sez. 6, n. 31231 del 25/09/2020, L., Rv. 279886-01).

In linea con quanto sopra esposto, con specifico riferimento all'ambito applicativo della clausola ostativa di cui all'art. 131-bis, comma terzo, n. 2, cod. pen. in relazione al delitto di oltraggio commesso in danno di appartenenti alla polizia municipale, questa Corte ha recentemente affermato che "il divieto di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto previsto dall'art. 131-bis, comma terzo, n. 2, cod. pen., opera, con riguardo al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in danno di un appartenente alla polizia municipale, nel solo caso in cui quest'ultimo stia svolgendo, al momento del fatto, funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria o di agente di pubblica sicurezza" (Sez. 6, n. 14741 del 17/03/2026, V., Rv. 289850-01).

Applicando tali principi al caso in esame, deve escludersi che gli agenti di polizia municipale, impegnati nel servizio di polizia stradale volto ad assicurare il rispetto delle norme del codice della strada, rivestissero, per ciò solo, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria o di agenti di pubblica sicurezza.

Né potrebbe rilevare l'ipotetica assunzione successiva delle funzioni di polizia giudiziaria in relazione proprio all'accertamento del delitto di oltraggio commesso in loro danno, considerato che la qualifica del soggetto passivo, dalla quale dipende l'operatività della clausola ostativa, deve sussistere al momento della commissione del fatto e non può essere desunta da attività svolte successivamente proprio in conseguenza del reato oggetto di contestazione (in tal senso, anche Sez. 6, V., cit.).

Nondimeno, l'eventuale sussistenza del decreto prefettizio di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, non accertata nel giudizio di merito, non può essere provata per la prima volta in questa sede.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la particolare tenuità del fatto configura una causa di non punibilità, che presuppone l'accertamento di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole: il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un reato perfezionato nei suoi elementi costitutivi, ritiene inopportuna l'irrogazione della pena quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, U., Rv. 283064-01; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, T., Rv. 266591-01).

Nello stesso senso, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che l'art. 131-bis cod. pen. prevede una generale causa di esclusione della punibilità, precisandosi che il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento la norma, è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la rieducazione del condannato, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione (Corte cost., sent. n. 120 del 2019; Corte cost., ord. n. 279 del 2017).

Sul piano del riparto degli oneri probatori, secondo le categorie di consolidata elaborazione giurisprudenziale, la prova della sussistenza del fatto tipico, antigiuridico e colpevole, grava sull'accusa. D'altro canto, l'imputato che invochi l'applicazione della causa di non punibilità è tenuto soltanto ad allegare gli elementi idonei a rappresentare la minima offensività della condotta (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, S., Rv. 286101-02; Sez. 2, n. 32989, L., Rv. 264223-01), restando affidata al giudice la valutazione, anche officiosa, della sussistenza dei presupposti applicativi dell'istituto, sulla base di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, T., Rv. 266590-01).

Se ne trae, quale ulteriore corollario, che, ove il pubblico ministero intenda contestare l'applicabilità della causa di non punibilità deducendo la ricorrenza di una causa ostativa alla sua operatività, ha l'onere di indicare gli elementi fattuali sui quali tale preclusione si fonda. Onere che, nel caso di specie, il pubblico ministero non ha assolto nella fase di merito a ciò deputata.

La documentazione prodotta dalla parte civile al fine di riscontrare, solo in questa sede di legittimità, la qualifica soggettiva ricoperta dagli ispettori di polizia municipale interessati dalla vicenda è inammissibile.

Infatti, per costante e condiviso orientamento di questa Corte, nel giudizio di legittimità, non è consentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali possa derivare l'applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (Sez. 3, n. 20068 del 15/04/2025, S., Rv. 288064-01; Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188-01; Sez. 5, n. 45139 del 23/04/2013, C., Rv. 257541-01), situazione che non ricorre nella fattispecie.

3. Il secondo motivo del ricorso delle parti civili è inammissibile in quanto, oltre che versato in fatto e di contenuto meramente confutativo della decisione del Tribunale, caratterizzato, nella fattispecie, da difetto di interesse.

Deve premettersi che la Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., decida sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.

Questa Corte ha quindi affermato che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l'accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023, T., Rv. 285671-01).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione sulle domande risarcitorie delle parti civili. Di contro, queste ultime non hanno svolto alcun motivo di ricorso in relazione a tale omessa pronuncia, ma si sono limitate a censurare l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, assumendo genericamente che la sua applicazione avrebbe pregiudicato i loro interessi civili, senza indicare quale concreto effetto pregiudizievole ne sarebbe derivato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi delle parti civili consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle stesse alle spese del procedimento, pur potendo le stesse essere esonerate, in ragione della peculiarità della vicenda processuale, dall'onere aggiuntivo della condanna alla sanzione pecuniaria, in base alla sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili e le condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 28 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2026.

 

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