MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 luglio 2026
Norme tecniche relative all'omologazione, all'immatricolazione e alle visite periodiche di sistemi costituiti da impianti di trasformazione utilizzanti carburanti gassosi (gas di petrolio liquefatto - GPL, gas naturale compresso - GNC e gas naturale liquefatto - GNL) destinati ad essere installati sui veicoli a motore ad accensione comandata e ad accensione spontanea e norme tecniche per le visite periodiche dei componenti sui veicoli utilizzanti carburanti gassosi.
(GU n. 215 del 16/9/2026 - Suppl. Ordinario n. 35)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
Vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva 2001/116/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione del 16 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l'allegato V e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione del 21 novembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, n. 2001/56/CE relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento ONU (UNECE) n. 67, recante: «prescrizioni uniformi riguardanti:
I. l'omologazione di componenti specifici di veicoli appartenenti alle categorie M ed N che utilizzano gas di petrolio liquefatti per il loro sistema di propulsione;
II. l'omologazione di veicoli appartenenti alle categorie M ed N muniti di componenti specifici per l'utilizzo di gas di petrolio liquefatti per il loro sistema di propulsione, per quanto riguarda l'installazione di siffatti componenti»;
Visto il regolamento ONU (UNECE) n. 110, recante: «Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di:
I. componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione;
II. veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione»;
Visto il regolamento ONU (UNECE) n. 115, recante: «Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di:
I. Impiantii di trasformazione a GPL (gas di petrolio liquefatto) destinati ad essere installati sui veicoli a motore per consentire l'utilizzo del GPL nel sistema di propulsione;
II. Impianti di trasformazione a GNC (gas naturale compresso) destinati ad essere installati sui veicoli a motore per consentire l'utilizzo del GNC nel sistema di propulsione»;
Visto il regolamento ONU (UNECE) n. 122, recante: «Prescrizioni tecniche uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento»;
Visto il regolamento ONU (UNECE) n. 143, recante: «Regolamento sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei sistemi di retrofit per motori bicarburante per impieghi gravosi (HDDF-ERS) da installare su motori diesel e veicoli per impieghi gravosi»;
Visto il regolamento ONU (UNECE) n. 155, recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli in materia di sicurezza informatica e sistema di gestione della sicurezza informatica»;
Visto il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione del 1° giugno 2017 che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 75, comma 3-bis, primo periodo, il quale prevede che «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione»;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale dei Ministri per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per l'economia nazionale 12 settembre 1925, recante «Regolamento per le prove e per le verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277, recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 aprile 2008, recante «Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, prot. n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, recante «innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione» che attua quanto previsto dall'art. 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, circa le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 maggio 2022, prot. n. 144, recante «Modalità di riqualificazione delle bombole emanate in conformità con il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN R110) e l'individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 12 marzo 2026, n. 98, recante «Disciplina delle modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640 e della legge 7 giugno 1990, n. 145 in materia di riqualificazione delle bombole di metano per autotrazione»;
Vista la definizione di vita di impiego dei serbatoi GNC e GNL di cui al regolamento ONU (UNECE) n. 110;
Tenuto conto che il punto 4.1.4. dell'allegato 3A del regolamento ONU (UNECE) n. 110 prevede che le ispezioni periodiche si effettuino in conformità alle normative nazionali e che il punto 1 dell'allegato 3B dello stesso «definisce i requisiti minimi applicabili ai serbatoi ricaricabili per liquidi»;
Considerato che si rende necessario emanare norme nazionali per regolamentare la periodicità della radiazione/rottamazione e la riqualificazione periodica dei contenitori (bombole o serbatoi) per il GNC (gas naturale compresso) e il GNL (gas naturale liquefatto);
Considerato che il punto 1.3 del regolamento ONU (UNECE) n. 115 «non si applica alle procedure, ai controlli e alle ispezioni destinati a verificare la corretta installazione degli impianti di trasformazione sui veicoli, poiché relativamente a questo aspetto si fa affidamento sulla competenza della parte contraente dove è immatricolato il veicolo» e che, pertanto, si rende necessario regolamentare l'installazione e la manutenzione di tali impianti di trasformazione;
Considerato che si rende altresì necessario regolamentare l'installazione e la manutenzione degli impianti di trasformazione omologati ai sensi del regolamento ONU (UNECE) n. 143;
Considerata la possibilità di ridurre l'inquinamento determinato dai veicoli utilizzanti motori a combustione interna avvalendosi di carburanti di tipo gassoso;
Considerata la necessità di ordinare in maniera organica, anche a seguito dell'aggiornamento della normativa unionale e internazionale, le disposizioni tecniche relative all'omologazione, all'immatricolazione e alle visite periodiche di sistemi costituiti da sistemi di trasformazione utilizzanti carburanti gassosi (gas di petrolio liquefatto - GPL, gas naturale compresso - GNC e gas naturale liquefatto - GNL) destinati ad essere installati sui veicoli a motore ad accensione comandata e ad accensione spontanea già omologati;
Considerata l'esigenza di regolamentare l'istallazione di sistemi di alimentazione utilizzanti carburanti gassosi sui veicoli attualmente non interessati dalle norme internazionali ovvero i motocicli con motore ad accensione comandata e gli autoveicoli con motori ad accensione spontanea;
Considerata l'esigenza di regolamentare, ai sensi del citato art. 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le procedure di approvazione nazionale di sistemi di trasformazione a GPL (gas di petrolio liquefatto), a GNC (gas naturale compresso) e a GNL (gas naturale liquefatto) dei veicoli in circolazione delle categorie L, M ed N;
Tenuto conto dell'esistenza delle norme internazionali riconosciute dall'Italia, ovvero il regolamento ONU (UNECE) n. 115 che detta prescrizioni per gli impianti di trasformazione a GPL (gas di petrolio liquefatto) e a GNC (gas naturale compresso) destinati ad essere installati sui veicoli a motore e il regolamento ONU (UNECE) n. 143 che detta disposizioni uniformi relative all'omologazione dei sistemi di retrofit per motori bicarburante per impieghi gravosi (HDDF-ERS) da installare su motori diesel e veicoli per impieghi gravosi;
Tenuto conto della previgente normativa nazionale regolante l'omologazione, l'installazione e la sostituzione di taluni componenti dei sistemi di alimentazione utilizzanti carburanti gassosi e della necessità di aggiornare la stessa alle nuove esigenze e alle norme internazionali sopraggiunte;
Espletata la procedura di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai sistemi costituiti da impianti di trasformazione, utilizzanti carburanti gassosi, da installare su veicoli in circolazione e disciplina le procedure relative a:
a. l'omologazione nazionale dei suddetti sistemi;
b. le modalità di installazione dei sistemi omologati ai sensi del presente decreto o in conformità ai regolamenti ONU (UNECE) n. 115 o n. 143;
c. l'aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo e del certificato di circolazione del ciclomotore;
d. la radiazione, la rottamazione e la riqualificazione periodica dei serbatoi e delle bombole comunque installati sui veicoli utilizzanti carburanti gassosi o liquefatti;
e. requisiti degli impianti di riscaldamento conformi al regolamento ONU (UNECE) n. 122 e installati sui veicoli di categoria M, N e O.
2. I sistemi costituiti da impianti di trasformazione possono essere del tipo:
A. «Sistemi di trasformazione a GPL»: destinati ad essere installati sui veicoli (motoveicoli e autoveicoli) a motore endotermico ad accensione comandata per consentire l'utilizzo del GPL nel sistema di propulsione;
B. «Sistemi di trasformazione a GN»: destinati ad essere installati sui veicoli (motoveicoli e autoveicoli) a motore endotermico ad accensione comandata per consentire l'utilizzo del GNC e GNL nel sistema di propulsione;
C. «Sistemi di trasformazione DPL a doppia alimentazione» o «dual fuel GPL»: destinati ad essere installati sui veicoli a motore endotermico ad accensione spontanea per consentire l'alimentazione, mista e contemporanea di gasolio e GPL nel sistema di propulsione;
D. «Sistemi di trasformazione DNC a doppia alimentazione» o «dual fuel GNC»: destinati ad essere installati sui veicoli a motore endotermico ad accensione spontanea per consentire l'alimentazione, mista e contemporanea di gasolio e GNC nel sistema di propulsione;
E. «Sistemi di trasformazione DNL a doppia alimentazione» o «dual fuel GNL»: destinati ad essere installati sugli autoveicoli a motore endotermico ad accensione spontanea per consentire l'alimentazione, mista e contemporanea di gasolio e GNL nel sistema di propulsione.
3. I sistemi di cui ai punti A e B del comma 2 possono essere installati sulle seguenti categorie internazionali di veicoli:
a. veicoli di categoria L omologati ai sensi della direttiva CE 2002/24 o del regolamento (UE) 168/2013;
b. veicoli di categoria M1, M2 , N1 e N2 con massa di riferimento fino a 2.610 kg ovvero 2.840 kg se rientranti nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 2 del regolamento (CE) 715/2007 omologati ai sensi della direttiva 2001/116/CE o della direttiva 2007/46/CE o del regolamento (UE) 2018/858.
4. I sistemi di cui ai punti C, D ed E del comma 2 possono essere installati sulle seguenti categorie internazionali di veicoli:
a. veicoli di categoria M ed N omologati ai sensi della direttiva 2001/116/CE o della direttiva 2007/46/CE o del regolamento (UE) 2018/858.
5. I veicoli su cui è possibile installare i sistemi di trasformazione devono essere immatricolati in Italia ai sensi dell'art. 93 o dell'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, commi 3 e 4.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «campo d'impiego»: le famiglie di veicoli sulle quali i sistemi di cui all'art. 1 possono essere installati secondo le prescrizioni di cui all'art. 11;
b) «autorità di omologazione»: la Divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione;
c) «servizio tecnico»: il Centro superiore Ricerche prove autoveicoli e dispositivi, un Centro prova autoveicoli e la Divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione;
d) «costruttore del sistema»: la persona fisica o giuridica che, dinanzi all'autorità di omologazione, è responsabile di tutti gli aspetti della procedura di omologazione o di autorizzazione, per assicurare la conformità della produzione ed è inoltre responsabile per le problematiche di vigilanza del mercato per i sistemi di trasformazione prodotti, indipendentemente dal fatto che la persona fisica o giuridica sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e di fabbricazione del sistema oggetto della procedura di omologazione;
e) «rappresentante del costruttore del sistema»: la persona fisica o giuridica stabilita in Italia che, debitamente nominata dal costruttore, lo rappresenta davanti all'autorità di omologazione e agisce in suo nome negli ambiti oggetto del presente decreto;
f) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita in Italia che immette sul mercato un sistema di trasformazione costruito in un paese terzo;
g) «installatore»: un'impresa, avente le caratteristiche indicate dall'allegato 22 ed esercente l'attività di autoriparazione - sezione Meccatronica, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122;
h) «veicolo monocarburante a gas»: veicolo con motore ad accensione comandata monocarburante che funziona principalmente con GPL o con GN, ma che può anche essere munito di un sistema a benzina utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio per la benzina di capacità non superiore a 15 litri nel caso di veicoli di categoria M e N e di 5 litri nel caso di veicoli di categoria L6e e L7e;
i) «veicolo bicarburante» o «bifuel»; un veicolo con motore ad accensione comandata dotato di un impianto di stoccaggio del gas e di un impianto separato di stoccaggio della benzina, con una capacità superiore a 15 litri nel caso di veicoli di categoria M e N e di 5 litri nel caso di veicoli di categoria L e concepito per funzionare utilizzando un solo carburante per volta. L'impiego contemporaneo di entrambi i carburanti è limitato nella quantità o nella durata;
j) «veicolo a doppia alimentazione» o «dual fuel»: veicolo con motore ad accensione spontanea dotato di un impianto di stoccaggio del gas e di un impianto separato di stoccaggio del gasolio, con una capacità superiore a 15 litri e concepito per funzionare utilizzando l'alimentazione, mista e contemporanea, di combustibile gasolio e GPL ovvero gasolio e GN. I due carburanti vengono dosati separatamente, per cui il quantitativo consumato di uno dei due carburanti rispetto all'altro può variare, a seconda del funzionamento del veicolo;
k) «GPL»: gas di petrolio liquefatto. «GPL A» e «GPL B» i carburanti di riferimenti usati per effettuare le prove sui veicoli, come definiti nell'allegato B3 tabelle A3/8 del regolamento ONU (UNECE) n. 154 e nell'Appendice 2 dell'allegato II del regolamento (UE) n. 134/2014;
l) «GN»: gas naturale o metano, che può essere immagazzinato nella forma di:
«GNC»: gas naturale compresso o metano allo stato gassoso ovvero di:
«GNL»: gas naturale liquefatto o metano allo stato liquido;
«G20» e «G25» i carburanti di riferimenti usati per effettuare le prove sui veicoli, come definiti nell'allegato B3 tabelle A3/9 e A3/11 del regolamento ONU (UNECE) n. 154 e nell'appendice 2 dell'allegato II del regolamento (UE) n. 134/2014;
m) «ECU»: centralina elettronica del sistema utilizzante GPL o GN;
n) «veicolo originale» un veicolo prima dell'installazione del sistema di trasformazione;
o) «impianto master-slave»: un sistema di trasformazione in cui la centralina elettronica (ECU) del GPL, o quella del GN, è in grado di tradurre la strategia di controllo della benzina dell'ECU in funzionamento a GPL o GN;
p) «sistema di trasformazione a GPL» ovvero «impianto di trasformazione a GPL»: tipo di sistema di trasformazione destinato ad essere installato su veicoli a motore di cui al comma 3 dell'art. 1 per consentire l'utilizzo di GPL;
q) «sistema di trasformazione a GN» ovvero «impianto di trasformazione a GN»: tipo di sistema di trasformazione destinato ad essere installato su veicoli a motore di cui al comma 3 dell'art. 1 per consentire l'utilizzo di GNC o di GNL;
r) «sistema di trasformazione a doppia alimentazione a GPL» ovvero «dual fuel GPL»: tipo di sistema di trasformazione destinato ad essere installato su veicoli a motore ad accensione spontanea di cui al comma 4 dell'art. 1 per consentire l'alimentazione, mista e contemporanea, di combustibile gasolio e GPL. I due carburanti vengono dosati separatamente, per cui il quantitativo consumato di uno dei due carburanti rispetto all'altro può variare, a seconda del funzionamento del veicolo e comunque al termine del ciclo di prova la percentuale gassosa utilizzata deve essere non inferiore a quanto prescritto nell'allegato 5. Il sistema di trasformazione deve garantire l'esistenza di almeno una posizione dei sistemi di regolazione dello stesso con la quale le curve di coppia e potenza del motore alimentato a solo gasolio o a gasolio-GPL sono tali da rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 5;
s) «sistema di trasformazione a doppia alimentazione a GN» ovvero «dual fuel GN»: tipo di sistema di trasformazione destinato ad essere installato su veicoli a motore ad accensione spontanea di cui al comma 4, dell'art. 1 per consentire l'alimentazione, mista e contemporanea, di combustibile gasolio e GNC o di gasolio e GNL. I due carburanti vengono dosati separatamente, per cui il quantitativo consumato di uno dei due carburanti rispetto all'altro può variare, a seconda del funzionamento del veicolo e comunque al termine del ciclo di prova la percentuale gassosa utilizzata è non inferiore a quanto prescritto nell'allegato 5. Il sistema di trasformazione garantisce l'esistenza di almeno una posizione dei sistemi di regolazione dello stesso con la quale le curve di coppia e potenza del motore alimentato a solo gasolio od a gasolio-GN, sono tali da rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 5;
t) «catena funzionale»: insieme di dispositivi/componenti, il cui elenco minimo è indicato nell'allegato 1, omologati conformemente al regolamento ONU (UNECE) n. 67, nel caso di sistemi alimentati a GPL, ovvero conformemente al regolamento ONU (UNECE) n. 110, nel caso di sistemi alimentati a GNC o GNL;
u) «tipo di sistema di trasformazione a GPL o a GN» o «dual fuel di un tipo omologato»: si considerano appartenenti allo stesso tipo i sistemi che non differiscono tra loro per quanto riguarda le seguenti caratteristiche:
i. costruttore del sistema di trasformazione;
ii. carburante utilizzato nel sistema di trasformazione (GPL o GNL o GNC);
iii. manuale di installazione di cui all'art. 4, comma 7, punto g);
iv. manuale di uso e manutenzione dell'utente finale di cui all'art. 4, comma 7, punto h);
v. eventuali modifiche all'omologazione del veicolo su cui il sistema di trasformazione viene installato;
vi. regolatore di pressione/vaporizzatore dello stesso costruttore ovvero altri tipi in alternativa previsti dal costruttore del sistema di trasformazione;
vii. tipologia di sistema di alimentazione del motore del veicolo (iniezione: diretta o indiretta, «single-point» o «multi-point») su cui è installato il sistema di trasformazione;
viii. sistema di alimentazione del gas dello stesso costruttore (miscelatore a induzione, dispositivo di iniezione, vapore o liquido, sistema di iniezione «single-point» o «multi-point») ovvero altri tipi in alternativa previsti dal costruttore del sistema di trasformazione;
ix. tipi di serie di sensori e attuatori o altri tipi in alternativa previsti dal costruttore del sistema di trasformazione;
x. tipologia di contenitore (bombola o serbatoio) del carburante (cioè, prelievo di GPL in fase liquida/tensione di vapore, prelievo di GPL in fase gassosa, prelievo di GPL in fase liquida/pressurizzato da una pompa, prelievo di GNC pressurizzato o di GNL), relativi dispositivi di sicurezza e accessori del serbatoio del carburante, conformemente ai regolamenti ONU (UNECE) n. 67 o n. 110, a seconda del caso;
xi. dispositivi per il fissaggio dei contenitori (bombola o serbatoio) del carburante utilizzato dal sistema di trasformazione;
xii. ECU dello stesso costruttore o altri tipi in alternativa previsti dal costruttore del sistema di trasformazione;
xiii. configurazione della ECU e principi base del software. Sono ammessi adattamenti dei parametri di configurazione del software in funzione delle specifiche caratteristiche del veicolo su cui il sistema viene installato;
xiv. conformità della centralina elettronica alle norme di compatibilità elettromagnetica (EMC) del regolamento ONU (UNECE) n. 10;
xv. nel caso di veicoli di categoria L, il tipo di veicolo;
v) «certificato di conformità» il documento rilasciato dal costruttore del sistema o suo rappresentante in cui si attesta che il sistema di trasformazione prodotto è conforme al tipo di sistema di trasformazione omologato e redatto secondo il modello di cui all'allegato 2;
w) «veicolo capostipite»: il veicolo selezionato per l'esecuzione delle prove di verifica della conformità alle prescrizioni del presente decreto, i cui risultati si estendono ai membri della medesima famiglia;
x) «targhetta regolamentare» la targhetta o l'etichetta, predisposta dal costruttore del sistema di trasformazione e apposta dall'installatore, che indica le caratteristiche tecniche principali necessarie per l'identificazione del sistema di trasformazione, come illustrato nell'allegato 6. Sulla targhetta regolamentare il costruttore può prevedere la presenza di un codice a barre bidimensionale (QR code) nel quale sono contenute le informazioni di cui all'art. 3, comma 7, punto f (manuale di installazione) e all'art. 4, comma 7, punto h (manuale di uso e manutenzione dell'utente finale);
y) «OBD»: un sistema diagnostico di bordo di un veicolo che è collegato a un motore ed è in grado di individuare un malfunzionamento ed eventualmente di segnalarne la comparsa mediante un sistema di allarme, di identificare la probabile zona di malfunzionamento mediante informazioni salvate nella memoria di un computer e di comunicare tali informazioni all'esterno;
z) «membro della famiglia»: il veicolo non trasformato che condivide con il veicolo capostipite le caratteristiche essenziali indicate nell'allegato 8 del presente decreto;
aa) «famiglia di veicoli»: un insieme di veicoli su cui è installabile lo stesso sistema avente le caratteristiche di cui all'allegato 8 del presente decreto;
bb) «documento di circolazione»: il documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo o il certificato di circolazione del ciclomotore a seconda del tipo di veicolo;
cc) «bombola»: qualsiasi contenitore usato per stoccare il gas naturale compresso, come definito nel regolamento UNECE (UN) n. 110;
dd) «serbatoio»: qualsiasi contenitore usato per stoccare il gas di petrolio liquido o il gas naturale liquefatto o, come definito nei regolamenti UNECE (UN) n. 67 e UNECE (UN) n. 110;
ee) «Secure Gateway (SGW)» è l'insieme dei componenti elettronici che fungono da «firewall» o «porta» tra i sistemi elettronici del veicolo e il mondo esterno (es. strumenti di diagnosi, internet). La sua funzione principale è controllare e filtrare il flusso di dati in entrata e in uscita per proteggere il veicolo da cyberattacchi e accessi non autorizzati;
ff) «CSMS»: il sistema di gestione della cybersicurezza come definito al punto 2.3 del regolamento ONU (UNECE) n. 155.
Art. 3
Prescrizioni per i sistemi omologati ai sensi dei regolamenti ONU (UNECE) n. 115, n. 143 o n. 122
1. I sistemi di trasformazione omologati ai sensi del regolamento ONU (UNECE) n. 115 o del regolamento ONU (UNECE) n. 143 e gli impianti di riscaldamento omologati ai sensi del regolamento ONU (UNECE) n. 122, sono installati conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del presente decreto.
2. I costruttori dei sistemi di trasformazione conformi al regolamento ONU (UNECE) n. 143 comunicano, ove previsto, direttamente o per il tramite del rappresentante, alla Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3, l'elenco delle officine idonee alla esecuzione della installazione del sistema.
Art. 4
Procedura di omologazione
1. La domanda di omologazione di un sistema di trasformazione è presentata dal costruttore del sistema di trasformazione o da un suo rappresentante presso un servizio tecnico, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.
2. A seguito dell'esito favorevole della verifica di idoneità, ogni sistema di trasformazione è omologato, con eventuali estensioni di omologazione di cui all'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, in relazione a una o più famiglie di veicoli.
3. A ciascun sistema di trasformazione omologato è assegnato un numero secondo lo schema previsto all'allegato IV del decreto ministeriale del 2 maggio 2001, n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare, il primo carattere del primo campo è «N», trattandosi di un'omologazione nazionale mentre il primo carattere del secondo campo è «D».
Dopo la stringa numerica, di quattro numeri, segue il carattere:
a) «GPL» se trattasi di un sistema di trasformazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera p);
b) «GNC» ovvero «GNL» se trattasi di un sistema di trasformazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera q);
c) «DPL» se trattasi di un sistema di trasformazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera r) con doppia alimentazione gasolio - GPL;
d) «DNC» se trattasi di un sistema di trasformazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera s) con doppia alimentazione gasolio - GNC;
e) «DNL» se trattasi di un sistema di trasformazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera s) con doppia alimentazione gasolio - GNL.
Un esempio di un possibile numero di omologazione per un sistema di trasformazione GPL, rilasciato nell'anno 2026 è il seguente: NAD U xxxx/GPL (con «x» carattere numerico da 0001 a 9999).
4. A conclusione della procedura di cui al presente articolo, l'autorità di omologazione rilascia il certificato di omologazione del sistema di trasformazione, recante le eventuali estensioni, in conformità al modello di cui agli allegati 3 e 4.
5. Il richiedente allega alla domanda di omologazione i dati e i documenti di seguito elencati, provvedendo alla relativa sottoscrizione digitale:
a) descrizione del sistema di trasformazione con tutte le informazioni pertinenti, compresi i numeri di omologazione di ciascun componente di cui all'allegato 1 (catena funzionale);
b) scheda informativa, di cui agli allegati 10 e 11, a seconda del tipo di sistema di trasformazione;
c) descrizione del veicolo o dei veicoli capostipite su cui saranno effettuate le prove intese a verificare la conformità alle prescrizioni del presente decreto;
d) facsimile certificato di conformità, di cui all'allegato 2, con l'elenco delle persone autorizzate a firmare il certificato e dichiarazione relativa alle loro mansioni nella società;
e) descrizione di tutte le modifiche apportate al veicolo capostipite originario, solo in caso di configurazione bicarburante;
f) verifica del rispetto delle specifiche per l'installazione dei sistemi di trasformazione di cui all'art. 11;
g) manuale di installazione del sistema di trasformazione sul veicolo o sui veicoli capostipite, di cui all'allegato 11, o una sua versione ridotta nel caso in cui il costruttore prevede la presenza di un codice a barre bidimensionale (QR code) sulla targhetta regolamentare;
h) manuale di uso e manutenzione dell'utente finale, di cui all'allegato 12, o una sua versione ridotta nel caso in cui il costruttore prevede la presenza di un codice a barre bidimensionale (QR code) sulla targhetta regolamentare;
i) fac-simile della targhetta regolamentare di cui all'art. 2, comma 1, lettera x);
j) nel caso di sistemi di trasformazione DPL, DNC, DNL, l'elenco delle officine autorizzate all'installazione da parte del costruttore del sistema;
k) dichiarazione, di cui all'allegato 24 relativa al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5;
l) un campione del sistema di trasformazione, correttamente installato sul veicolo o sui veicoli capostipite su cui effettuare le prove occorrenti;
m) attestazioni dei versamenti effettuati in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successivi aggiornamenti, nonché di quelli effettuati per l'assolvimento delle imposte di bollo.
6. L'autorità di omologazione raggruppa in un fascicolo di omologazione i documenti di cui ai punti a, b, d, g, h, i e j.
7. L'omologazione dei sistemi di trasformazione resta valida fino a quando i singoli componenti mantengono in vigore le proprie specifiche omologazioni. La decadenza dell'omologazione di un singolo componente vieta l'ulteriore produzione del sistema; i sistemi già immessi sul mercato o installati prima della decadenza restano comunque validi e commercializzabili.
Art. 5
Caratteristiche generali del sistema di trasformazione richieste per l'omologazione
1. Ciascun sistema di trasformazione è progettato, costruito e installato in modo che, in condizioni normali di impiego e in relazione alle sollecitazioni cui può essere sottoposto, non comporti, per il veicolo originario, modifiche ulteriori rispetto a quelle necessarie per l'installazione del sistema stesso oppure la modifica dei dispositivi di sicurezza attiva e passiva del veicolo originale, obbligatori per l'omologazione. In particolare, il veicolo, a seguito dell'istallazione del sistema di trasformazione continua a soddisfare tutte le disposizioni inerenti alle emissioni inquinanti a norma del quale era stata originariamente rilasciata l'omologazione del veicolo e rispetta i medesimi valori limiti per le emissioni inquinanti in atmosfera con riferimento alle prove indicate nell'allegato 5. L'eventuale modifica dei dispositivi di sicurezza attiva e passiva del veicolo originale obbligatori per l'omologazione, ritenuta ammissibile dal servizio tecnico, comporta la ripetizione delle corrispondenti prove già effettuate in sede di omologazione del veicolo originario.
2. I sistemi di trasformazione sono realizzati in modo da non interferire con i sistemi implementati per la cybersecurity del veicolo su cui è installato nel caso in cui lo stesso risponda al regolamento ONU (UNECE) n. 155.
3. La valutazione richiesta al comma 2 del presente articolo si ritiene soddisfatta nei seguenti casi:
a) sistemi di trasformazione conformi alle istruzioni rilasciate dal costruttore del veicolo sulle modalità della comunicazione dei dati tramite il security gateway, ovvero;
b) sistemi di trasformazione la cui connessione per il prelievo delle informazioni, sulla rete CAN o altri sensori/attuatori, necessarie al loro corretto funzionamento avviene, indifferentemente attraverso un connettore aggiuntivo o una connessione diretta, sulla presa diagnostica OBD utilizzata per comunicare all'esterno del veicolo tramite gli strumenti di diagnosi che usano protocolli di comunicazione standard previsti dal costruttore del veicolo originario e i segnali necessari al funzionamento del sistema sono prelevati direttamente sui sensori/attuatori.
Art. 6
Modifica dell'omologazione di un tipo di sistema di trasformazione
1. Qualsiasi modifica dell'omologazione del sistema di trasformazione è notificata all'autorità di omologazione per il tramite di un servizio tecnico, allegando le pagine del fascicolo di omologazione interessate, indicando chiaramente su ciascuna di esse la natura della modifica e la data di aggiornamento. Il costruttore del sistema, o il suo rappresentante, predispone, altresì, una versione aggiornata e consolidata dell'intero fascicolo di omologazione.
2. Una modifica è considerata una «revisione» quando le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione cambiano senza che si debbano ripetere ispezioni o prove ovvero nel caso in cui occorra aggiornare le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione riportate in modo erroneo.
3. Una modifica è considerata un'«estensione» se i dati registrati nel fascicolo di omologazione sono cambiati e si verifica uno dei casi seguenti:
a) sono necessarie ulteriori ispezioni o prove;
b) è cambiata una delle informazioni contenute nel certificato di omologazione, ad eccezione dei suoi allegati;
c) diventano applicabili nuove prescrizioni riferibili al sistema previste dai regolamenti ONU (UNECE) n. 67 o n. 110, a seconda dei casi.
4. Nel caso di sistemi di trasformazione DPL, DNC, DNL, la comunicazione, da parte del costruttore del sistema o del suo rappresentante, con le modalità di cui al comma 1, dell'elenco aggiornato delle officine autorizzate all'installazione dei sistemi di propria produzione non comporta l'aggiornamento del fascicolo informativo.
5. Per i complessivi di trasformazione e per i sistemi di adattamento già rilasciati alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
Art. 7
Prescrizioni per il costruttore dei sistemi di trasformazione
1. Il costruttore del sistema o suo rappresentante è responsabile dell'omologazione del sistema di trasformazione di cui all'art. 4 e della conformità di produzione di tutti i relativi componenti.
2. Per ogni sistema di trasformazione prodotto in conformità al tipo omologato, il costruttore rilascia un certificato di conformità, di cui all'art. 2, comma 1, lettera v), una targhetta regolamentare di cui all'art. 2, comma 1, lettera x).
3. Il costruttore del sistema di trasformazione predispone e rende disponibili, per ogni sistema omologato, le prescrizioni per l'installazione, di cui all'art. 11, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
4. Ogni singolo sistema di trasformazione prodotto è corredato delle informazioni di uso, manutenzione, installazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lettere g) ed h), e, ove possibile, smaltimento dello stesso, destinate all'installatore e all'utilizzatore. Il sistema di trasformazione è, altresì, corredato di istruzioni e avvertenze.
5. Il costruttore assegna ad ogni sistema di trasformazione prodotto un numero seriale costituito da 5 caratteri numerici seguito da quattro caratteri numerici indicanti l'anno di produzione separati dal carattere «/».
6. Il costruttore dei sistemi di trasformazione DPL, DNC, DNL autorizza gli installatori dei sistemi di trasformazione in possesso dei requisiti di cui all'allegato 22 del presente decreto e comunica tempestivamente, all'autorità di omologazione l'elenco aggiornato di cui alla lettera j), comma 5, dell'art. 4.
Art. 8
Conformità della produzione
1. Gli impianti di produzione dei sistemi di trasformazione sono soggetti al sistema di controllo di conformità del processo produttivo e della conformità del prodotto al tipo omologato, ai sensi del decreto del 21 aprile 2009 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Art. 9
Cessazione definitiva della produzione
1. Nel caso di cessazione definitiva della produzione di un tipo di sistema di trasformazione omologato in conformità al presente decreto, il titolare dell'omologazione informa l'autorità di omologazione entro tre mesi dalla cessazione.
Art. 10
Prescrizioni per i servizi tecnici
1. I servizi tecnici ricevono le richieste di omologazione e di modifica degli impianti di trasformazione.
2. Esaminata la documentazione presentata dal costruttore del sistema di trasformazione, il servizio tecnico provvede all'effettuazione delle verifiche e delle prove indicate all'allegato 5 su uno o più veicoli completi, aventi un'omologazione CEE o UE, rappresentativi della famiglia alla quale è diretto il sistema di trasformazione stesso.
3. Il servizio tecnico, a conclusione del procedimento, trasmette all'autorità di omologazione il fascicolo di omologazione del sistema di trasformazione, comprensivo di:
a) scheda informativa e disegni;
b) verbale delle verifiche e prove;
c) fac-simile certificato di conformità di cui all'art. 4, comma 7, lettera d);
d) manuale di installazione di cui all'art. 4, comma 7, lettera g);
e) manuale di uso e manutenzione dell'utente finale di cui all'art. 4, comma 7, lettera h);
f) ulteriori informazioni relative al funzionamento del sistema di trasformazione;
g) copia dei certificati di omologazione dei dispositivi costituenti il sistema di trasformazione;
h) bozza del certificato di omologazione del sistema di trasformazione redatto in conformità agli allegati 3 ovvero 4 a seconda del tipo di sistema di trasformazione;
i) elenco delle officine idonee alla esecuzione della installazione del sistema, di cui alla lettera j), comma 5, dell'art. 4.
Art. 11
Prescrizioni per l'installazione sui veicoli dei sistemi di trasformazione soggetti ad omologazione nazionale o ai sensi dei regolamenti ONU (UNECE) n. 115 o n. 143 o per l'installazione degli impianti di riscaldamento ai sensi del regolamento ONU (UNECE) n. 122 o per il ripristino dei veicoli a seguito di eliminazione dei sistemi di trasformazione e per l'aggiornamento del documento di circolazione
1. L'installazione del sistema di trasformazione sui veicoli o dell'impianto riscaldamento sui veicoli è eseguita in conformità alle prescrizioni contenute negli allegati 13, 14, 15, 16 e 17.
2. L'installazione del sistema non altera le caratteristiche originarie del veicolo ai fini della categoria e sottocategoria dello stesso.
3. Preliminarmente all'installazione, l'installatore verifica la compatibilità del sistema di trasformazione con lo specifico veicolo e successivamente all'installazione rilascia, una dichiarazione, conforme all'allegato B del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2021, come modificato dall'allegato 19 del presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso, con la quale attesta che l'installazione è stata eseguita a regola d'arte e in osservanza alle prescrizioni per l'installazione disposte dal costruttore del sistema di trasformazione.
4. L'installatore del sistema di trasformazione fornisce al proprietario del veicolo il manuale di uso e manutenzione dell'utente finale di cui all'art. 4, comma 7, lettera h), nonché le informazioni circa la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo, quali la massa di riferimento.
5. L'installatore del sistema di trasformazione appone la targhetta regolamentare di cui all'art. 2, comma 1, lettera x) e la fissa alla struttura del veicolo, preferibilmente, in prossimità della targhetta del veicolo.
6. L'eliminazione del sistema di trasformazione e il conseguente ripristino alla condizione originaria è effettuato in conformità a quanto prescritto dall'allegato B del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2021, come modificato dall'allegato 19 del presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso.
7. L'installazione di impianti di riscaldamento rispondenti al regolamento ONU (UNECE) n. 122 avviene conformemente all'allegato 20 del presente decreto.
8. La radiazione/rottamazione dei serbatoi, destinati esclusivamente agli impianti di riscaldamento, installati sin dall'origine dal costruttore del veicolo stesso, segue le procedure di cui all'art. 7.
9. La presenza di serbatoi per un impianto di riscaldamento previsto sin dall'origine dal costruttore è annotata sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo conformemente a quanto previsto dall'allegato 20.
Art. 12
Adempimenti amministrativi per gli utilizzatori
1. L'installazione di un sistema di trasformazione su di un veicolo già immatricolato comporta l'aggiornamento del documento di circolazione, a norma dell'art. 78 del nuovo codice della strada secondo le procedure prescritte dal decreto ministeriale dell'8 gennaio 2021, come modificato dall'allegato 19 del presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. La rimozione di un sistema di trasformazione, nonché l'installazione o la rimozione di un sistema di riscaldamento su di un veicolo già immatricolato comporta l'aggiornamento del documento di circolazione, a norma dell'art. 78 del Nuovo codice della strada, secondo le procedure prescritte dal decreto ministeriale dell'8 gennaio 2021, come modificato dall'allegato 19 del presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso.
3. Nel caso dei veicoli della categoria M e N, l'installazione di un sistema di trasformazione su un veicolo prima della sua immatricolazione o su un veicolo considerato nuovo ai sensi del regolamento (UE) 2018/858 (Allegato II, parte I, Appendice 2) è presentata, ai sensi dell'art. 45 del regolamento (UE) 2018/858, dal proprietario del veicolo o dal costruttore o, dal rappresentante del costruttore o dall'importatore, presso un ufficio della Motorizzazione civile. In tal caso l'installazione di un sistema di trasformazione è considerata prescrizione alternativa pertinente ai sensi all'art. 45 del regolamento (UE) 2018/858 ai fini della richiesta di un'omologazione individuale nazionale. Eventuali richieste di inquadramento dei veicoli in categoria diversa da quella originaria, ove ammissibile in base alle disposizioni vigenti, possono essere effettuate soltanto successivamente alla immatricolazione.
4. Nel caso dei veicoli di categoria L, l'installazione di un sistema di trasformazione su un veicolo prima della sua immatricolazione è presentata presso un ufficio della Motorizzazione civile ai sensi dell'art. 75 del codice della strada. Eventuali richieste di inquadramento dei veicoli in categoria diversa da quella originaria, ove ammissibile in base alle disposizioni vigenti, possono essere effettuate soltanto successivamente alla immatricolazione.
Art. 13
Adempimenti per la circolazione
1. I veicoli oggetto di trasformazione non devono, durante la circolazione, eccedere la massa complessiva a pieno carico indicata sul documento di circolazione. E' responsabilità del conducente garantire il rispetto di tale limite, provvedendo, se necessario, alla riduzione del numero di passeggeri e/o del carico trasportato. L'installatore del sistema di trasformazione è tenuto a informare l'utilizzatore in merito a ogni variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo, inclusa la modifica della massa di riferimento, in conformità a quanto prescritto dall'art. 11, comma 4, del presente decreto.
Art. 14
Sostituzione dei componenti di sistemi di trasformazione, sostituzione e/o riqualificazione periodica dei serbatoi e delle bombole
1. Non è possibile sostituire i componenti di un sistema di trasformazione, ad esclusione dei serbatoi e delle bombole, se non con altri previsti nel fascicolo di omologazione per quel tipo di sistema.
2. La periodicità per la radiazione/rottamazione e la riqualificazione dei contenitori (bombole o serbatoi), approvati secondo i regolamenti ONU (UNECE) n. 67 (nel caso di combustibile GPL), ONU (UNECE) n. 110 o a norma nazionale (nel caso di combustibile GN), comunque presenti sui veicoli, nonché la loro eventuale vita utile sono indicate nell'allegato 7.
3. La radiazione/rottamazione di serbatoi e bombole e la riqualificazione delle bombole CNG e dei serbatoi GNL è svolta sotto la responsabilità dei proprietari dei veicoli su cui sono installati ed è effettuata secondo quanto disposto dal comma 2.
4. Le procedure per aggiornare il documento di circolazione a seguito della sostituzione e/o eliminazione delle bombole CNG e dei serbatoi GNL è effettuata secondo le modalità previste dal decreto ministeriale dell'8 gennaio 2021, come modificato dall'allegato 19 del presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso.
5. La periodicità e le modalità per la radiazione/rottamazione dei serbatoi e delle bombole e la periodicità e le modalità per riqualificazione delle bombole CNG e dei serbatoi GNL sono definite dall'allegato 7 del presente decreto.
6. La sostituzione dei contenitori (bombole o serbatoi) è eseguita da un installatore in possesso dei requisiti di cui all'allegato 22.
Art. 15
Sostituzione di elementi degli impianti di alimentazione su veicoli omologati sin dall'origine monocarburante o con la doppia alimentazione a GPL o GN o utilizzati su sistemi omologati ai sensi dei regolamenti ONU (UNECE) n. 115 o n. 143
1. Non sono consentite modifiche agli impianti di alimentazione dei veicoli omologati sin dall'origine monocarburante o bicarburante senza il nulla osta del costruttore dello stesso, ad esclusione di quanto previsto dal comma 2.
2. E' ammessa la sostituzione dei contenitori (bombole o serbatoi) originari e degli elementi ad esso fissati senza necessità di nulla osta da parte del costruttore del veicolo con altri, anche se non previsti nel fascicolo di omologazione del veicolo, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato 18.
Art. 16
Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
1. I sistemi equivalenti agli impianti di trasformazione, omologati secondo norme di diritto interno da Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata da un servizio tecnico su istanza del costruttore del sistema di trasformazione o di un suo legale rappresentante sulla base di idonea documentazione rilasciata dallo Stato che ha provveduto all'omologazione. Il sistema è riconosciuto in ambito nazionale solo se, dall'esame documentale, si evince che le caratteristiche richieste per l'omologazione e le condizioni di sicurezza del sistema stesso e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente decreto.
3. Il riconoscimento dell'equivalenza di cui al comma 1 è effettuato dall'autorità di omologazione sulla base del rapporto di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 17
Disposizioni finali
1. Tutte le disposizioni in materia di sistemi di trasformazione utilizzanti carburanti gassosi emanate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto non sono più applicabili ad eccezione di quanto previsto nei commi seguenti.
2. In caso di aggiornamento o di estensione di omologazioni di sistemi di trasformazione già rilasciati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, si applicano le procedure di prova di cui all'allegato 5 e il costruttore del sistema di trasformazione presenta la documentazione prevista dall'art. 4, comma 5.
3. I costruttori dei sistemi di trasformazione già autorizzati, rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 del presente decreto, aggiornano il numero di omologazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo, secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 3 e provvedono al rilascio della targhetta regolamentare di cui all'art. 2, comma 1, lettera x). Decorso tale termine, i sistemi di trasformazione privi di aggiornamento del numero di omologazione non potranno essere immessi sul mercato fino al completamento della procedura sopra indicata. Sono fatti salvi i sistemi già in possesso degli installatori, la cui installazione è consentita per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. I sistemi di trasformazione autorizzati conformemente a norme precedenti all'entrata in vigore del presente decreto e non rientranti nelle caratteristiche di cui all'art. 1 del presente decreto, possono essere prodotti, installati ed aggiornati con le disposizioni previgenti.
5. In caso di aggiornamento di omologazioni di sistemi costituiti da impianti di trasformazione a GNC di tipo B di cui all'art. 1, autorizzati secondo le previgenti disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il costruttore utilizza tutti i componenti omologati ai sensi del regolamento ONU (UNECE) n. 110, ad eccezione delle bombole che possono essere omologate secondo le vigenti norme nazionali.
6. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Al loro aggiornamento provvede la Direzione generale per la motorizzazione con proprio provvedimento.
7. Ogni richiamo ai regolamenti ONU (UNECE), si intende all'ultima serie di emendamenti/aggiornamenti applicabile secondo la normativa unionale.
8. Nei certificati di omologazione rilasciati ai sensi delle previgenti disposizioni per i veicoli di categoria M e N, i riferimenti ai contenitori si intendono quali indicazioni fornite dal costruttore del sistema di trasformazione. L'installatore ha facoltà di utilizzare contenitori differenti, purché omologati in conformità al regolamento ONU (UNECE) n. 67 o n. 110, ovvero, nel caso di serbatoi di tipo CNG-1, in conformità alle norme nazionali vigenti.
9. Al comma 5 dell'art. 2, del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2021 sono aggiunte le seguenti parole:
«Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione la suindicata procedura può essere prevista con modalità informatica».
10. L'allegato 19 del presente decreto aggiorna gli allegati A, B e C del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2021 e ne costituisce parte integrante ed entra in vigore, per le parti applicabili, dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
11. Gli allegati 7, 18, 20, 21, 22, 23 entrano in vigore, per le parti applicabili, dopo quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il punto c (personale abilitato in possesso dei requisiti fissati dall'allegato 23) di cui all'allegato 22, entra in vigore dopo ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
12. Il presente decreto, per quanto non previsto nei commi precedenti, entra in vigore dopo un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ma a richiesta del costruttore dei sistemi di trasformazione, quanto previsto dall'art. 4, può essere immediatamente applicabile.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2026
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2819
Indice allegati
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 1
(Dispositivi della catena funzionale)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
(Modello di certificato di conformità)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
(Modello di certificato di omologazione nazionale per sistemi ditrasformazione a GPL e DPL)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
(Modello di Certificato di omologazione per i sistemi di trasformazione a GNC, GNL, DNC e DNL)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
(Prove di omologazione previste)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
(Targhetta regolamentare del sistema di trasformazione a GPL/GNC/GNL/DPL/DNC/DNL)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
Periodicità riqualificazione - radiazione/rottamazione dei contenitori (bombole o serbatoi)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 8
(Parametri che definiscono una famiglia di veicoli su cui installare uno stesso sistema di trasformazione)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 9
Modello di scheda informativa per un sistema di trasformazione a GPL (gas di petrolio liquefatto)/DPL (dual fuel GPL)
(riferimento all'allegato 3A regolamento ONU (UNECE) n. 115 adeguato alle procedure nazionali)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 10
Modello di scheda informativa per un sistema di trasformazione a GN (gas naturale compresso)/liquefatto)/ DNC / DPL (dual fuel)
(riferimento all'allegato 3B regolamento ONU (UNECE) n. 115 adeguato alle procedure nazionali)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 11
Manuale di installazione sistema (Riferimento al regolamento ONU (UNECE) n. 115 punto 7.1 adeguato alle procedure nazionali)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 12
MANUALE DI USO E MANUTENZIONE DELL'UTENTE FINALE (riferimento al regolamento ONU (UNECE) n. 115 punto 7.2 adeguato alle procedure nazionali)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 13
PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI TRAFORMAZIONE A GPL (gas di petrolio liquefatto) E DPL (dual fuel GPL) SUGLI AUTOVEICOLI.
(riferimento al regolamento ONU (UNECE) n. 67, punto 17 adeguato alle procedure nazionali)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 14
PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI TRAFORMAZIONE A GN (gas naturale compresso/liquefatto) E DNC/DNL (dual fuel GN) SUGLI AUTOVEICOLI.
(riferimento al regolamento ONU (UNECE) n. 110, punto 18 e allegato 4H adeguato alle procedure nazionali)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 15
PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI TRAFORMAZIONE A GPL/GNC SUI MOTOVEICOLI.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 16
PRESCRIZIONI RELATIVE AL FISSAGGIO DEI SERBATOI DI GPL (gas di petrolio liquefatto) e GN gas naturale compresso o liquefatto)
(riferimento al regolamento ONU (UNECE) n. 115, allegato 5 adeguato alle procedure nazionali)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 17
PROCEDURE DI PROVA DELLA TENUTA PER I SISTEMI DI TRASFORMAZIONE A GPL (gas di petrolio liquefatto) e GN (gas naturale compresso o liquefatto)
(riferimento al regolamento ONU (UNECE) n. 115, allegato 4)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 18
(Sostituzione dei contenitori (bombole o serbatoi) originari e degli elementi ad esso fissati senza necessità di nulla osta da parte del costruttore del veicolo - articolo 15)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 19
(Aggiornamento dell'allegato A (Parte 1) e degli allegato B e C del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 20
(Prescrizioni per l'installazione di impianti di riscaldamento conformi al regolamento ONU (UNECE) n. 122 sui veicoli della categoria M, N e O).
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 21
(Annotazione sul documento di circolazione di serbatoi presenti sin dall'origine e destinati agli impianti per il riscaldamento).
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 22
Requisiti degli installatori dei sistemi di trasformazione
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 23
Requisiti del personale abilitato ad eseguire le operazioni tecniche sui veicoli per l'installazione dei sistemi di trasformazione GPL/GNC/GNL/DPL/DNC/DNL (omologati ai sensi di norme nazionali o ai sensi delle norme UNECE (ONU) n. 115, n. 122, n. 143) o per la sostituzione dei contenitori (bombole o serbatoi) presenti sui veicoli.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 24
(Dichiarazione costruttore relativa alle modifiche apportate ad un veicolo a seguito dell'installazione di un sistema di trasformazione)
Parte di provvedimento in formato grafico