Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DECRETO 13/04/2026
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2026
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 aprile 2026
Recepimento della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose e della direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 01/06/2026)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 168 del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 concernenti rispettivamente i servizi di polizia stradale e l'espletamento dei servizi di polizia stradale;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di recepimento della direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza a recepire la normativa comunitaria in materia di trasporto di merci pericolose;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 3 aprile 1997, di attuazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio del 6 ottobre 1995 concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/50/CE del Consiglio concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 20 luglio 2005, di recepimento della direttiva 2004/112/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose;
Vista la direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 274 del 24 ottobre 2022 che ha codificato e abrogato le disposizioni delle sopra citate direttive 95/50/CE, 2001/26/CE e 2004/112/CE;
Vista la decisione (UE) 2024/1254 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 30 aprile 2024;
Vista la direttiva (UE) 2025/1801 della Commissione, del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 13 ottobre 2025;
Ritenuto opportuno trasporre in un unico testo le disposizioni della direttiva 2022/1999/UE, come modificate dalla decisione (UE) 2024/1254 e dalla direttiva (UE) 2025/1801;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto si applica ai controlli sui trasporti stradali di merci pericolose effettuati per mezzo dei veicoli che circolano nel territorio nazionale o che vi entrano in provenienza da uno Stato membro dell'Unione o da un Paese non aderente all'Unione europea.
2. Il presente decreto non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle Forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di quest'ultime.
3. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano minimamente il diritto di controllare, nel rispetto del diritto comunitario, i trasporti nazionali ed internazionali di merci pericolose effettuati nel territorio nazionale da veicoli non contemplati dal presente decreto.
Art. 2
1. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
a) «veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, compresi i suoi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, i trattori agricoli e forestali e qualsiasi macchina mobile;
b) «merci pericolose»: le merci pericolose di cui all'art. 1, lettera b), dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e agli allegati A e B di detto accordo, limitatamente al riferimento di cui all'allegato I, sezione I.1, della direttiva 2008/68/CE;
c) «trasporto»: qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata interamente o parzialmente da un veicolo, sulle pubbliche vie situate nel territorio di uno Stato membro, comprese le attività di carico e di scarico contemplate dalla direttiva 2008/68/CE, fatta salva la disciplina prevista dalla legislazione nazionale vigente per ciò che concerne la responsabilità derivante da tali operazioni;
d) «impresa»: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo di rilevanza pubblica, avente personalità giuridica propria, ovvero dipendente da un'autorità avente tale personalità, che trasporta, carica, scarica o fa trasportare merci pericolose, o che immagazzina temporaneamente, raccoglie, condiziona o riceve tali merci nel corso di un'operazione di trasporto, e che abbia sede nel territorio dell'Unione europea;
e) «controllo»: qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità espletato dalle autorità competenti per ragioni di sicurezza inerenti al trasporto di merci pericolose;
f) «autorità competente»: la competenza, per quanto concerne i controlli previsti dal presente decreto, è attribuita in via principale ai soggetti indicati dall'art. 12, commi 1 e 2, del nuovo codice della strada. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del citato codice, al Ministero dell'interno compete il coordinamento dei controlli in questione da chiunque espletati.
Art. 3
1. Con disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei i trasporti, sentito il Ministero dell'interno, viene stabilito annualmente il numero minimo di trasporti su strada di merci pericolose da sottoporre ai controlli previsti dal presente decreto al fine di verificare la conformità dei medesimi trasporti con la legislazione sul trasporto di merci pericolose su strada.
2. Detti controlli sono effettuati in conformità all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1100/2008 e dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3912/1992.
Art. 4
1. Per effettuare i controlli previsti nel presente decreto deve essere utilizzata la lista di controllo di cui all'allegato I. Un esemplare di tale lista o un documento che attesta l'esecuzione del controllo, compilato dall'autorità che ha eseguito il controllo, è consegnato al conducente del veicolo ed è esibito a richiesta per semplificare o per evitare, nella misura del possibile, ulteriori controlli. Resta impregiudicato il diritto di effettuare appositi interventi specifici di controllo, aventi per oggetto anche altri elementi diversi da quelli indicati nella lista prima citata.
2. I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura del possibile un'ampia parte della rete stradale.
3. I luoghi scelti per i controlli consentono di mettere in regola i veicoli per i quali si accerta un'infrazione o, qualora l'autorità che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in un luogo appositamente scelto da tale autorità senza mettere in pericolo la sicurezza.
4. Ove necessario, e a condizione che ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati affinché' siano esaminati da laboratori riconosciuti dall'autorità competente.
Art. 5
1. Fatte salve altre eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate, qualora una o più infrazioni, tra quelle elencate segnatamente nell'allegato II, siano state constatate nel corso di trasporti su strada di merci pericolose, i veicoli in questione possono essere immobilizzati - sul posto o in luogo appositamente scelto a tale scopo dalle autorità competenti per il controllo - e obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nel territorio dell'Unione europea.
Art. 6
1. Si possono altresì eseguire controlli anche nei locali delle imprese a titolo preventivo o quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettano la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.
2. Tali controlli devono mirare a garantire che le condizioni di sicurezza in cui si effettuano i trasporti di merci pericolose siano conformi alla legislazione applicabile in materia.
3. Qualora siano state constatate una o più infrazioni tra quelle che figurano segnatamente all'allegato II in materia di trasporti su strada di merci pericolose, i trasporti in questione devono essere messi in regola prima di lasciare l'impresa, ovvero devono formare oggetto di altre misure adeguate.
Art. 7
1. Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, riferite ad un veicolo o ad una impresa non residente nel territorio nazionale, devono essere segnalate alle autorità competenti dello Stato membro dell'Unione europea in cui il veicolo è stato immatricolato o nel quale ha sede l'impresa.
2. Qualora venga constatata un'infrazione grave o ripetuta, è possibile richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o nel quale è stabilita l'impresa, che siano adottate delle misure adeguate a carico del contravventore o dei contravventori.
Art. 8
1. Se in occasione del controllo su strada effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto su un veicolo immatricolato in un altro Stato dell'Unione europea, le constatazioni effettuate fanno presumere che siano state commesse infrazioni gravi o ripetute non rilevabili durante il controllo per mancanza degli elementi necessari, l'autorità competente di cui all'art. 2, lettera f), e le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano reciproca assistenza per le valutazioni del caso. Nel caso in cui lo Stato membro competente proceda, a tal fine, ad un controllo nell'impresa, i risultati di tale controllo saranno resi noti all'altro Stato membro interessato.
Art. 9
1. Per ogni anno solare, con cadenza biennale ed al più tardi entro dodici mesi dalla fine del secondo anno, è trasmessa alla Commissione europea, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente allo schema di cui all'allegato III del presente decreto, una relazione sull'applicazione della presente direttiva comprendente le seguenti informazioni:
a) il numero di controlli effettuati;
b) il numero di veicoli controllati, secondo l'immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, di altri Stati membri o di paesi terzi);
c) il numero di infrazioni constatate in conformità della categoria di rischio di cui all'allegato II;
d) il tipo e il numero di sanzioni comminate.
2. La prima relazione di cui al primo comma è trasmessa entro il 31 dicembre 2026.
Art. 10
1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emana le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 24 giugno 2026.
Art. 11
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997 di recepimento della direttiva 95/50/CE;
b) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001, di recepimento della direttiva 2001/26/CE;
c) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 maggio 2005, di recepimento della direttiva 2004/112/CE.
Art. 12
1. Gli allegati I, II e III al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 aprile 2026
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Salvini
Il Ministro dell'interno
Piantedosi
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1650
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
Infrazioni
Ai fini del presente decreto, il seguente elenco non esaustivo, suddiviso in tre categorie di rischio (la categoria I rappresenta il rischio più grave), fornisce un orientamento per valutare cosa si debba intendere per infrazione.
La categoria di rischio appropriata è determinata tenendo conto delle circostanze particolari di un'infrazione e a discrezione dell'organismo di controllo/agente che effettua i controlli, il che significa che la categoria di rischio di un'infrazione può essere aumentata o diminuita.
Le infrazioni non elencate sono classificate in base alle descrizioni delle categorie di rischio.
Laddove vengano accertate più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni (in conformità con il modello di formulario standard di cui all'allegato III), si applica solo la categoria indicante il rischio più grave.
1. Categoria di rischio I
Riguarda infrazioni delle disposizioni dell'ADR che comportano un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all'ambiente. Se osservate durante i controlli su strada, tali infrazioni comportano di norma l'adozione di misure correttive immediate e adeguate, come il fermo del veicolo; se osservate durante i controlli presso i locali delle imprese, tali infrazioni sarebbero di norma soggette ad altre misure appropriate.
Le infrazioni in tale categoria includono:
1. il trasporto di merci pericolose per le quali è vietato il trasporto;
2. il trasporto di merci pericolose in mezzi di contenimento vietati o non approvati, risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo;
3. il trasporto di merci pericolose senza identificazione sul veicolo, risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo;
4. la fuga di sostanze pericolose;
5. il trasporto con modalità proibite;
6. il trasporto alla rinfusa in un veicolo o in container strutturalmente inadeguati;
7. il trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione;
8. l'utilizzo di un veicolo che non è più conforme alle norme di omologazione e che presenta un rischio immediato (altrimenti classificato nella categoria di rischio II);
9. l'utilizzo di imballaggi, cisterne, container o veicoli non approvati;
10. l'utilizzo di imballaggi non conformi alle istruzioni di imballaggio applicabili; l'utilizzo di cisterne, veicoli e container non conformi alle disposizioni applicabili;
11. il mancato rispetto delle disposizioni particolari in materia di imballaggio misto;
12. il mancato rispetto delle norme che disciplinano il fissaggio e lo stivaggio dei carichi;
13. il mancato rispetto delle norme relative ai prodotti alimentari, ad altri oggetti di consumo e ai mangimi;
14. il mancato rispetto delle norme che disciplinano il carico misto degli imballaggi;
15. il mancato rispetto delle disposizioni che limitano le quantità autorizzate per il trasporto in un'unica unità di trasporto, compresi i livelli ammissibili di riempimento delle cisterne o degli imballaggi;
16. il trasporto di merci pericolose senza i documenti necessari disponibili a bordo o in un formato elettronico appropriato, se consentito;
17. il trasporto di merci pericolose in imballaggi che non recano la necessaria marcatura, etichettatura o altri segni di identificazione;
18. il trasporto di merci pericolose senza segnalazioni, marcature (compresi i pannelli di segnalazione di colore arancio) o altri segni di identificazione sul veicolo;
19. la presenza di informazioni incomplete o errate relative alla sostanza trasportata, che consentono di determinare un'infrazione di categoria di rischio I (ad esempio, numero ONU, denominazione della merce inviata, gruppo d'imballaggio);
20. conducente privo del certificato regolamentare di formazione professionale;
21. l'uso di fuoco o di luci non protette;
22. il mancato rispetto del divieto di fumare;
23. la mancata nomina di un consulente per la sicurezza per ciascuna impresa, se necessario;
24. il mancato rispetto dell'ADR 1.10 in merito alle disposizioni di sicurezza, se necessario.
2. Categoria di rischio II
Riguarda infrazioni delle disposizioni dell'ADR che comportano un rischio di lesioni personali o danni all'ambiente. Se osservate durante i controlli su strada, tali infrazioni comportano di norma l'adozione di adeguate misure correttive, come, ove possibile, la richiesta di adottare i correttivi sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine dell'operazione di trasporto in corso; se osservate durante i controlli presso i locali delle imprese, tali infrazioni sarebbero di norma soggette ad altre misure appropriate.
Le infrazioni in tale categoria includono:
1. l'utilizzo di un'unità di trasporto comprendente più di un rimorchio/semirimorchio;
2. l'utilizzo di un veicolo non più conforme alle norme di omologazione ma che non presenta un rischio immediato;
3. la mancata dotazione di estintori funzionanti come prescritto a bordo di un veicolo; attrezzature antincendio non conformi a disposizioni specifiche;
4. la mancata dotazione dell'attrezzatura prevista nell'ADR o nelle istruzioni scritte a bordo di un veicolo;
5. il mancato rispetto delle date delle ispezioni e dei controlli e delle disposizioni sui periodi di uso degli imballaggi, dei contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (intermediate bulk containers - IBC), degli imballaggi di grosse dimensioni, delle cisterne, dei veicoli o dei container;
6. il trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o imballaggi di grosse dimensioni danneggiati o di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti;
7. il trasporto di merci imballate in un veicolo o in container strutturalmente inadeguati;
8. la mancata adeguata chiusura di cisterne/contenitori cisterna, veicoli, container o imballaggi (compresi quelli vuoti e non ripuliti);
9. imballaggi, cisterne, veicoli e/o contenitori che presentano etichette, marcature (compresi i pannelli di segnalazione di colore arancio), segnalazioni o altri segni di identificazione non corretti;
10. l'assenza di istruzioni scritte conformi all'ADR;
11. veicolo non adeguatamente sorvegliato o parcheggiato;
12. il trasporto di persone, diverse dai membri dell'equipaggio, in unità di trasporto che trasportano merci pericolose;
13. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'ADR 7.5.10 relative alle precauzioni da adottare contro le cariche elettrostatiche durante le operazioni di riempimento e svuotamento;
14. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari relative all'arrivo nei luoghi di carico e scarico;
15. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari relative al ruolo, ai compiti e ai certificati del consulente per la sicurezza per ciascuna impresa, se necessario;
16. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari relative al periodo minimo di conservazione del documento di trasporto di merci pericolose e delle informazioni e della documentazione supplementari specificate nell'ADR;
17. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari in materia di formazione delle persone coinvolte nel trasporto di merci pericolose;
18. la mancata presentazione dei documenti e/o delle relazioni richiesti alle autorità competenti.
3. Categoria di rischio III
Riguarda infrazioni delle disposizioni dell'ADR che comportano un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all'ambiente e per le quali le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada bensì in seguito dall'impresa; se osservate durante i controlli presso i locali delle imprese, tali infrazioni sono di norma soggette ad altre misure appropriate.
Le infrazioni in tale categoria includono:
1. il mancato rispetto delle norme relative alle dimensioni delle targhe o delle etichette o a quelle delle lettere, delle figure o dei simboli sulle targhe o sulle etichette;
2. informazioni, ad eccezione delle informazioni che rientrano nella categoria di rischio I, non disponibili nella documentazione di trasporto;
3. la mancata disponibilità a bordo del veicolo del certificato di formazione, anche se vi sono prove che il conducente ne è in possesso;
4. la mancata presentazione di un mezzo di identificazione, con fotografia, da parte di ciascun membro dell'equipaggio del veicolo;
5. la mancata corretta apposizione di segnalazioni e marcature (compresi i pannelli di segnalazione di colore arancio) o di altri segni di identificazione;
6. la presentazione tardiva dei documenti e/o delle relazioni richiesti alle autorità competenti.
Allegato III
Parte di provvedimento in formato grafico
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