Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Decreto Direttoriale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 93/2026 prot. 6231 del 2 marzo 2026
MIT - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Decreto Direttoriale n. 93/2026 prot. n. 0006231 del 02/03/2026
Revisione veicoli cat. M2 e M3 operanti in località diversa dall’UMC di riferimento o presso le sedi predisposte dai soggetti privati del luogo in cui il veicolo opera.
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;
VISTO, in particolare, l’articolo 80 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, avente ad oggetto la disciplina delle revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
VISTI, inoltre, gli articoli 83, 85 e 87 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativi rispettivamente, ai veicoli adibiti ad uso proprio, al servizio di noleggio con conducente e ai servizi di linea per il trasporto di persone;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1055/2020, recante «norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada»;
VISTI, in particolare, gli articoli 3 e 5 del medesimo Regolamento (CE) n. 1071/2009, i quali prevedono rispettivamente che le imprese di trasporto devono disporre di una sede effettiva e stabile nello Stato membro di stabilimento e le condizioni relative al requisito di stabilimento;
VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, recante «Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio»;
VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2012 recante «Disposizioni applicative dell'articolo 5 del Decreto 25 novembre 2011 per il requisito di "stabilimento" di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio»;
VISTA la direttiva 2014/45/UE del 3 aprile 2014, recante «i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi»;
VISTA la circolare prot. n. 2405 del 21 luglio 2014, recante «Nuove disposizioni in materia di revisione autobus», con la quale è stato previsto che la revisione dei veicoli di categoria M2 e M3 deve essere effettuata presso l’UMC competente in base alla sede del soggetto titolare del veicolo, con criteri diversi per veicoli in uso proprio, conto terzi e servizi di linea;
VISTA la circolare prot. n. 2503 del 31 luglio 2014, che ha integrato la predetta circolare prot. n. 2405 del 21 luglio 2014, estendendo la revisione dei veicoli di categoria M2 e M3 immatricolati anche presso gli UMC della provincia corrispondenti a una delle sedi operative dell’impresa;
VISTA la circolare prot. n. RU/4791 del 27 febbraio 2017, avente ad oggetto «Procedure operative e informatiche per la revisione dei veicoli > 3,5 t e autobus», che estende la competenza a tutte le sedi appartenenti all’ufficio dirigenziale di appartenenza della ditta;
VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, recante «Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi», come modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019 e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 aprile 2022;
VISTO il decreto dell’allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021, recante «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti» come modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2023;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 maggio 2024, n. 151, recante «Individuazione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero medesimo»;
VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 gennaio 2026, n. 3, recante «indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per il 2026», con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2026 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;
VISTA la direttiva del Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del 26 gennaio 2026, n. 2, avente ad oggetto l’assegnazione ai Direttori generali centrali, ai Direttori generali territoriali ed al Presidente del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori i seguenti obiettivi conferiti al Dipartimento per i trasporti e la navigazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con direttiva 10 gennaio 2026, n. 3;
VISTA la direttiva del Direttore Generale per la motorizzazione del 5 febbraio 2026, n. 35, avente ad oggetto «Direttiva per l’assegnazione di obiettivi e risorse ai Dirigenti delle Divisioni per l’anno 2026», in corso di registrazione presso gli organi di controllo, trasmessa con nota del 5 febbraio 2026, n. 3792;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 10 luglio 2025, e dell’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 giugno 2025, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale al Dott. Gaetano Servedio, ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 5-bis del d.lgs. n. 165/2001, nominato Direttore Generale della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la durata di tre anni a decorrere dal 10 luglio 2025;
TENUTO CONTO che l’introduzione del sistema di doppia autenticazione per l’ispettore abilitato allo svolgimento delle operazioni di revisione assicura un più elevato livello di certezza e rafforza le condizioni di sicurezza del sistema, consentendo l’attribuzione univoca e incontestata di ciascuna operazione di revisione al relativo ispettore;
RITENUTA l’esigenza di armonizzare la disciplina nazionale in materia di revisioni dei veicoli di categoria M2 e M3 con la normativa europea, al fine di assicurare uniformità applicativa e semplificazione delle procedure amministrative;
RITENUTO, pertanto, opportuno prevedere la possibilità di effettuare la revisione dei veicoli di categoria M2 e M3 anche al di fuori della sede del soggetto titolare del veicolo, al fine di incrementare l’efficienza operativa, ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e consentire un più razionale utilizzo delle risorse sul territorio nazionale;
TENUTO CONTO che, conseguentemente, si rende necessario abrogare le disposizioni contenute nelle circolari prot. n. 2405/2014, 2503/2014 e RU/4791/2017, nella parte in cui prevedono il vincolo territoriale provinciale per le revisioni dei veicoli M2 e M3;
RITENUTO che la rimozione di tale vincolo è coerente con i principi di semplificazione, efficienza amministrativa e libera prestazione dei servizi nel mercato interno;
D E C R E T A
Articolo unico
(Revisione dei veicoli di categoria M2 e M3 operanti in località diversa dall’UMC di riferimento)
1. In aggiunta alle ordinarie possibilità di revisione presso l’ufficio della motorizzazione civile o presso le sedi predisposte dai soggetti privati sul territorio nazionale competente per la sede legale o operativa dell’impresa o dell’ente esercente, le operazioni di revisione dei veicoli appartenenti alle categorie M2 e M3 possono essere effettuate presso l’ufficio della motorizzazione civile o presso le sedi predisposte dai soggetti privati del luogo in cui il veicolo opera, qualora lo stesso si trovi stabilmente impiegato, per comprovate esigenze di servizio, in un ambito territoriale diverso da quello di competenza dell’ufficio della motorizzazione civile o delle sedi predisposte dai soggetti privati corrispondente alla sede legale o operativa dell’impresa o dell’ente esercente.
2. Ai fini del comma 1, costituiscono comprovate esigenze di servizio le ipotesi in cui la presenza del veicolo in un diverso territorio derivi da:
a) attività di autotrasporto di persone svolta in maniera continuativa o programmata;
b) esecuzione di appalti per l’espletamento di servizi di trasporto di persone;
c) adempimento di contratti di servizio stipulati con enti territoriali nell’ambito del trasporto pubblico locale;
d) esercizio di servizi di linea di competenza statale;
e) svolgimento dell’attività di noleggio con conducente esercitata in modo stabile, non occasionale e continuativo;
f) altri casi, debitamente documentati, da valutare singolarmente dall’ufficio presso cui è effettuata la richiesta ai sensi del comma 3.
3. La documentazione attestante il titolo giustificativo della presenza del veicolo nel territorio di operatività è presentata all’ufficio della motorizzazione civile competente in fase di richiesta di revisione. La revisione è consentita esclusivamente previa verifica del rilascio del foglio di prenotazione validato da parte dell’ufficio della motorizzazione civile competente.
4. La Direzione generale territoriale competente, nell’ambito dei propri poteri, monitora lo svolgimento delle operazioni tecniche effettuate ai sensi del presente decreto, al fine di rilevare eventuali irregolarità nelle suddette attività e di adottare gli accertamenti conseguenti. In tali casi, la Direzione generale territoriale trasmette tempestivamente apposita comunicazione alla Direzione generale per la motorizzazione.
Il presente decreto è pubblicato sul portale istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Il Direttore
(dott. Gaetano Servedio)
firmato digitalmente
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