Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 111436 del 16 maggio 2025
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la Motorizzazione
Divisione 5
(Accesso alla professione ed al mercato del trasporto di merci – Autotrasporto di merci in ambito dell’Unione Europea)
Circolare n. 0011436 del 16/05/2025
(Indirizzi omessi)
OGGETTO: Veicoli per il trasporto stradale di merci e persone. Locazione senza conducente.
La presente circolare disciplina le attività di registrazione nell’apposito applicativo delle targhe dei veicoli in uso di terzi adibiti al trasporto di merci o di persone, oggetto di un contratto di locazione senza conducente e gli effetti che da tale registrazione derivano.
1) Fonti normative
- Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 (merci e persone);
- Direttiva 2022/738 del 6 aprile 2022 (merci);
- Articolo 24 del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (recepimento direttiva 2022/738) (merci);
- Articolo 84 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) (merci e persone);
- Articolo 87, comma 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) (persone);
- Articolo 94, comma 4-bis del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) (merci e persone);
- art. 247-bis, lettera b), comma 2, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) (merci e persone).
2) Oggetto e modalità di registrazione
Ai fini dell'attuazione della normativa citata riguardante il trasporto merci, a partire dal 20 novembre 2023, si è reso disponibile un applicativo, denominato REN-Noleggi, sul Portale dell'Automobilista che consente, di registrare nel REN le targhe dei veicoli, immatricolati in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di cui un'impresa di trasporto merci italiana ha disponibilità in forza di un contratto di locazione senza conducente.
Dal 19 maggio 2025, l’applicativo di cui sopra verrà trasferito, con alcuni aggiornamenti e modifiche, sul Portale del Trasporto (https://www.ilportaledeltrasporto.it/web/ptr).
Le modifiche più rilevanti e significative della nuova versione dell’applicativo sono le seguenti:
- la registrazione delle targhe degli autobus, immatricolati in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di cui un'impresa di trasporto di persone italiana ha disponibilità in forza di un contratto di locazione senza conducente.
- la possibilità di effettuare registrazioni cumulative delle targhe dei veicoli oggetto di locazione senza conducente, con notevole risparmio di tempo qualora il numero di veicoli da registrare fosse sensibilmente alto.
Le modalità con cui i soggetti autorizzati (Operatori Professionali o UMC) effettuano le attività di registrazione delle targhe dei veicoli oggetto di locazione senza conducente, sulla base della comunicazione dell'impresa di trasporto, sono illustrate nei manuali disponibili sul Portale del Trasporto e, relativamente ai veicoli adibiti al trasporto merci, nelle circolari n. 25355 del 17 novembre 2023, n. 4207 del 9 febbraio 2024 e 20542 del 27 agosto 2024, per le parti ancora attuali e non in contrasto con la presente circolare.
Per quanto riguarda la definizione degli obblighi di registrazione tramite l’applicativo citato, si evidenzia quanto segue.
Le imprese di trasporto merci su strada sono tenute a registrare i veicoli in loro disponibilità a titolo di locazione senza conducente che abbiano una massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, indipendentemente dalla durata del contratto di locazione. Per quanto riguarda, invece, la locazione di veicoli aventi massa pari o inferiore al limite indicato, l’obbligo di registrazione insorge nel caso di contratti di locazione aventi validità superiore a trenta giorni.
Resta ferma la possibilità per le suddette imprese, nel caso di locazione con validità pari o inferiore a trenta giorni, di procedere egualmente alla registrazione nell’applicativo, a beneficio di un più chiaro ed immediato assetto della responsabilità della circolazione.
Le imprese di trasporto di persone su strada sono tenute a registrare gli autobus in loro disponibilità a titolo di locazione senza conducente, indipendentemente dalla durata del contratto di locazione.
Il termine finale di validità del contratto di locazione senza conducente è sempre da registrare, anche quando è previsto il rinnovo tacito. In questi casi si comunica il primo termine ed in seguito, prima della scadenza quello successivo e così via.
Si ricorda che le attività di registrazione dei veicoli locati senza conducente, svolte tramite il Portale del Trasporto o lo sportello fisico degli Uffici di Motorizzazione Civile provinciali sono esenti dal versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di Motorizzazione, trattandosi di semplici comunicazioni e non di istanze.
All’atto della registrazione del/dei veicoli nell’applicativo, verrà rilasciata in via telematica o, nel caso di comunicazione effettuata tramite sportello dell’UMC, in via cartacea, una ricevuta dell’avvenuta registrazione o della presa in carico della comunicazione.
Si evidenzia che le imprese interessate devono provvedere alla registrazione dell’avvenuta locazione senza conducente del veicolo tramite l’applicativo, prima dell’utilizzo del veicolo stesso per l’attività di trasporto.
Inoltre, ai fini del conseguimento dell’autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada, in caso l’impresa disponga di un unico veicolo a titolo di locazione senza conducente, detta autorizzazione potrà essere ottenuta solo nel caso in cui il veicolo sia registrato tramite l’applicazione in questione e purché il contratto abbia una durata minima di sei mesi.
Con riferimento all’idoneità finanziaria, si evidenzia quanto segue:
- al momento della registrazione del veicolo locato nell’applicativo, l’idoneità finanziaria deve essere capiente, vale a dire vi sia uno spazio sufficiente nell’importo dichiarato della stessa, tale da farvi rientrare il valore del veicolo locato, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) 1071/2009, diversamente la comunicazione effettuata tramite l’applicativo non andrà a buon fine. In tal caso, qualora si intenda riproporre la comunicazione, l’impresa interessata sarà tenuta ad aggiornare l’importo dell’idoneità finanziaria;
- al momento del rinnovo o dell’eventuale necessario aggiornamento dell’importo dell’idoneità finanziaria, si tiene conto dei soli veicoli in disponibilità dell’impresa interessata.
3) Effetti della registrazione
La registrazione di un veicolo a disposizione di un’impresa di trasporto a titolo di locazione senza conducente ha i seguenti effetti:
- L’inserimento del veicolo nel parco veicolare dell’impresa locataria per il periodo della durata del contratto di locazione, con corrispondente eliminazione del veicolo stesso dal parco dell’impresa locatrice, qualora quest’ultima sia un’impresa di trasporto;
- in caso di locazione avente durata superiore a trenta giorni, l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 94, comma 4-bis del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini dell’aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) (c.d. “intestazione temporanea”).
4) Copie certificate conformi della licenza comunitaria
La copia certificata conforme della licenza comunitaria, qualora sia richiesta per un veicolo in disponibilità a titolo di locazione senza conducente, è rilasciata dal competente Ufficio UMC solo nel caso in cui il veicolo in questione sia registrato nell’applicativo secondo le modalità indicate nella presente circolare e nelle precedenti, per le parti applicabili.
Si ribadisce che ai fini dell’ottenimento di una copia certificata conforme presso l’Ufficio MC di competenza non è necessaria la registrazione del contratto di locazione senza conducente presso l’Agenzia delle Entrate.
5) Circolazione degli autobus
Gli autobus oggetto di locazione senza conducente possono essere immatricolati, come detto, in uso di terzi e in particolare in locazione senza conducente, servizio di noleggio con conducente e servizio di linea. L'immatricolazione in uso proprio degli autobus, non è fattispecie oggetto della presente circolare.
Pertanto, l'impresa locatrice può essere un'esercente l'attività di locazione senza conducente, oppure un'impresa, autorizzata all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e quindi iscritta al REN, che può svolgere servizi di noleggio con conducente o servizi di linea.
L'autobus preso in locazione da parte di un'impresa autorizzata all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e quindi iscritta al REN, può essere da quest'ultima utilizzato indifferentemente in servizio di noleggio con conducente o in servizio di linea, in base al titolo autorizzatorio posseduto dalla stessa impresa locataria, e indipendentemente dall'uso per cui è stato immatricolato l'autobus dal locatore. In entrambe queste due ipotesi deve essere tenuto a bordo dell'autobus la ricevuta dell'avvenuta registrazione nell'applicativo e il titolo autorizzativo intestato all’impresa locataria del servizio svolto.
Qualora l'autobus oggetto di locazione sia immatricolato in servizio di linea, durante la locazione, deve essere tenuto a bordo dello stesso, oltre al titolo autorizzativo, una dichiarazione del locatore dante causa, rilasciata ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 445/2000, che ha ottenuto, dall'Ente affidante il suddetto servizio di linea, il nullaosta in ordine alla regolarità dello stesso servizio; tale obbligo non sussiste qualora il servizio di linea per il quale viene utilizzato l'autobus da parte dell'impresa locataria sia lo stesso in base al quale è stato immatricolato l'autobus dall'impresa locatrice.
Qualora l'autobus oggetto di locazione senza conducente, indipendentemente dall'uso per cui èimmatricolato e salvo quanto detto sopra, sia utilizzato dal locatario avente causa per svolgere un servizio di linea deve anche trovarsi a bordo dello stesso:
- una dichiarazione di quest'ultimo, rilasciata ai sensi dell'art. 46, DPR 445/2000, relativa all'esistenza di un nullaosta all'immissione dell'autobus nel servizio di linea, o
- un "allegato A" alla carta di circolazione (cfr. art. 87 codice della strada), in cui risulta il suddetto servizio di linea.
Il nullaosta all'immissione dell'autobus nel servizio di linea e l'"allegato A" sono rilasciati dall'Ente affidante il servizio di linea in parola.
Qualora l'autobus locato sia stato immatricolato in servizio di linea, per essere utilizzato dall'impresa locataria in servizio di noleggio con conducente, l'autobus deve essere conforme a quanto previsto dal DM 23.12.2023 di questo Ministero, relativamente a tale uso.
Si chiede agli Enti ed alle Associazioni destinatarie della presente circolare di darne la massima diffusione presso i soggetti interessati.
Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Dott. Vito Di Santo)
Firmato digitalmente
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