Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 14029 del 8 maggio 2025

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000014029.U/2025 del 08/05/2025

 

OGGETTO: Legge 9 aprile 2025, n. 58 recante “Modifiche all’articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio della autorizzazioni per le competizioni sportive su strada”.

(Indirizzi omessi)

 

   Sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 97 del 28 aprile 2025, è stata pubblicata la legge in oggetto, con la quale sono state apportate modifiche all’art. 9 del codice della strada.

   In particolare, le modifiche, in vigore dal 13 maggio 2025, riguardano i commi 1, 2, 7-bis e 9 e si pongono come obiettivi:

  • la semplificazione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada e aree pubbliche;
  • la riorganizzazione delle competenze per l’adozione dei provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione;
  • l’uniformazione delle sanzioni per violazione dei provvedimenti di sospensione della circolazione.

   Attraverso la modifica del comma 1, viene mutato l’approccio ordinamentale alle competizioni sportive su strada: la previgente formulazione dell’art. 9 considerava la competizione come un uso diverso della strada, luogo ordinariamente destinato alla circolazione di veicoli, pedoni e animali e, pertanto, ne vietava lo svolgimento, salvo autorizzazione. La novella, invece, considera sempre permesse le competizioni sportive su strada continuando, tuttavia, a subordinarne lo svolgimento all’ottenimento di un’autorizzazione, la cui adozione impone all’ente competente una preventiva valutazione circa l’impatto della stessa sulla sicurezza pubblica, sul buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonché sul traffico ordinario.

   La novella lascia immutate le competenze al rilascio dell’autorizzazione, ma introduce la possibilità di far ricorso alla Conferenza dei servizi quando, in presenza della concorrente competenza di più enti, si renda necessario acquisire le relative autorizzazioni.

   Sebbene la Conferenza dei servizi potesse essere indetta anche precedentemente alla novella, in forza del disposto di cui all’art. 14 della legge n. 241/1990, la specifica previsione nell’ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada di cui all’art. 9 cds imprime maggiore rilevanza all’istituto quale strumento di semplificazione per l’acquisizione di pareri e nulla osta da parte delle altre amministrazioni e degli enti coinvolti nell’istruttoria.

   La modifica del comma 2 elimina il riferimento al nullaosta dell’ente proprietario della strada acquisito dall’ente competente al rilascio dell’autorizzazione.

   Con la modifica del comma 7-bis sono state riorganizzate le competenze per l’adozione del provvedimento di sospensione della circolazione, anche alla luce di precedenti orientamenti assunti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che, per le competizioni interessanti strade poste fuori e dentro i centri abitati, attribuivano al Prefetto la funzione di coordinamento e raccordo per l’uniformazione dei provvedimenti di sospensione della circolazione.

   A seguito della novella, il Sindaco conserva la propria competenza solo per le gare che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, spettando sempre al Prefetto l’adozione del provvedimento in tutti gli altri casi.

   La modifica del comma 9 introduce una specifica sanzione per l’inottemperanza del provvedimento di sospensione della circolazione disposta ai sensi del comma 7-bis. In tal modo viene applicata la medesima sanzione (1) a prescindere dall’autorità che ha adottato il provvedimento (2).

 

*****

 

   Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

Firmato digitalmente

 

 

(1) Pagamento di una somma da 173 a 694 euro.
(2) Nella vigenza della precedente disposizione la violazione del provvedimento del Prefetto era sanzionata ai sensi dell’art. 6, comma 12, cds, mentre la violazione del provvedimento del Sindaco era sanzionata ai sensi dell’art. 7, comma 13, cds, aventi limiti edittali diversi.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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