Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza n. 6553 del 20 agosto 2026

 

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 6553 del 20/08/2026
Circolazione stradale - Art. 136 Codice della strada - Conversione patente rilasciate da Stato non appartenente all'UE o allo SEE - Accordo bilaterale Italia-Filippine - Modelli di patente - Allegati tecnici - Tassatività - La conversione è subordinata alla conformità del modello di patente estera a quelli contemplati dagli allegati tecnici dell’Accordo, che ne costituiscono parte integrante; i modelli successivi all'Accordo non contemplati dagli allegati tecnici non sono convertibili in assenza del loro previo riconoscimento mediante modifica degli allegati stessi. Ove il modello prodotto difformi da quelli previsti dall’Accordo, difetta una condizione per la conversione, indipendentemente dall’autenticità e validità della patente o il superamento di esami più rigorosi.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8556 del 2025, proposto da (Soggetto 1), rappresentato e difeso dall'avvocato (Omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 610/2025, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2026 il Consigliere A. F. e si dà atto che nessuno presente per le parti;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (Soggetto 1) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria avverso il Provv. del 28 ottobre 2024 di annullamento di ufficio ex art. 21 - nonies della L. n. 241 del 1990 della patente di guida italiana n. (...) ottenuta mediante conversione della patente filippina. Il provvedimento impugnato è fondato sulla circostanza che la patente filippina n. (...), intestata al ricorrente, non corrisponde al modello di patente contemplato nell'Accordo tecnico tra il Governo italiano e quello delle filippine 28 luglio 2006 e non riporta la dicitura "non professional".

Il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell'Accordo bilaterale Italia/Filippine e la totale irrilevanza della presunta difformità del modello di patente filippine, in quanto, in primo luogo, l'Accordo non subordinerebbe la convertibilità delle patenti filippine alla conformità ai modelli allegati all'Accordo stesso; inoltre, ad avviso del ricorrente, il principio applicato dall’ Amministrazione sarebbe illogico, in quanto si potrebbe ammettere il mutamento del formato delle patenti senza che ne sia alterata la sostanza.

(Soggetto 1) ha denunciato, altresì, difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l'Amministrazione non avrebbe dimostrato la sussistenza di un interesse pubblico all'esercizio della autotutela, né avrebbe indicato quale parte della documentazione o quale elemento della patente filippina sarebbe incompatibile con i modelli previsti dall'Accordo bilaterale, né ha specificato le ragioni per le quali sia giunta a tale conclusione.

2. Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza n. 610 del 2025, ha respinto il ricorso.

Secondo il Collegio di prima istanza, l'Accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, sottoscritto a Roma il 28.7.2006 e comunicato con nota n. 152/386295 del 23.10.2006 dal Ministero degli Affari esteri, ha consentito la convertibilità solo dei modelli di patente conformi a quelli contemplati come "non professionali".

La circostanza che il ricorrente in un primo momento abbia ottenuto la conversione della patente non ha escluso la possibilità per l'Amministrazione di ricorrere all'esercizio dell'autotutela giacché, in definitiva, la tutela del legittimo affidamento del cittadino in presenza di un esercizio dell'autotutela si risolve nella verifica della legittimità dell'esercizio dell'autotutela stessa.

L'art. 6 dell'Accordo citato consente che siano "rilasciate per conversione" solo le patenti filippine "non professionali", pertanto, tenuto conto che il ricorrente ha prodotto una patente non recante tale dicitura, non può godere del beneficio della conversione.

Il Giudice di prime cure, inoltre, ha ritenuto insussistente il denunciato vizio del contraddittorio, atteso che l'Amministrazione ha dato conto della presentazione di osservazioni da parte del ricorrente, con ciò rispettando il disposto dell'art. 10, comma 1, lett. b) della L. n. 241 del 1990, non essendo necessaria una analitica confutazione delle stesse, oltre al fatto che non è emerso come tali osservazioni avrebbero potuto determinare un esito difforme della vicenda.

3. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, (Soggetto 1) ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone l'integrale riforma, sollevando le seguenti censure: "I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Filippine del 28.7.2006 - Erronea interpretazione delle Tabelle tecniche di equipollenza - Errore nell'individuazione dell'ambito di applicazione della norma - Violazione dell'art. 3 Cost.; II. Irrilevanza della conformità grafica ai modelli allegati - Natura meramente esemplificativi degli specimen; III. Violazione dell'art. 21 - nonies della L. n. 241 del 1990 - Assenza di interesse pubblico concreto, attuale e prevalente - Errore sui presupposti - Sviamento - Violazione del principio di proporzionalità; IV. Violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. e dell'art. 10 Cost. - Contrasto con gli obblighi internazionali - Errata applicazione di un trattato internazionale ratificato; V. Sulla condotta processuale del Ministero e sulle spese di lite".

4. L'appellante, con memoria, ha lamentato che l'interpretazione accolta in primo grado determinerebbe un paradosso costituzionalmente insostenibile, in quanto il titolare di una patente filippina "professional" - conseguita dopo aver già ottenuto la patente "non professional" e aver superato esami aggiuntivi e più severi - verrebbe irragionevolmente escluso dalla conversione, mentre chi ha sostenuto esami meno rigorosi ne beneficerebbe. Il risultato sarebbe una vera e propria discriminazione in aperto contrasto con l'art. 3 Cost., priva di qualsiasi giustificazione razionale e in contraddizione con la finalità di tutela della sicurezza stradale dichiarata nel preambolo dell'Accordo.

5. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, benché evocato, non si è costituito in giudizio.

6. All'udienza del 5 maggio 2026, la causa è stata assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Con il primo mezzo, (Soggetto 1) denuncia che il Giudice di prime cure avrebbe fondato il proprio convincimento su un'errata lettura dell'art. 6 dell'Accordo bilaterale, sulla base della quale, non rinvenendo nella seconda parte del testo di tale norma la dicitura "professional" (ma solo riferimenti a patenti "non processionali") ha ritenuto che la patente del ricorrente non convertibile.

Tale interpretazione sarebbe errata, posto che la norma generale sull'equipollenza prevede che, all'atto della conversione, l'equipollenza delle categorie delle patenti di guida delle parti contraenti si stabilisce sulla base delle Tabelle tecniche di equipollenza allegate all'Accordo, del quale sono parte integrante. Mentre il secondo comma dell'articolo introdurrebbe una norma speciale, che precisa quali siano le patenti ottenibili per conversione e non, come invece erroneamente ritenuto dal T.A.R., quelle convertibili. Secondo l'appellante, il testo non farebbe riferimento alla patente "iniziale" ma a quella "rilasciata per conversione" e quindi a quella "finale". Il Giudice di prima istanza non avrebbe tenuto conto del fatto che, per determinare quali patenti filippine possono essere convertite in patenti Italiane, occorre fare riferimento non all'art. 6, comma 2, ma alle Tabelle tecniche di equipollenza che costituiscono parte integrante dell'Accordo ai sensi dell'art. 6, comma 1. L'art. 4 dell'Accordo, rubricato "Conversione", riconoscerebbe espressamente un vero e proprio diritto alla conversione, stabilendo che il titolare di una patente di guida in corso di validità emessa dalle autorità di una parte contraente che stabilisca la residenza anagrafica nel territorio dell'altra parte contraente ha il diritto di convertire la propria patente di guida senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo casi particolari riferiti a conducenti disabili. Il ricorrente ritiene di soddisfare i requisiti sostanziali previsti dall'Accordo di conversione, pertanto sarebbe irragionevole l'interpretazione offerta dal T.A.R. con conseguente violazione dei principi costituzionali per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, posto che le patenti "professional", come quella del ricorrente, si ottengono dopo avere già conseguito la patente "non professional", sostenendo esami aggiuntivi e più rigorosi. L'appellante conclude, nello sviluppo illustrativo del mezzo, domandando: "Ove, l'ecc.mo Consiglio di Stato ritenesse, in contrasto con l'evidente tenore dell'Accordo e delle Tabelle che ne costituiscono parte integrante, che effettivamente l'Accordo escluda dalla conversione le patenti filippine "professional", si richiede sin da subito di sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'Accordo bilaterale e della eventuale legge di ratifica, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione".

8. Con il secondo mezzo, subordinato al primo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Collegio di prima istanza avrebbe omesso di considerare che l'art. 6, comma 1, dell'Accordo distinguerebbe nettamente due categorie di allegati con natura e funzioni diverse: da un lato le Tabelle tecniche di equipollenza, espressamente qualificate come parte integrante dell'Accordo, con funzione normativa sostanziale e vincolante, e dall'altro gli specimen che avrebbero funzione identificativa ed esemplificativa, con valore meramente descrittivo. Secondo l'appellante, l'unica interpretazione conforme al diritto internazionale sarebbe quella che gli specimen abbiano funzione identificativa del sistema filippino, ma che le evoluzioni grafiche siano irrilevanti, purché la patente sia autentica, valida ed ottenuta dopo esami, come attestato dal Consolato. L'art. 8 dell'Accordo prevederebbe poi espressamente che l'autorità procedente possa richiedere traduzioni ufficiali e informazioni alle autorità filippine, tramite le Rappresentanze diplomatiche, ove emergano dubbi su validità, autenticità e veridicità dei dati. Il ricorrente precisa che, nel suo caso, tale controllo sarebbe stato effettuato, posto che il certificato del Consolato Generale delle Filippine a Milano attesta l'autenticità della patente n. (...), la validità fino all'8 maggio 2024, e il superamento degli esami nel 2019.

9. Con la terza censura, l'appellante lamenta che il T.A.R. avrebbe commesso l'errore di sostenere che l'interesse pubblico è in re ipsa, presumendosi dall'assenza di inclusione nei modelli di conversione, con ricadute sulla sicurezza stradale. Questa affermazione, secondo il ricorrente, svuoterebbe di contenuto l'art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990, atteso che, se l'interesse pubblico fosse automatico in presenza di illegittimità, ogni provvedimento illegittimo potrebbe essere annullato senza verificare la sussistenza di un interesse concreto, né operare bilanciamento, vanificando la ratio della norma. Secondo l'esponente, l'affermazione del Collegio di prima istanza sul "diverso standard di capacità tecniche" sarebbe priva di fondamento, essendo contraddetta dal fatto che il certificato consolare attesterebbe inequivocabilmente che la patente è stata ottenuta "dopo aver sostenuto esami" nel 2019, oltre al fatto che (Soggetto 1) è titolare, nelle Filippine, di una patente "professionale" che implica una elevata capacità tecnica rispetto a quelli che possiedono una patente "non professional", avendo dovuto affrontare esami teorici e pratici ulteriori e più severi.

Il Giudice di prime cure, inoltre, farebbe un generico riferimento alla sicurezza stradale, ma tale affermazione sarebbe apodittica, non essendo supportata da elementi istruttori, non motivata sul caso concreto e basata su una presunzione astratta, oltre che contraddittoria.

10. Con il quarto motivo di appello, (Soggetto 1) contesta la sentenza impugnata, assumendo che il T.A.R., interpretando in modo radicalmente errato l'Accordo bilaterale, avrebbe disatteso la volontà delle parti contraenti dell'Accordo bilaterale Italia - Filippine, che costituisce un Trattato internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, oltre che violare indirettamente l'obbligo costituzionale di rispettare gli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

11. Con la quinta doglianza, l'appellante denuncia la condotta processuale del Ministero, il quale, dopo aver seguito una interpretazione palesemente erronea delle norme che regolano la fattispecie, avrebbe resistito strenuamente anche in sede giurisdizionale, offrendo una ricostruzione lacunosa e sostenendo una tesi non sostenibile. Questa resistenza, a parere del ricorrente, fondata su una interpretazione palesemente errata e contraddetta dalle Tabelle, parte integrante dell'Accordo, sarebbe espressione di mala fede o quantomeno di colpa grave.

12. Le critiche, come sopra sintetizzate, vanno esaminate congiuntamente per ragioni di connessione logica.

12.1. Il Collegio, preliminarmente, rileva l'irrilevanza della eccezione di incostituzionalità dell'Accordo bilaterale e della legge di ratifica per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, trattandosi di una critica non proposta con il ricorso di primo grado, ma introdotta, con il primo mezzo, in violazione del divieto dei nova, solo nel giudizio di appello.

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che nel giudizio amministrativo, per superare il vaglio della rilevanza, la questione di legittimità costituzionale deve fare riferimento ai vizi denunciati con il ricorso, che delimitano il thema decidendi, stante il principio del divieto dei nova in appello recepito dall'art. 104, comma 1, c.p.a.: se è vero che non vi è un limite temporale anche nel giudizio amministrativo di secondo grado per sollevare la questione di legittimità costituzionale, non possono essere ritenute rilevanti questioni che riguardino violazioni che il proponente non abbia ritualmente evidenziato in primo grado (Cons. Stato, n. 4523 del 2023).

Orbene, il ricorrente non risulta mai avere prospettato nel corso del giudizio di primo grado la questione di legittimità costituzionale nei termini spiegati in appello, avendo argomentato semplicemente sul fatto che l'interpretazione operata dall'Amministrazione "favorirebbe in modo illegittimo gli utenti che hanno conseguito la patente filippina negli anni immediatamente successivi alla stipula dell'Accordo e con patenti esattamente corrispondenti, dal punto di vista grafico, a quelle allegate allo stesso, rispetto a coloro i quali hanno conseguito - sostenendo i medesimi esami e presso le medesime autorità competenti - la patente filippina in data recente, con una rappresentazione grafica semplicemente aggiornata".

La necessaria corrispondenza tra petitum e decisum fissa i limiti invalicabili, nel cui rispetto deve essere esaminata la rilevanza della questione proposta dalla parte.

In disparte l'irrilevanza, per i principi sopra espressi, la questione è infondata, tenuto conto del chiaro tenore letterale dell'art. 136 del Codice della strada di seguito riportato, dal quale si desume un divieto generale di convertibilità delle patenti di guida, con la conseguenza che la conversione del titolo può avvenire solo nei limiti di intese bilaterali o comunque degli accordi internazionali, nella specie stipulati, i quali, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, sono conformi ai principi enunciati dalla Carta costituzionale per i rilievi di seguito enunciati.

12.2. Nel merito, l'appello va respinto.

L'art. 136 del Codice della strada stabilisce che: "Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità".

La conversione delle patenti di guida filippine in patenti di guida italiane è regolata dall'Accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica Italina e il Governo della Repubblica delle Filippine sottoscritto a Roma il 28.07.2006 e comunicato con nota n. 152/386295 del 23.10.2006 dal Ministero degli Affari Esteri.

I modelli di patente filippina convertibili, non professionale e professionale, sono riprodotti negli allegati 2 e 3 del citato Accordo. Detti allegati individuano i modelli di patenti che possono essere riconosciuti validi ai fini della conversione e in particolare prevedono un preciso modello di patente filippina (convertibile) che riporta la dicitura "non professional".

L'art. 6 dell'Accordo, rubricato "condizioni per la conversione", è chiaro nello stabilire che solo le patenti di guida contemplate negli allegati possano essere oggetto di conversione: "l'equipollenza delle categorie delle patenti di guida delle Parti Contraenti viene stabilita sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, del quale sono parte integrante. Le suddette tabelle, insieme alla lista degli specimen delle patenti di guida costituiscono l'allegato tecnico che le Parti Contraenti hanno facoltà di modificare mediante scambio di Note Verbali. Ai fini del presente Accordo, vengono rilasciate per conversione solo le categorie A, B e B speciale della patente di guida italiana e Restrizioni 1, non professionale, 2 non professionale e 4 non professionale della patente di guida filippina".

Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, solo i modelli conformi a quelli contemplati come "non professionali" sono convertibili. La tesi secondo cui il secondo comma dell'art. 6 dell'Accordo farebbe riferimento alle patenti "ottenibili" per conversione e non, come invece ritenuto dal T.A.R., quelle convertibili, non trova riscontro nel tenore letterale della disposizione.

L'interpretazione delle disposizioni dell'Accordo e dei relativi allegati è stata correttamente effettuata dal Tribunale di prima istanza, senza che si possa invocare un orientamento difforme, atteso che non assume rilievo il fatto che l'art. 4 dell'Accordo introdurrebbe, o meno, un asserito diritto alla conversione, desumibile dal fatto che non sarebbero previsti nuovi esami per chi chiede la conversione.

La conversione della patente, infatti, si basa su specifici presupposti, nella specie non sussistenti.

In materia di conversione di patenti di guida, vige il principio secondo cui eventuali modelli successivi non possono essere convertiti fino a quando non vengano riconosciuti in sede di modifica degli allegati tecnici all'Accordo.

Come precisato dal Ministero nel corso del giudizio di primo grado, questo principio, che ha valenza generale, è stato riaffermato in un caso analogo, in relazione alle richieste di conversione del nuovo modello di patente marocchina, non contenuto nel vigente Accordo tra Italia e Marocco, dalla DGMOT, con nota 20.1.2022 prot. n. (...), in cui viene espressamente chiarito che "per riconoscere nuovi modelli di patenti di guida marocchine in Italia, ai fini della conversione, è necessario che siano modificati gli allegati tecnici al vigente Accordo (come peraltro già avvenuto nel 2011). Detti allegati - come noto - individuano i modelli di patenti che possono essere riconosciuti validi ai fini della conversione (elenco Modelli di patenti di guida) e le equivalenze tra le categorie di patenti che devono essere rilasciate (tabelle di equipollenza)". In altri termini, la circolare DGMOT 20.1.2022 prot. n. (...), ribadisce il principio generale secondo cui i nuovi modelli di patente per essere convertibili devono essere riconosciuti a seguito di modifica degli allegati tecnici all'accordo. Pertanto, in assenza di modifiche degli allegati tecnici all'Accordo, come nel caso di specie, e in assenza di comunicazione ufficiale da parte della Direzione generale per la Motorizzazione (DGMOT), gli Uffici della Motorizzazione non possono accogliere domande di conversione del nuovo modello di patente filippina.

Nel caso in esame, il diniego di conversione si giustifica, in quanto i modelli di patente oggetto d'istanza di conversione non erano presenti tra quelli inseriti negli allegati tecnici all'Accordo bilaterale e tale elemento risulta indispensabile ai fini della concessione della conversione, atteso che: ai sensi dell'art. 136, comma 1 del Codice della strada, sopra richiamato, la conversione di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo è concessa "se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità", e nella fattispecie in esame, l'art. 6 dell'Accordo bilaterale, nel disciplinare le "condizioni per la conversione" stabilisce, come si è detto, che "l'equipollenza delle categorie delle patenti di guida delle Parti Contraenti viene stabilita sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, del quale sono parte integrante. Le suddette tabelle, insieme alla lista degli specimen delle patenti di guida costituiscono l'allegato tecnico che le Parti Contraenti hanno facoltà di modificare mediante scambio di Note Verbali".

Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, sulla base di tale normativa, pertanto, gli Allegati tecnici costituiscono parte integrante dell'Accordo e la convertibilità delle patenti filippine presuppone indefettibilmente la loro congruenza con i modelli riportati nei ridetti allegati.

Ne consegue che, considerato che il modello di patente allegato alla istanza di conversione dal ricorrente è difforme rispetto a quanto riportato negli Allegati tecnici, è mancata una delle condizioni previste dall'art. 6 cit. per operare la conversione della patente.

La ricostruzione interpretativa effettuata dall'appellante non persuade, stante la chiarezza della norma (in claris non fit interpretatio); pertanto la tesi secondo cui le evoluzioni grafiche delle Tabelle sarebbero irrilevanti, purché la patente sia autentica, valida ed ottenuta dopo esami, come attestato dal Consolato, non modifica l'assunto sostenuto dal Ministero e condiviso dal Tribunale di primo grado, atteso che non si discute della validità della patente di guida rilasciata al sig. (Soggetto 1), ma della sussistenza dei presupposti per la conversione, sicché il fatto che la patente "professional" si consegue superando esami teorici e pratici più severi, nella specie, è un argomento inconferente.

Gli ulteriori motivi di gravame, in ragioni delle argomentazioni espresse, sono infondati, dovendosi dare rilievo al fatto che l'Accordo bilaterale introduce requisiti per la conversione che rispondono a ragioni di interesse pubblico, stando alla ratio legis, posto che l'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti ha il compito di garantire che il titolo di guida sia attribuito solo a coloro che o hanno superato il relativo esame abilitante, ovvero hanno conseguito aliunde un titolo considerato dalla legge equipollente. Invero, consentire a un cittadino filippino di continuare a guidare senza un titolo valido sul territorio nazionale, comporta rischi evidenti per l'incolumità pubblica (tali considerati dal legislatore) oltre che per l'Amministrazione che di quel bene pubblico è costituita garante.

Né si può predicare un vizio di istruttoria o di motivazione del provvedimento impugnato, tenuto conto che l'Amministrazione ha descritto in modo dettagliato il motivo per cui la patente filippina non è convertibile, sicché l'argomento sostenuto dall'appellante secondo cui il riferimento alla tutela della "sicurezza stradale" operato dal T.A.R. sarebbe "apodittico" si scontra con i principi sopra espressi e con gli elementi istruttori analizzati dall'Amministrazione, chiariti nella motivazione del provvedimento di autotutela.

In particolare, nell'atto di ritiro, viene indicato che la patente filippina non è convertibile in quanto non corrisponde al modello contemplato dagli allegati tecnici all'Accordo, in quanto la patente filippina non riporta la dicitura "non professional". Invero, l'Ufficio ha effettuato un'adeguata istruttoria, esaminando l'istanza presentata dal ricorrente, analizzando quanto previsto dall'Accordo e dai suoi allegati tecnici nonché dalle varie circolari e garantendo la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo.

Neppure è predicabile l'asserita violazione dell'art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990, tenuto conto, per i rilievi sopra espressi, che l'interesse pubblico è in re ipsa, essendo altresì corretto quanto affermato dal Giudice di prime cure sul "diverso standard di capacità tecniche", avuto riguardo alla evidente differenze tra patente "professional" e patente "non professional", idoneo a giustificare l'annullamento d'ufficio ex art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990 dell'emissione della patente di guida.

Né si può ritenere sussistente alcuna violazione di un legittimo affidamento dell'appellante, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso tra il rilascio della patente di guida italiana e la comunicazione di avviso del procedimento di annullamento d'ufficio in autotutela, scaturito a seguito di un "controllo successivo", da cui è emerso che la patente filippina oggetto di conversione non corrispondeva ai modelli previsti dall'Accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine.

Da quanto sopra consegue che, in disparte l'inammissibilità per divieto dei nova ex art. 104 c.p.a., le critiche introdotte con il quarto e il quinto motivo di appello sono infondate, non essendo ravvisabile alcuna violazione del diritto dei Trattati, ma al contrario, la corretta applicazione dell'art. 6 dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine del 28.7.2006 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

13. In definitiva, l'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.

14. Nulla va disposto per le spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese di lite del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

P. G. N. L., Presidente

S. F., Consigliere

G. L. B., Consigliere

E. Q., Consigliere

A. F., Consigliere, Estensore.

 

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