Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 9510 del 12 marzo 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 9510 del 12/03/2026
Circolazione Stradale - Artt. 186, 224 e 224-ter del Codice della Strada e art. 168-ter codice penale - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo di proprietà dell'imputato in conseguenza di ipotesi di reato - Esito positivo della messa alla prova - Estinzione del reato.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 settembre 2025 il G.I.P. del Tribunale di (Omisis) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (Soggetto 1) in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per essere il reato estinto per positivo esito della messa alla prova, altresì disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto di (Omisis) competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e la confisca dell'autovettura (Omissis) tg. (Omissis) di proprietà dell'imputato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1), a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura, con il primo dei quali ha eccepito violazione degli artt. 168-bis, 168-ter cod. pen. e 224 cod. strada, lamentando che la confisca della sua autovettura sarebbe stata disposta illegittimamente dall'Autorità giudiziaria, considerato che, nel caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, tale competenza spetterebbe in via esclusiva al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 224, comma 3, cod. strada e costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Con la seconda doglianza il ricorrente ha eccepito violazione degli artt. 168-bis, 168-ter cod. pen. e 186, 224-ter cod. strada, deducendo che il provvedimento impugnato sarebbe, altresì, illegittimo per essere stato pronunciato in violazione della sentenza della Corte costituzionale 24 aprile 2020, n. 75, che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, cod. strada, ha precluso la possibilità di disporre la confisca del veicolo nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del veicolo di (Soggetto 1).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca dell'autovettura di proprietà dell'imputato.

2. In particolare fondata, con valenza assorbente, è la censura dedotta con il secondo motivo di ricorso, atteso che la confisca del veicolo del (Soggetto 1) è stata disposta - oltre che illegittimamente dal giudice che ha dichiarato l'estinzione del reato per positivo esito della messa alla prova invece del Prefetto, competente ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada - in palese violazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 24 aprile 2020, n. 75, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il Prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova.

A seguito di tale pronuncia, pertanto, diversamente da quanto effettuato nel caso di specie, non può essere più disposta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo nel caso di estinzione del reato ex art. 186 lett. c) cod. strada per esito positivo della messa alla prova.

3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'autoveicolo di proprietà del ricorrente, che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc pen., il Collegio provvede direttamente a eliminare.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la confisca del veicolo targato (Omissis), statuizione che elimina. 
            
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2026.

 

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