Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 37304 del 24 ottobre 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 37304 del 24/10/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza con sinistro - Messa alla prova - Pena pecuniaria sostitutiva - Il diniego fondato sulla valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’imputato è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato - Quanto alla pena pecuniaria sostitutiva, è manifestamente infondata la censura che si limiti a lamentare l’eccessività della quota giornaliera di 25 euro, compresa nei limiti dell’art. 56-quater della legge n. 689/1981, senza indicare un vizio deducibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 febbraio 2026 la Corte di appello di (Omissis) ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di (Omissis) del 16 maggio 2024 con cui (Soggetto 1), in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto ed Euro 2.500,00 di ammenda - con sostituzione della pena detentiva, ex artt. 545-bis cod. proc. pen. e 56-quater, L. 24 novembre 1981, n. 689, in quella pecuniaria di Euro 6.750,00 di ammenda - in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un'autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato pari a 1,88 g/l e 1,66 g/l), cagionando un sinistro stradale.
2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1), a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di ricorso, con il primo dei quali ha eccepito inosservanza dell'art. 464-bis cod. proc. pen., per avere la Corte di merito erroneamente confermato l'ordinanza di rigetto della richiesta di concessione della sospensione del processo con messa alla prova, fondandola sulla sola incongrua considerazione della sussistenza di precedenti penali e sulla prognosi di assenza di astensione dalla commissione di ulteriori reati della stessa indole, senza, tuttavia, tener conto degli altri parametri di valutazione previsti dalla norma dell'art. 133 del cod. pen.
Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito inosservanza dell'art. 20-bis del cod. pen., rilevando l'erroneità dell'applicato criterio di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, ai sensi dell'art. 56-quater della L. n. 689 del 1981, in particolare asserendo l'illegittimità del meccanismo di calcolo con cui i giudici di merito, prevedendo una pena sostitutiva pari ad Euro 25,00 giornalieri, gli avrebbero concretamente applicato una sanzione eccessivamente elevata.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso non è ammissibile.
2. L'introduttiva censura propone un motivo palesemente generico e aspecifico, oltre che reiterativo delle stesse doglianze disattese dalla Corte di appello che, con motivazione logica e congrua, ha ritenuto legittima la decisione con cui il giudice di primo grado aveva rigettato l'istanza del (Soggetto 1) di essere ammesso all'istituto della messa alla prova, stante l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati.
Con argomentazione scevra da ogni illogicità, oltre che giuridicamente corretta, la Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio prognostico non sulla sola ricorrenza di un precedente penale specifico gravante a carico dell'imputato - come, invece, lamentato da parte di quest'ultimo - bensì sulla scorta di una valutazione complessiva del fatto e della sua personalità, in particolar modo evidenziando come si sia trattato di una violazione della norma penale particolarmente grave, tenuto conto dell'elevato stato di ebbrezza avuto dal (Soggetto 1) e degli effetti eclatanti scaturiti dallo smodato quantitativo di alcool assunto, di cui è prova il fatto che l'imputato avesse perso il controllo del mezzo in pieno centro cittadino, impattando due autoveicoli fermi procedenti in senso opposto, così da creare una concreta situazione di pericolo ben più rilevante delle conseguenze dannose poi effettivamente verificatesi.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale, pertanto, risulta coerente con le risultanze processuali e del tutto conforme al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui l'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 del cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (così, espressamente, Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, B., Rv. 283883-01). La concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, cioè, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (cfr. Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 2016, Q., Rv. 266299-01, nella cui motivazione la Corte ha precisato che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi).
Nel caso di specie, come detto, la motivazione resa dalla Corte di appello sul punto è del tutto congrua e priva di ogni illogicità, per l'effetto non prestandosi ad essere ulteriormente sindacata nella presente sede di legittimità.
3. È, poi, manifestamente infondata la seconda doglianza eccepita, inerente al criterio di ragguaglio applicato per la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, lamentandosi l'eccessiva entità della sanzione sostitutiva di Euro 25,00 giornalieri.
A tale proposito, infatti, è opportuno ribadire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, inserito dall'art. 71, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, "Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 Euro e superiore a 2.500 Euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale".
A fronte del suddetto dettato normativo, allora, appare evidente come la decisione impugnata risulti pienamente conforme all'indicata previsione, essendo stato stabilito l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva nel valore giornaliero di Euro 25,00, in termini assai prossimi a quello minimo previsto di Euro 5,00.
Rispetto a tale decisione, la difesa risulta essersi limitata unicamente a criticare il criterio di conversione seguito, assumendone la contrarietà al sistema delle pene sostitutive, senza, tuttavia, introdurre alcun elemento indicativo di un vizio deducibile, di fatto evidenziando solo la generica eccessività della prevista somma di Euro 25,00 giornalieri, che, tuttavia, non può essere ravvisata rispetto a un valore che, secondo quanto in precedenza osservato, la legge stima tra un minimo di Euro 5,00 e un massimo di Euro 2.500,00.
4. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma, ritenuta congrua, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 settembre 2026.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2026.
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