CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO QUINTO
DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA
CAPO I
Della modificazione e applicazione della pena
(artt. 131 bis - 140)
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Articolo 133 ter C.P.
Pagamento rateale della multa o dell'ammenda.
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1. Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15.
2. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.
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