Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 35291 del 5 ottobre 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 35291 del 05/10/2026
Circolazione stradale - Art. 141 e art. 176 del Codice della strada - Omicidio stradale - Velocità eccessivamente ridotta in autostrada - Pericolo o intralcio alla circolazione - Doppia conforme assolutoria - Ricorso del pubblico ministero - Limiti del sindacato di legittimità - L'assenza di un limite minimo di velocità non esclude la necessità di valutare concretamente il pericolo o l'intralcio. Tuttavia, dopo due pronunce assolutorie conformi, il pubblico ministero non può ottenere in Cassazione una nuova valutazione della dinamica del sinistro sotto l'apparente deduzione di una violazione di legge.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 giugno 2022, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di (Omissis) assolveva (Soggetto 1) dal reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen., contestatogli in relazione al decesso di (Soggetto 2), con la formula "perché il fatto non sussiste".
L'addebito traeva origine dal sinistro verificatosi il 19 febbraio 2019, alle ore 18:40, lungo la carreggiata sud dell'autostrada A1 Roma-Napoli, in prossimità del km 711 + 300, nel territorio di (Omissis). In quel frangente (Soggetto 1) conduceva un autocarro Iveco 120 E23 della (Omissis) Srl lungo la corsia di marcia lenta. Nella stessa direzione sopraggiungeva una Lancia Flavia condotta da (Soggetto 3), sulla quale viaggiava, quale passeggero, (Soggetto 2). L'autovettura urtava con la parte anteriore destra la parte posteriore del mezzo pesante e, in conseguenza dell'impatto, (Soggetto 2) decedeva.
Al (Soggetto 1) era contestato di avere concorso causalmente alla produzione dell'evento attraverso una condotta di guida connotata dalla progressiva riduzione della velocità dell'autocarro da circa 23 km/h fino a circa 16 km/h, dal graduale spostamento verso la corsia di emergenza e dalla conseguente creazione di una situazione di pericolo e di intralcio alla circolazione autostradale. Il fatto era ricondotto alla violazione dell'art. 141, comma 6, cod. strada, dell'art. 176, comma 1, cod. strada e della regola generale di prudenza posta dall'art. 140 cod. Strada.
2. Avverso la decisione assolutoria proponevano appello il pubblico ministero e le parti civili. Nel giudizio di secondo grado la Procura generale concludeva per l'affermazione di responsabilità dell'imputato e per la condanna alla pena di due anni di reclusione, con concessione delle attenuanti generiche.
Con sentenza n. 17984 del 30 ottobre 2025, depositata il 28 gennaio 2026, la Corte di appello di (Omissis) rigettava le impugnazioni e confermava integralmente l'assoluzione. La Corte territoriale escludeva che la velocità dell'autocarro, pur particolarmente ridotta, avesse in concreto costituito pericolo o intralcio, valorizzando la presenza di tre corsie, il transito del mezzo nella prima corsia destinata alla marcia lenta, l'assenza di un limite minimo di velocità, l'andamento rettilineo della strada, la piena visibilità e l'assenza di altri veicoli. Riteneva, inoltre, che il progressivo accostamento verso destra non avesse aggravato il rischio, ma avesse ampliato lo spazio disponibile per una manovra di superamento.
La sentenza attribuiva efficacia causale esclusiva alla prolungata distrazione del conducente dell'autovettura, osservando che (Soggetto 3) avrebbe potuto avvistare l'autocarro a una distanza di circa 95 metri e disporre del tempo necessario per frenare o deviare. Sulla base della consulenza della difesa, la Corte aggiungeva che l'urto si sarebbe verificato anche se l'autocarro avesse mantenuto una velocità più elevata, non avendo (Soggetto 3) compiuto alcuna manovra conservativa.
3. A seguito della richiesta di impugnazione formulata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen. nell'interesse delle parti civili, il Procuratore generale presso la Corte di appello di (Omissis) propone ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 40 e 589-bis cod. pen. e dell'art. 141, comma 6, cod. strada, nonché vizio di motivazione. Sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso la pericolosità della marcia a circa 16 km/h, limitandosi a rilevare l'inesistenza di un limite minimo di velocità. Secondo il ricorrente, l'art. 141 cod. strada imponeva, invece, una valutazione concreta dell'idoneità della velocità, progressivamente ridotta da 23 a 16 km/h, a costituire pericolo o intralcio nel contesto della circolazione autostradale.
3.2. Con il secondo motivo il pubblico ministero denuncia vizio di motivazione e travisamento delle risultanze tecniche. Lamenta che la Corte di appello abbia disatteso, senza adeguato apparato argomentativo, le conclusioni del consulente del pubblico ministero, ing. (Soggetto 4), secondo cui l'autocarro procedeva a velocità anormalmente ridotta, si era spostato progressivamente verso la corsia di emergenza e aveva tenuto una condotta negligente e imprudente. Il ricorrente richiama, quali riscontri, i rilievi della Polizia stradale di (Omissis) e i dati del cronotachigrafo, assumendo che il giudice si sia discostato dall'elaborato tecnico senza una motivazione puntuale e scientificamente fondata.
3.3. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 176 cod. strada e vizio di motivazione censurando l'interpretazione secondo cui la norma sarebbe preordinata soltanto a preservare la corsia di emergenza per le situazioni di necessità. Evidenzia che l'autocarro procedeva parzialmente a cavallo tra la corsia di marcia e quella di emergenza, assumendo una posizione semi-obliqua, suscettibile di rendere meno chiaramente percepibile la dinamica del mezzo al veicolo sopraggiungente e di generare una situazione di incertezza e pericolo.
3.4. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 40 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al nesso causale. Contesta l'attribuzione dell'evento alla sola condotta del (Soggetto 3) e sosteneva che la velocità anormalmente ridotta e la collocazione del mezzo pesante avessero quantomeno concorso a creare l'intralcio e la condizione di rischio nella quale si era verificato l'urto. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di (Omissis).
4. Le parti civili (Soggetto 5) e (Soggetto 6), per mezzo del difensore e procuratore speciale, hanno depositato conclusioni scritte con le quali richiamano e condividono il ricorso del Procuratore generale di (Omissis) e l'istanza di impugnazione proposta ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen. Sostengono che la consulenza del pubblico ministero, i rilievi della Polizia stradale e i dati del cronotachigrafo dimostrano la concorrente responsabilità del (Soggetto 1), sottolineando la violazione degli artt. 140, 141, comma 6, e 176, comma 1, lett. c) e d), cod. strada.
Le parti civili assumono, in particolare, che l'assenza di un limite minimo normativamente predeterminato non elide l'obbligo di mantenere una velocità adeguata alle condizioni concrete; che l'autocarro procedeva a cavallo tra la corsia lenta e quella di emergenza, in posizione obliqua; e che la maggiore velocità o la corretta collocazione del mezzo avrebbero consentito al conducente sopraggiungente di percepire prima l'ostacolo e di evitarlo. Concludono per l'accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio, il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, la liquidazione di una provvisionale di Euro 80.000,00 in favore di (Soggetto 5) e di Euro 10.000,00 in favore di (Soggetto 6), nonché la rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
5. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. Osserva che la Corte di appello ha reso una motivazione effettiva, congrua e coerente con le emergenze processuali: l'autocarro procedeva nella prima corsia di un'autostrada a tre corsie, su tratto rettilineo, libero e con piena visibilità; la velocità di 16 km/h non integrava, nelle condizioni accertate, un concreto pericolo o intralcio;
l'accostamento verso la corsia di emergenza ampliava, anziché restringere, lo spazio utile al sorpasso. Si è individuata la causa del sinistro nella prolungata distrazione del (Soggetto 3), il quale, potendo avvistare il mezzo a circa 95 metri, avrebbe avuto il tempo di frenare o cambiare direzione. Ritiene infondati, per le medesime ragioni, il secondo e il quarto motivo e reputa priva di incidenza causale la dedotta violazione dell'art. 176 cod. Strada.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. In via preliminare deve essere definito il perimetro del sindacato devoluto a questa Corte. La sentenza impugnata ha confermato la pronuncia di proscioglimento emessa in primo grado. Ricorre, pertanto, un'ipotesi di doppia conforme assolutoria, alla quale si applica l'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. Tale disposizione stabilisce che, quando il giudice di appello conferma la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione esclusivamente per i motivi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., vale a dire per esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, e per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
Sono invece estranei al catalogo consentito sia il motivo di cui alla lett. d), relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva, sia quello previsto dalla lett. e), concernente la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che la qualificazione formale attribuita dal ricorrente alla censura non è decisiva: occorre verificare il contenuto effettivo della doglianza, dovendo dichiararsi inammissibile il motivo che, pur rubricato come violazione di legge, miri in concreto a ottenere una nuova lettura delle risultanze probatorie o a censurare la congruità della motivazione. In tal senso si collocano, tra le altre, Sez. 5, n. 3363 del 29/10/2025, dep. 2026, P., Rv. 289905 - 01; Sez. 6, n. 18986 del 17/04/2025, Pg, Rv. 288083 - 01, che hanno ribadito l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero diretto, in presenza di doppia conforme assolutoria, a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione di legge.
Il limite introdotto dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. non impedisce il controllo sulla corretta individuazione e interpretazione della regola giuridica, né quello sulla sussunzione di un fatto già definitivamente delineato dai giudici di merito nella fattispecie normativa. Esso preclude, tuttavia, che la Corte di cassazione sia chiamata a ridefinire la premessa fattuale, a scegliere tra ricostruzioni tecniche contrapposte o a stabilire quale elemento probatorio debba ricevere maggiore forza dimostrativa. La distinzione corre tra errore di diritto, censurabile, ed errore nella ricostruzione o valutazione del fatto, non deducibile dal pubblico ministero contro la seconda decisione assolutoria.
3. Alla luce di tale premessa, il secondo motivo è immediatamente inammissibile. Esso denuncia espressamente il vizio di motivazione e il travisamento della prova con riguardo alle consulenze tecniche, ai rilievi della Polizia stradale e ai dati del cronotachigrafo, così invocando il motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non consentito dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. La censura non individua una norma processuale sanzionata da nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ma contesta il peso attribuito dalla Corte territoriale alle diverse ricostruzioni tecniche e la sufficienza della motivazione con la quale era stata preferita la tesi difensiva.
Né assume rilievo il richiamo al principio secondo cui il giudice, pur essendo peritus peritorum, deve spiegare le ragioni dell'adesione o del dissenso rispetto alle conclusioni degli esperti. Anche una censura così formulata resta, nella specie, interamente interna al controllo sulla motivazione e richiederebbe di comparare nuovamente gli elaborati tecnici, i rilievi e i dati del cronotachigrafo. Si tratta precisamente dell'operazione cognitiva che la disciplina della doppia conforme assolutoria sottrae al ricorso del pubblico ministero.
4. Il primo, il terzo e il quarto motivo, benché formulati anche in termini di violazione degli artt. 40 e 589-bis cod. pen. e degli artt. 140, 141 e 176 cod. strada, sono parimenti inammissibili, poiché non contestano l'interpretazione astratta delle disposizioni richiamate, ma la valutazione delle circostanze concrete sulla quale i giudici di merito hanno fondato il giudizio di insussistenza della colpa e del nesso causale.
4.1. Quanto all'art. 141, comma 6, cod. strada, è corretto in diritto il rilievo del ricorrente secondo cui l'assenza di un limite minimo di velocità non esaurisce la verifica richiesta dalla norma. Il precetto vieta di circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione e impone, quindi, un apprezzamento riferito alle condizioni effettive della strada, del traffico, della visibilità e del veicolo. La Corte di appello non ha, tuttavia, negato tale regola né ha affermato che qualsiasi velocità ridotta sia lecita per il solo fatto che manchi una soglia minima. Ha invece applicato la regola al fatto accertato e ha escluso il pericolo nel caso concreto valorizzando la prima corsia di marcia, il tratto rettilineo, la piena visibilità, l'assenza di traffico interferente e la possibilità di avvistamento a circa 95 metri.
La doglianza del pubblico ministero presuppone una diversa valutazione di quelle stesse circostanze: postula che la velocità di 16 km/h, in ragione del divario rispetto alle ordinarie velocità autostradali, fosse di per sé o comunque in concreto pericolosa. Ma stabilire se, in quel tratto e in quelle condizioni, la velocità avesse creato un intralcio causalmente efficiente è giudizio di fatto. Non viene dedotta l'applicazione di una regola giuridica diversa da quella pertinente; viene richiesto di sostituire al giudizio concreto reso nelle due sentenze conformi un opposto apprezzamento di merito.
4.2. Considerazioni analoghe valgono per l'art. 176 cod. strada. La norma vieta, salvo i casi consentiti, la circolazione sulla corsia di emergenza e disciplina l'uso delle corsie autostradali per tutelare la sicurezza della circolazione. La sentenza impugnata non ha affermato la liceità generale della marcia sulla corsia di emergenza, né ha circoscritto in astratto la funzione protettiva della disposizione alla sola disponibilità della corsia per i mezzi di soccorso. Ha piuttosto escluso, sulla base della dinamica ritenuta provata, che il parziale accostamento verso destra avesse avuto incidenza nella produzione dell'urto, osservando che esso aveva ampliato lo spazio libero sulla corsia di marcia.
La tesi secondo cui l'autocarro avrebbe assunto una posizione semi-obliqua, rendendo più difficoltosa la percezione del mezzo, muove da una differente ricostruzione percettiva e cinematica. Per accoglierla sarebbe necessario riesaminare la posizione del veicolo, la sua progressione laterale, il campo visivo del conducente sopraggiungente e l'effettiva possibilità di manovra. Anche sotto tale profilo, dunque, la dedotta violazione di legge è meramente apparente e si risolve in una censura sul fatto e sulla motivazione.
4.3. Il quarto motivo non evidenzia un errore nella nozione giuridica di causalità. È principio pacifico che, nei reati colposi di evento, la condotta di un terzo non esclude il nesso causale con la condotta dell'imputato quando entrambe abbiano concorso alla produzione dell'evento; l'esclusione ricorre soltanto quando la condotta sopravvenuta presenti efficacia causale autonoma nei termini dell'art. 41, secondo comma, cod. pen. Parimenti, l'accertamento esige un giudizio controfattuale fondato sulle circostanze concretamente accertate e, quanto alla colpa, la verifica della funzione cautelare della regola violata e della concretizzazione del rischio che essa mirava a prevenire.
La Corte territoriale ha fatto applicazione di tali coordinate, ritenendo, in fatto, che l'urto fosse riconducibile alla prolungata distrazione del (Soggetto 3), il quale avrebbe potuto avvistare l'autocarro a circa 95 metri e non aveva compiuto alcuna frenata o deviazione. Ha inoltre recepito il giudizio controfattuale secondo cui l'evento si sarebbe ugualmente verificato anche a una velocità maggiore del mezzo pesante, proprio per l'assenza di qualsiasi manovra conservativa del veicolo sopraggiungente. Il ricorrente non denuncia l'adozione di un criterio causale giuridicamente errato, ma contrappone il diverso assunto secondo cui velocità e collocazione dell'autocarro avrebbero contribuito all'evento. La verifica di tale assunto richiederebbe una nuova selezione e valutazione dei dati tecnici e, pertanto, esula dai motivi consentiti.
5. I quattro motivi, letti unitariamente, perseguono dunque un risultato non ammesso dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.: la rivalutazione della dinamica del sinistro, della visibilità dell'autocarro, dell'effetto della sua velocità e posizione, delle possibilità di avvistamento e manovra del (Soggetto 3) e dell'attendibilità comparativa delle consulenze tecniche. Il ricorso è perciò inammissibile, non essendo sufficiente il richiamo formale alle lett. b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen. quando il nucleo reale delle censure appartiene alla lett. e).
6. L'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero rende prive di autonoma incidenza le conclusioni delle parti civili, le quali si limitano a condividere le doglianze dell'accusa e a sviluppare una diversa lettura delle medesime risultanze tecniche. Le richieste di annullamento con rinvio, di condanna al risarcimento, di liquidazione della provvisionale e di rifusione delle spese non possono pertanto trovare accoglimento. In particolare, la Corte di cassazione, rigettata l'impugnazione contro la conferma dell'assoluzione, non può pronunciare le statuizioni risarcitorie richieste né assegnare una provvisionale.
7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero non segue la condanna prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Non ricorrono, inoltre, i presupposti per porre a carico dell'imputato le spese sostenute dalle parti civili, risultate soccombenti nelle conclusioni formulate nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026.
Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2026.
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