Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 35203 del 2 ottobre 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 35203 del 02/10/2026
Circolazione stradale - Art. 187 del Codice della strada - Guida in stato di alterazione da stupefacenti - Incidente stradale - Revoca obbligatoria della patente - Autonomia rispetto all'art. 222 del Codice della strada - Nuova patente - La revoca prevista dall'articolo 187, comma 1-bis, per il conducente che provoca un incidente è autonoma rispetto alle sanzioni per i reati colposi di danno e non è incisa dalla sentenza costituzionale n. 88/2019. Il termine legale per conseguire una nuova patente rileva nel successivo procedimento amministrativo e non deve essere fissato dal giudice penale.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.u.p. del Tribunale di (Omissis), con la sentenza del 4 dicembre 2025 in epigrafe, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, concesse le circostanze attenuanti generiche, con la riduzione per il rito, applicava ad (Soggetto 1) la pena di mesi sei di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda e disponeva la revoca della patente di guida e la sospensione condizionale della pena.
2. Avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di (Omissis), ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1), a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e in particolare degli artt. 187, comma 1-bis, e 222, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito, cod. strada), ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Sostiene che l'art. 187, comma 1-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, fa salva l'applicazione dell'art. 222 cod. strada che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 19 febbraio - 17 aprile 2019 n. 88, consente al giudice di applicare, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della patente allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 589 bis e 590 bis, secondo e terzo comma, cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla revoca della patente di guida, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere omesso di stabilire quando l'imputato poteva conseguire una nuova patente di guida.
3. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto (Soggetto 2), ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché con entrambi il ricorrente si duole dell'applicazione della revoca della patente di guida e sono manifestamente infondati.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che sussiste piena autonomia tra le disposizioni di cui all'art. 186, comma 2-bis, e 187, comma 1-bis, cod. strada e la disposizione di cui all'art. 222 cod. strada e che la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, ad opera della sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale, non ha inciso sulla coerenza sistematica delle disposizioni in materia di revoca e sospensione della patente attualmente vigenti (Sez. 4, n. 7950 del 11/02/2021, Rv. 28095101; Sez. 1, n. 17506 del 20/02/2020, R., non mass.).
Le due disposizioni mantengono una propria autonomia sistematica e precettiva.
Invero, la ratio sottesa all'art. 187, comma 1-bis, cod. strada - che prevede come obbligatoria la revoca della patente di guida per l'ipotesi in cui il conducente, che versi in stato di alterazione psicofisica a seguito di assunzione di sostanza stupefacente, abbia provocato un incidente stradale - così come quella sottesa all'art. 186 cod. strada - che prevede come obbligatoria la revoca della patente di guida per l'ipotesi in cui il conducente che versi in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l, abbia provocato un incidente stradale - va ricercata nella volontà del legislatore di punire più gravemente situazioni nelle quali la turbativa della circolazione sia correlata all'accertamento dello stato di alterazione psicofisica del conducente, in quanto ritenute maggiormente idonee a porre in pericolo l'incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione (cfr. Sez. 4, n. 7950 del 11/02/2021, Rv. 280951-01).
Invece, l'art. 222 cod. strada disciplina le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati, ha portata generale e attribuisce rilevanza sanzionatoria crescente alla gravità delle lesioni personali che siano derivate da reati colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, laddove l'alterazione psicofisica rappresenta ulteriore ragione di aggravamento (a cui è collegata la revoca della patente di guida) di una condotta colposa di danno autonomamente sanzionata in via amministrativa mediante la sospensione della patente di guida (cfr. Sez. 4, n. 7950 del 11/02/2021, cit.; Sez. 4, n. 16638 del 11/02/2016, F., non mass.).
Nella fattispecie contemplata dall'art. 187, comma 1-bis cod. strada, il reato di riferimento è proprio la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanza stupefacente e cioè una ipotesi contravvenzionale di pericolo e non di danno, che determina la revoca della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria, ove il conducente in stato di ebbrezza alcolica provochi un incidente stradale, a prescindere da profili di danno a cose o a persone che possano essere derivati dal sinistro (cfr., con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 186 cod. strada, Sez. 4, n. 7950 del 11/02/2021, cit).
Va, dunque, ribadita la assoluta autonomia e diversità ontologica tra le previsioni di cui all'art. 222 cod. strada, riferibili alla commissione di un reato colposo di danno con violazione delle norme sulla circolazione stradale, e dell'art. 187, comma 1-bis, cod. strada, che punisce la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanza stupefacente, aggravata dal fatto di avere provocato un incidente stradale con conseguente turbativa alla sicurezza della circolazione.
Il richiamo operato all'art. 222 cod. strada dall'art. 187, comma 1-bis, cod. strada, pertanto, non rappresenta una ragione di collegamento tra le due disposizioni (cfr. Sez. 4, n. 7950 del 11/02/2021, cit.; Sez. 4, n. 16638/16 cit.; Sez. 4, n. 4640 del 08/01/2015, Rv. 262437 - 01, in relazione a situazione del tutto analoga, inerente alla guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada).
2.2. Il termine per conseguire una nuova patente di guida è stabilito dall'art. 187, comma 6, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in base al quale "l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca".
Peraltro, il giudice della cognizione non deve fare applicazione di tale disposizione quando dispone la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, in quanto il periodo di tempo necessario per conseguire una nuova patente di guida, fissato dalla legge, rileva nel procedimento amministrativo successivamente promosso dall'interessato per ottenere il provvedimento autorizzatorio (cfr. Sez. 1, n. 17506 del 20/02/2020, cit, non mass.).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento della somma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2026.
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