Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 34974 del 30 settembre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34974 del 30/09/2026
Circolazione stradale - Artt. 189 e 222 del Codice della strada - Fuga e omissione di assistenza - Patteggiamento - Sospensione della patente mai conseguita - Illegittimità della sanzione accessoria - Interesse a ricorrere - La sospensione non è applicabile a chi non abbia mai conseguito la patente; il ricorso che la contesta è tuttavia inammissibile se non è dedotto un pregiudizio concreto e attuale. La mera possibilità di ottenere in futuro il titolo abilitativo non è sufficiente a fondare l'interesse all'impugnazione.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 gennaio 2026, il Tribunale di (Omissis), su concorde richiesta delle parti, ha applicato a (Soggetto 1) la pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (capo 1) e 590 cod. pen. (capo 2) commessi il 25 novembre 2021 a (Omissis).

Secondo l'ipotesi accusatoria, (Soggetto 1) si pose alla guida di un veicolo pur essendo sprovvisto di patente di guida, investì il pedone (Soggetto 2), che stava attraversando sulle strisce pedonali, gli provocò lesioni personali giudicate guaribili in gg. 23 e si dette alla fuga non ottemperando all'obbligo di fermarsi e dare assistenza al ferito.

2. Il difensore di fiducia dell'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. deducendo, con l'unico motivo, violazione di legge per essere stata disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due anche se - come esplicitato nel capo di imputazione - (Soggetto 1) commise il fatto ponendosi alla guida di un veicolo senza essere munito di patente. Secondo la difesa, in ragione di tale indiscussa circostanza, il Tribunale non avrebbe potuto applicare la sanzione amministrativa accessoria.

3. Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il PG ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ha richiamato a tal fine l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale è "inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con cui l'imputato deduca l'illegale sospensione della patente di guida in quanto mai conseguita, non potendo tale statuizione arrecargli alcun pregiudizio trattandosi di sanzione amministrativa non applicabile a suo carico".

Ha citato a sostegno Sez. 4, n. 49184 del 12/09/2019, (Soggetto 3), Rv. 277904.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza n. 12316 del 30/01/2002, (Soggetto 4), Rv. 221039, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discende per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita.

Il ricorso, pertanto, sarebbe astrattamente fondato e tuttavia deve essere dichiarato inammissibile, non essendo stato allegato né tanto meno documentato un interesse concreto e attuale a proporlo.

2. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che una impugnazione sia ammissibile ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. soltanto se la parte che la propone vi ha interesse. Tale interesse deve essere attuale e concreto: deve quindi "mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato" (per tutte, Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, (Soggetto 5), Rv. 208165).

Più di recente, nell'affrontare il tema dell'interesse ad impugnare della parte civile (ma il principio ha carattere generale e rileva nel caso oggetto del presente ricorso), le Sezioni Unite hanno affermato che "la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata" (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, (Soggetto 6) c/ (Soggetto 7), Rv. 275953-02). Come è stato opportunamente precisato, inoltre, la concretezza dell'interesse ad impugnare deve essere "parametrata al raffronto tra quanto statuito dalla sentenza impugnata e quanto, con l'impugnazione svolta, si vorrebbe invece ottenere" e la valutazione in ordine alla sussistenza di tale interesse "va operata con riferimento alla prospettazione contenuta nel ricorso" (così Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, pag. 19 e pag. 20 della motivazione).

3. Muovendosi all'interno di queste coordinate ermeneutiche, si deve osservare che, nel caso di specie, la difesa ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e questa richiesta si fonda sull'assunto che la sanzione non sia applicabile, essendo (Soggetto 1) "sprovvisto della patente di guida non avendola mai conseguita". Osserva la difesa che ciò risulta "in modo inequivocabile dalla stessa imputazione..., che peraltro costituisce la base fattuale dell'accordo poi trasfuso nella sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen." (così, testualmente, pag. 2 dell'atto di ricorso).

In una recente decisione, questa Corte di legittimità ha affermato che l'interesse ad ottenere una pronuncia sulla legittimità della sospensione della patente di guida disposta nei confronti di chi, al momento del fatto, non l'aveva conseguita si radica sulla constatazione che il titolo abilitativo può essere ottenuto successivamente (Sez. 4, n. 12781 del 05/02/2026, (Soggetto 8), Rv. 289726 - 01). Dalla lettura della motivazione si apprende, tuttavia, che, nel caso deciso con quest'ultima sentenza, il ricorrente aveva dedotto di aver conseguito la patente, sicché l'interesse ad impugnare non era meramente potenziale, ma attuale e concreto. Così non è nel caso di specie. Dall'atto di ricorso, infatti, non risulta che (Soggetto 1) sia oggi titolare di patente di guida, sicché il pregiudizio che la statuizione impugnata avrebbe arrecato al ricorrente, pur potenzialmente sussistente, non è stato dedotto come attuale e concreto. Ne consegue che, se valutato con riferimento alla prospettazione contenuta nell'atto di ricorso, l'interesse ad impugnare si appalesa meramente ipotetico.

Ed invero, se in futuro l'imputato conseguisse la patente di guida, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna non potrebbe precludergli il diritto ad ottenere la patente per un periodo corrispondente alla durata della sanzione (in tal senso Sez. 4, n. 36580 del 18/09/2006, (Soggetto 9), Rv. 235372).

4. In mancanza di qualsiasi indicazione delle ragioni per le quali l'eliminazione del provvedimento impugnato determinerebbe una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che si ritiene di determinare in via equitativa in Euro 500,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 23 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2026.

 

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