Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 34897 del 30 settembre 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34897 del 30/09/2026
Circolazione stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della strada - Omicidio stradale - Patteggiamento - Sospensione della patente - Durata - Il giudice deve rendere intelligibile il calcolo della sanzione e l’applicazione della riduzione fino a un terzo. La motivazione deve riferirsi all’entità del danno, alla gravità della violazione e al pericolo dell’ulteriore circolazione; una durata superiore alla media edittale richiede la spiegazione concreta delle ragioni della maggiore gravità.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 marzo 2026, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di (Omissis), su concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato a (Soggetto 1) la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno, mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 589 bis, commi 1 e 8, cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, con riferimento alla quale la pena è stata concordata, il 5 gennaio 2025, alla guida di un'auto, (Soggetto 1) cagionò per colpa (in specie violando l'art. 154, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) la morte del conducente di un motociclo che procedeva nella opposta corsia di marcia provocando altresì lesioni gravi alla passeggera di quel motociclo.

Il trattamento sanzionatorio è stato determinato nei termini indicati partendo dalla pena base di anni due di reclusione (pari al minimo previsto dall'art. 589 bis, comma 1, cod. pen.), riducendola ad anni uno e mesi quattro di reclusione ai sensi dell'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. (si è ritenuto che il conducente del motociclo abbia contribuito causalmente al verificarsi dell'evento), aumentandola ad anni due di reclusione ai sensi dell'art. 589 bis, comma 8, cod. pen. e operando la riduzione di pena prevista dall'art. 444 cod. proc. pen..

È stata disposta, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.

2. Per mezzo del difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza nella parte in cui ha disposto la sospensione della patente di guida per la durata di anni due.

Premesso che tale statuizione non era concordata tra le parti e, pertanto, può essere impugnata sulla base della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173, comma 1, D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271

2.1. Col primo motivo, il difensore si duole che la durata della sospensione della patente di guida sia stata determinata in misura superiore alla media edittale senza fornire di ciò adeguata motivazione. Si duole, in particolare, che la sentenza impugnata abbia fatto generico riferimento al grado della colpa senza fare applicazione - come sarebbe stato doveroso - dei criteri previsti dall'art. 218, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Secondo la difesa, nel rispetto del citato art. 218, comma 2, per valutare la gravità delle violazioni commesse il Giudice avrebbe dovuto tenere conto del fatto che, per le violazioni al codice della strada, (Soggetto 1) è stato sanzionato con l'applicazione di una ammenda di quarantadue Euro e gli sono stati decurtati appena due punti della patente. Quanto al pericolo che l'ulteriore circolazione può determinare (che è tra i parametri indicati dall'art. 218 del cod. strada), sarebbe stato doveroso tenere conto del report estratto dal portale dell'automobilista dal quale emerge che, nei cinque anni precedenti ai fatti, (Soggetto 1) non aveva commesso infrazioni al codice della strada tali da comportare una decurtazione di punti.

In tesi difensiva, a ciò deve aggiungersi che la durata della sanzione amministrativa accessoria è stata determinata in misura superiore alla media edittale, ciò che avrebbe richiesto una motivazione assai più puntuale e completa. Ed invero, per indicare tale durata in due anni, il Giudice potrebbe essere partito da tre anni, operando poi la riduzione di cui all'art. 222, comma 2 bis, cod. strada e, in caso di omicidio colposo, la durata massima della sospensione della patente di guida è pari a quattro anni.

2.2. Col secondo motivo, il difensore deduce violazione dell'art. 222, comma 2 bis, cod. strada. Osserva che, nella motivazione della sentenza impugnata, non è specificato in che modo sia stata calcolata la durata della sanzione amministrativa accessoria, sicché non è chiaro se sia stata operata la diminuzione prevista dall'art. 222, comma 2 bis, cod. strada, o la pena sia stata determinata in anni due omettendo di procedere a tale riduzione.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ha osservato in proposito: che "la sanzione amministrativa inflitta si attesta su un valore non superiore alla linea mediana e, come tale, non necessitante di un particolare onere motivazionale"; che il Giudice ha fornito una spiegazione, sia pur sintetica, del criterio seguito, "nella quale ha coerentemente menzionato le modalità di esplicazione della condotta e il grado di colpa"; che, come si può desumere dal tenore della motivazione, la durata della sanzione amministrativa accessoria è stata determinata in due anni "partendo da una base di anni tre, ridotta di un terzo, ex art. 222, comma 2 bis, Cds, tenuto conto, dunque, e adeguatamente, dei parametri relativi alla gravità della violazione commessa di cui all'art. 218 del Cds".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Com'è noto, art. 222, comma 2, D.Lgs. n. 285/1992 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, se queste non sono aggravate dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa.

Nel caso oggetto del presente ricorso, il Giudice si è avvalso di questa facoltà di scelta perché ha applicato all'imputato la sospensione della patente di guida. Il ricorso ha ad oggetto la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria che è stata indicata in due anni.

3. Come la graduazione della pena, anche la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Per quanto riguarda la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 del cod. strada, il giudice assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto di aver impiegato i criteri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada e questa disposizione prevede che la durata della sospensione della patente di guida debba essere determinata "in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare" (fra le tante: Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, D., Rv. 280393; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, F., Rv. 271661).

Nelle ipotesi in cui la sanzione concreta sia stata determinata entro il limite della media edittale, la giurisprudenza ritiene che il richiamo ai criteri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada - ancorché reso esplicito con un generico riferimento alla congruità della sanzione - costituisca giustificazione sufficiente dell'uso della discrezionalità del giudice. Quando ci si discosta dalla misura media, invece, è necessario spiegare per quale motivo i parametri valutati meritino, in concreto, l'applicazione di una sanzione superiore. Il superamento della media edittale, infatti, implica una valutazione della gravità superiore alla media e di questa valutazione il giudice è tenuto a spiegare le ragioni (cfr. Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, R., Rv. 279635; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, T., Rv. 252738).

4. Applicando questi principi al caso oggetto del presente ricorso si deve osservare che nella sentenza impugnata non è indicato il calcolo che ha condotto a determinare in anni due la durata della sanzione amministrativa accessoria. Non è noto, pertanto, se il Giudice abbia fatto applicazione dell'art. 222, comma 2 bis, cod. strada in base al quale, quando viene pronunciata una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., tale durata deve essere ridotta "fino a un terzo".

Anche volendo ritenere che ciò sia avvenuto, inoltre, poiché l'entità della riduzione non è specificata, non è possibile sapere quale sia la durata della sospensione della patente che il Giudice ha valutato adeguata.

A ciò deve aggiungersi che, nel motivare sul punto, il Giudice ha fatto riferimento alle "modalità di esplicazione della condotta posta in essere dall'imputato" e al "grado della colpa", ma, pur avendo ritenuto applicabile l'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen., non ha indicato quali modalità della condotta risultanti dal capo di imputazione connotino il fatto in termini di gravità. La sentenza impugnata, inoltre, non richiama i parametri previsti dall'art. 218 del cod. strada, sicché il percorso logico giuridico che ha condotto alla determinazione della durata della sanzione non risulta chiaramente intellegibile, né con riferimento alla gravità della violazione commessa, né con riferimento al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

5. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania, ufficio G.i.p., persona fisica diversa.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Catania - Ufficio G.i.p. - in diversa persona fisica. Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.

Così deciso in Roma il 9 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2026.

 

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