Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 34894 del 30 settembre 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34894 del 30/09/2026
Circolazione stradale - Art. 189 del Codice della strada - Incidente con danno alle persone - Fuga e omissione di assistenza - La fermata deve protrarsi per il tempo necessario all’identificazione del conducente e del veicolo in quanto l’assistenza non si esaurisce nel soccorso sanitario. La consapevolezza del bisogno va valutata al momento dell’allontanamento e può sussistere a titolo di dolo eventuale quando l’agente rifiuti consapevolmente di accertarlo, accettandone l’esistenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 novembre 2025, la Corte di appello di (Omissis) ha confermato la sentenza pronunciata il 15 ottobre 2024 dal Tribunale della stessa città con la quale (Soggetto 1) è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 del cod. pen. e di quelli di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione (non alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni quattro di reclusione come, per mero errore materiale, è scritto a pag. 3 e nella intestazione della sentenza impugnata) oltre che alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno. Nel giudizio di primo grado si è costituita parte civile (Soggetto 2) e anche le statuizioni civili della sentenza del Tribunale sono state confermate in appello.
2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il (Omissis) a (Omissis).
Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, (Soggetto 1) si trovava alla guida della Seat (Omissis) targata (Omissis) a lui intestata e procedeva lungo via (Omissis). Giunto all'incrocio tra questa strada e via (Omissis) non si fermava allo Stop e la sua auto entrò in collisione con la Mercedes targata (Omissis) condotta da (Soggetto 2) che proveniva dalla sua sinistra. Subito dopo l'urto la (Soggetto 2) scese dall'auto e parlò brevemente col conducente della Seat (Omissis), dicendogli, tra l'altro, che avvertiva dolore al collo. Questi propose di spostare le auto e accostarle al marciapiede per non intralciare il traffico, ma, tornato alla guida della Seat (Omissis) si allontanò facendo perdere le proprie tracce. La (Soggetto 2) si recò subito presso il punto di primo intervento di (Omissis) e, il 7 agosto 2019, avvertendo ancora sintomatologia dolorosa, si recò all'ospedale (Omissis) di (Omissis) ove le fu diagnosticato un "trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare" giudicato guaribile in 15 giorni. La persona offesa, costituitasi parte civile in giudizio, risulta aver sporto rituale querela per il reato di cui all'art. 590 del cod. pen.
3. L'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello, per mezzo del difensore di fiducia. Il ricorso si articola in quattro motivi che di seguito si riportano, nei limiti strettamente necessari, come previsto dall'art. 173, comma 1, D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
3.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova; dolendosi che i giudici di merito abbiano ritenuto attendibile il riconoscimento fotografico eseguito da (Soggetto 2) senza disporre una formale ricognizione nelle forme previste dall'art. 213 cod. proc. pen. In tesi difensiva, la Corte di appello avrebbe confermato la valutazione di attendibilità della individuazione senza analizzare in che modo fosse stato composto l'album fotografico e senza considerare che la persona offesa non ha fornito una precisa descrizione dell'autore del reato e il riconoscimento è avvenuto a distanza di alcuni mesi dall'incidente. Non sarebbe noto, inoltre, in che modo la PG incaricata delle indagini abbia acquisito la fotografia dell'imputato e non sarebbe stata valutata ed esclusa la possibilità di errori percettivi da parte della querelante.
3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada. Osserva il difensore che all'imputato è contestato di non aver prestato assistenza alla (Soggetto 2) e, per poter ritenere integrato il delitto di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, è necessario che l'agente abbia percepito o potuto percepire la concreta necessità del soccorso secondo un giudizio ex ante. Secondo la difesa, la motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto sussistente una tale consapevolezza sarebbe viziata, atteso che le lesioni diagnosticate (un trauma distorsivo cervicale) sono, per loro natura, "non immediatamente evidenti". La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe attribuito rilievo alle dichiarazioni della persona offesa - la quale ha sostenuto di essere stata "tutta storta" e di aver detto ad (Soggetto 1) che avvertiva dolore - senza aver accertato in quale momento esatto sarebbe stata manifestata la sintomatologia, quale fosse l'intensità del dolore riferito, se vi fosse una "effettiva situazione di bisogno". In sintesi, secondo la difesa, la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che l'avvertire dolore non comporta la necessità di assistenza; dunque, non integra automaticamente "la situazione di necessità richiesta dalla norma incriminatrice".
3.3. Col terzo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada. Osserva il difensore che, come la sentenza impugnata riconosce, (Soggetto 1) si fermò dopo l'impatto e la mera condotta di allontanamento non integra la fuga ove non sia provata la volontà di sottrarsi all'identificazione o agli obblighi di legge. Nel caso di specie, la motivazione fornita sarebbe carente non essendo stata accertata la durata effettiva della sosta e non essendo stato accertato neppure se, richiesto di fornire le proprie generalità, il conducente della Seat (Omissis) abbia opposto un rifiuto. Non sarebbe stato verificato, inoltre (vengono riprese sul punto le argomentazioni sviluppate col secondo motivo), se l'imputato potesse essere consapevole che dall'incidente erano derivate lesioni.
3.4. Col quarto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis del cod. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe escluso la particolare tenuità del fatto senza compiere alcuna valutazione concreta delle modalità della condotta, dell'entità del danno e del grado della colpa. Sottolinea a tal fine che, per la malattia conseguente alle lesioni riportate nell'incidente stradale, i sanitari hanno formulato una prognosi "di pochi giorni".
4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
2. Preliminarmente è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve essere volto a verificare: che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", sia quindi esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti fondata su argomenti logicamente "incompatibili" con "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
Da ciò consegue che - in sede di controllo della motivazione - alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tal modo di procedere, infatti, trasformerebbe la Corte da giudice di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, F., Rv. 273217; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, C., Rv. 280747).
Si deve ricordare inoltre che, nel caso di specie, vi è concordanza tra i giudici del gravame e il giudice di primo grado nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, sicché la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, C., Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, F., Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, A., Rv. 257595).
3. Dalla lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado emerge:
- che, sin da subito, (Soggetto 2) indicò alla PG operante una parte della targa del veicolo coinvolto nell'incidente e disse trattarsi di una Seat (Omissis) di colore bianco;
- che la parte di targa indicata dalla (Soggetto 2) era compatibile con la targa di una sola auto (pag. 5 della sentenza impugnata, pag. 3 della sentenza di primo grado) e si trattava di una Seat (Omissis) di colore bianco, conforme, dunque, per modello e colore, alla descrizione fornita dalla querelante;
- che l'auto risultò essere intestata a (Soggetto 1) e una sua fotografia era presente nelle "banche dati in possesso delle forze dell'ordine" trattandosi di persona già definitivamente condannata per estorsione e lesioni;
- che fu predisposto un album fotografico nel quale furono inserite altre fotografie di persone della stessa età e, esaminandolo, la (Soggetto 2) riconobbe "senza ombra di dubbio" in (Soggetto 1) il conducente della Seat (Omissis) coinvolta nell'incidente (pag. 3 della sentenza di primo grado);
- che la (Soggetto 2) fornì una descrizione del conducente della Seat (Omissis) ("bassino sulla cinquantina, un po' rossiccio, con gli occhiali") e ha spiegato in giudizio di averlo osservato da vicino, memorizzandone le fattezze fisiche e "riconoscendolo immediatamente" in sede di individuazione fotografica (pag. 5 della sentenza impugnata).
Con questa motivazione il primo motivo di ricorso non si confronta. Sostiene, infatti, che la persona offesa non avrebbe fornito una descrizione abbastanza precisa dell'autore del reato e non sarebbe noto come la PG abbia acquisito la fotografia dell'imputato. A ciò deve aggiungersi che, per giurisprudenza costante, "L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice" (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, S., Rv. 279437; Sez. 4, n. 1867 del 21/02/2013, dep. 2014, J., Rv. 258173). Il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini, infatti, costituisce una prova atipica, la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto (Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, A., Rv. 275548) e, nel caso di specie, il giudizio di attendibilità è stato motivato, con argomentazione scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, sottolineando che la persona offesa ha potuto vedere bene in viso l'autore del reato; che ne ha fornito una descrizione (e neppure la difesa sostiene che questa descrizione sia incompatibile con le caratteristiche somatiche del ricorrente); che il riconoscimento è avvenuto in termini di assoluta certezza. I giudici di merito, inoltre, hanno sottolineato, con argomentazione non certo illogica, che la targa parziale fornita dalla (Soggetto 2) era compatibile esclusivamente con quella dell'auto intestata all'imputato, quest'auto è una Seat (Omissis) bianca (coincide, quindi, per colore e modello con le indicazioni fornite dalla persona offesa alla PG incaricata delle indagini) e ciò conferma l'attendibilità del riconoscimento.
4. Non ha maggior pregio il secondo motivo che, come il terzo, è manifestamente infondato. I due motivi devono essere trattati congiuntamente perché, nel dolersi della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di cui agli artt. 189, comma 6 e comma 7, cod. strada, sviluppano argomentazioni analoghe.
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, "il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza" (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, M., Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, R., Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, C., Rv. 247369).
L'accertamento sull'esistenza dell'elemento psicologico di questo reato e di quello di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, "va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro" (Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, M., Rv. 254667; Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, C., Rv. 282294). Con specifico riferimento al delitto previsto dall'art. 189, comma 7, cod. strada, si è affermato che, per integrare l'elemento psicologico del reato, è sufficiente la coscienza e volontà di non prestare assistenza alla persona ferita accompagnata dalla consapevolezza dell'incidente, del danno alle persone e della necessità del soccorso (Sez. 4, n. 15867 del 17/12/2008, dep. 2009, D., Rv. 243440). Si è chiarito, inoltre, che "nel reato di "fuga", previsto dall'art. 189, commi sesto e settimo, cod. strada, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza" (Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, A., Rv. 237239; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, T., Rv. 252374; Sez. 4, Sentenza n. 33772 del 15/06/2017, D., Rv. 271046).
4.1. La Corte territoriale ha fatto buon governo di questi principi di diritto. Ha sottolineato infatti (pag. 6 della sentenza impugnata), che (Soggetto 2) ha dichiarato di essere scesa dall'auto ""tutta storta" per il contraccolpo conseguente all'impatto" e di aver detto ad (Soggetto 1) che avvertiva dolore. Di tali dichiarazioni non v'è ragione di dubitare (né l'atto di ricorso ne contesta l'attendibilità) e non è illogico averne desunto la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente avesse bisogno di soccorso. Ed invero, anche se il bisogno dell'investito deve essere valutato ex ante e non ex post, tale valutazione deve essere rapportata al momento in cui l'allontanamento è avvenuto e - come i giudici di merito hanno chiarito - quando si allontanò (Soggetto 1) aveva parlato con la (Soggetto 2); dunque, era consapevole dell'incidente, del danno alla persona coinvolta che poteva esserne derivato e della conseguente necessità di prestarle assistenza. A questo proposito è utile ricordare che, come efficacemente chiarito da condivisibili arresti giurisprudenziali, "i contenuti dell'obbligo di prestare assistenza non possono essere ricostruiti alla luce di una interpretazione che ne comporti, in definitiva, la riduzione all'obbligo di prestare soccorso sanitario". I doveri di solidarietà che gravano sull'utente della strada, infatti, "impongono di considerare la locuzione "prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite" come alludente ad ogni possibile forma di assistenza, anche residuale" (sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, R., Rv. 259216, pag. 5 della motivazione).
4.2. Con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso e al reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, si deve ricordare che, in caso di incidente con danno alle persone, il dovere di fermarsi si protrae per tutto il tempo necessario all'identificazione del conducente e del veicolo condotto. Come è stato condivisibilmente affermato, infatti, "ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l'identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica" (Sez. 4, n. 20235 del 25/01/2006, M., Rv. 234581; Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, B., Rv. 252734; Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, M., Rv. 270885). Nel caso di specie, come risulta dalla lettura delle sentenze di merito, dopo aver suggerito alla (Soggetto 2) di sgomberare la strada, (Soggetto 1) si mise alla guida della propria auto allontanandosi senza aver fornito le proprie generalità e solo la prontezza della persona offesa le consentì di rilevare, in parte, il numero della targa.
5. Col quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata applicata la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis del cod. pen. Il difensore osserva che dall'incidente derivarono lesioni non gravi e si duole che la sentenza impugnata non abbia valutato tale circostanza.
Si osserva in proposito: che, quando è procedibile a querela (e così è nel caso di specie), il reato di lesioni ex art. 590 del cod. pen. appartiene alla competenza del giudice di pace; che "La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis del cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace" (per tutte: Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587); che il ricorrente non ha chiesto l'applicazione dell'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274.
Con riferimento ai reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, cod. strada, la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis del cod. pen. difetta di specificità. Il ricorrente, infatti, non indica le ragioni per le quali, nel caso concreto, le modalità della condotta sarebbero indicative di un'offesa tenue.
A ciò deve aggiungersi:
- che, "In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 del cod. pen." (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, O., Rv. 283420; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, L., Rv. 284096; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, T., Rv. 270033);
- che, come i giudici di merito non hanno mancato di sottolineare, nel caso di specie, l'identificazione di (Soggetto 1) fu resa possibile soltanto dal fatto che la persona offesa riuscì a rilevare una parte del numero di targa e l'imputato si allontanò dal luogo del sinistro pur avendo appreso che la (Soggetto 2) lamentava dolore; - che da queste argomentazioni è agevole desumere per quali ragioni il fatto sia stato valutato di non minima offensività.
6. La difesa non si è doluta del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati dolosi di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada e il reato colposo di cui all'art. 590 del cod. pen. e neppure ha formulato doglianze in relazione all'aumento di pena operato per quest'ultimo reato. Tutti i motivi di ricorso, pertanto, sono inammissibili. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della sanzione pecuniaria, determinata in via equitativa nella misura indicata in dispositivo.
In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Oscuramento dati della persona offesa.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2026.
Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2026.
DISCLAIMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.