Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 33296 del 10 settembre 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 33296 del 10/09/2026
Circolazione stradale - Art. 187 Codice della Strada - Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti - Lavoro di pubblica utilità - Prescrizione della pena - La sanzione sostitutiva, equiparata alla pena detentiva originaria, è soggetta al termine prescrizionale previsto per le contravvenzioni. L’estinzione per decorso del tempo non impedisce la revoca del lavoro di pubblica utilità, se ne ricorrono i presupposti, con ripristino della sospensione della patente e della confisca; la prescrizione va riferita alla pena originariamente sostituita.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza indicata in epigrafe (come sopra corretta) il Tribunale monocratico di (Omissis), in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava - nei confronti di (Soggetto 1) - la misura sostitutiva di 122 giorni di lavori di pubblica utilità da svolgersi presso la Croce Rossa di (Omissis), disposta nei confronti della predetta con sentenza n. 441/2014 pronunciata dal medesimo Tribunale il giorno 22 settembre 2014 con riferimento al reato di cui all'art. 189, comma 2, lett. c). D.Lgs. n. 285/1992, ripristinando la originaria pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1.350,00 di ammenda con sospensione della patente di guida per anni due. Il giudice dell'esecuzione, con lo stesso provvedimento, sostituiva - ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis cod. proc. pen., 53 e 56-quater della I. n. 689/81 - la pena detentiva di 122 giorni, in quella della pena pecuniaria di Euro 18.500,00, da pagarsi con sessanta rate mensili da Euro 305,00 ciascuna.
Il giudice dell'esecuzione fondava la propria decisione sul fatto che la condannata, dopo la notifica dell'ordine di esecuzione avvenuta in data 10 ottobre 2016, non aveva preso contatti con l'UEPE competente per l'avvio di lavori di pubblica utilità. Inoltre, il Tribunale escludeva l'intervenuta estinzione della pena poiché, nella fattispecie, sussisteva l'aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen.
2. Avverso detta ordinanza (Soggetto 1), per mezzo dell'avv. (Omissis), ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo la condannata lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'art. 99 del cod. pen.; al riguardo osserva che la recidiva non le era mai stata contestata nel giudizio di cognizione e che, comunque, il reato di cui al citato art. 186 del codice della strada è un reato contravvenzionale con la conseguente inapplicabilità dell'istituto della recidiva.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 172 e 173 del cod. pen., poiché, nel caso di specie, il termine di estinzione della pena è di anni cinque trattandosi di un reato contravvenzionale e non potendosi applicare neppure l'istituto della recidiva per tutte le ragioni sopra illustrate.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 68 del codice di rito e del vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica; in particolare, evidenzia che non si è mai resa responsabile dei reati sanzionati dal Tribunale di (Omissis) con le sentenze in data 1 settembre 2010 e 20 maggio 2011, richiamate dal giudice dell'esecuzione a sostegno dell'applicazione della recidiva, tenuto anche conto che la ordinanza (pure corretta) contiene riferimenti ad un diverso condannato (tale "(Soggetto 2)"). Inoltre, sottolinea che l'ordine di esecuzione le era stato notificato il 20 luglio 2017 e non già il 10 ottobre 2016, come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato con il richiamo al sopra indicato differente condannato "(Soggetto 2)".
2.4. Con il quarto motivo (Soggetto 1) censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 68 del codice di rito ed il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica in quanto il giudice dell'esecuzione ha revocato la misura della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ordinati con la sentenza n. 441/2014 del Tribunale di (Omissis) che, però, non riguarda la (Soggetto 1), nei confronti della quale i lavori di pubblica utilità erano stati applicati con la differente sentenza n. 388/2015 del Tribunale di (Omissis) pronunciata il giorno 22 giugno 2015. Pertanto, secondo la ricorrente, il giudice dell'esecuzione è incorso in un evidente errore di persona revocando la sanzione sostitutiva disposta con una sentenza non pronunciata nei confronti della odierna ricorrente, del tutto estranea, quindi, al giudizio conclusosi con la sentenza n. 441/2015.
3. Il Sostituto Procuratore generale (Omissis) ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Anzitutto, si osserva che il provvedimento impugnato, nella prima parte fa riferimento alla sentenza n. 388/2015 pronunciata - nei confronti della odierna ricorrente - dal Tribunale di (Omissis) ex art. 444 cod. proc. pen., in data 22 giugno 2015 (divenuta irrevocabile il 22 aprile 2016) ai sensi dell'art. 187, comma 8-bis, del Codice della strada, che, come sostenuto anche nel ricorso, è quella corretta. Detta sentenza aveva applicato ad (Soggetto 1) la pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1.350,00 di ammenda, sostituita con 122 giorni di lavori di pubblica utilità, oltre alla sospensione della patente di guida per anni uno. Ciò nonostante, il giudice dell'esecuzione ha poi revocato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, nei confronti di (Soggetto 1), applicata con la diversa sentenza n. 441/2014 pronunciata dal Tribunale di (Omissis) il 22 settembre 2014 che, però, sembra riguardare un diverso imputato (tale "(Soggetto 2)") anche perché richiama una diversa data di notifica dell'ordine di esecuzione rispetto a quella effettuata nei confronti della odierna ricorrente, che era stata effettuata il 20 luglio 2017.
2.1. Inoltre, il giudice dell'esecuzione ha escluso l'avvenuta estinzione della pena in questione ritenendo che il relativo termine fosse di dieci anni, ai sensi dell'art. 173 cod. pen., in ragione delle condanne inflitte alla (Soggetto 1) dal Tribunale di (Omissis) con le sentenze pronunciate il 1 settembre 2010 ed il 20 maggio 2011, che, però, riguardano sempre un differente soggetto (il già citato e non meglio identificato "(Soggetto 2)").
2.2. A quanto sopra deve aggiungersi che il provvedimento impugnato risulta pieno di correzioni e sembra, effettivamente, riguardare almeno in parte un diverso condannato, contenendo numerosi richiami all'UEPE di (Omissis) ed ai lavori di pubblica utilità da svolgersi presso il Comune di (Omissis), che però nulla hanno a che fare con il caso in esame.
3. Premesso quanto sopra, deve ricordarsi che l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera, ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen., né per i recidivi qualificati, anche se la recidiva è stata dichiarata dopo l'irrevocabilità della sentenza che ha inflitto la pena che si assume prescritta, ma prima dell'inizio della decorrenza del termine di prescrizione della pena, né per i soggetti condannati per reati della stessa indole, quando questi ultimi sono stati commessi dopo che sia divenuta irrevocabile la sentenza che ha inflitto la pena che si assume prescritta, in un momento precedente o successivo a quello in cui il termine di prescrizione della stessa è iniziato a decorrere. (Nella specie, la recidiva era stata dichiarata in relazione ad un reato commesso prima che il termine per la prescrizione della pena che si assumeva estinta ex art. 172 cod. pen. fosse iniziato a decorrere, essendo stata ordinata la sospensione condizionale di quest'ultima). (Sez. 1, n. 1871 del 04/12/2025, dep. 2026, Rv. 289254-01).
3.1. Orbene, come sopra indicato, le condanne richiamate dal giudice dell'esecuzione, per escludere l'applicabilità del termine di anni cinque per l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 173 cod. pen., riguardano un soggetto diverso dalla odierna ricorrente.
3.2. Al riguardo deve ricordarsi che la prescrizione delle sanzioni definitivamente inflitte, in conseguenza di un fatto illecito, risponde ad un principio generale dell'ordinamento giuridico, che trova attuazione anche fuori della materia strettamente penale (v., infatti, l'art. 28 della legge n. 689 del 1981, in tema di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative regolate dalla stessa legge). La sua ragione ispiratrice risiede principalmente nel venir meno, a distanza di un conveniente lasso di tempo dall'irrogazione, dell'interesse sociale alla punizione, così come della funzione rieducativa a quest'ultima costituzionalmente assegnata. In quanto trattasi di istituto di applicazione tendenzialmente generale, non vi è ragione, in mancanza di contraria espressa disposizione, di sottrarre a detta applicazione le speciali sanzioni c.d. paradetentive, introdotte dal D.Lgs. n. 274 del 2000, evocato per relationem, a proposito del lavoro di pubblica utilità relativo al reato di cui all'art. 187 del cod. strada. La natura sostanzialmente afflittiva di tali misure, vicarie delle pene principali sostituite, è del resto incontestabile. Inoltre, il richiamo operato dal citato art. 187 con il comma 8-bis alla disciplina recata dal D.Lgs. n. 274 del 2000 rende altresì applicabile, al lavoro di pubblica utilità sostitutivo delle pene inflitte per la guida in stato d'ebbrezza, l'art. 58, comma 1, stesso d.lgs., a mente del quale per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria.
3.3. Questa Corte ha già valorizzato tale equiparazione, per sostenere l'applicabilità degli ordinari termini di prescrizione, delineati dall'art. 157, primo comma, cod. pen., ai reati di competenza del giudice di pace, ancorché nel relativo procedimento possano essere irrogate le anzidette sanzioni paradetentive (Sez. 1, n. 25532 del 27/03/2018, D., Rv. 273046-01; Sez. 2, n. 45543 del 16/10/2009, C., Rv. 245874-01; Sez. 4, n. 13966 del 22/02/2008, A., Rv. 239601-01; Sez. 5, n. 42069 del 09/10/2007, A., Rv. 238178-01). L'equiparazione mantiene il suo significato anche a fini esecutivi, a maggior ragione nei casi regolati dal menzionato art. 187, comma 8-bis, cod. strada, norma che istituisce una perfetta corrispondenza, anche di durata, tra la sanzione sostitutiva e quella sostituita. La sanzione sostitutiva, pertanto, dopo la sua definitiva irrogazione, deve ritenersi assoggettata ai termini di prescrizione propri della pena - che, per le contravvenzioni, sono quelli stabiliti dall'art. 173 cod. pen. - e, più in generale, al relativo regime, quanto alla sua decorrenza, al suo impedimento e agli altri aspetti ivi regolati.
3.4. È appena il caso di aggiungere che l'intervenuta estinzione della sanzione sostitutiva per decorso del tempo non preclude, nei casi regolati dall'art. 187, comma 8-bis, cod. strada, la pronuncia di revoca della sanzione stessa, ove ne ricorrano gli autonomi e distinti presupposti. Alla revoca, infatti, la legge riconnette conseguenze ulteriori, intangibili, quali il ripristino della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo. La declaratoria di revoca, che attiene ad un diverso piano valutativo, ove giustificata dalla condotta trasgressiva del condannato, non potrebbe dunque essere pretermessa. In caso di revoca della sanzione sostitutiva, l'eventuale prescrizione viene ad incidere sulla pena originariamente sostituita, e per l'effetto ripristinata, e a tale pena deve essere specificamente riferita.
4. L'ordinanza impugnata, discostatasi da tali principi, deve quindi essere annullata, con rinvio al Tribunale monocratico di (Omissis), in funzione di giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio in ordine alla ricorrenza, o meno, della causa estintiva alla luce dei principi e dei rilievi di cui sopra, anche rispetto alla sussistenza della recidiva.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di (Omissis).
Così deciso in Roma il 15 luglio 2026.
Depositata in Cancelleria il 10 settembre 2026.
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