Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 31527 del 18 agosto 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 31527 del 18/08/2026
Circolazione stradale - Art. 116 Codice della strada - Guida senza patente - Recidiva nel biennio - Integrazione del reato - Presupposti - Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, non è necessaria anche la dimostrazione, da parte della pubblica accusa, del passaggio in giudicato della contestazione da cui trae origine il procedimento penale, requisito, questo, non richiesto dalla norma penale.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il G.i.p. del Tribunale di (Omissis), con la sentenza pronunciata il 19 gennaio 2026 in epigrafe, a seguito di richiesta di decreto penale di condanna, ha assolto (Soggetto 1) dal reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito, cod. strada), ritenendo che la pubblica accusa non avesse dimostrato la cd "recidiva nel biennio" necessaria per integrare il reato di "guida senza patente", essendo stata la mera condotta di guida senza patente depenalizzata dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

2. Avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di (Omissis), affidato ad un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione - ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen.

In particolare, il pubblico ministero ricorrente ha osservato: i) che lo stesso G.i.p. aveva premesso che a carico dell'odierno imputato emergeva la sussistenza di "plurime, pregresse, sanzioni amministrative per guida senza patente (rispettivamente: il 18 luglio 2025, il 24 settembre 2024, il 6 febbraio 2024, il 25 marzo 2024 e il 19 luglio 2024), tutte divenute definitive"; ii) che il G.i.p. aveva erroneamente interpretato la giurisprudenza richiamata in quanto nella sentenza citata (Sez. 4, n. 44905 del 12/10/2023, F., Rv. 285318 -01) si legge invece che "essendo la recidiva nella struttura dell'illecito di cui all'art. 116 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, un elemento costitutivo del reato, l'onere della prova circa la definitività del precedente accertamento amministrativo è, come da regola generale, in capo al Pubblico Ministero, come peraltro già ritenuto, sempre in tema di guida senza patente, nella parte motiva di Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018"; iii) che la prova che spetta al pubblico ministero, nel giudizio sorto per la seconda violazione, è quella relativa alla definitività del precedente accertamento amministrativo; iiii) che, richiedendo la dimostrazione, da parte della pubblica accusa, del passaggio in giudicato della contestazione da cui trae origine il procedimento penale, il G.i.p. aveva introdotto, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, un requisito ulteriore non richiesto dalla norma penale.

3. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto R. P., ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di (Omissis) in diversa composizione.

4. Il difensore di (Soggetto 1), Avv. (Omissis) del Foro di (Omissis), ha depositato memoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

5. Il ricorso è fondato.

6. Premesso che dalle risultanze processuali - di cui dà atto la sentenza impugnata - risulta la sussistenza a carico dell'odierno imputato di "plurime, pregresse, sanzioni amministrative per guida senza patente (rispettivamente: il 18 luglio 2025, il 24 settembre 2024, il 6 febbraio 2024, il 25 marzo 2024 e il 19 luglio 2024), tutte divenute definitive", la sentenza impugnata incorre in un evidente errore di diritto laddove ritiene che, ai fini della integrazione del reato di cui all'aart. 116, commi 15 e 17, cod. strada, sia necessaria anche la dimostrazione, da parte della pubblica accusa, del passaggio in giudicato della contestazione da cui trae origine il procedimento penale, requisito, questo, non richiesto dalla norma penale.

Sussiste, pertanto, il lamentato vizio di erronea applicazione della legge penale.

7. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di (Omissis), per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di (Omissis), per l'ulteriore corso. 

Così deciso il 14 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2026.

 

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