Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 30047 del 6 agosto 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 30047 del 06/08/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Etilometro - Applicazione della pena su richiesta - Patteggiamento - Sanzione amministrativa accessoria - Sospensione della patente di guida - Durata minima - La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione per l’erronea applicazione della sanzione accessoria. Ove la legge preveda una sospensione da sei mesi a un anno, il giudice non può determinarla in misura inferiore al minimo legale.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di (Omissis) che, nel definire ex art. 444 del cod. proc. pen. il processo nei confronti di (Soggetto 1) per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada, ha disposto la sospensione della patente di guida per mesi tre, in violazione della normativa che, nel caso, prevede che la citata sanzione amministrativa accessoria abbia una durata da sei mesi ad un anno.
2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e rideterminazione in mesi sei della sospensione della patente di guida.
3. Il dedotto motivo di ricorso è fondato.
4. Premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279349-01), si deve osservare come la sentenza impugnata abbia errato nella determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, stabilendo un periodo di mesi tre che è inferiore al minimo di legge, pari a mesi sei.
5. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, che questa Corte determina nel minimo di legge dianzi indicato.
Va dichiarata l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, che ridetermina nella misura di mesi sei. Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.
Così è deciso in Roma il 3 luglio 2026.
Depositata in Cancelleria il 6 agosto 2026.
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