Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione sesta, sentenza n. 29552 del 4 agosto 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 29552 del 04/08/2026
Circolazione stradale - Art. 116 Codice della strada - Reato di guida senza patente - Recidiva nel biennio - Depenalizzazione - Definitività dell'accertamento - Prova a carico dell'accusa - Non necessità di attestazione documentale - Ai fini della recidiva nel biennio nel reato di guida senza patente sono altresì idonei i verbali di contestazione funzionali all’iscrizione a ruolo, ove il ricorrente non deduca di averli impugnati o di aver presentato richiesta di oblazione non respinta.


RITENUTO IN FATTO

1. (Soggetto 1) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'art. 385 cod. pen. e 116, commi 15 e 17, D.Lgs. n. 285 del 1992.

Deduce due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.

1.1. Con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 285 del 1992 e, in particolare, in relazione alla condizione della recidiva nel biennio, non risultando alcun precedente giudiziario specifico, né una precedente violazione amministrativa definitivamente accettata.

1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di omessa motivazione in ordine ai criteri seguiti per la determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione.

2. Il Procuratore Generale, nel concludere per l'inammissibilità del ricorso, con riferimento al primo motivo, ha rilevato che il ricorrente si è limitato a formulare una generica contestazione di mancanza di prova della definitività dell'accertamento, senza neppure dedurre di aver tempestivamente provveduto a proporre impugnazione avverso l'accertamento del precedente illecito contestato. Ha, inoltre, eccepito che il secondo motivo, mai formulato in sede d'appello, è, comunque, manifestamente infondato, considerato che nel calcolo della pena, con tutta evidenza, non è stata per errore considerata la recidiva qualificata che avrebbe dovuto condurre ad una pena base pari ad un anno e sei mesi di reclusione e che, ridotta per il rito, sarebbe stata pari ad un anno di reclusione e, dunque, già superiore a quella irrogata, senza neppure considerare l'aumento per continuazione.

3. Il ricorrente ha depositato una memoria di replica in cui, quanto al primo motivo, ha osservato che il documento valorizzato dalla Corte non costituisce prova certa della definitività dell'accertamento. Quanto al secondo motivo, ha invece, rilevato che la doglianza è stata dedotta al punto V dell'atto di appello.

4. Il procedimento, inizialmente assegnato alla Settima sezione, è stato da questa trasmesso alla presente Sezione, non ravvisandosi cause di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

In tema di guida senza patente, ai fini della prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione ex art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, essendo necessaria la prova della definitività dell'accertamento (Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, A., Rv. 287732; Sez. 4, n. 27398 del 6/4/2018, D., Rv. 273405). Si è, tuttavia, chiarito che tale prova è a carico dell'accusa, (Sez. 4 - n. 44905 del 12/10/2023, F., Rv. 285318) e può essere offerta non solo con l'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, come sembra prospettare il ricorrente, ma anche da altro elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, T., Rv. 286879).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha correttamente ritenuto la recidiva nel biennio, valorizzando i verbali di contestazione della violazione del codice della strada per l'iscrizione al ruolo esattoriale (cfr. pagina 4 della sentenza). Si tratta, infatti, di un elemento dimostrativo idoneo, stante la mancata da parte del ricorrente della presentazione di un eventuale ricorso o di una richiesta di oblazione.

2. Il secondo motivo è fondato.

Innanzitutto, va rilevato che il motivo era stato dedotto in appello.

La Corte, tuttavia, ha omesso di rispondere e tale lacuna non può considerarsi superata dalle complessive argomentazioni contenute nella sentenza impugnata né assorbita da un eventuale genetica inammissibilità della doglianza, posto che con la sentenza di primo grado la pena è stata determinata complessivamente, senza specificare la porzione relativa alla pena base e quella relativa al reato-fine né i criteri adottati, e, soprattutto, senza considerare la diversa categoria dei due reati unificati sotto il vincolo della continuazione (un delitto e una contravvenzione) né, tantomeno, la diversa misura di riduzione della pena applicabile per effetto della scelta del rito abbreviato (cfr. art. 442 cod. proc. pen.).

3. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatolo con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso l'8 luglio 2026.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2026.

 

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