Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 29475 del 4 agosto 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 29475 del 04/08/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della strada e artt. 590-bis e 590-ter c.p. - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Incidente stradale - Lesioni personali stradali gravi o gravissime e successiva fuga - Condotta colposa della persona offesa - Fuga - Obbligo di fermarsi - La condotta della vittima non rileva, ai fini dell'attenuante, se l'evento è causalmente ascrivibile esclusivamente all'imputato; la fermata, per escludere la fuga, deve consentire anche identificazione e ricostruzione del sinistro, mentre l'allontanamento integra l'aggravante ex art. 590-ter c.p. quando impedisce tali finalità, pur dopo l'assistenza prestata al ferito.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna di (Soggetto 1) per il reato di lesioni stradali colpose gravissime in offesa di un motociclista, commesso alla guida di una vettura in stato di ebbrezza alcolica e caratterizzato da fuga (artt. 590-bis, commi primo e secondo, e 590-ter, cod. pen.). Ne è conseguita anche la conferma delle statuizioni civili.
2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con la prima censura si deducono la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 590-bis, comma settimo, cod. pen. I giudici di merito avrebbero errato nell'escludere che le lesioni siano state conseguenza anche della condotta della persona offesa, ancorché in colpa per essersi posta alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche (come emergente dalla riscontrata gradazione pari a 1,17 g/l).
2.2. La seconda censura deduce violazione di legge, anche in termini di mera apparenza motivazionale, e vizio cumulativo di motivazione in merito alla all'accertata fuga dell'imputato. In sintesi, i giudici di merito, senza un sostanziale confronto con gli elementi probatori agli atti, avrebbero errato nel ritenere sussistente la circostanza in oggetto nonostante la permanenza dell'imputato sui luoghi, a supporto della persona offesa, fino al sopraggiungere del personale sanitario, allertato, per come sostenuto dal ricorrente, dallo stesso prevenuto. Non sarebbe stata considerata altresì la circostanza per cui l'imputato si sarebbe allontanato dal luogo del sinistro solo dopo la sollecitazione proveniente dal personale sanitario e al fine di rendere possibili le operazioni di soccorso in favore della persona offesa con la quale, in tesi difensiva, vi sarebbe stato un rapporto di conoscenza ovvero di amicizia.
3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta in quanto accomunate dal medesimo profilo d'inammissibilità per aspecificità estrinseca in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al provvedimento impugnato, con il conseguente venir meno in radice dell'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, non mass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 – 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).
2.1. Nel dettaglio, per quanto ancora rileva in questa sede, all'esito della valutazione degli elementi emergenti dai mezzi di prova documentali e dichiarativi oltre che del sapere esperto introdotto nel processo dal consulente tecnico, la "doppia conforme di condanna" ha accertato le gravissime lesioni personali come causate esclusivamente dalla condotta dell'imputato. Questi, postosi alla guida di una vettura con tasso alcolico pari a circa 2,8 g/l, nel percorrere alla velocitò di 50 km/h un tratto di strada extraurbano, con limite segnalato pari a 30 km/h, ha perso il controllo del veicolo urtando il motociclo che lo precedeva, viaggiando, "regolarmente, nello stesso senso di marcia, a una velocità di 30 km/h e mantenendosi nel margine destro della corsia di percorrenza.
2.2. Per quanto emergente dall'iter logico-giuridico sotteso alle conformi sentenze di merito, con il quale il ricorso non si confronta, si è trattato di lesioni gravissime, aggravate ex artt. 590-bis, comma 2, e 590-ter, cod. pen., commesse con violazione di plurime norme cautelari, al cui evento non ha contribuito la condotta della persona offesa, a nulla rilevando quindi, ai fini dell'attenuante di cui all'art. 590-bis, comma settimo, cod. pen., il mero tasso alcolico pari a 1,7 g/l riscontrato con riferimento alla stessa persona offesa. Le lesioni personali sono state difatti accertate come causate esclusivamente dalla condotta dell'imputato caratterizzata dalla perdita di controllo del veicolo guidato, in stato di ebbrezza alcolica, a una velocità superiore a quella consentita e senza mantenere le distanze di sicurezza dal motociclo che lo precedeva, da lui attinto in ragione proprio della violazione delle evidenziate norme cautelari.
2.3. Parimenti aspecifica per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata è la censura che si appunta sull'accertata aggravante della fuga dell'imputato di cui all'art. 590-ter del cod. pen.
Diversamene da quanto dedotto, la doppia conforme di condanna è lungi dal non aver considerato gli elementi probatori agli atti e la tesi difensiva, come innanzi sintetizzata in sede di ricostruzione del fatto processuale (par. 2.2.). Ai fini dell'aggravante, difatti, i giudici di merito, pur considerata l'assistenza prestata dal prevenuto in favore della persona offesa sino all'intervento del personale sanitario, rilevante ai fini dell'esclusione del diverso reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, hanno valutato dirimente l'allontanamento dai luoghi in quanto idoneo a incidere ai fini della compiuta ricostruzione dell'accaduto, anche quanto al rilevamento della gradazione alcolica, e sulla stessa individuazione e identificazione del prevenuto.
Quest'ultima, come chiarito dai giudici di merito, è stata difatti resa possibile solo grazie al numero di targa della vettura a bordo della quale l'imputato si è allontanato dai luoghi del sinistro, fornito alle forze dell'ordine, ivi sopraggiunte, da un soggetto presente all'atto del detto allontanamento.
Argomentando nei termini di cui innanzi la doppia conforme di condanna ha peraltro fatto corretta applicazione dei principi di diritto governanti la materia, con i quali il ricorrente sostanzialmente non confronta il suo dire con censura che, pertanto, sotto tale profilo, si manifesta anche infondata (per la manifesta infondatezza in relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e i principi di diritto governanti la materia, anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, non mass. sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n. 9223 del 27/01/2026, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281 dell'08/01/2019, Rv. 276916 – 01; sul profilo d'inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Rv. 276062 – 01).
Affinché l'obbligo di fermarsi possa dirsi rispettato, per quanto di rilievo anche con riferimento alla circostanza aggravante in oggetto, necessita difatti che l'agente, diversamente da quanto accertato nella specie dai giudici di merito, effettui una fermata che, per le concrete modalità, gli consenta non solo di rendersi conto dell'accaduto ed eventualmente mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti ma anche di essere identificato nonché tale da rendere possibile la compiuta ricostruzione dell'accaduto e della dinamica del sinistro (vds. in merito, ex plurimis, quanto alla fuga di cui all'art. 589-ter del cod. pen., fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente, Sez. 4, n. 27244 del 24/06/2025, Rv. 288510 – 01, e Sez. 4, n. 28785 del 21/04/2023, Rv. 244807 – 01; si vedano altresì Sez. 4, n. 41204 del 19/09/2024, Rv. 287209 – 01, Sez. 4, n. 3381 del 23/11/2023, dep. 2024, Rv. 285676 – 01, e Sez. 4, n. 9212 dell'11/02/2020, Rv. 278606 – 01, entrambe con riferimento alla fuga di cui all'art. 189 cod. strada, sovrapponibile alla fuga che rileva in questa sede tanto da essere assorbita dai reati di lesioni personali stradali e di omicidio stradale aggravati dalla fuga, per quanto chiarito da Sez. 4, n. 25842 del 15/03/2019, Rv. 276369 – 01, pronunciatasi in merito ai rapporti tra artt. 189 del cod. strada e artt. 589-bis e 589-ter del cod. pen.; sul punto si veda altresì Corte cost., sent. n. 195 del 2023, per la quale la fuga di cui all'art. 590-ter del cod. pen., esprime, nella sua oggettività, la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti, decidendo l'agente scientemente di fare prevalere su tutto la propria impunità).
3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili difese dall'avvocato (Omissis), che si liquidano in complessivi Euro seimilaseicento, oltre accessori come per legge. Per il caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi ex art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili difese dall'avvocato (Omissis) che liquida in complessivi Euro seimilaseicento oltre accessori come per legge. Oscuramento dati.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2026.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2026.
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