Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 28484 del 27 luglio 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 28484 del 27/07/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza - Aggravante dell'aver provocato un sinistro stradale - Nozione di incidente stradale - Per la configurabilità dell’aggravante è sufficiente l’urto del veicolo contro un ostacolo o la fuoriuscita dalla sede stradale, purché ne derivi una significativa turbativa del traffico, potenzialmente idonea a cagionare danni, senza necessità di danni a persone o cose. La configurabilità dell’aggravante presuppone il collegamento materiale tra l’incidente e lo stato di alterazione del conducente, desumibile anche dalla dinamica degli urti e dai danni riportati dal veicolo, ove non emergano fattori interferenti, senza necessità di un nesso eziologico tra ebbrezza e sinistro.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di quella città aveva condannato (Soggetto 1) per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, codice strada (tasso alcolemico accertato con etilometro pari a 2,2 g/l alla prima prova e a 2,15 g/l alla seconda, in (Omissis) il (Omissis)).
2. La Corte del gravame ha disatteso le doglianze difensive, con le quali si era contestata l'erronea valutazione delle prove e la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 - bis, codice strada, nonché il trattamento sanzionatorio.
In particolare, quanto alla valutazione delle prove, ha ritenuto che, alla stregua della dinamica, come ricostruita nella sentenza appellata (il veicolo, condotto dall'imputato, aveva urtato più volte contro ostacoli, come evidenziato dai danni al mezzo, avendone il conducente perduto il controllo a causa della accertata condizione di alterazione, ricavata dalla verificata sintomatologia e dall'esito delle due prove con etilometro), l'urto fosse avvenuto prima dell'assunzione della posizione statica del mezzo, per mancanza di traccia di urti in quel luogo; che non risultavano coinvolti altri mezzi; che non erano state segnalate anomalie sulla strada, né la presenza di ostacoli alla guida, il tratto stradale essendo privo di insidie. Ha, poi, fatto applicazione dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza, quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 - bis cit., ritenendo che, nella specie, la condizione di alterazione dell'imputato fosse materialmente collegata al verificarsi dei plurimi urti del mezzo condotto, essendo sufficiente il solo verificarsi dell'urto contro un ostacolo o la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale, cioè qualsiasi turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni, nella specie non causati a terzi per l'orario notturno e le condizioni della strada. Infine, ha rigettato le censure al trattamento sanzionatorio, rilevando, quanto alle circostanze attenuanti generiche, l'assenza di elementi positivi, valorizzando di contro il comportamento processuale e la gravità del fatto, laddove, con riguardo alla non menzione, ha sottolineato che, nella specie, si era trattato di una condotta di oggettiva gravità che aveva posto in pericolo la pubblica incolumità, altresì richiamando il comportamento dell'imputato, connotato da atteggiamento non collaborativo e, anzi, respingente, egli essendosi rifiutato di sottoscrivere il verbale.
3. La difesa ha proposto ricorso, formulando tre motivi, prospettando in via preliminare questione di legittimità costituzionale dell'art. 161 bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, 27 comma 2 e 111 Cost.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto all'asserito mancato esame della doglianza difensiva, con la quale si era rilevata l'assenza di prova della omologazione dello strumento di misurazione e delle revisioni periodiche, essendo onere della pubblica accusa fornire tale dimostrazione ove l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, come avvenuto nella specie.
Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186 comma 2-bis codice strada: precisa la difesa che non sarebbe in contestazione il principio astratto per il quale la nozione di incidente stradale rilevante ai fini in esame non richiede il coinvolgimento necessario di terzi, quanto piuttosto l'applicazione distorta di esso: la Corte d'appello, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe omesso di verificare il presupposto imprescindibile dell'aggravante, vale a dire l'avvenuto verificarsi dell'evento concretamente individuabile, essendosi limitata a inferire la sussistenza di un ipotetico incidente, tuttavia mai localizzato, descritto o riscontrato.
Con il terzo motivo, infine, ha dedotto analoghi vizi quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, rigetto che assume esser stato affidato alla valorizzazione negativa del comportamento processuale, in spregio al principio nemo tenetur se detegere.
4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta O. M., ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, deve rilevarsi l'assoluta genericità della prospettata questione di legittimità costituzionale.
Si è già precisato, infatti, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo una eccezione di illegittimità costituzionale, si limiti a indicare solo le disposizioni di legge ritenute illegittime e gli articoli della Costituzione che si assumono violati, poiché, a norma dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., i motivi di impugnazione debbono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (Sez. 5, n. 51253 del 11/11/2014, C., Rv. 262200 - 01; n. 24054 del 27/04/2016, C., Rv. 267113 - 01).
Pertanto, la questione deve ritenersi inammissibile.
2. Il primo motivo non è deducibile, non avendo formato oggetto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, di un motivo di gravame ammissibile. Con l'appello, infatti, sono stati contestati la valutazione delle prove, la sussistenza di un sinistro e il trattamento sanzionatorio e, solo all'interno del primo motivo (cfr. pag. 7 del gravame, è rinvenibile un accenno generico al tema, senza alcun confronto con la sentenza appellata. Pertanto, la doglianza non può costituire oggetto di motivo di ricorso, secondo i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, G., Rv. 270316 - 01, in cui si è affermata, per l'appunto, la non deducibilità, con il ricorso per cassazione, delle questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, I., Rv. 289470 - 01). Il principio, peraltro, deve ritenersi operante anche quando l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., inerisca a ricorso per cassazione con il quale sia dedotta una censura solo genericamente prospettata nei motivi di gravame e illustrata in termini specifici soltanto nel ricorso (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, T., Rv. 280306 - 01).
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La difesa, premessa la condivisione del principio di diritto evocato dalla Corte territoriale quanto ai presupposti di operatività dell'aggravante contestata, si è limitata a contestare la valutazione degli elementi ricostruttivi della vicenda, condotta dai giudici del doppio grado alla stregua del compendio probatorio raccolto, con il quale è difettato nel motivo ogni effettivo confronto. In base a esso, infatti, si è ritenuto provato che il conducente del mezzo avesse urtato più volte contro degli ostacoli, perdendo il controllo del veicolo e così determinando un pericolo anche per gli altri utenti della strada. E, proprio in ciò va ravvisata la ratio dell'aggravante in esame: per la sua configurabilità, infatti, è sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4 n. 36777 del 02/07/2015, Rv. 264419 - 01), richiedendosi unicamente l'accertamento della dipendenza dell'incidente anche dalla condotta di guida del conducente (Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Rv. 256209 - 01). Con la ulteriore precisazione che "provocare" un incidente significa che esso deve essere conseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo (in motivazione, Sez. 4 n. 33760 del 17/05/2017, Rv. 270612 - 01). Infatti, la norma di cui all'art. 186 comma 2-bis cit. non richiede l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma evoca unicamente il collegamento materiale tra il verificarsi dell'incidente e lo stato di alterazione dell'agente ("Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale"), il maggior disvalore della condotta risiedendo proprio nella condizione di alterata reattività del conducente in stato di ebbrezza rispetto alla situazione di pericolo in cui egli si venga a trovare, riconducibile alla sua impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente, direttamente ricollegabile allo stato di alterazione psicofisica.
La difesa si è limitata a opporre il mancato accertamento dell'incidente, come sopra inteso, dimenticando, tuttavia, di confrontarsi con quanto emerge dalla sentenza censurata, nella quale si è descritta la condizione del mezzo e quella dell'imputato al momento del controllo. Proprio da tale cornice fattuale, in assenza di altri veicoli, di anomalie della strada e di altri fattori interferenti, i giudici hanno inferito che il mezzo avesse riportato quei danni a seguito di plurimi urti con ostacoli, prima cioè di raggiungere il punto di quiete, in prossimità del quale non erano stati rilevati danni.
Si tratta di un ragionamento del tutto logico, non contraddetto dalle risultanze fattuali, rispetto al quale la prospettazione difensiva assume i connotati di una mera confutazione e non di una critica argomentata al ragionamento dei giudici (sui limiti del sindacato di legittimità, Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, M., Rv. 265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, F., Rv. 273217 - 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, M., Rv. 253099 - 01).
4. Il terzo motivo è infondato.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione sono stati giustificati rimarcandosi, quanto alle circostanze attenuanti generiche, l'assenza di elementi positivi, la oggettiva gravità del fatto e l'assenza di resipiscenza; quanto alla non menzione, la oggettiva gravità del fatto, anche alla luce della situazione di pericolo creata, nonché l'atteggiamento non collaborativo in fase di accertamento.
Su entrambi i punti, la decisione è allineata ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza e il complessivo ragionamento risulta adeguato, anche senza i generici riferimenti contenuti nell'incipit del par. 2. della sentenza impugnata a insindacabili scelte processuali dell'imputato. Infatti, la motivazione del diniego è del tutto adeguata rispetto agli elementi ulteriori, specificamente valorizzati, quali la gravità della condotta, il comportamento processuale e l'assenza di elementi positivi.
4.1. Quanto alle circostanza attenuanti generiche, infatti, per valutare la congruità della giustificazione censurata, va considerata la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis, cod. pen., quella cioè di adeguare la pena al caso concreto: è in ragione di ciò che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva (avendo la difesa agitato anche l'opzione per il rito abbreviato, dimentica che ad essa fa da pendant la riduzione della pena), rientrando il relativo riconoscimento nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737 - 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, V., Rv. 256201 - 01; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, V., Rv. 275640 - 01). Ciò è avvenuto nella specie, poiché la Corte territoriale ha ritenuto assenti elementi positivamente valutabili (in ricorso non indicandosi fatti rilevanti, ignorati dai giudici territoriali); ma, soprattutto, ha valorizzato due elementi che rientrano tra i parametri legali di riferimento (art. 133, cod. pen.), senza che abbia implicato alcuna violazione del diritto di difesa.
4.2. Quanto al secondo punto, si è già affermato che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 del cod. pen. si basa effettivamente sul principio della "emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato. Pertanto, se è vero che la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, è anche vero che egli ha l'obbligo di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 del cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/3/2019, I., Rv. 275813 - 01; Sez. 4, n. 31217 del 16/6/2016, C., Rv. 267523 - 01, in cui si è precisato che poiché il beneficio ha lo scopo di favorire, per l'appunto, il ravvedimento del condannato, ai fini della sua concessione o del suo diniego, non può attribuirsi rilevanza esclusiva alla gravità del danno arrecato, dovendosi valutare tale elemento unitamente agli altri in grado di esprimere l'idoneità del beneficio a concorrere al recupero del reo). Ora, nella specie, la Corte ha congruamente giustificato il giudizio negativo, valorizzando sì la oggettiva gravità del fatto, ma unitamente alla situazione di pericolo creata e all'atteggiamento non collaborativo assunto all'atto dell'accertamento.
5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 2 luglio 2026.
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2026.
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