Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 28360 del 27 luglio 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 28360 del 27/07/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza - Aggravante della commissione nelle ore notturne - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Sospensione della patente - Ricorso del Pubblico Ministero in favore dell’imputato - L’omessa sospensione dell’efficacia della sanzione accessoria, pur in presenza del lavoro di pubblica utilità, integra violazione di legge concretamente pregiudizievole, ed il P.M. è legittimato a ricorrere per l’esatta applicazione della legge, poiché l’immediata decorrenza della sospensione può vanificare la riduzione alla metà prevista, in caso di esito positivo, dall’art. 186, comma 9-bis, sicché il giudice deve sospenderne l’efficacia fino alla verifica del lavoro sostitutivo.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Trieste, all'esito di giudizio definito con rito abbreviato, ha dichiarato la penale responsabilità di (Soggetto 1) per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso accertato pari a 1,56 g/l, aggravata dall'avere commesso il fatto in ora notturna, e lo ha condannato alla pena finale di mesi 2 e giorni 20 di arresto oltre a Euro 1.000,00 di ammenda.
Il Tribunale ha disposto la sostituzione della sanzione detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità nella misura di ottantaquattro giornate, a norma dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, non ravvisando elementi atti a far temere l'inosservanza degli obblighi connessi.
Ha infine disposto la sospensione della patente di guida per anni uno; tuttavia, non ha sospeso l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino all'esito della valutazione sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste affida il suo ricorso al seguente motivo.
Deduce la violazione dell'art. 186, comma 9 bis, cod. strada, per avere il giudice omesso di sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sino all'esito della valutazione in ordine allo svolgimento della pena sostitutiva, pur avendo disposto la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità.
Lamenta che la statuizione omessa sia invece necessaria poiché all'esito positivo del lavoro di pubblica utilità conseguono la declaratoria di estinzione del reato e il dimezzamento della sanzione della sospensione della patente.
Al riguardo, osserva che, in difetto di sospensione, la sanzione accessoria verrebbe immediatamente attivata e il protrarsi dei tempi occorrenti alla fissazione dell'udienza di verifica finirebbe per svuotare di effetti l'eventuale dimezzamento, frustrando la stessa funzione premiale del meccanismo.
Sostiene, infine, che alla sospensione dell'efficacia della sanzione accessoria possa provvedere direttamente la Corte di legittimità a norma dell'art. 620, lettera l), cod. proc. pen., e chiede pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa sospensione, con contestuale sospensione dell'efficacia della sospensione della patente sino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Il difensore di (Soggetto 1) ha depositato conclusioni scritte, aderendo ai motivi di ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste.
4. Il ricorso è ammissibile.
È stato affermato che il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero è ammissibile, anche nell'interesse dell'imputato e avverso una sentenza di condanna, quando sia proposto al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge. Ciò a condizione che l'impugnazione sia sorretta da un interesse concreto e attuale, volto a conseguire una decisione non solo teoricamente corretta, ma anche praticamente favorevole, così da evitare che sull'imputato ricadano effetti pregiudizievoli derivanti da errori del giudice (Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016, P.G. c/ P., Rv. 268191-01; Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, P.G. c/ G., Rv. 285026–01).
Il principio, pur espressamente riferito all'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero avverso sentenze di condanna, ha portata più generale e si radica nella funzione obiettiva attribuita alla parte pubblica nel processo penale.
L'interesse all'impugnazione non resta confinato alla prospettiva dell'aggravamento della posizione dell'imputato e non viene meno quando il gravame tenda a emendare una violazione di legge o un difetto motivazionale da cui derivino conseguenze pregiudizievoli per la parte privata. Esso sussiste quando il ricorso non persegua una mera affermazione astratta di legalità, ma sia volto a impedire che sull'imputato ricadano effetti dannosi ascrivibili a errori del giudice, secondo un risultato processuale concreto, attuale e praticamente utile.
Questa Sezione, con argomentazioni sovrapponibili, lo ha già affermato anche con specifico riferimento alla materia in esame (Sez. 4 n. 18835 del 16/04/2026, n. m.).
5. Nel caso di specie, l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria, in presenza della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, cod. strada, integra una violazione di legge che il Procuratore è legittimato a far valere a tutela dell'esatta applicazione del precetto.
Entro tale prospettiva l'interesse non solo esiste in astratto, ma si connota per concretezza e attualità.
È concreto perché incide su una statuizione realmente presente nella sentenza impugnata e produttiva di effetti pregiudizievoli.
È attuale perché la sospensione della patente, in difetto della pronuncia sospensiva, viene immediatamente attivata e comincia a decorrere prima della verifica sull'esito del lavoro sostitutivo, sicché ogni segmento di sanzione scontato anzitempo si traduce in una perdita irreversibile dell'utilità premiale connessa alla riduzione della metà, che la successiva valutazione positiva non vale più a restituire.
6. Tanto premesso, il ricorso è fondato.
Come già affermato da questa Corte di legittimità, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
In caso di esito positivo, infatti, potranno essere dichiarati l'estinzione del reato e la riduzione alla metà della sanzione della sospensione (Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, G., Rv. 277903; Sez. 4, sent. n. 48330 del 27/09/2017, B., Rv. 271040; Sez. 4, sent. n. 12262 del 08/02/2018, F., Rv. 272531).
Nel caso di specie, come condivisibilmente affermato da questa Sezione, (Sez. 4 n. 18835 del 16/04/2026, cit.), occorre evitare che la sospensione della patente produca immediatamente effetti, poiché il tempo necessario per fissare l'udienza destinata alla verifica dell'esito del lavoro di pubblica utilità potrebbe vanificare quanto stabilito dall'art. 186, comma 9-bis, Cod. strada, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, con riguardo alla riduzione alla metà della sospensione della patente di guida.
7. Alla sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria anzidetta può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620, lettera l), cod. proc. pen.
8. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria applicata al ricorrente; sanzione la cui efficacia viene per l'effetto sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sino all'esito della valutazione in ordine allo svolgimento della pena sostitutiva, sospensione che dispone.
Così deciso in Roma l'1 luglio 2026.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2026.
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