Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 25519 del 08 luglio 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 25519 del 08/07/2026
Circolazione stradale - Artt. 218 e 222 Codice della strada e art. 589-bis cod. pen - Omicidio stradale - Sospensione della patente di guida - Determinazione della durata - Criteri applicabili - La durata della sospensione della patente costituisce autonoma valutazione del giudice di merito, da determinarsi secondo i criteri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S.. Ne consegue che la motivazione concernente la sanzione amministrativa accessoria resta distinta da quella relativa alla pena, non essendo consentito desumere incoerenza o contraddittorietà dal raffronto tra i rispettivi criteri di commisurazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'11 ottobre 2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 7 giugno 2024, ha ridotto ad anni uno e mesi sei la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nel resto confermando la decisione con cui in primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, (Soggetto 1) era stato condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione in ordine al delitto di omicidio stradale.
1.1. Il (Soggetto 1), in particolare, è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen. per avere per negligenza, imprudenza e imperizia, consistita non nel non aver prestato attenzione alla guida - disattendendo il segnale indicante il limite di velocità di 60 km/h (art. 141, comma 1, cod. strada), procedendo alla velocità di circa 97 km/h (art. 148, commi 1 e 2, cod. strada), non mantenendo la distanza di sicurezza (art. 149, comma 1, cod. strada) - tamponato con l'autocarro da lui condotto, all'interno di una galleria, un motociclo guidato da (Soggetto 2), procedente nella stessa direzione di marcia, in conseguenza del quale il corpo del (Soggetto 2) era stato trascinato per circa 56 metri, cagionando a quest'ultimo lesioni gravissime che ne avevano determinato l'immediato decesso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo cinque motivi di doglianza.
Con il primo ha eccepito vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla valutazione della dinamica del sinistro e alla determinazione della velocità avuta dall'autocarro al momento dell'impatto, lamentando che i giudici di merito avrebbero erroneamente fatto riferimento alle conclusioni rese dal C.T. del P.M., senza tener conto delle diverse considerazioni espresse dal consulente della difesa fondate sul fatto che l'automezzo esaminato dal C.T. del P.M. presentasse, con riguardo ai sistemi di sicurezza attiva e passiva, una tecnologia più vetusta di circa trent'anni rispetto a quello effettivamente condotto dall'imputato.
Avrebbe, poi, errato la Corte di merito per non aver tenuto conto del fatto che la galleria teatro dell'incidente fosse stata scarsamente illuminata, nonché della circostanza che il casco della vittima fosse stato rinvenuto allacciato, così da far desumere che lo stesso non fosse stato indossato dal (Soggetto 2) al momento dell'impatto, presumibilmente perché intento a spingere a piedi il suo motociclo. Tali elementi, non adeguatamente considerati dalla Corte territoriale, comproverebbero, pertanto, che l'imputato non stesse procedendo a velocità eccessiva e che non gli fosse imputabile nessuna condotta colposa, non essendo da lui esigibile altro comportamento, per essersi trovato all'improvviso davanti a sé, in una galleria mal illuminata, un soggetto a piedi intento a spingere il proprio motociclo.
Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per non essere stata dimostrata, oltre ogni ragionevole dubbio, la ricorrenza della sua responsabilità penale, essendo prospettabile una diversa ricostruzione alternativa dei fatti, indicata in maniera logica dalla difesa sulla scorta dei riscontri probatori presenti in atti.
Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stato riconosciuto dalla Corte di appello il concorso colposo della vittima, considerato che, con il suo comportamento imprudente -consistito nel non avere indossato il casco e nell'avere posizionato irregolarmente il proprio mezzo all'interno della galleria - il (Soggetto 2) avrebbe contribuito a favorire la verificazione dell'incidente.
Con la quarta doglianza il (Soggetto 1) ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessiva entità della pena applicatagli, senza l'osservanza dei criteri di commisurazione indicati dall'art. 133 del cod. pen., nonché il mancato riconoscimento in suo favore dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
Con l'ultima censura, infine, il ricorrente ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che, benché ridotta in secondo grado, è stata, pur tuttavia, disposta in misura eccessiva e senza l'adozione di una motivazione adeguata.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte siano sostanzialmente coincidenti con quelle dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, R., Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, C., Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, A., Rv. 243838-01).
3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come le prime due doglianze sostanzialmente afferiscano alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte, e perciò a questioni non passibili di valutazione in questa sede.
In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, C., Rv, 203428-01).
Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, S., Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, D. e altri, Rv. 207944-01).
Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 28060101; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, M., Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, D. V., Rv. 235507-01).
È, conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.
Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, B., Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione).
3.1. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui il sinistro è da ritenersi sia accaduto.
È stato, infatti, congruamente rappresentato lo svolgimento della dinamica dell'incidente, per come evinto dal verbale di accertamento urgente sullo stato dei luoghi, dall'informativa di P.G., dai verbali di sequestro e dagli esiti della consulenza cinematica disposta dal P.M., evincendo dalle tracce presenti sul manto stradale, dai danni riportati e dalla posizione assunta dai mezzi dopo l'impatto che la violenta collisione tra i veicoli fosse stata determinata dall'eccessiva velocità con cui stava procedendo l'autocarro condotto dall'imputato, ben superiore al limite prescritto dalla segnaletica verticale.
Con riferimento, poi, alle diverse doglianze eccepite dalla difesa, la Corte di merito ha osservato, con argomentazione esente da ogni vizio, come fosse irrilevante la circostanza che il C.T. del P.M. avesse preso a parametro un automezzo diverso, e assai più vetusto, di quello condotto dal (Soggetto 1), atteso che, a prescindere dalla correttezza del calcolo effettuato dal consulente, la velocità tenuta dall'imputato era comunque inadeguata rispetto allo stato dei luoghi e alla manovra di sorpasso effettuata all'interno di una galleria, senza mantenere la distanza di sicurezza.
Del pari prive di ogni illogicità sono, poi, le valutazioni con cui la Corte di appello ha ritenuto che la scarsa visibilità all'interno della galleria non potesse rappresentare un fattore esonerativo della responsabilità per il prevenuto che anzi, in uno simile stato, avrebbe dovuto tenere un comportamento di guida ancora più accorto e rispettoso delle norme della circolazione stradale, moderando la velocità e mantenendo la distanza di sicurezza.
Non manifestamente illogica, poi, è anche la motivazione con cui i giudici di merito hanno ritenuto infondata l'ipotesi per cui la vittima sarebbe stata attinta dall'autocarro nel mentre si trovava a piedi a spingere il proprio motociclo all'interno della galleria, in quanto non corroborata da nessun riscontro oggettivo e nemmeno riferita dall'imputato nell'immediatezza dei fatti, non essendo sufficiente a tal fine il mero ritrovamento del casco della vittima allacciato, trattandosi di evenienza determinabile dalle più svariate ragioni.
4. Le conclusioni da ultimo evidenziate rendono, poi, manifestamente infondata pure la doglianza eccepita con il terzo motivo di ricorso, considerato che la non comprovata ricorrenza di un comportamento colposo della vittima, asseritamente determinato dal non avere allacciato il casco e dall'avere condotto a piedi il suo motociclo all'interno della galleria, esclude che possano esservi i presupposti per il riconoscimento dell'ipotesi prevista dall'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., trattandosi di un evento determinato in via esclusiva dalla condotta colposa dell'imputato.
5. Del tutto privo di fondamento è anche il quarto motivo di ricorso, con cui il (Soggetto 1) ha lamentato l'eccessiva entità della pena inflittagli, nonché il mancato riconoscimento in suo favore dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
5.1. Il Collegio rileva, infatti, come la Corte di merito abbia compiutamente rappresentato le ragioni per cui ha ritenuto la congruità della sanzione applicata, considerandola conforme all'effettiva gravità del fatto integrato.
L'indicata motivazione prevede, pertanto, un indubbio riferimento alla norma dell'art. 133 del cod. pen., dei cui parametri è evidente che il giudice di merito abbia tenuto conto ai fini dell'effettuazione della sua valutazione.
Si tratta, pertanto, di una motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum della sentenza, non può in questa sede essere censurata.
In ogni modo, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 del cod. pen. di irrogare una pena - come nel caso di specie - in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, M., Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, P., Rv. 258356-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, T., Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, S., Rv. 256197-01).
5.2. L'impugnata sentenza, poi, ha conferito adeguato rilievo, ai fini della non concedibilità dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, alla gravità dei plurimi profili di colpa caratterizzanti la condotta di guida del (Soggetto 1), ritenuta vieppiù grave considerato che l'imputato era solito utilizzare l'autocarro per svolgere la sua attività lavorativa.
D'altro canto, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 del cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 17953 del 17/02/2020, F., Rv. 279206-02; Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995-01), desumendo essi anche dalle modalità di svolgimento del fatto.
Sotto altro profilo, la concessione del beneficio della non menzione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 del cod. pen., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, C., Rv. 268971-01; Sez. 3, n. 7608 del 17/11/2009, dep. 2010, A., Rv. 246183-01).
Il disposto diniego dei benefici invocati è, pertanto, coerente con le rappresentate indicazioni ermeneutiche, non prestandosi ad alcuna censura di rilievo in questa sede di legittimità.
6. È, infine, manifestamente infondata la doglianza relativa all'illogica modalità con cui sarebbe stata applicata all'imputato, in entità eccessiva, la sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei, considerato che la graduazione delle sanzioni amministrative accessorie, al pari della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, tenuto a determinarne la durata, tra un previsto limite minimo e uno massimo, in base ai criteri indicati dall'art. 218, comma 2, cod. strada.
Nei casi, infatti, di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 del cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma secondo i diversi parametri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, D. M., Rv. 280393-01; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, V., Rv. 279139-01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, F., Rv. 271661-01).
Il giudice assolve, quindi, all'indicato obbligo motivazionale laddove dia conto di avere impiegato i suddetti criteri, ovvero di avere effettuato una valutazione "in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare".
La Corte di appello ha fatto buon governo di tali principi, congruamente stabilendo, sia pur con motivazione succinta, che la durata della sospensione della patente di guida potesse essere determinata in anni uno e mesi sei tenuto conto della rilevante gravità del reato e dell'elevato grado della colpa riferibile all'imputato.
7. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2026.
Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2026.
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