Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 19800 del 26 aprile 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 19080 del 26/05/2026
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Incidente stradale - Grave compromissione delle capacità cognitive del conducente - Accertamento del tasso alcolemico - Prelievo ematico presso struttura ospedaliera disposto su richiesta della polizia giudiziaria - Mancanza del consenso dell’interessato dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Legittimo l’accertamento ematico eseguito senza consenso dell’interessato e senza avviso della facoltà di assistenza difensiva quando il conducente, a causa delle condizioni psicofisiche conseguenti al sinistro, non sia in grado di comprendere gli avvisi o di prestare un consenso consapevole, trattandosi di atto urgente e indifferibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30/10/2025 la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di (Omissis) in data 06/06/2024, che aveva condannato (Soggetto 1) per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2 - bis, Codice della strada.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., 356, comma 1, 178, lett. b) e 191 cod. proc. pen. Rileva che la Corte di appello ha errato nel ritenere utilizzabili gli esiti del prelievo ematico, atteso che è stato eseguito senza che l'imputato fosse avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; che, invero, quando il (Soggetto 1) era giunto in ospedale era "vigile ma confuso", circostanza questa che non esonerava gli agenti operanti dagli adempimenti di legge; che, dunque, il mancato rispetto delle garanzie di legge determina la nullità generale a regime intermedio dell'accertamento ematochimico e la sua radicale inutilizzabilità; che, del resto, il prelievo non è stato eseguito nel contesto delle cure prestate dal personale sanitario al soggetto coinvolto nel sinistro, vale a dire, a fini terapeutici, ma su richiesta della polizia giudiziaria; che in questi casi l'avviso deve precedere l'esecuzione materiale dell'esame.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 131 bis cod. pen. Osserva che la Corte territoriale non ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto con una motivazione apparente, che non ha tenuto conto della concreta offensività della condotta; che né il superamento delle soglie alcolemiche previste dall'art. 186 del Codice della strada, né il verificarsi di un sinistro stradale possono costituire ragioni ostative automatiche al riconoscimento della particolare tenuità, essendo all'uopo necessaria una motivazione specifica, ancorata ad elementi concreti di effettiva gravità del fatto.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, con riferimento alla revoca della patente di guida. Rappresenta che, sebbene l'art. 186, comma 2 - bis, Codice della strada preveda la revoca della patente di guida, la giurisprudenza costituzionale ha tracciato un solco netto verso il superamento degli automatismi sanzionatori rigidi in materia stradale, in favore di un principio di proporzionalità e di ragionevolezza; che l'automatismo della revoca - che non consente al giudice di graduare la sanzione in base alla reale gravità del sinistro ed alla pericolosità specifica del conducente - si pone in contrasto con il volto costituzionale della pena e delle sanzioni punitive; che, invero, in ragione della natura sostanzialmente afflittiva della sanzione amministrativa accessoria, assimilabile alla pena, la sua applicazione deve essere ispirata ai principi fondamentali che presidiano il sistema penale, per cui deve conformarsi ai principi di colpevolezza, proporzionalità, ragionevolezza e finalità rieducativa della sanzione; che l'applicazione automatica della misura in discorso determina una grave compromissione di tali principi, traducendosi in una presunzione assoluta di pericolosità del soggetto; che, dunque, alla luce delle concrete modalità del fatto, il giudice avrebbe potuto legittimamente optare per la sospensione della patente di guida, in luogo della revoca, all'esito di una valutazione individualizzata della risposta sanzionatoria; che una siffatta impostazione risulta conforme anche alla giurisprudenza della Corte EDU, che ha superato la tradizionale distinzione tra sanzioni in senso stretto e misure meramente ripristinatorie o ablative, affermando una concezione ampia e sostanziale della sanzione penale, in base alla quale hanno natura penale tutte le misure che costituiscono una reazione dell'ordinamento alla commissione di un illecito e che siano connotate da un sufficiente grado di severità, indipendentemente dalla loro qualificazione formale; che, dunque, le sanzioni amministrative previste dall'ordinamento nazionale, indipendentemente dal loro grado di severità, devono essere ricondotte alla materia penale, con la conseguente applicazione integrale delle relative garanzie; che anche la Corte costituzionale ha ritenuto l'estensibilità delle garanzie penalistiche a tutte le sanzioni, anche formalmente amministrative, che presentino carattere punitivo e afflittivo; che in tale prospettiva la revoca della patente di guida presenta indubbiamente un contenuto afflittivo, incidendo sulla possibilità di esercitare un'attività e costituendo una misura inibitoria fondata su un giudizio di pericolosità del soggetto autore del reato; che, proprio in ragione di tale marcato carattere afflittivo, la revoca della patente non risulta compatibile con i principi costituzionali e convenzionali. La difesa, per l'ipotesi che il motivo non sia accolto, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2 - bis, Codice della strada nella parte in cui prevede la revoca automatica anziché facoltativa.
2.4. In data 01/04/2026, sono pervenute conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è reiterativo di analoghe doglianze già avanzate alla Corte territoriale e risolte con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, con la quale il ricorso non si misura.
Entrambe le sentenze di merito, invero, hanno ritenuto valido l'accertamento del tasso alcolemico, anche in mancanza del consenso dell'imputato e dell'avviso allo stesso di farsi assistere da un difensore, evidenziando come il personale del 118 intervenuto sul luogo del sinistro avesse dato atto che il (Soggetto 1), per quanto cosciente, si trovava in uno stato di agitazione e di disorientamento e come i sanitari avessero constatato che lo stesso non era in grado di sottoscrivere gli atti, né era capace di intendere la richiesta di accertamenti e di farsi assistere dal difensore; come dagli atti risultasse che all'arrivo in ospedale il ricorrente alle ore 17.23 era "vigile ma confuso" ed alle ore 17.40 "non era in grado di firmare, né al momento in grado di intendere la richiesta di prelievo". Dunque, entrambe le sentenze mettono in risalto il precario stato mentale in cui versava l'imputato, che non era in grado di comprendere il senso di eventuali avvisi, tenuto conto della gravità delle lesioni riportate nel sinistro, alle quali conseguiva poi la subamputazione del piede sinistro ed un trauma cranico commotivo. In altri termini, evidenziano i giudici di merito che all'imputato non si sarebbe potuto richiedere alcun consenso, né effettuare alcun avviso di farsi assistere dal difensore. Del resto, nemmeno si sarebbe potuto pretendere dagli agenti operanti l'obbligo di attendere che questi tornasse in condizione di comprendere e recepire l'accertamento in questione, trattandosi di atto urgente e indifferibile legato al decorso del tempo, che poteva essere compromesso definitivamente dall'attesa (Sez. 4, n. 4841 del 28/11/2025, dep. 2026, L. S., n.m.).
Ebbene, rispetto all'articolato tessuto motivazionale della sentenza di appello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo si limita a reiterare sterilmente, oltre che del tutto genericamente, le stesse doglianze già avanzate nel giudizio di secondo grado, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con esso. Dunque, sotto questo aspetto, la doglianza è aspecifica, atteso che ignora gli snodi decisivi della motivazione. Invero, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, G., Rv. 268822 - 01).
1.2. Anche il secondo motivo è reiterativo di questioni già poste al giudice di secondo grado ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, per cui sotto questo profilo è aspecifico, atteso non si confronta con la trama argomentativa del provvedimento impugnato. In particolare, la sentenza ha evidenziato come la valutazione complessiva della fattispecie concreta impedisse l'applicazione della invocata causa di non punibilità, avendo giudicato il fatto grave, in considerazione del tasso alcolemico riscontrato, delle gravi lesioni riportate dal ricorrente, che avevano imposto la subamputazione del piede sinistro e della esposizione degli altri utenti della strada ad un grave pericolo per la propria incolumità, tutte circostanze indicative della violenza dell'impatto e, dunque, della complessiva pericolosità della condotta. Trattasi di una valutazione compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133 del cod. pen., che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e che, di conseguenza, non può essere sindacata in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.
Orbene, le argomentazioni spese dalla Corte territoriale sono completamente ignorate dalla difesa, che si limita a censurare l'apparenza della motivazione, in quanto asseritamente fondata solo sull'avvenuto sinistro, tralasciando di considerare la completa analisi svolta in ordine alla pericolosità della condotta, che ha impedito l'applicazione della causa di non punibilità invocata.
1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Va, innanzitutto, premesso che la ratio sottesa all'art. 186, comma 2 - bis, Codice della strada - che prevede come obbligatoria la revoca della patente di guida per l'ipotesi in cui il conducente, che versi in stato di ebbrezza, ai sensi del comma 2, lett. c), abbia provocato un incidente stradale - va ricercata nella volontà del legislatore di punire più gravemente situazioni nelle quali la turbativa della circolazione sia correlata all'accertamento di un elevato stato di ebbrezza del conducente (superiore a 1.5 g./l.), in quanto ritenute maggiormente idonee a porre in pericolo l'incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione. Il legislatore, invero, con la formulazione letterale della disposizione ("la patente di guida è sempre revocata"), coerente con la ratio di rigore sottesa alla disciplina, ha inteso imporre una prescrizione a carattere oggettivo e ancorare il regime della sanzione alla sola presenza della circostanza aggravante richiamata. Ciò che viene in considerazione ai fini della revoca è il comportamento dell'agente, consistente nell'aver posto in essere, in stato di ebbrezza alcolica, un fatto potenzialmente dannoso e idoneo a determinare una rilevante turbativa nella circolazione stradale (Sez. 4, n. 32917 del 18/09/2025, D. C., n.m.).
Diversamente, l'art. 222 del Codice della strada disciplina le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati, ha portata generale e attribuisce rilevanza sanzionatoria crescente alla gravità delle lesioni personali che siano derivate da reati colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, laddove la condizione di ebbrezza rappresenta ulteriore ragione di aggravamento (a cui è collegata la revoca della patente di guida) di una condotta colposa di danno autonomamente sanzionata in via amministrativa mediante la sospensione della patente di guida (Sez. 4 n. 16638 del 11/02/2016, F., n.m.).
Nella fattispecie contemplata dall'art. 186, comma 2 - bis, Codice della strada, il reato di riferimento è proprio la guida in stato di ebbrezza e cioè una ipotesi contravvenzionale di pericolo e non di danno, che determina la revoca della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria, ove il conducente in stato di ebbrezza alcolica provochi un incidente stradale, a prescindere da profili di danno a cose o a persone che possano essere derivati dal sinistro. Va, dunque, ribadita la assoluta autonomia e diversità ontologica tra le previsioni di cui all'art. 222 del cod. strada, riferibili alla commissione di un reato colposo di danno con violazione delle norme sulla circolazione stradale e la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanza stupefacente, aggravata dal fatto di avere provocato un incidente stradale con conseguente turbativa alla sicurezza della circolazione. Il richiamo operato all'art. 222 del Codice della strada dall'art. 186, comma 2 - bis, cit., pertanto, non rappresenta una ragione di collegamento tra le due disposizioni (cfr. Sez. 4, n. 16638/16 cit. e Sez. 4, n. 4640 del 08/01/2015, Rv. 262437 - 01). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 222 cit., ad opera della sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale, non ha inciso sulla coerenza sistematica delle disposizioni in materia di revoca e sospensione della patente attualmente vigenti (Sez. 4, n. 7950 del 11/02/2021, Z., Rv. 280951 - 01; Sez. 1, n. 17506 del 20/02/2020, R., n.m.).
Va, altresì, evidenziato come il Giudice delle leggi abbia avuto cura di precisare che il processo di assimilazione delle sanzioni amministrative "punitive" alle sanzioni penali ha comportato l'estensione alle prime di larga parte dello "statuto costituzionale" delle seconde, ma non anche una totale parificazione delle rispettive discipline, che risentono necessariamente della non coincidenza delle funzioni perseguite, rilevando tra l'altro che il regime sanzionatorio amministrativo è sotto taluni aspetti maggiormente severo di quello penale, in quanto diretto alla tutela, oltre che di istanze punitive, di concorrenti istanze preventive (Corte cost. n. 68 del 2021).
In definitiva, risulta del tutto coerente con il sistema, oltre che compatibile con le disposizioni costituzionali e convenzionali, prevedere che colui che, come il (Soggetto 1), abbia cagionato un incidente stradale, guidando in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore a 1.5 g./l., debba sottostare - nonostante la sospensione condizionale della pena principale - all'esecuzione di una sanzione amministrativa caratterizzata anche da finalità preventive.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2 - bis, Codice della strada sollevata dal ricorrente, peraltro, in termini alquanto generici, si osserva che questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di dichiararla manifestamente infondata (Sez. 4, n. 7950/2021, cit.). È stato, invero, evidenziato come il Giudice delle leggi, con ordinanza del 21 ottobre 2013, n. 247, avesse avuto modo di fornire chiarimenti di ordine generale in ordine alla conformità ai principi costituzionali dell'art. 186, comma 2- bis, cit. In tale arresto, la Corte costituzionale è partita dalla ratio della norma, individuata, come si è già detto, nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l'incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione, a causa della strutturale pericolosità connessa alla circolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida; ha, poi, chiarito che il trattamento sanzionatorio previsto consente già al giudice un margine di apprezzamento sufficiente, perché la sanzione inflitta sia proporzionata alla complessiva considerazione delle peculiarità oggettive e soggettive del caso di specie, potendo l'aumento della pena oscillare tra il minimo e il massimo in funzione della gravità del danno derivante dal sinistro o del grado della colpa; che le scelte legislative nella commisurazione delle sanzioni involgono apprezzamenti tipicamente politici e sono sindacabili solo nel caso trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio; che la previsione di limiti all'applicazione di sanzioni sostitutive è valutazione che spetta al legislatore e che la scelta di non distinguere, ai fini dell'operatività della preclusione, in funzione della gravità dell'incidente sembra corrispondere a un criterio di prevenzione generale non irragionevole. Tali considerazioni, dunque, consentono di respingere la posta questione di legittimità costituzionale, avendo il Giudice delle leggi già offerto indicazioni chiare in ordine alla conformità ai principi costituzionali dell'art. 186 comma 2 - bis Codice della strada.
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 22 aprile 2026.
Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2026.
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