Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 14420 del 20 aprile 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 14420 del 20/04/2026
Circolazione stradale - Artt. 186 Codice della Strada e 581 cod. proc. pen. - Guida in stato di ebbrezza - Impugnazione - Inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi - Deduzione generica delle attenuanti generiche - In tema di reati di guida in stato di ebbrezza, è inammissibile l’appello che si limiti ad allegare condizioni personali (marginalità sociale, arretratezza culturale, condotta processuale) senza confrontarsi criticamente con le ragioni poste a fondamento del diniego delle attenuanti. Ne consegue che la mancanza di correlazione tra doglianze e motivazione della sentenza impugnata integra difetto di specificità estrinseca, escludendo la dedotta violazione dell’art. 581 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di (Omissis) ha condannato (Soggetto 1) alla pena di anni uno e mesi due di arresto ed Euro 4.000 di ammenda (pena base mesi dieci di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, esclusa l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 sexies, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aumentata ex art. 81, comma secondo, cod. pen. alla pena finale suindicata) per i reati di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), e 116 del cod. strada, negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Contro questa decisione ha interposto appello il difensore di fiducia dell'imputata, munito di apposito mandato ex art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., contestando, anzitutto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza valorizzare l'arretratezza culturale dell'imputata, la situazione di emarginazione sociale nella quale versava in ragione della sua alcool-dipendenza, nonché il suo corretto comportamento processuale; in secondo luogo, per le medesime ragioni, l'eccessiva gravosità della pena, con particolare riferimento alla determinazione della pena base e all'applicazione della disciplina della continuazione.
2. La Corte di appello di Bologna, con l'ordinanza del 17 settembre 2025 in epigrafe, ha ritenuto che i motivi dell'atto di appello proposto da (Soggetto 1) avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di (Omissis) il 4 febbraio 2025 fossero carenti di specificità, quantomeno "estrinseca", e ha, quindi, dichiarato inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, comma 1, lett. d) e comma 1 bis, cod. proc. pen.
3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1), a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando tre motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.
Rileva la ricorrente che i motivi di appello sollecitavano una rivisitazione della decisione di primo grado alla luce di circostanze di fatto, puntualmente indicate, idonee ad attivare un concreto controllo di legittimità e di merito, e sostiene che, pertanto, il rigetto per carenza di specificità, siccome motivato, configura eccesso di potere giurisdizionale e vizio di istruttoria.
3.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della dichiarazione di inammissibilità dell'appello con particolare riferimento alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Lamenta, in particolare, la mancata valutazione della condizione di emarginazione sociale e del suo percorso riabilitativo e collaborativo presso il Ser.T.
3.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della dichiarazione di inammissibilità dell'appello con particolare riferimento alla richiesta di diversa determinazione delle pena.
Lamenta, in particolare, l'eccessiva gravosità della pena, alla luce del comportamento processuale della stessa e delle sue condizioni personali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
2. Com'è noto, l'art. 581 cod. proc. pen. è stato modificato una prima volta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, tenendo presente il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, G., Rv. 268822, secondo la quale "L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato". Questa impostazione è stata ribadita - e resa ancor più chiara - col D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto nell'art. 581 il comma 1 bis, in base al quale "L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione".
Riprendendo e codificando i principi affermati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, il legislatore non sembra essere giunto ad affermare che il sindacato del giudice di appello sulla ammissibilità dei motivi proposti possa estendersi, come accade nel giudizio di legittimità, alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi: possibilità esplicitamente esclusa dalla sentenza G. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, cit., Rv. 268823). L'appello ha, infatti, natura di impugnazione "a critica libera", non essendo tipizzate dal legislatore le categorie dei motivi di censura che possono essere formulati, ed "attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" (art. 597, comma 1, cod. proc. pen.). Invece, il ricorso per Cassazione costituisce un mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.), che, di regola, "attribuisce alla Corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti" (art 609, comma 1, cod. proc. pen.). Nondimeno, con l'introduzione dell'art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen. il legislatore ha inteso rafforzare i poteri del giudice
d'appello nella fase di delibazione dell'impugnazione, mediante l'accertamento del requisito della specificità estrinseca dei motivi, con l'obiettivo (reso esplicito nella Relazione illustrativa, pubblicata nel Supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 245 del 19 ottobre 2022 - pag. 324) di "innalzare il livello qualitativo dell'atto di impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza". Il legislatore ha voluto affermare dunque, più chiaramente di quanto non avesse fatto in precedenza, che l'atto di appello può essere ritenuto ammissibile se i motivi proposti, oltre a possedere il requisito della "specificità intrinseca" per non essere fondati su considerazioni generiche, astratte o evidentemente non pertinenti al caso concreto, rispondono a requisiti di "specificità estrinseca" efficacemente definita dalla citata sentenza delle Sezioni Unite (pag. 14 della motivazione) come "la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata". L'espressa previsione della necessità di enunciare "in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione" rende evidente che i motivi di appello non sono diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, "su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata" (così, testualmente, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 cit., pag. 16 della motivazione).
In altri termini: l'appello deve contenere una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e deve trarre da quella decisione gli spazi argomentativi di fatto e di diritto utili a condurre ad una decisione diversa. Proprio per questo, i motivi di appello "devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice" (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 cit., pag. 17 della motivazione: vds, in termini, Sez. 4, n. 34780 del 10/09/2024, G., non mass.).
3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero, applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, appare immediata la constatazione di come l'atto di appello proposto dalla ricorrente fosse affetto da genericità estrinseca.
Ed invero, rispetto agli argomenti della sentenza del Tribunale, l'appello si è posto in relazione acritica, non in grado di stabilire un confronto con le ragioni utilizzate dal Tribunale, rivelandosi comunque generico, ancorché non elementare o macroscopicamente carente. Infatti, come si è chiarito, la valutazione sull'inammissibilità dell'atto di appello per aspecificità, prevista dal nuovo art. 581 cod. proc. pen., non risponde a logiche di tipo "grafico", orientate sul peso "quantitativo" delle parole utilizzate, ma impone l'analisi del loro contenuto critico rispetto alla sentenza impugnata e, qualora di tale critica non vi sia traccia, bensì l'impugnazione si muova lungo direttrici avulse dalla sentenza, il vizio di genericità estrinseca da mancato confronto deve ritenersi integrato (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, J.,
Rv. 288005 - 01).
D'altra parte, l'ordinanza della Corte di appello impugnata con il ricorso per cassazione non ha superato i confini della sintetica analisi dell'atto di impugnazione, funzionale alla dichiarazione della sua inammissibilità per aspecificità, ma si è limitata ad elencare brevemente le proprie valutazioni in punto di genericità di esso, ponendo i motivi d'appello in relazione con le solide affermazioni del giudice di primo grado.
Tale operazione non consiste nell'impropria valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, sottratta al contraddittorio dibattimentale, ma, nei limiti nei quali è stata svolta, risponde all'obbligo di motivare adeguatamente la decisione di inammissibilità dell'impugnazione, certo non sottratta alla disposizione di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Non si rileva, dunque, nessuna violazione del sindacato consentito dall'art. 581 cod. proc. pen. da parte della Corte di appello di Bologna.
4. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso - che possono essere esaminati congiuntamente - la difesa si duole che la Corte territoriale abbia valutato inammissibili per difetto di specificità estrinseca i motivi di appello aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio.
4.1. In particolare, con il primo motivo di appello la ricorrente aveva lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, proponendo nuovamente argomenti difensivi già sviluppati nel giudizio di primo grado. Sul punto il giudice di primo grado aveva negato la concessione delle attenuanti generiche in quanto la ricorrente era gravata da plurimi precedenti penali, alcuni dei quali peraltro aventi natura specifica.
Nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello, l'ordinanza impugnata ha sottolineato che questo motivo non muove alcuna critica a quanto affermato dal Tribunale e, pertanto, non aggredisce la ragione posta a fondamento del diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche, esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità per aspecificità estrinseca.
Peraltro, il primo motivo di appello non si confronta con la costante giurisprudenza di legittimità e con la motivazione della sentenza del Tribunale e ripete argomenti già presi in esame dal Tribunale.
Sotto il primo profilo, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. quello da ritenere prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 - 01; Sez. 3, n. 15436 del 24/11/2017, dep. 2018, Rv. 272777; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, L., Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, G. e altri, Rv. 248244).
Sotto il secondo profilo, la sentenza impugnata ha osservato che la ricorrente "nel censurare, con il primo motivo di appello, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non muove alcuna critica a quanto affermato da Tribunale, in quanto si limita ad allegare la condizione di marginalità sociale e di arretratezza culturale della donna nonché il suo corretto comportamento processuale, senza chiarire né in che cosa sia consistito tale comportamento, essendo l'imputata rimasta assente nel corso del processo, né da quali atti del processo si evinca l'allegata condizione della donna, né perché tali elementi dovrebbero essere ritenuti prevalenti su quelli addotti dal Giudicante per non riconoscere le invocate attenuanti" (pag. 2 della sentenza impugnata).
La ricorrente non si confronta con questa motivazione e deduce, quindi, una violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. che non può ritenersi sussistente.
4.2. Con il secondo motivo di appello la ricorrente aveva lamentato l'eccessiva gravosità della pena.
Sul punto il giudice di primo grado aveva motivato il discostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena base, argomentando dalla condotta di guida, dal tasso alcolemico rilevato e dalla personalità fortemente recidivante dell'imputata.
Orbene, il secondo motivo di appello non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado e ripete argomenti (la condizione di arretratezza culturale e di emarginazione sociale della donna nonché il percorso riabilitativo e disintossicante intrapreso dalla ricorrente presso il Ser.T.) già presi in esame dal Tribunale, esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità per carenza di specificità estrinseca.
Nessuna violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. può, dunque, essere ritenuta per essere stato valutato inammissibile un motivo di appello che appare aspecifico e privo di ogni confronto critico col contenuto del provvedimento impugnato, né emergono dai motivi di ricorso argomenti idonei a contrastare tali conclusioni.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento della somma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.
Depositato in Cancelleria il 20 aprila 2026.
DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.