Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 14259 del 20 aprile 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 14412 del 20/04/2026
Circolazione stradale - Artt. 141 e 191 Codice della Strada; artt. 589-bis cod. pen. e 603 cod. proc. pen. - Omicidio stradale - Ribaltamento in appello di sentenza assolutoria - Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale - Limiti - In tema di giudizio abbreviato, il giudice di appello che riformi in peius una pronuncia assolutoria non è tenuto a rinnovare l’istruttoria, neppure tecnica, quando proceda a una diversa valutazione di elementi già acquisiti e non controversi, dovendo invece fornire una motivazione rafforzata che espliciti le ragioni del diverso apprezzamento probatorio, restando la perizia mezzo non qualificabile come prova decisiva e la sua omissione incensurabile se sorretta da adeguata motivazione.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza pronunciata alla udienza del 14 maggio 2025, su impugnazione del Pubblico Ministero in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di (Omissis) che aveva deciso all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto (Soggetto 1) colpevole del reato di omicidio stradale e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis e 62 n. 6 cod. pen., l'ha condannata alla pena di mesi otto di reclusione, disponendo altresì la sospensione della patente di guida per la durata di anni due.

Alla (Soggetto 1) veniva contestato di avere investito il pedone (Soggetto 2) mentre era intento nell'attraversamento della sede stradale lungo il tratto urbano del comune di (Omissis) in direzione (Omissis) sull'apposito passaggio pedonale, colpa consistita in negligenza imprudenza e imperizia, nonché nella violazione degli artt. 191, commi 1 e 4 e 141, comma 1, C.d.S. per non avere concesso la dovuta precedenza al pedone e per non avere prestato adeguata attenzione alla circolazione. Fatto avvenuto in (Omissis) il 13 settembre 2022.

2. La Corte di appello, dopo avere escluso di essere tenuta a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in quanto le risultanze istruttorie, tecniche e dichiarative erano sostanzialmente pacifiche e non comportavano un diverso apprezzamento della loro attendibilità, evidenziava che la valutazione operata dal primo giudice costituiva il risultato di un sostanziale travisamento delle emergenze processuali, in quanto i testimoni che avevano assistito all'investimento, e gli esiti dei rilievi tecnici della polizia stradale, erano concordi nel riconoscere che il pedone attraversava da destra a sinistra rispetto alla direzione di marcia del veicolo, che la strada risultava adeguatamente illuminata e che il pedone non poteva essere sbucato all'improvviso dal marciapiede in quanto, pure a fronte di veicoli parcheggiati sul lato destro della sede stradale, esisteva un'area visibile che avrebbe consentito al conducente di avvistare il pedone ad una distanza adeguata per consentire l'arresto del mezzo, che gli esiti delle contrapposte consulenze tecniche del PM e dell'imputato indicavano una velocità di poco inferiore ai 50 Km/h e che tanto la segnaletica orizzontale che quella verticale segnalavano la presenza dell'attraversamento.

2.1. Per tali ragioni il giudice di appello disattendeva la richiesta del PM diretta a sollecitare una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 2 cod. proc. pen. ed escludeva che ricorressero profili di contraddittorietà, come sostenuto dal primo giudice, in ordine al punto in cui il pedone aveva intrapreso l'attraversamento e in ordine alla traiettoria da costui seguita in prossimità dell'attraversamento pedonale, assumendo che il ragionevole dubbio, prospettato dal giudice di prima cure, non riponeva su una reale incertezza del contenuto delle risultanze istruttorie, quanto semmai su una personale suggestione indotta dalla difesa tecnica dell'imputato, che non era fondata su alcuna base oggettiva.

3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano e la difesa dell'imputata (Soggetto 1)

3.1. L'ufficio della Procura Generale ha proposto un unico motivo di ricorso con il quale deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. Premessa la evoluzione della giurisprudenza di legittimità sull'obbligo del giudice di appello che intende riformare la sentenza assolutoria di primo grado di procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative decisive, ivi incluse quelle di natura tecnica, quando le stesse siano sottoposte ad una nuova valutazione, e confrontata con i recenti approdi comunitari (Corte Edu 25/03/2021 M. e M. contro/I.) e pur riconoscendo che, nella specie, non sarebbe stato necessario procedere all'ascolto dei consulenti tecnici, i quali avevano fornito un contributo tecnico al processo soltanto mediante una relazione scritta, assume che il giudice di appello aveva del tutto omesso di considerare il contributo del consulente tecnico di parte, il quale aveva sollevato motivati dubbi sulle modalità e sulla direzione dell'attraversamento del pedone, e, del tutto immotivatamente, aveva omesso di disporre una perizia di ufficio, pure ammissibile nel giudizio a forma contratta, mezzo tecnico che risultava decisivo in ragione delle aporie suddette, che peraltro si fondavano su elementi oggettivi acquisiti agli atti, quali i rilievi tecnici dei verbalizzanti, che segnalavano la presenza di un'autovettura in sosta in coincidenza con il punto aveva avuto inizio dell'attraversamento e la nota conclusiva in cui gli agenti indicavano un attraversamento eseguito diagonalmente.

Sotto diverso profilo sottolinea la non decisività delle dichiarazioni dei testimoni che si trovavano all'interno di una autovettura che percorreva l'opposta direttrice di marcia, in quanto gli stessi non possedevano una visuale dell'area di attraversamento paragonabile a quella della conducente dell'autovettura investitrice, così da potere stabilire, con alto grado di probabilità, che la stessa avesse avuto tempi e spazi sufficienti per arrestare il veicolo prima dell'investimento. In conclusione, chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

4. La difesa di (Soggetto 1) ha avanzato quattro motivi di ricorso.

Con il primo assume violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 43 e 589-bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen., per inosservanza dell'obbligo di una motivazione rafforzata con riferimento alla ritenuta sussistenza di colpa dell'imputata, con omessa valutazione degli elementi emergenti dagli atti processuali.

Assume che la Corte di appello di Milano nel riformare la sentenza assolutoria del Tribunale di (Omissis), non aveva proceduto ad una rinnovata valutazione del materiale istruttorio e a una esaustiva enunciazione degli argomenti logici in grado di sovvertire la precedente decisione assolutoria, dotati di una forza persuasiva superiore, che non si limitassero a un mero dissenso al percorso argomentativo intrapreso dal giudice di prima cure. Se era vero che il giudice di appello aveva seguito un autonomo percorso logico, era anche vero che non si era confrontato con una serie di elementi di fatto emersi nel corso delle indagini, pure valorizzati dal giudice di prima cure, relativi alla posizione e alla direzione del pedone al momento dell'investimento, alla velocità tenuta dal veicolo investitore, alla presenza di condizioni ambientali (illuminazione, segnaletica, zone d'ombra, autoveicoli che ostacolavano la visuale), tali da incidere sulla prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento da parte di un agente modello, soffermandosi a indicare le singole circostanze che il giudice di appello avrebbe travisato, ovvero non adeguatamente valutato pur essendovi tenuto per realizzare l'obiettivo  di una motivazione rafforzata.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 530, 533 e 603 cod. proc. pen. con riferimento al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, con violazione del diritto all'equo processo di cui all'art. 6, comma 1 CEDU, in ragione della mancata assunzione di una prova decisiva (perizia).
Mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla necessità della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva.

La Corte di appello avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale, come richiesto anche dal Procuratore generale, quantomeno per procedere ad una perizia tecnica sui temi controversi, che avevano condotto alla pronuncia assolutoria, che il giudice di appello non era stato in grado di superare. I principi enunciati nella giurisprudenza comunitaria e l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità anche mediante pronunce a Sezioni Unite (D., P. e P.), anche a fronte dell'utilizzazione di un sapere scientifico in grado di definire le questioni risultate controverse (provenienza e direzione del pedone, velocità del, campo visivo del conducente e possibilità in concreto di percepire tempestivamente la presenza del pedone in fase di attraversamento) imponevano la rinnovazione dell'istruttoria, quantomeno tecnica, onde pervenire ad una pronuncia di condanna in riforma della sentenza di primo grado.

Con una terza articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio essendosi il giudice di appello inspiegabilmente discostato dal minimo edittale pur in costanza di plurime circostanze attenuanti e di un minimo grado della colpa.

Con un quarto motivo di ricorso assume violazione dell'art. 222, comma 2 D.Lgs. 285/92 cod. della strada e difetto di motivazione per omessa considerazione dei dati emergenti dagli atti processuali in relazione alla determinazione della misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nei due ricorsi per cassazione proposti dal Procuratore Generale di Milano e dalla difesa dell'imputata (Soggetto 1) si fondono doglianze di ordine processuale, concernenti la omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale in ipotesi di ribaltamento di una sentenza assolutoria in primo grado a fronte di un rinnovato apprezzamento di prove dichiarative e tecniche di decisiva rilevanza probatoria, e di ordine più spiccatamente motivazionale circa il rispetto dell'onere di una motivazione rafforzata in ipotesi di ribaltamento in appello di una sentenza assolutoria. Le doglianze, infine, trovano un punto di confluenza laddove evidenziano, attraverso una puntuale doglianza, come il giudice di appello, a fronte di elementi dichiarativi e tecnici non del tutto coerenti con gli argomenti successivamente sviluppati dalla Corte di appello per pervenire al giudizio di condanna avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 603 commi 3 e 3 bis cod. proc. pen. (a fronte di appello del PM avverso la sentenza di assoluzione che pure aveva sollecitato la rinnovazione della consulenza tecnica), disporre ufficiosamente una integrazione istruttoria di carattere tecnico.

2. La articolazione, di natura essenzialmente processuale, sviluppata dalla Procura Generale, che si fonda sulla giurisprudenza di legittimità che impone la rinnovazione istruttoria in appello, in una prospettiva di riforma di una sentenza assolutoria, anche nella ipotesi di una rinnovata valutazione delle conclusioni tecniche dei consulenti, all'esito del confronto delle divergenti considerazioni che avevano condotto all'esito assolutorio in primo grado, risulta infondata. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., il quale non prevede la rinnovazione della prova dichiarativa in ipotesi di giudizio abbreviato secco, la giurisprudenza ha affermato che si tratta di regola processuale immediatamente applicabile ratione temporis ai processi in corso, come il presente (sez. 3, n. 10691 del 10/01/2024, S., Rv. 286089, fondata sul dictum di S.U. L.). Quindi, nella specie, la rinnovazione si sarebbe potuta esaurire, a fronte di prove dichiarative assunte nel corso delle indagini preliminari e di prove tecniche introdotte senza un esame orale dei consulenti, in una semplice rivalutazione delle emergenze già in atti, come peraltro già espressamente affermato da S.U. P. (n. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112) che ha escluso l'obbligo della rinnovazione della prova tecnica in ipotesi di diverso apprezzamento delle dichiarazioni decisive del perito, ovvero del consulente di parte, ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova. Sotto questo profilo devono essere disattese le articolazioni del ricorso del Procuratore Generale e il secondo motivo di ricorso dell'imputata nella parte in cui sono volte al riconoscimento di una violazione di legge processuale derivante dalla mancata osservanza dei principi comunitari di cui all'art. 6 CEDU come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità (S.U. D., P. e P.), successivamente codificati dalla introduzione dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen., in tema di rinnovazione della istruttoria mediante l'assunzione della prova dichiarativa decisiva in ipotesi di ribaltamento in appello di una sentenza assolutoria.

Non ricorre, nella specie, alcuna violazione della legge processuale in ordine all'obbligo di rinnovazione della istruttoria tecnica residuando, semmai la verifica, nei limiti del devoluto, di un difetto di motivazione sull'obbligo di motivazione rafforzata, verifica veicolata dalla stessa richiesta di rinnovazione della prova tecnica ai sensi dell'art. 603 comma 3 cod. proc. pen., formulata dal PG con l'atto di appello e ribadita anche nelle conclusioni definitive di tale grado, con subordinata richiesta di conferma della pronuncia assolutoria di primo grado.

3. Passando pertanto all'esame delle doglianze concernenti la ricorrenza di una motivazione rafforzata, risultano prive di pregio anche le ulteriori doglianze dedotte con il motivo di ricorso del Procuratore Generale e con il primo motivo di ricorso della difesa della (Soggetto 1) . Ciò perché si rinviene, nella sentenza della Corte territoriale che ha ribaltato la decisione assolutoria resa in primo grado, la prescritta motivazione rafforzata, da intendersi come "... compiuta indicazione delle ragioni per cui una prova assume valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal primo giudice, oltre che nella predisposizione di un apparato giustificativo valevole a dare conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina di istituti, sostanziali o processuali, idonei a conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto a quella riformata" (così: Sez. 4, n. 39522 del 19/11/2025, D. M. c/ S., Rv. 288870-01). D'altro canto, si rivela del tutto generica la censura basata sul supposto travisamento delle prove dichiarative, costituendo insegnamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui "Il giudice d'appello che procede alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata" (in tal senso: Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, L., Rv. 284860-01).

3.1. Quanto al primo profilo la Corte di appello è pervenuto alla pronuncia di condanna della (Soggetto 1) sulla base di una analisi approfondita e puntuale della sentenza impugnata e su un confronto critico con il correlato ragionamento probatorio, mediante l'esplicitazione delle ragioni per cui gli elementi di prova già valutati dal primo giudice assumono una diversa valenza dimostrativa e dell'assoluta subalternità, se non irrilevanza, degli elementi dedotti dalla difesa tecnica dell'imputato, a sostegno di una alternativa ricostruzione della dinamica del sinistro (Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, PG/D.A., Rv. 289123 - 02).

4. La Corte di appello, invero, non si è limitata a esprimere un diverso apprezzamento degli elementi dichiarativi e tecnici indicati dalla sentenza di primo grado ma, partendo dai dubbi espressi nella sentenza di primo grado su alcuni snodi del materiale istruttorio, ha provveduto ad un rinnovato esame di tutti gli elementi oggettivi (tracce, danni al mezzo, lesioni personali, distanza del veicolo dal passaggio pedonale nella sua posizione di quiete; segnalazione dell'attraversamento, visibilità ambientale in coincidenza del passaggio), degli esiti dichiarativi (testimonianze dirette di coloro che hanno assistito al sinistro) e dei contributi tecnici veicolati dalle consulenze tecniche delle parti contrapposte (sulla velocità del mezzo, sulla provenienza del pedone, sulla direzione di marcia da questi tenuta, sulla possibilità di un tempestivo avvistamento da parte della conducente), pervenendo al ribaltamento della sentenza assolutoria sulla base del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

4.1. In particolare, ha affrontato il tema dell'attraversamento evidenziando come lo stesso, sulla base degli esiti dichiarativi dei testimoni oculari, degli esiti della consulenza tecnica del PM, dei segni e delle tracce rinvenute (scarpa del pedone, posizione del veicolo e del corpo del pedone investito) era intervenuto in coincidenza dell'attraversamento pedonale e comunque (pure evocando la relazione conclusiva della Polizia Stradale) in prossimità dello stesso e che l'investimento si era concretizzato allorquando il pedone aveva già percorso almeno metà della semicarreggiata (come emerge dalla posizione assunta dal veicolo post urto); che l'attraversamento pedonale era ottimamente segnalato, sia con segnaletica verticale e orizzontale nel suo divenire, sia con un fascio di luce proiettato sul passaggio e un braccio metallico cui era appeso un cartello segnaletico sovrastante l'attraversamento. Che analogo presidio era collocato in coincidenza del precedente attraversamento situato a 150 metri di distanza da quello in cui si è verificato il sinistro. Ha escluso qualsiasi rilevanza perturbatrice alla circostanza che in coincidenza del punto di partenza del pedone fossero collocati alcuni veicoli in sosta evidenziando, alla stregua di quanto rappresentato nella consulenza del P.M. e dalle fotografie scattate dai verbalizzanti, che esisteva al momento del fatto (fotografia n. 1 allegata a pag. 10 della sentenza impugnata) uno spazio più che adeguato per un tempestivo avvistamento, corrispondente all'area posta tra le macchine in sosta e il limite della carreggiata, contrassegnato da una striscia bianca discontinua. Che la velocità tenuta dal veicolo (circa 45 km/h), se era inferiore al limite previsto per i centri urbani, coerentemente con l'editto accusatorio doveva ritenersi eccessiva in relazione alle condizioni ambientali, di traffico, di presenza di un passaggio pedonale e dell'ora notturna in una strada fiancheggiata da edifici (art. 141 comma 3 D.Lgs. 285/1992). Ricorrevano inoltre profili di imprudenza e disattenzione nella condotta della conducente la quale, oltre a tenere un'andatura non rispettosa della situazione ambientale, aveva del tutto omesso di compiere azioni di salvataggio quali una manovra frenante, finendo per attingere il pedone con il cofano e proiettandolo ad oltre dieci metri di distanza dal punto di arresto del veicolo, posizionato sul lato sinistro della semicarreggiata di percorrenza con asse obliquo verso il centro della carreggiata.

4.2. Il giudice distrettuale ha esaminato gli argomenti, veicolati dalla difesa tecnica dell'imputata, e ampiamente richiamati in fatto nel primo motivo di ricorso, che avevano indotto il giudice di primo grado a pervenire al giudizio assolutorio per insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità, riconoscendo il carattere congetturale e travisante di tali argomenti in fatto, in quanto i testimoni ((Soggetto 3) e (Soggetto 4)) erano concordi nel riferire di avere notato il pedone incamminarsi lungo il passaggio pedonale posto in corrispondenza del Bar "(Omissis)" e che l'urto si era verificato quando il pedone si era inoltrato nell'attraversamento. Quanto al profilo della visibilità ambientale, pure posta in discussione dalla difesa tecnica della (Soggetto 1), la Corte di appello ha rappresentato come "la sagoma delle vetture parcheggiate ben oltre il margine stradale non impedisce il tempestivo avvistamento di un pedone che, prima di mettere piede sulle strisce pedonali, si palesa necessariamente oltre le macchine nella porzione di carreggiata destinata ad area di sosta-banchina", così escludendo la ricorrenza di qualsivoglia fattore perturbatore di una adeguata percezione del pericolo da parte della conducente, la quale possedeva, in ragione delle caratteristiche stradali, la concreta possibilità di attivare una tempestiva condotta salvifica, tenuto conto della ottima illuminazione che caratterizzava il luogo in cui l'attraversamento era intervenuto.

4.3. Orbene, a fronte di una motivazione che, nel riconsiderare tutti gli argomenti storici, obiettivi e logici esaminati dal giudice di prima cure, ha proposto una ricostruzione del fatto del tutto aderente al complessivo quadro probatorio, evidenziando le ragioni del proprio diverso argomentare e correggendo le conclusioni della sentenza di primo grado laddove esse avevano travisato il dato processuale, ovvero avevano innalzato a ragionevole dubbio una soggettiva suggestione sganciata dalla realtà fattuale, il primo motivo di ricorso dell'imputata si limita a sollecitare la rivalutazione, in ordine sparso, di alcuni elementi (verosimile attraversamento del pedone non perpendicolare all'asse stradale, adeguatezza della velocità del mezzo, alternativa interpretazione della ubicazione di una scarpa del pedone sulle strisce pedonali e impedimento alla visuale determinato da ostacoli e scarsa visibilità), suddivisi nel ricorso nelle sezioni a), b) e c) di una trattazione, palesemente in fatto, la cui capacità di disarticolare il ragionamento posto alla base della motivazione della sentenza impugnata, risulta del tutto evanescente, in quanto ripropositiva di argomenti esaminati e disattesi con motivazione logica e priva di contraddizioni.

5. Invero la Corte di appello si è limitata a fare corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità che ha affrontato il tema dell'attraversamento del pedone in prossimità delle strisce pedonali. Affinché in caso di investimento sia affermata la colpa esclusiva del pedone, deve realizzarsi una duplice condizione (Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, L., Rv. 281929 - 01; n. 33207 del 02/07/2013, C., Rv. 255995; Sez. 4, n. 20027 del 16/04/2008, D. C., Rv. 240221):
 - che il conducente del veicolo investitore si sia venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati invece in modo rapido e inatteso;
 - che, nel comportamento del conducente, non sia riscontrabile alcuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza. Peraltro, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone, è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, L., Rv. 281929; Sez. 4, n. 10635 del 2013 cit.; Sez. 4, n. 26131 del 03/06/2008, G., Rv. 241004), circostanza questa da escludere nel caso di specie a fronte delle ragioni sopra evidenziate, a nulla rilevando poi la circostanza che l'attraversamento non abbia coinciso perfettamente con il tracciato segnato dalle strisce zebrate atteso che il conducente di un veicolo è tenuto a osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze (Sez. 4, n. 47204 del 14/11/2019, S. F., Rv. 277703), soprattutto allorquando, come nella specie, la zona di attraversamento era perfettamente segnalata e illuminata e il pedone era stato notato intraprendere l'attraversamento in prossimità di esercizio pubblico e, in condizioni di assoluta normalità, si era inoltrato in direzione della mezzeria (Sez. 4, n. 9 del 12/12/2025, C., Rv. 289099), laddove il rispetto del limite massimo di velocità non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'art. 141 del D.Lgs. 285/92 (Sez. 4, n. 7093 del 27/01/2021, D. L., Rv. 280549).

6. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso dell'imputata, nell'articolazione in cui si assume la illegittimità del rifiuto da parte del giudice di appello di procedere, ai sensi dell'art. 603, commi 1 e 3 cod. proc. pen., alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale mediante l'assunzione di una perizia, ovvero mediante la messa a confronto del sapere scientifico dei consulenti dei quali era stato acquisito il contributo tecnico nel corso del giudizio. Invero, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, "la perizia non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione" (Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Rv. 268815; Sez. Un, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936 - 01; Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, L. Rv. 287734 - 01). Nel caso di specie gli elementi probatori acquisiti, valutati dall'autorità giudiziaria nella loro oggettiva consistenza e nella univoca convergenza, forniscono conto delle ragioni della riconosciuta non indispensabilità del supplemento istruttorio di natura tecnica.

7. Privi di specificità risultano anche gli ultimi motivi della difesa della ricorrente, afferenti alla dosimetria della pena principale e della sanzione accessoria applicata, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

7.1. Come è noto, sia la pena principale, sia le pene accessorie, per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, devono essere determinate dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., richiedendosi una loro modulazione personalizzata con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, e ciò in applicazione del principio di proporzione della pena rispetto alla gravità del fatto accertato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, affermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'art. 49, comma 3, e richiamato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 341 del 1994). In ossequio a tale principio fondamentale della giurisdizione, il giudice, nel fissare la pena, quale conseguenza del reato giudicato, deve tener conto non solo della funzione retributiva, perché la pena sia proporzionata alla gravità del reato e all'offensività in concreto della condotta dell'imputato, nonché della funzione di prevenzione generale, che riguarda la capacità a delinquere dello stesso.

Nella stessa linea esegetica questa Corte regolatrice ha più volte affermato che nell'esercizio del potere discrezionale il Giudice nella determinazione delle pene, anche accessorie, deve pur sempre far riferimento ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art 133 cod. pen. della cui applicazione è necessario dar congrua e specifica giustificazione soprattutto nei casi nei quali si proceda ad una irrogazione della pena in misura pari o superiore al medio edittale (Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 255153; Sez. 5, Sentenza n. 35100 del 27/06/2019 Ud. (dep. 31/07/2019) Rv. 276932).

7.2. Tale onere motivazionale nel caso in esame risulta adeguatamente assolto, avendo la Corte fornito congrua giustificazione della dosimetria utilizzata attraverso il richiamo alla gravità del fatto e alla rilevanza del grado della colpa, valorizzando al contempo i profili soggettivi del reato con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della riparazione del danno e comunque partendo da pena (anni due mesi tre di reclusione) inferiore alla media edittale.

8. La durata della sanzione amministrativa accessoria è stata poi determinata con motivazione congrua, che non si presta a censure di irragionevolezza e illogicità, in quanto la stessa è stata fissata in misura temporanea e sulla base di parametri edittali attestati in prossimità della media (anni due di sospensione della patente di guida), in termini coerenti con i criteri desumibili dall'art. 218 del D.Lgs. 285/92, tenuto conto della gravità dell'inosservanza alle regole del codice della strada e in ragione delle perniciose conseguenze che sono derivate dalla suddetta violazione (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, D. M. C., Rv. 280393; n. 55130 del 9/11/2017, F., Rv. 271661).

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta (Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, C., Rv. 280832 - 01). Deve invece fornire una motivazione specifica solo allorché la misura si attesti oltre la media edittale (sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, T., Rv. 252738; sez. F., n. 24023 del 20/08/2020, R. A. E. W., Rv. 279635-01).

9. Il ricorso del PG e quello avanzato dalla difesa dell'imputata devono essere pertanto rigettati e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.

Rigetta il ricorso di (Soggetto 1) che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026.

Depositato in cancelleria il 20 aprile 2026.

 

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