Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 13924 del 16 aprile 2026

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13924 del 16/04/2026
Circolazione stradale – Art. 143 e 187 Codice della Strada e art. 589-bis cod. pen. - Sinistro stradale con esito mortale - Invasione di corsia e guida in stato di ebbrezza della controparte - Manovra di emergenza - In tema di responsabilità colposa, resta esclusa la responsabilità del conducente che, pur violando la regola di tenere la destra, reagisca a una situazione di pericolo improvvisa determinata dall’altrui condotta illecita, quando la scelta alternativa non sia concretamente esigibile avuto riguardo ai tempi di avvistamento, alla repentinità dell’evento, agli spazi di manovra disponibili e ai tempi di reazione psicofisica, non potendosi imputare l’omissione di una diversa manovra elusiva in assenza di effettiva possibilità di attuarla utilmente.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di (Omissis), con sentenza emessa il 28 gennaio 2025, in riforma della sentenza del Tribunale di (Omissis) del 25 novembre 2020, ha assolto (Soggetto 1) dal reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. Al (Soggetto 1) era stato contestato che, in concorso con (Soggetto 2), nei confronti del quale si era proceduto separatamente, per colpa generica nonché in violazione delle norme del codice della strada, aveva cagionato la morte di (Soggetto 4), passeggero della vettura (del Soggetto 2) condotta dal (Soggetto 2). Quest'ultimo, postosi alla guida dell'automobile in stato di ebbrezza, giunto all'altezza del civico (Omissis) della via (Omissis), strada urbana del comune di (Omissis), perdeva il controllo dell'auto, deviando la traiettoria di marcia verso la corsia opposta ove giungeva, in senso contrario, il veicolo (del Soggetto 1) condotto dal (Soggetto 1) il quale effettuava una manovra di emergenza sterzando non verso la propria destra, ma verso la propria sinistra, sulla corsia opposta, andando a collidere egualmente con il veicolo antagonista che intanto aveva ripreso a riposizionarsi nella propria corsia (fatto del 7 settembre 2014). Al (Soggetto 1) era contestato che, mantenendo una velocità superiore a quella consentita nonostante avesse avvistato per tempo l'invasione di corsia, non aveva eseguito la manovra di emergenza appropriata, arrestando in tempo la marcia o deviando la traiettoria verso destra.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la parte civile (Soggetto 3), a mezzo del difensore di fiducia, per cinque motivi.

3. Con il primo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa valutazione delle prove testimoniali, di carattere decisivo, utilizzate dal primo giudice. La Corte d'appello aveva totalmente trascurato di considerare le dichiarazioni dei passeggeri del (del Soggetto 1), autovettura condotta dal (Soggetto 1), poste a fondamento della sentenza di condanna di primo grado, i quali avevano concordemente dichiarato di aver visto il veicolo condotto dal (Soggetto 2) invadere la propria corsia e, conseguentemente, il (Soggetto 1) aveva sterzato a sinistra per evitare l'impatto. Dette testimonianze confutavano ampiamente le conclusioni della Corte territoriale, basate sulla imprevedibilità e carattere repentino della invasione di corsia da parte del (Soggetto 2), emergendo invece che, al momento della invasione di corsia, il (Soggetto 1) si trovava ad una apprezzabile distanza dal punto d'urto.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 141 e 143 del Codice della strada. L'art. 141 impone infatti a tutti gli utenti della strada di conservare il controllo del proprio veicolo, l'arresto tempestivo entro il campo di visibilità e di fronte ad ogni ostacolo prevedibile nonché di regolare la velocità nelle ore notturne; l'art. 143 impone di circolare sulla parte destra della carreggiata. La condotta del (Soggetto 1) non si era attenuta a tali principi: il fatto era successo di notte, in una strada priva di illuminazione, in un centro urbano ove, nel tratto percorso dal (Soggetto 1), vi era un cartello che imponeva un limite di velocità di trenta chilometri orari. Inoltre, i giudici di secondo grado non avevano tenuto conto del fatto che il sinistro era avvenuto in un tratto rettilineo, ove dunque era certa la possibilità di avvistamento; il (Soggetto 1) aveva, alla propria destra, un ampio accesso carrabile, collocato pochi metri prima dal punto in cui risultava avviata la contromanovra. Il rispetto rigoroso della regola che impone di tenere la destra avrebbe quindi impedito l'evento.

5. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen, contraddittorietà della motivazione. La sentenza non chiariva né spiegava adeguatamente che l'urto non era avvenuto nella corsia di marcia del (Soggetto 1), bensì nella corsia opposta, dalla quale proveniva il veicolo condotto dal (Soggetto 2), rientrato nella propria corsia di pertinenza quando il (Soggetto 1) aveva compiuto la manovra di emergenza spostandosi sulla sinistra. Era altresì contraddittoria l'argomentazione secondo cui il (Soggetto 1) non avrebbe avuto possibilità di avvistare il varco ove avrebbe potuto e dovuto spostarsi compiendo la manovra di emergenza, in quanto l'incidente era avvenuto in un tratto rettilineo con assoluta possibilità di avvistamento e, per di più, il (Soggetto 1) conosceva il percorso, essendo pacifico che usava passarvi giornalmente per ragioni di lavoro. Era inoltre incomprensibile e contraddittoria l'analisi delle risultanze peritali in ordine ai rilevi sui luoghi del sinistro.

6. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen, manifesta illogicità della motivazione. Era stato apoditticamente affermato, recependo acriticamente le conclusioni della perizia disposta nel secondo grado del giudizio, che il dato relativo alla velocità del (del Soggetto 1) registrata dal sistema satellitare dell'autovettura, pari a 64 KM/H, era un dato "incongruente", non essendo invece stata calcolata una velocità diversa, né evidenziati errori di calcolo nelle relazioni peritali acquisite nel primo grado di giudizio.

7. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen, mancanza totale della motivazione in ordine al comportamento alternativo che avrebbe evitato l'evento. La sentenza impugnata aveva totalmente trascurato che il (Soggetto 1) aveva invaso la corsia opposta, mentre il rispetto della norma di cui all'art. 143 del Codice della strada (ossia il compimento della manovra di emergenza mediante spostamento a destra, senza invadere l'opposta corsia) avrebbe certamente scongiurato il sinistro. A tale conclusione poteva giungersi con certezza considerando che l'impatto aveva attinto solo il (Soggetto 4), seduto al lato passeggero e quindi sulla sinistra, mentre il conducente era rimasto illeso.

8. (Soggetto 1), a mezzo del difensore, ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

9. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

10. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, che si possono esaminare congiuntamente, sono inammissibili in quanto non attaccano specificamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che esclude la responsabilità colposa considerando inesigibile da parte del (Soggetto 1) la condotta imposta dalla regola cautelare (segnatamente, l'art. 143 Cds che impone di circolare sulla parte destra della carreggiata).

2. Va preliminarmente osservato che, sotto un profilo teorico, si distingue, nell'ambito dell'elemento colposo, da un lato la misura oggettiva della colpa, contrassegnata dall'individuazione e violazione della regola cautelare e dalla evitabilità del risultato dannoso, e dall'altro la misura soggettiva della colpa, consistente nella prevedibilità del risultato offensivo e nell'esigibilità della condotta conforme alla regola cautelare.

Il profilo soggettivo e personale della colpa viene quindi individuato nella capacità soggettiva dell'agente di osservare la regola cautelare e nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa: in sintesi, il rimprovero colposo deve riguardare la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'esigibile osservanza delle norme cautelari violate. La misura soggettiva della colpa consente infatti la personalizzazione del rimprovero colposo attraverso l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari ma anche della concreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali e la situazione di fatto in cui ha operato (Sez. 4 - n. 32507 del 16/04/2019, Rv. 276797 - 02; Sez. 4, n. 12478 del 20/11/2015, Rv. 267811 - 01).

3. Il ricorrente ha sviluppato motivi che riguardano la configurabilità della colpa in senso oggettivo, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni dei giudici di merito riguardo all'aspetto della inesigibilità della condotta doverosa omessa.

In proposito, la sentenza impugnata considera che il (Soggetto 1) non avrebbe potuto tentare una manovra alternativa consistente nell'ulteriore spostamento verso il margine destro della propria corsia di percorrenza, poiché detto spazio era delimitato da un guard rail (pag. 5 della sentenza impugnata) e che anche la condotta alternativa indicata dalla difesa, ossia eseguire una manovra di spostamento verso destra ove si trovava uno slargo di circa 15 mt., ubicato circa venti metri prima dell'impatto, non era concretamente esigibile da parte del (Soggetto 1). E ciò in quanto i pochi metri di distanza tra il suddetto spazio sul margine destro della carreggiata e il punto di impatto non avrebbero potuto consentire tempestivamente l'avvistamento del varco, la immediata individuazione della manovra alternativa e la valutazione della sua idoneità a scongiurare l'evento, in considerazione delle condizioni date al momento del sinistro (orario notturno e scarsa illuminazione della strada, tenuto conto della velocità sostenuta del veicolo antagonista, condotta da soggetto in grave stato di ebbrezza, e del carattere certamente emergenziale del contesto). Di conseguenza l'imputato, al fine di scongiurare l'impatto, non avrebbe potuto far altro che diversificare la propria traiettoria spostandosi nella opposta corsia di marcia.

4. Così decidendo, la Corte (Omissis) ha fatto corretta applicazione del principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui il conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una determinata manovra elusiva, qualora si sia venuto a trovare in una situazione di pericolo improvvisa dovuta all'altrui condotta di guida illecita, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra e dei necessari tempi di reazione psicofisica (Sez. 4 - n. 35424 del 30/09/2025 , Rv. 288745 - 01; Sez. 4, n. 16096 del 20/02/2018, Rv. 272479 - 01; Sez. 4, n. 1031 del 30/10/2002, Rv. 223709 - 01).

5. Come detto, i motivi di ricorso non si confrontano adeguatamente con le argomentazioni suesposte. Il ricorrente insiste, in più passaggi, sull'avvistamento del veicolo antagonista da parte del (Soggetto 1), circostanza del tutto incontestata, ma non spende alcuna valida argomentazione atta a confutare la inesigibilità della condotta alternativa prospettata.

Anzi, nel ricorso si deduce (motivo 1, pag. 4) che la contromanovra emergenziale del (Soggetto 1), consistente nello spostamento verso la opposta corsia al fine di evitare lo scontro che si prospettava certo, era iniziata venti metri prima del punto d'urto: tanto avvalora le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale, considerando che il (Soggetto 1) - il quale, come più volte sottolineato, stava percorrendo una strada limitata a destra da un guard rail - non avrebbe avuto il tempo né il modo di avvistare lo spazio non delimitato da guard - rail posto alla propria destra (ubicato appunto venti metri prima dell'impatto). Né certamente costituisce valida argomentazione, atta a confutare la motivazione della sentenza impugnata, il fatto che l'imputato conoscesse la strada, trattandosi di strada percorsa abitualmente, stanti le pertinenti e logiche considerazioni della Corte territoriali in ordine al concreto stato dei luoghi (strada buia e non illuminata, posto che l'incidente si era verificato a notte fonda) nonché in ordine alla repentinità dell'invasione di corsia del veicolo antagonista, il cui conducente, che procedeva a velocità sostenuta, presentava un tasso alcolemico di 2,45g/l.

6. Va conseguentemente dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione a (Soggetto 1) delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in Euro tremila, oltre accessori se dovuti.

Così è deciso, 29 gennaio 2026.

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2026.

 

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