Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 8061 del 1 aprile 2026

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8061 del 01/04/2026
Circolazione Stradale - Artt. 186, 200, 201 e 223 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Ritiro e sospensione cautelare della patente in presenza di fatto costituente reato - Contestazione e notificazione della violazione - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - Effetti - In tema di sospensione cautelare della patente per guida in stato di ebbrezza, ove il giudice d’appello dichiari l’impugnazione inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tale autonoma motivazione, se non censurata, rende inammissibile il ricorso per cassazione. In presenza di fatto costituente reato, non trovano applicazione i termini di cui agli artt. 200 e 201 C.d.S., restando il giudizio limitato alla verifica dei presupposti cautelari del provvedimento.


RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice di pace di (Omissis) respinse l'opposizione proposta da (Soggetto 1) avverso il provvedimento del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento n. 5788/20, con il quale era stata provvisoriamente sospesa la sua patente di guida, per un periodo di dodici mesi dall'effettivo ritiro, ai sensi degli artt. 223 e 186, comma 9 c.d.s.

In particolare, il 30 maggio 2020 l'opponente era stato trovato alla guida dell'autoveicolo di sua proprietà, dopo aver provocato un sinistro stradale, con tasso alcolemico di 2,19 grammi per litro.

Il giudice adito, pur ritenendo infondata l'opposizione, ordinò la restituzione della patente, essendo venute meno le esigenze cautelari che giustificavano la sospensione disposta.

2. Il successivo appello del (Soggetto 1) fu respinto dal Tribunale di (Omissis), che ritenne anzitutto inammissibile il gravame per carenza di interesse dell'appellante, evidenziandone poi, e in ogni caso, l'infondatezza.

A tale ultimo proposito, il Tribunale osservò:
- che l'illecito non era stato immediatamente contestato al (Soggetto 1) perché il predetto versava in stato di forte alterazione che ne comprometteva la capacità di intendere e di volere;
- che, in ogni caso, vertendosi in ipotesi di fatto costituente reato, non si applicavano i termini per la notifica del verbale di contestazione previsti dagli artt. 200 e 201 c.d.s.;
- che le doglianze relative alle metodiche di accertamento del tasso alcolemico non rientravano nel perimetro accertativo del giudizio, circoscritto alla verifica dei presupposti per l'emanazione della sospensione cautelare.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1) sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria.

L'Amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è rubricato "violazione di legge, anche per carenza e/o contraddittorietà della motivazione - omesso esame di un fatto decisivo - motivazione contraddittoria - art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.".

Secondo il ricorrente, "la motivazione esposta dal Tribunale di (Omissis) in merito alla natura dell'illecito amministrativo-reato di guida in stato di ebbrezza" sarebbe "manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria" e condurrebbe a "ritenere che non sia stato esaminato un fatto decisivo per il decidere che costituisce palese violazione di legge".

Il Tribunale, inoltre, avrebbe errato nel ricondurre la misura ad esigenze cautelari, quando la relativa contestazione concerneva un fatto accaduto nove mesi prima della sua applicazione.

2. Il secondo motivo è rubricato "violazione di legge, anche per carenza e/o contraddittorietà della motivazione, con riferimento all'art. 200 e 201 C.d.s. - nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. - art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.".

La censura ha ad oggetto la statuizione impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato il motivo di appello che deduceva la tardività della notificazione del verbale di contestazione, pacificamente avvenuta oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 201, comma 1, c.d.s.

Ad avviso del ricorrente, il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere non applicabile tale termine al caso di specie, trattandosi di fatto costituente reato; anche in tal caso, infatti, il termine per la notificazione del verbale dev'essere rispettato per i profili amministrativi della violazione, e, in particolare, per quanto concerne il provvedimento di sospensione della patente, in tutti i casi nei quali non sia stata possibile la contestazione immediata della violazione.

3. Infine il terzo motivo, rubricato "violazione di norme di diritto - art. 360 comma 1 n. 3 - 5 c.p.c. - Illegittimità dell'accertamento - nullità della sentenza", ha ad oggetto la statuizione inerente alla prova dell'illecito.

La censura illustra, in particolare, le ragioni per le quali l'accertamento del tasso alcolemico sarebbe stato svolto, nel frangente, in violazione dei canoni normativi.

4. Il ricorso è inammissibile.

Come si è rilevato in premessa, la sentenza impugnata si è fondata su due rationes decidendi, ciascuna autonoma e in sé idonea a sorreggerne l'impianto argomentativo.

Il Tribunale di (Omissis), infatti, ha anzitutto ritenuto inammissibile l'appello a suo tempo presentato dal (Soggetto 1) per sopravvenuta carenza di interesse, essendo medio tempore intervenuta la restituzione della patente poiché non sussistevano più le esigenze cautelari che ne avevano giustificata la sospensione; quindi, e in ogni caso, ha illustrato le ragioni di infondatezza del gravame.

Nessuno dei motivi di ricorso si confronta con la prima ratio decidendi.

Il ricorrente, in altri termini, non ha indicato alcun elemento donde possa desumersi che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, egli aveva interesse ad appellare la sentenza di primo grado nonostante il relativo giudizio si fosse concluso con l'ordine di restituzione della patente, in termini che il giudice a quo aveva ritenuto satisfattivi della pretesa che egli aveva azionato in relazione al provvedimento amministrativo impugnato.

Ora, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, quando una statuizione del giudice di appello non è stata oggetto di censura ed è idonea a stabilizzare la decisione impugnata quale autonoma ratio decidendi, il ricorrente per cassazione è privo di interesse all'esame della propria impugnazione, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l'annullamento della sentenza, della quale risulta comunque consolidata un'autonoma motivazione (così, fra le numerose altre, Cass. 24/10/2023, n. 29542; Cass., 13 giugno 2018, n. 15399; Cass., 18 aprile 2017, n. 9752).

Da tali considerazioni discende il rilievo di inammissibilità del ricorso, senza necessità di scrutinio separato dei motivi.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell'ente intimato.

In forza di quanto disposto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
            
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Corte di cassazione, il 26 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria l'1 aprile 2026.

 

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