Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 19147 del 11 giugno 2026
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 19147 del 11/06/2026
Circolazione stradale - Artt. 142, 179, 200 e 201 Codice della strada e art. 13 legge n. 689/1981 - Eccesso di velocità - Accertamento dell'infrazione - Modalità - Registrazioni del cronotachigrafo - Compatibilità con il diritto dell'Unione europea - La disciplina unionale non vieta, né espressamente né implicitamente, l'utilizzazione delle risultanze del tachigrafo per accertare il superamento dei limiti di velocità; ne consegue la conformità dell'art. 142, comma 6, CdS al diritto UE, essendo tale impiego coerente con le finalità di sicurezza della circolazione e di tutela dei tempi di guida e di riposo dei conducenti.
RITENUTO IN FATTO
La (Soggetto 1) Srl ha impugnato il verbale di accertamento di violazione n. 63269 emesso dalla Polizia municipale di (Omissis) il 18 marzo 2022, con il quale era contestata la violazione dell'art. 142, comma 11, CdS, deducendo il contrasto tra la normativa italiana e quella europea, l'uso improprio dei dati del tachigrafo in relazione alla contestazione di eccesso di velocità e la violazione della circolare del Ministero dell'Interno n. 6394 del 2021, oltre all'errata applicazione dell'art. 142, comma 11, che riguarderebbe solo la responsabilità del trasgressore.
Era stato rilevato che il conducente di un veicolo autoarticolato di proprietà della società opponente e obbligato all'uso del limitatore di velocità circolava alla velocità di 96 km/h, superando il limite di taratura di 90 km/h.
Il Giudice di Pace di (Omissis), nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 341/2022, ha rigettato il ricorso.
La società opponente ha proposto appello, che il Tribunale di (Omissis), nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 299/2023, ha accolto.
Il Comune di (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La società opponente ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., l'ultrapetizione o extrapetizione in relazione ai motivi di gravame della parte appellante.
Il Tribunale di (Omissis) avrebbe fondato la sua decisione su un'eccezione non dedotta dalla controparte in appello e coperta dal giudicato. Avrebbe affermato che il gravame era accolto "anche se per ragioni differenti da quelle specificamente allegate dall'appellante". In particolare, non sarebbe mai stata contestata la legittimità delle modalità di rilievo in concreto applicate dalla Polizia municipale per contestare l'infrazione dell'art. 142, comma 11, CdS. Inoltre, parte appellante non avrebbe mai messo in discussione la vigenza e applicabilità del citato art. 142.
2. Con il secondo motivo contesta la violazione degli artt. 2909 c.c., 329 c.p.c. e 346 c.p.c. e la rilevazione d'ufficio della "res iudicata" perché non riproposta in sede di gravame.
Il giudice di appello non avrebbe tenuto conto che il motivo concernente l'incompatibilità con il diritto UE della sanzione sarebbe stato esaminato dal giudice di pace, che l'avrebbe rigettato senza che vi fosse stata impugnazione sul punto, con l'effetto che si sarebbe formato un giudicato intangibile.
Le censure, che possono essere trattate insieme, stante la stretta connessione, sono infondate.
Innanzitutto, si osserva che la verifica della compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti deve essere effettuata di ufficio dal giudice, tenuto all'applicazione di queste ultime, per cui il relativo controllo non è condizionato, nel giudizio di primo grado, alla proposizione di un'apposita eccezione, né, in quello di impugnazione, alla formulazione di uno specifico motivo, dovendo, altresì, esercitarsi anche in sede di legittimità, ove non siano necessari nuovi accertamenti in fatto (Cass., Sez. 1, n. 24952 del 10 dicembre 2015).
Non incorre, comunque, nella violazione dell'art 112 c.p.c. il giudice d'appello che, anche in mancanza di specifica impugnazione, abbia ritenuto, in applicazione del principio iura novit curia e in difformità dell'opinione espressa dal giudice di primo grado, inapplicabile una determinata disposizione di legge alla fattispecie concreta (Cass., Sez. 3, n. 1444 dell'8 marzo 1979).
In particolare, il giudice dell'appello non eccede dai propri poteri se riconosce il giusto fondamento della tesi di una delle parti in considerazione di una normativa diversa rispetto a quella da essa invocata, perché è compito del giudice individuare ed applicare il diritto vigente, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione, proprio del giudice, non può comportare la modifica officiosa della domanda o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto (Cass., Sez. 5, n. 1283 del 21 gennaio 2026). Infatti, in virtù del principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame. È vietato, invece, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass., Sez. 3, n. 11103 del 10 giugno 2020; Cass., Sez. 3, n. 30607 del 27 novembre 2018).
Nella specie, l'opposizione originaria si fondava (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata), fra le altre cose, proprio sull'uso improprio dei dati del tachigrafo in relazione alla contestazione di eccesso di velocità e alla circolare del Ministero dell'Interno n. 6394 del 14 ottobre 2021.
Pertanto, nessuna domanda, eccezione o fatto nuovo è stato introdotto d'ufficio dal giudice di appello.
Peraltro, l'appellante aveva allegato, altresì, l'errata interpretazione della lettera dell'art. 142, comma 11, CdS in relazione all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 165/2014 e all'art. 179, comma 3, CdS e aveva contestato le modalità e le risultanze dell'accertamento dell'eccesso di velocità, con la conseguenza che la questione della conformità della decisione al diritto eurounitario e della rilevanza del cronotachigrafo erano ancora oggetto del contendere (cfr. pagina 2 della sentenza di appello e gravame della società opponente, consultabile in ragione della natura processuale del vizio denunciato).
Ne deriva che neppure può affermarsi l'esistenza di un giudicato interno sul punto.
3. Con il terzo motivo parte ricorrente contesta la violazione dell'art. 142, commi 6 e 9, D.Lgs. n. 285 del 1992 e prospetta l'assenza di un contrasto con la normativa UE di cui al Regolamento (UE) n. 165/2014. Sostiene che non sarebbe stato ravvisabile nella normativa unionale in materia alcun divieto di sanzionare l'accertamento delle violazioni al limite di velocità contemplato dall'art. 142 del CdS mediante l'uso dei dati rilevati dal cronotachigrafo.
La censura è fondata.
Premesso che oggetto del contendere è il superamento, da parte del veicolo autoarticolato in esame, dei limiti di velocità, si evidenzia che l'art. 142 del CdS dispone che "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".
La società opponente afferma, in sostanza, la non conformità al diritto UE dell'utilizzabilità delle registrazioni del cronotachigrafo per il fine indicato nell'art. 142 del CdS.
Questa considerazione non trova riscontro né nella lettera e nello spirito della normativa unionale né in base alla regolamentazione nazionale.
La normativa unionale rilevante è la seguente:
A) con riferimento al Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada:
A1) l'art. 2, lettere a) e c), il quale dispone che:
"2. Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "tachigrafo" o "apparecchio di controllo", l'apparecchio destinato all'installazione nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semi-automatica i dettagli del movimento, compresa la velocità, di tali veicoli, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, e dei dettagli di determinati periodi di attività dei loro conducenti;
...;
c) "sensore di movimento", una parte del tachigrafo che fornisce un segnale rappresentativo della velocità del veicolo e/o della distanza percorsa;".
A2) l'art. 4, commi da 3 a 5, per i quali:
"3. I tachigrafi digitali registrano i seguenti dati: a) distanza percorsa e velocità del veicolo; b) misurazione del tempo; c) punti di posizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1; d) identità del conducente; e) attività del conducente; f) dati di controllo, di calibratura e di riparazione del tachigrafo, inclusa l'identificazione dell'officina; g) anomalie e guasti.
4. I tachigrafi analogici registrano almeno i dati di cui al paragrafo 3, lettere a), b) ed e).
5. L'accesso ai dati memorizzati nel tachigrafo e nella carta tachigrafica possono essere concessi in qualsiasi momento: a) alle autorità di controllo competenti;".
A3) l'art. 5 per il quale:
"I tachigrafi digitali svolgono le seguenti funzioni:
- misurazione della velocità e della distanza
...".
A4) l'art. 41, comma 1, in base al quale:
"Gli Stati membri stabiliscono, in conformità degli ordinamenti costituzionali nazionali, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie e sono conformi alle categorie di violazioni di cui alla direttiva 2006/22/CE".
A5) l'allegato I, parte II, punto 2, per il quale:
"II. CARATTERISTICHE GENERALI E FUNZIONI DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO
L'apparecchio deve fornire la registrazione dei seguenti elementi:
...;
2) velocità del veicolo;"
A6) l'allegato I, parte III, lett. a), punti 1, 1.1, 1.2 e 5, lett. b), punto 2, lett. c), punto 3, e lett. f), punti 1b, 2b e 3b, secondo cui:
"CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO
a) Prescrizioni generali
1. Per l'apparecchio di controllo sono prescritti i seguenti dispositivi:
1.1. Dispositivi indicatori:
- della distanza percorsa (contatore totalizzatore),
- della velocità (tachimetro),
- del tempo (orologio).
1.2. Dispositivi registratori comprendenti:
- un registratore della distanza percorsa,
- un registratore della velocità,
- uno o più registratori del tempo rispondenti alle condizioni fissate alla lettera c), punto 4;
5. Misurazione della velocità
5.1. Il campo di misurazione dell'indicatore della velocità è stabilito dal certificato di omologazione del modello.
5.2. La frequenza propria e il dispositivo di smorzamento del meccanismo di misurazione devono essere tali che i dispositivi indicatore e registratore della velocità possano, nell'ambito del campo di misurazione, seguire le accelerazioni fino a 2 m/s2, entro i limiti delle tolleranze ammesse.
b) Dispositivi indicatori
...;
2. Indicatore della velocità (tachimetro).
c) Dispositivi registratori
...;
3. Registrazioni della velocità.
f) Tolleranze massime (dispositivi indicatori e registratori)
1. Al banco di prova del montaggio:
...;
b) velocità: 3 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;
2. All'atto del montaggio:
...;
b) velocità: 4 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;
3. In uso:
...;
b) velocità: 6 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;
B) con riferimento alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio:
B1) il quinto considerando, per il quale:
"Le misure previste nella presente direttiva non dovrebbero solo portare ad un aumento della sicurezza dei trasporti stradali, ma anche contribuire ad un'armonizzazione delle condizioni di lavoro in ambito comunitario e promuovere la parità a livello concorrenziale".
B2) l'art. 9, comma 3, in base al quale:
"Un elenco iniziale delle infrazioni ai regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 è riportato nell'allegato III".
B3) l'allegato I, parte A, punti 2 e 3, i quali dispongono che:
"Nei controlli su strada occorre verificare, in generale, i seguenti punti:
...;
2) per il periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3 (per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi);
3) all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, al massimo, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;".
B4) l'allegato III, per il quale:
"Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, ai fini della presente direttiva il seguente elenco non esaustivo definisce gli orientamenti su cosa si debba intendere per infrazioni:
1) superamento dei tempi limite di guida fissati per un giorno, sei giorni o due settimane;
2) inosservanza del periodo minimo previsto per il riposo giornaliero o settimanale;
3) inosservanza dei periodi minimi di interruzione;
4) mancata installazione di un tachigrafo conforme al disposto del regolamento (CEE) n. 3821/85".
Dall'esame delle disposizioni richiamate emerge, anzitutto, che la disciplina unionale non contempla alcun divieto, né espresso né implicito, di utilizzazione delle risultanze del cronotachigrafo ai fini dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, con riferimento a veicoli come quello in esame.
Non conduce a un esito differente l'allegato III della direttiva 2006/22/CE, che reca un elenco delle infrazioni rilevanti dichiaratamente esemplificativo e non vincolante.
La ratio del regolamento e della direttiva riportati rende evidente che il loro obiettivo è di rafforzare la sicurezza dei trasporti su strada e del lavoro dei conducenti, garantendo loro adeguati riposi.
In quest'ottica, l'apparecchio in questione può servire anche a verificare la velocità tenuta, perché proprio per completare i viaggi programmati nel minore tempo possibile e, quindi, non violare la normativa sui riposi, essi potrebbero infrangere i limiti di velocità.
Da queste considerazioni discende la compatibilità con il diritto UE dell'art. 142 del CdS.
Si tratta, infatti, di un intervento nazionale che, anche indirettamente, può consentire di rafforzare la tutela delle finalità del diritto unionale.
In quest'ottica, l'art. 142 del CdS è una disposizione di diritto interno che è specificazione dell'art. 13, comma 1, legge n. 689 del 1981, per il quale "Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica".
Non può trarsi argomento contrario, come sostenuto, invece, da parte controricorrente e dal giudice del merito, dall'apertura della procedura d'infrazione n. 2020/4051 disposta dalla Commissione Europea - ex art. 258 del TFUE relativa alla "Non corretta attuazione dell'art. 7, paragrafo 1 del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada" nei confronti dell'Italia, in quanto essa, con provvedimento datato 20 dicembre 2023, è stata archiviata.
Si deve affermare, dunque, che l'art. 142, comma 6, CdS, non contrasta con l'art. 41 del Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e con l'art. 9, comma 3, e l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.
Per giungere a questa conclusione non occorre rimettere una questione pregiudiziale alla CGUE, non sussistendone i presupposti.
La sentenza della CGUE 6 ottobre 1982, CILFIT, C-283/81, ha chiarito che i giudici nazionali, le cui decisioni non possono costituire oggetto di ricorso giurisdizionale di diritto interno, "sono tenuti, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essi, ad adempiere il loro obbligo di rinvio, salvo che abbiano constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi". In concreto, decidendo la citata causa, la CGUE ha enunciato le tre circostanze che, ancora oggi, sollevano il giudice "avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno" da un adempimento altrimenti obbligatorio (punti 12 - 16 della sentenza).
Tali circostanze si possono riassumere come segue:
a) l'identità materiale della fattispecie ad altra su cui la CGUE si sia già espressa;
b) la presenza di una giurisprudenza consolidata della Corte stessa sul medesimo punto di diritto all'esame del giudice nazionale, anche in assenza di identità materiale della fattispecie (c.d. teoria dell'acte éclairé);
c) la mancanza di ogni ragionevole dubbio sull'applicazione delle norme rilevanti di diritto dell'Unione (c.d. teoria dell'acte clair).
A questa sentenza è seguita la decisione CGUE, Grande Sezione, 6 ottobre 2021, (Soggetto 2) e (Soggetto 3), C-561/19, la quale ha affermato i seguenti principi:
"L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. La configurabilità di siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'Unione. Tale giudice non può essere esonerato da detto obbligo per il solo motivo che ha già adito la Corte in via pregiudiziale nell'ambito del medesimo procedimento nazionale. Tuttavia, esso può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi d'irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a detto giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività".
Da quanto sopra, emerge che non sussiste l'obbligo di adire la CGUE, considerati l'estrema chiarezza della normativa unionale in materia e l'esito descritto della procedura di infrazione.
3. Il ricorso è accolto quanto al terzo motivo, respinti il primo e il secondo.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di (Omissis), in persona di altro magistrato, che deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo del ricorso e rigetta il primo e il secondo, cassa la decisone impugnata in relazione all'accolto motivo e rinvia al Tribunale di (Omissis), in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 maggio 2026.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2026.
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