Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 15488 del 21 maggio 2026
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 15488 del 21/05/2026
Circolazione Stradale - Art. 126-bis Codice della Strada - Infrazione alle norme del codice della strada - Omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente - Verbale presupposto annullato - Obbligo comunicativo - Necessità di definizione del giudizio sull’infrazione principale - La violazione prevista dall’art. 126-bis non può ritenersi autonoma rispetto all’accertamento dell’illecito presupposto quando quest’ultimo sia stato impugnato, poiché l’obbligo di comunicare i dati del conducente sorge solo all’esito definitivo del relativo procedimento. Ne consegue che, in caso di annullamento del verbale presupposto, viene meno il fondamento stesso della richiesta informativa e risultano illegittimi i verbali emessi per omessa comunicazione. In caso di rigetto dell’impugnazione, l’Amministrazione deve notificare un nuovo invito, dal quale decorre il termine di sessanta giorni per adempiere.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso al Giudice di Pace di (Omissis), (Soggetto 1) propose opposizione avverso nove verbali, notificati dal Comune di (Omissis), con cui le era stata contestata la violazione dell'art. 126 bis comma 2 cod. strada, per non aver comunicato, nei sessanta giorni dalla data di notifica di precedenti verbali di contestazione, i dati personali e della patente di guida del conducente al momento delle commesse violazioni; assunse che i verbali con cui era stato contestato l'illecito al conducente erano stati dichiarati nulli in un giudizio precedente, sicché la dichiarazione di nullità dell'atto presupposto implicava anche il venir meno dell'obbligo di comunicazione e l'infondatezza della contestazione.
Con sentenza n. 256/2019 il Giudice di Pace di (Omissis) respinse l'opposizione.
Con atto di appello del 5/9/2019 (Soggetto 1) impugnò la sentenza del Giudice di Pace dinnanzi al Tribunale di (Omissis) in funzione di giudice di secondo grado, lamentando l'omesso esame dell'eccezione di nullità dei verbali presupposti, accertata con sentenza n. 773/2018 del Giudice di Pace, che avrebbe condotto alla nullità/annullabilità dei verbali successivi e, prima ancora, il vizio di notifica dei verbali impugnati, notificatile da una società privata esterna al Comune, ma senza specificare i compiti alla medesima demandati; lamentò pure che non fosse stato esaminato il motivo di opposizione relativo alla violazione del diritto di informazione del cittadino/trasgressore, atteso che, nei verbali contestati, non risultava alcun avviso sulla sussistenza dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente anche in caso di opposizione al verbale presupposto e di sua sospensione.
Con sentenza n. 354/2022, il Tribunale di (Omissis) respinse l'appello, confermando la sentenza impugnata e condannò l'appellante alle spese di lite.
Per quel che qui rileva, il Tribunale richiamò il principio generale dell'autonomia delle due condotte sanzionabili, quella relativa all'infrazione presupposta e quella attinente all'omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente, in cui la seconda è prevista a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, tutelabile di per sé e non in quanto collegato all'effettiva commissione di un precedente illecito; invocò a precedente le pronunce di questa Corte n. 22881/2010 e n. 11811/2010); affermò, pertanto, che l'obbligo di comunicazione è indipendente dall'esistenza e dagli esiti di una concorrente impugnativa attinente alla legittimità dell'accertamento dell'illecito presupposto.
Contro la sentenza del Tribunale di (Omissis), (Soggetto 1) ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a cinque motivi.
Il Comune di (Omissis) ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., (Soggetto 1) ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'articolo 21 septies L. n. 241/90. In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente ignorato la questione principale, posta sin dal primo grado e, cioè, la nullità dei verbali presupposti, con cui era stata contestata la violazione dell'art. 142 del cod. strada (eccesso di velocità) e le conseguenze "a cascata" anche sugli atti consequenziali e, cioè, i verbali di contestazione dell'omessa comunicazione dei dati del conducente, ex art. 126-bis del cod. strada: la richiesta di fornire i dati era, infatti, proprio contenuta in quei verbali presupposti poi dichiarati nulli, sicché l'obbligo di comunicazione non poteva essere fondato su un atto nullo e, perciò, improduttivo di effetti ex art. 21 septies L. 241/1990.
Il motivo è fondato.
Secondo il recente indirizzo di questa Sezione (Sez. 2, Ordinanza n. 24012 del 3/08/2022), in materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, cod. strada - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti.
In conseguenza, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione, mentre, in caso di esito favorevole, con annullamento del verbale di accertamento - come accaduto nella specie, viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.
Come posto in rilievo dalle più recenti pronunce, infatti, "la violazione ex art. 126-bis comma 2 cod. strada si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta; in caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126 bis co. 2 cod. strada, mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione" (in ultimo, tra le medesime parti, Sez. 2, n. 28951 dell'11/11/2024 e Sez. 2, n. 26553 del 2024, dell'11/10/2024, con indicazione di numerosi precedenti; Sez. 2, n. 3022 del 1/2/2024; Sez. 2, n. 24012 del 03/08/2022 cit.; Sez. 6 - 2, n. 20974 del 06/10/2014).
Il recente e ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità - a cui va senz'altro data continuità - rende inevitabile la cassazione della sentenza impugnata.
2. Dall'accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l'assorbimento del secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., con cui la ricorrente ha dedotto l'omesso esame dell'orientamento giurisprudenziale favorevole alla sospensione dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente, nonché del terzo motivo, pure articolato in riferimento al n. 5, con cui ella ha invece lamentato l'omesso esame del fatto che nei verbali - presupposto non fosse mai stata data alcuna informazione sull'obbligo di dichiarazione dei dati del conducente anche in ipotesi di impugnazione di quegli stessi verbali, nonché del quarto e quinto motivo, rispettivamente articolati in riferimento al n. 3 e al n. 5, concernenti la regolarità della notificazione dei verbali per cui è giudizio ad opera di una società privata esterna al Comune.
3. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., con l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dei verbali impugnati.
La sussistenza di precedenti in senso diverso al tempo della decisione impugnata e addirittura, al tempo di proposizione di questo ricorso (notificato nell'ottobre 2022), giustifica senz'altro la compensazione delle spese di lite dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità ex art. 92, comma II cod. proc. civ. (v. Corte costituzionale, sentenza n. 77/2018).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione e annulla i verbali impugnati.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 10 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2026.
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