Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione prima, sentenza n. 19979 del 6 ottobre 2004
Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 19979 del 06/10/2004
Circolazione stradale - Artt. 200 e 201 Codice della Strada e artt. 383 e 385 del Regolamento C.d.S. - Verbale di contestazione - Forma - Validità - Diritto di difesa - Accertamento e contestazione possono essere trasposti in un unico atto, senza necessità di distinti verbali, se l’interessato è posto a conoscenza completa della violazione. Quale che sia la forma usata, il verbale è valido se idoneo a garantire il diritto di difesa; l’omessa indicazione del numero cronologico del verbale di accertamento non ne determina la nullità.
RITENUTO IN FATTO
(Soggetto 1) propose opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa il 24.09-24.10.1997 con la quale il Prefetto di Palermo gli aveva inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione dell'art. 142 comma 9^ del Codice della Strada.
A motivi della prospettata illegittimità del provvedimento sanzionatorio l'opponente dedusse: a) la mancata redazione di due distinti verbali, uno concernente l'accertamento della violazione e l'altro la contestazione e la mancata indicazione nel verbale di contestazione degli estremi del verbale di accertamento; b) l'applicabilità al caso di specie della norma di cui al comma 8^ dell'art. 142 del Cod. strad. in luogo di quella, alla quale si riferiva l'ordinanza-ingiunzione, di cui al comma 9^ dello stesso art. 142.
In contraddittorio del Prefetto, che resistette all'opposizione, il Giudice Unico del tribunale di (Omissis), sezione distaccata di (Omissis), con sentenza del 13.06.2000, rigettò l'opposizione.
Avverso tale sentenza il (Soggetto 1) ha proposto ricorso per Cassazione.
Il Prefetto, cui il ricorso e stato ritualmente notificato, non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e stato validamente notificato al Prefetto di Palermo (v. sul punto la sentenza di questa Corte n. 1403 del 1999).
Il ricorrente ha svolto quattro motivi di ricorso.
Il primo ed il secondo motivo attengono alla contestazione.
E' denunciata la violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada nonché dagli artt. 383 e 385 del relativo regolamento nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione.
La censura proposta si compendia nell'assunto che la "nullità" della contestazione avrebbe dovuto essere ritenuta dal primo giudice per la dedotta ragione che il verbale di contestazione mancava dell'indicazione del numero cronologico di registrazione del verbale di accertamento.
Tale censura è infondata.
Il giudice ha dato atto che le due attività, di accertamento e di contestazione della violazione, erano state trasposte in un unico atto notificato al (Soggetto 1), nel quale era stata data contezza tanto dell'attività dell'accertamento quanto di quella di contestazione posta in essere dai pubblici ufficiali procedenti, senza che ne fosse derivato alcun pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa del (Soggetto 1) medesimo, atteso che (pag. 4 della sentenza) "la violazione posta a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione era stata contestata in modo completo ed esauriente, con dovizia di particolari, e nei termini di legge" onde il ricorrente "era stato, tempestivamente ed efficacemente, posto a conoscenza di tutti gli estremi di fatto della violazione contestatagli ed era stato posto in grido, conseguentemente, di apprestare in maniera adeguata tutte le sue difese al riguardo".
Questa Corte ha già ritenuto (v. la sentenza n. 4459 del 2003) che il verbale di contestazione "può consisterei cene previsto dalla prima parte del terzo comma dell'art. 385 del regol. di es. al cod. strad., in uno degli originali, o in copia autentica del verbale di accertamento redatto ai sensi del comma primo, ai quali sia allegata la verbalizzazione, ai sensi del secondo comma, degli elementi mancanti; ovvero in un'autonoma verbalizzazione, conforme al modello previsto dall'art. 383 quarto comma del citato regolamento, purchè, quale che sia la forma usata, dotto verbale di contestazione sia idoneo a garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, configurandosi la nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione soltanto in forza dell'accertata inidoneità a tale garanzia.
Deve conseguentemente ritenersi che la mancanza dell'indicazione circa il "numero cronologico di registrazione del verbale di accertamento" non possa essere causa di nullità del verbale di contestazione e del provvedimento sanzionatorio, se, come il giudice dell'opposizione ha accertato, il verbale di contestazione riportava "tutti gli estremi di fatto della violazione contestata" ed era stata assicurata al (Soggetto 1) ogni più ampia possibilità di difesa.
Il terzo e il quarto motivo di ricorso riguardano il motivo di opposizione con il quale era stata denunciata la "mancata corrispondenza tra la violazione accertata e contestata, come dal verbale (art. 142 comma 8^: superamento non oltre i 40 Km/h del limite di velocità imposto) e quell'altra posta a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione (art. 142 comma 9^: superamento di oltre i 40 Km/h del limite suddetto e la conseguente nullità della stessa ordinanza ingiunzione.
La censura è che su tale motivo di opposizione il giudice abbia totalmente omesso di pronunciare.
La censura stessa è fondata.
L'avvenuta formulazione di tale motivo di opposizione risulta dalla parte espositiva dalla sentenza ora impugnata, e dalla stessa sentenza è dato rilevare anche la sussistenza dal denunziato vizio di omessa pronuncia.
Il ricorso va dunque accolto in relazione a tali motivi e la sentenza in parte qua cassata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo ed il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio, allo stesso tribunale di (Omissis), in persona di altro Magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 7 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2004.
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