FOCUS
Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
«SONO PROPRIETARIO DI UNA CASA IN ZTL MA NON CI RISIEDO. PERCHÉ NON POSSO ENTRARE?» PROPRIETÀ, ACCESSO E SOSTA TRA DIRITTI E LIMITI COMUNALI
Possedere un’abitazione nel centro storico significa poterla raggiungere in automobile e lasciare il veicolo nelle vicinanze senza limiti? La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione 5, n. 7813/2026, decisa l’8 ottobre e pubblicata il 28 ottobre 2026, aiuta a separare esigenze comprensibili e pretese giuridiche. La proprietà è un interesse da considerare, ma non costituisce, da sola, un’autorizzazione alla circolazione o alla sosta sulla strada pubblica.
🔎 Prima domanda: quale limitazione è stata imposta?
L’art. 3, comma 1, n. 54, del Codice della strada definisce la ZTL attraverso limitazioni dell’accesso e della circolazione riferite a orari, categorie di utenti o veicoli. Non coincide con un’area pedonale né comporta un unico regime nazionale dei permessi. Occorre leggere la disciplina locale: perimetro, giorni, orari, categorie ammesse, durata e condizioni dell’autorizzazione.
Accesso, transito e sosta richiedono verifiche distinte. Il permesso di superare un varco non rende lecita qualsiasi sosta; quello che consente di raggiungere un’autorimessa privata non attribuisce necessariamente il diritto di occupare gli stalli pubblici. Anche fermarsi per scaricare bagagli va valutato secondo le prescrizioni applicabili, senza ricavare un’esenzione generale dall’esistenza della casa.
🚗 Portoferraio: il caso non riguardava un divieto totale di accesso
I proprietari non residenti contestavano il nuovo disciplinare comunale e i successivi interventi di pedonalizzazione. La disciplina consentiva loro l’accesso e una sosta di due ore; per chi dimorava nell’isola oltre sei mesi l’anno per documentate esigenze lavorative prevedeva il trattamento dei residenti. Le restrizioni al transito su specifiche strade erano una questione ulteriore.
Gli appellanti lamentavano salite, gradini, difficoltà motorie e disparità rispetto a un’altra area: argomenti difensivi non tutti accolti dal giudice.
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Valorizza la documentazione sulla viabilità preesistente e uno studio del 2022: gli stalli gratuiti disponibili nella ZTL erano 569 a fronte di 829 nuclei familiari residenti. Considera inoltre il trasporto pubblico e le esigenze di conservazione del complesso storico. Le due ore sono un limite locale, non nazionale.
⚖️ Perché il Comune può distinguere residenti e proprietari?
L’art. 7, comma 9, del Codice della strada attribuisce ai Comuni il potere di delimitare le ZTL considerando sicurezza, salute, ordine pubblico, patrimonio ambientale e culturale e territorio. Il comma 11 consente, nelle zone previste, di riservare spazi di sosta ai veicoli privati dei residenti, gratuitamente o a pagamento. La distinzione ha dunque una base normativa, ma deve essere applicata ragionevolmente.
La residenza può esprimere un bisogno quotidiano e stabile diverso dall’uso occasionale di una seconda abitazione. Il punto non è premiare chi “possiede di più” o chi paga determinati tributi: è distribuire una risorsa stradale limitata. La titolarità dell’immobile non comporta proprietà degli stalli antistanti né un diritto generale al posto auto.
Ciò non significa che la residenza giustifichi qualsiasi differenza. Situazioni concretamente assimilabili richiedono una valutazione coerente; una deroga concessa in un’altra zona non dimostra da sola discriminazione, se cambiano disponibilità di parcheggi, conformazione e flussi. Occorre confrontare condizioni effettive, non soltanto denominazioni delle categorie.
📌 Discrezionalità non significa libertà da controlli
La sentenza richiama il consolidato orientamento che ammette limitazioni della mobilità per interessi pubblici meritevoli di tutela. Il giudice non sostituisce la propria soluzione urbanistica a quella comunale, ma verifica fatti, istruttoria, motivazione, logicità, congruità e proporzionalità. La libertà di circolazione non si traduce in un diritto incondizionato a usare l’auto su ogni strada.
Una restrizione può quindi essere contestata indicando un errore concreto: dati sul parcheggio inesatti, percorsi alternativi impraticabili, interessi rilevanti trascurati o differenze di trattamento senza giustificazione. Sostenere soltanto “sono proprietario” non affronta questi elementi. Allo stesso modo, invocare genericamente il centro storico non sostituisce la necessaria valutazione amministrativa.
🏠 Garage, dimora, assistenza e precedenti permessi
La disponibilità di un garage, la dimora prolungata, esigenze lavorative o di assistenza possono essere rilevanti per una categoria di permesso o per una richiesta specifica. Non sono deroghe nazionali automatiche desumibili da questa sentenza: occorre verificare il disciplinare e documentare le esigenze, chiedendo una risposta riferita alla situazione concreta.
Anche le difficoltà motorie richiedono un esame distinto: la disciplina speciale a tutela della disabilità non può essere confusa con il solo status di proprietario non residente. La sentenza non decide l’estensione di tali autorizzazioni e non consente di escluderle in blocco. Analogamente, un precedente permesso senza limiti non prova, da solo, un diritto perpetuo a mantenerne invariata la disciplina.
🚦 Segnaletica e controllo: il permesso va letto, non presunto
Le Linee guida MIT emanate con nota prot. 5050 del 28 giugno 2019 perseguono omogeneità e riconoscibilità della regolazione delle ZTL. Sono indicazioni amministrative e tecniche, non una legge che assegni ai proprietari un diritto di ingresso. La loro funzione va distinta da quella della disciplina comunale che individua gli autorizzati.
Nel controllo su strada servono la prescrizione vigente, il veicolo, l’orario, il titolo eventualmente posseduto e la condotta accertata. L’ingresso non autorizzato è diverso dal superamento del limite di sosta dopo un accesso consentito. L’art. 7 del Codice della strada contiene la disciplina sanzionatoria pertinente, da individuare in relazione alla specifica violazione; non basta indicare genericamente “irregolarità in ZTL”.
📝 Come tutelare concretamente la propria posizione
Prima di contestare il diniego, è utile acquisire deliberazione, ordinanze, disciplinare e atti istruttori accessibili; precisare se si chiede transito, accesso a spazio privato oppure sosta pubblica; allegare le esigenze e indicare eventuali soluzioni meno gravose. Il ricorso contro un atto amministrativo e l’opposizione a un verbale hanno oggetti e percorsi diversi.
Una richiesta di riesame non autorizza a entrare e non sospende automaticamente la disciplina né i termini per tutelarsi. Per l’operatore, la risposta dovrebbe individuare la disposizione locale e la categoria applicabile, evitando il semplice “non è residente”. Per il cittadino, la contestazione più efficace individua il difetto concreto della scelta o della sua applicazione.
Il principio operativo
La sentenza n. 7813/2026 non afferma che i proprietari non residenti debbano essere esclusi dalle ZTL. Conferma che esigenze differenti possono ricevere risposte differenti, purché sostenute da istruttoria e ragionevolezza. Avere casa nell’area è un interesse da ponderare; non è un lasciapassare illimitato. La verifica decisiva riguarda la proporzione fra l’interesse pubblico perseguito e il sacrificio concretamente imposto.
a cura di Palumbo Salvatore, Sovrintendente Scelto della Polizia Locale di Milano
Avvertenza
Il presente contributo ha finalità di informazione e approfondimento. Le valutazioni espresse sono riferibili all’autore e non impegnano l’Amministrazione di appartenenza. Per l’applicazione ai singoli casi occorre fare riferimento al testo vigente delle disposizioni e alle pertinenti indicazioni delle autorità competenti.
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