FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

PEDONI FUORI DALLE STRISCE: LA CONDOTTA IRREGOLARE NON DECIDE DA SOLA LA RESPONSABILITÀ. CASSAZIONE N. 37315/2026

 

Un investimento vicino a una discoteca, nel cuore della notte, pone due questioni diverse: il conducente avrebbe potuto evitare l’urto? La condotta dei pedoni consente di ridurre la pena perché l’evento non dipende esclusivamente dall’imputato? La sentenza della Cassazione penale, Sezione 4, n. 37315/2026, decisa all’udienza del 28 maggio 2026 e depositata il 26 ottobre 2026, distingue questi piani. Il ricorso è dichiarato inammissibile: la decisione non fissa una distanza universale dalle strisce entro cui ogni attraversamento sarebbe regolare.

 

Il caso e ciò che sosteneva la difesa

All’esito del giudizio abbreviato era stata pronunciata condanna per omissione di soccorso, omicidio stradale e lesioni stradali. In appello era stato dichiarato non doversi procedere per i due capi di lesioni, per mancanza di querela, e la pena era stata rideterminata in due anni e dieci mesi di reclusione. La difesa contestava soprattutto la ricostruzione della dinamica e il mancato riconoscimento della causalità non esclusiva.

Secondo il ricorrente, consulenti e perito collocavano l’attraversamento tra quindici e venticinque metri prima delle strisce. Venivano inoltre richiamati la segnaletica orizzontale sbiadita, l’assenza di quella verticale e il successivo investimento di una ragazza da parte di un’altra automobile. Questi sono argomenti difensivi riportati nella sentenza: non possono essere presentati come fatti tutti definitivamente accolti dalla Corte.

La ricostruzione ritenuta dai giudici di merito era diversa: i testimoni oculari indicavano un attraversamento sulle strisce o comunque a poca distanza. La Cassazione ha giudicato le censure dirette a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio. È essenziale tenere distinta questa ragione processuale dall’affermazione di un principio astratto sulla responsabilità di ogni pedone.

 

La velocità che avrebbe consentito di evitare l’urto

Il passaggio decisivo riguarda il campo di avvistamento. Secondo la motivazione di appello richiamata dalla Corte, i pedoni potevano essere avvistati a dieci-quindici metri; un’andatura di circa diciotto-venticinque chilometri orari avrebbe consentito l’arresto. La velocità ricostruita era invece di almeno cinquanta chilometri orari, con uno spazio necessario per fermarsi di circa quaranta metri.

Sono valori riferiti a quella ricostruzione, non soglie generalizzabili. Il punto è il rapporto tra spazio disponibile e condotta doverosa: la presenza di una discoteca vicinissima, il luogo e la notte di Halloween rendevano prevedibile il passaggio di persone. L’obbligo di adeguamento della velocità viene ricondotto all’art. 141, comma 2, del Codice della strada.

Il giudizio controfattuale consiste qui nel verificare che cosa sarebbe accaduto mantenendo l’andatura richiesta dalle circostanze. I giudici hanno ritenuto che quella condotta avrebbe evitato l’evento. La decisione valorizza quindi l’evitabilità concreta, non la sola gravità delle conseguenze né un generico richiamo alla prudenza.

 

Regola del pedone, causalità e attenuante

Il ricorrente invocava l’art. 190 del Codice della strada per sostenere la rilevanza dell’attraversamento fuori dalle strisce. Ma individuare una possibile violazione e dimostrare il suo contributo causale sono passaggi diversi. Nel caso esaminato, inoltre, proprio la collocazione dell’attraversamento era oggetto di una ricostruzione difensiva non accolta.

L’attenuante dell’art. 589-bis, settimo comma, del codice penale riguarda l’evento che non sia esclusiva conseguenza dell’azione o omissione del colpevole. La sentenza richiama precedenti che distinguono i fattori esterni estranei al rischio affidato al conducente da quelli che egli deve governare attraverso specifiche regole di condotta.

La Corte applica tale distinzione al caso concreto: il passaggio dei pedoni in quel contesto non costituiva un fattore eccezionale e imprevedibile. Ne esclude pertanto la rilevanza ai fini dell’attenuante richiesta. Non ne deriva che ogni condotta del pedone sia sempre irrilevante: occorre individuare il fattore concorrente e spiegare perché rimanga estraneo al rischio che il conducente era tenuto a controllare.

 

La doppia conforme e i limiti del ricorso

La Corte considera congiuntamente le motivazioni dei due gradi di merito, nella parte in cui esprimono valutazioni omogenee: è il significato della doppia conforme. Il ricorso deve confrontarsi puntualmente con quelle ragioni. Riproporre la propria dinamica senza affrontare gli argomenti decisivi espone la censura all’inammissibilità.

La pronuncia non esclude in assoluto il controllo sul travisamento della prova. Ne ricorda le condizioni nei casi di duplice condanna, tra cui il medesimo errore macroscopico di entrambi i giudici. La mera preferenza per una lettura alternativa delle testimonianze non equivale, però, alla dimostrazione di quel vizio.

 

Indicazioni operative e valutazione dell’autore

Per chi rileva il sinistro, il valore operativo della decisione sta nella necessità di documentare il punto di attraversamento, la visuale disponibile e gli elementi dai quali ricostruire la velocità. La distanza dalle strisce è un dato importante; per valutarne il significato causale servono anche traiettorie, tempi, ostacoli alla visuale e condizioni del luogo.

A giudizio dell’autore, l’attenzione all’evitabilità rende più rigorosa l’analisi delle responsabilità. La criticità consiste nel rischio di usare la prevedibilità come formula generica: occorre ancorarla a circostanze verificabili e motivare quale condotta alternativa avrebbe evitato l’urto. Analogamente, la presenza di un secondo investimento richiede una ricostruzione della sequenza e del contributo dei mezzi, senza conclusioni automatiche.

 

Principio operativo e conclusioni

Il principio operativo è tenere separati regola violata, efficacia causale e presupposti dell’attenuante. La sentenza non assolve in via generale il pedone che attraversa fuori dalle strisce e non attribuisce al conducente una responsabilità oggettiva. Conferma, nei limiti del controllo di legittimità, una valutazione fondata sulla prevedibilità del rischio e sull’arresto possibile mantenendo la velocità adeguata.

 

 

a cura di Palumbo Salvatore, Sovrintendente Scelto della Polizia Locale di Milano

 

Avvertenza
Il presente contributo ha finalità di informazione e approfondimento. Le valutazioni espresse sono riferibili all’autore e non impegnano l’Amministrazione di appartenenza. Per l’applicazione ai singoli casi occorre fare riferimento al testo vigente delle disposizioni e alle pertinenti indicazioni delle autorità competenti.

 

Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, compresi gli aggiornamenti alle schede dell'Area Falsi Documentali, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale