FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

DECRETO SICUREZZA: LE IMPRECISIONI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 39481/2026 ED I PUNTI DA CHIARIRE

Violenza organizzata, arresto differito, minori e misure di prevenzione: il confronto con il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

 

Una circolare può aiutare gli operatori a orientarsi tra disposizioni nuove e complesse. Quando ne riassume il contenuto, tuttavia, il confronto con la norma resta essenziale: una parola omessa o una tabella troppo sintetica possono incidere sulla comprensione dei presupposti di un intervento.

La circolare del Ministero dell’Interno, protocollo n. 0039481 del 23 ottobre 2026, offre una prima ricostruzione del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190. Il presente contributo ne esamina alcuni passaggi alla luce del testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto è entrato in vigore il 23 ottobre 2026 ed è soggetto all’iter di conversione: eventuali modifiche parlamentari dovranno essere considerate separatamente.

 

🔎 Un errore di numerazione che nasconde una disposizione

La circolare indica nove articoli e attribuisce all’articolo 9 l’entrata in vigore. Il decreto pubblicato ne contiene invece dieci: l’articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria; l’articolo 10 disciplina l’entrata in vigore.

La distinzione non riguarda soltanto il numero da citare. La clausola finanziaria prevede, ferme le disposizioni per Milano, che le amministrazioni interessate provvedano con le risorse disponibili. Per chi organizza controlli, istruttorie e interventi di sostegno, conoscere questa previsione permette di porsi una domanda concreta: le risorse esistenti sono sufficienti per le nuove attività? La risposta dipende dall’organizzazione effettiva e non può essere ricavata automaticamente dal decreto.

 

⚖️ Violenza organizzata: i requisiti devono coesistere

La circolare individua correttamente, per la fattispecie base del nuovo art. 420-bis del codice penale, il contesto della manifestazione, il gruppo di almeno cinque persone organizzato anche occasionalmente, le condotte indicate e i due risultati richiesti.

Il pericolo concreto per l’incolumità delle persone e il danno alle cose devono entrambi ricorrere. La sola presenza nel gruppo, un danno isolato o un generico clima di tensione non sostituiscono l’accertamento degli elementi della fattispecie. Occorre inoltre verificare la condotta della persona e la clausola che fa salvo il fatto costituente un reato più grave.

La tabella ministeriale è utile per una prima lettura, ma sintetizza gli oggetti con formule ampie, tra cui il riferimento ai gas fumogeni o urticanti. Il decreto descrive specificamente anche strumenti capaci di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti. La tabella non sostituisce l’elenco e le condotte stabiliti dalla legge: per qualificare il fatto occorre verificare l’oggetto, il suo utilizzo o lancio e i risultati previsti.

 

Aggravanti: «travisati» e «diretto contro»

Il secondo comma del art. 420-bis del codice penale contempla soggetti travisati o comunque operanti con modalità idonee a rendere difficoltosa l’identificazione. La circolare richiama il travisamento: una lettura limitata a questa sola parola potrebbe trascurare l’ulteriore ipotesi espressa dal decreto.

Per infrastrutture e beni protetti, la norma considera il lancio o l’utilizzo di oggetti atti a offendere diretto contro i beni indicati; la circolare parla invece di oggetti che li «colpiscono». La diversa formulazione merita attenzione nell’accertamento: l’effettivo impatto è un elemento da documentare quando avviene, ma non va aggiunto automaticamente come requisito ad una previsione che usa parole diverse.

Il nuovo art. 635.1 del codice penale riguarda invece determinate condotte di danneggiamento commesse da un gruppo organizzato, anche occasionalmente, di almeno cinque persone. Il suo testo non richiede, come elemento generale, che il fatto avvenga durante una manifestazione: i presupposti delle singole condotte richiamate devono essere esaminati separatamente.

 

Dalla rete alla piazza: organizzazione e istigazione

Il terzo comma del art. 420-bis del codice penale prevede un’autonoma fattispecie per chi organizza o promuove la formazione del gruppo oppure incita o istiga alle condotte del primo comma, anche mediante strumenti informatici o telematici. La circolare cita, come esempi, reti sociali, chat e intelligenza artificiale.

È una scelta che richiama il precedente FOCUS Dalla piazza alla rete, dedicato al confine tra organizzazione della violenza e libertà costituzionali. Il mezzo digitale non costituisce, da solo, la condotta incriminata: occorre accertare il contenuto, il ruolo della persona e il collegamento con le attività previste dalla norma. Non ogni partecipazione a una chat o manifestazione di dissenso equivale a organizzare o istigare violenza.

Restano da approfondire il momento di consumazione e il rapporto tra l’azione dell’organizzatore e quella del gruppo. Sono questioni interpretative: la soluzione non può essere dedotta dalla sola pena prevista né da una formula riassuntiva.

 

Arresto differito: il richiamo al reato non basta

La circolare interpreta l’inserimento dei nuovi riferimenti nell’art. 382-bis c.p.p. come esteso alle ipotesi dell’intero articolo sulla violenza organizzata, inclusa quella dell’organizzatore o istigatore. È una lettura ministeriale dell’ambito della disposizione, distinta dalla verifica necessaria per procedere nel singolo caso.

L’operatore deve controllare i presupposti processuali applicabili, la documentazione, l’identificazione e il termine previsto. In particolare, il limite delle quarantotto ore decorre dal fatto, secondo la disposizione richiamata, non dall’acquisizione delle immagini. Il materiale deve consentire l’accertamento richiesto dalla legge: la disponibilità di un filmato non equivale, automaticamente, all’identificazione inequivoca dell’autore e della sua condotta.

La tabella comparativa ministeriale è preziosa perché ricorda che esistono discipline diverse. Il suo limite è che la vicinanza grafica delle ipotesi potrebbe far apparire intercambiabili condizioni e procedure: prima si individua la disposizione pertinente, poi si verificano i suoi requisiti.

 

Minori e responsabilità: tre accertamenti distinti

Il decreto introduce nel art. 98 del codice penale una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere per chi ha compiuto quattordici anni e non ancora diciotto. La circolare ricorda la prova contraria; il decreto consente inoltre al pubblico ministero e al giudice di acquisire elementi per il giudizio sull’imputabilità.

Capacità, accertamento del fatto e responsabilità personale sono questioni diverse. La presunzione non prova che il minore abbia commesso il fatto. Sul piano pratico resta decisiva la qualità degli accertamenti e la possibilità di rappresentare le condizioni individuali; la risposta al fenomeno non si esaurisce nella formula normativa.

Per le conseguenze economiche, la circolare usa spesso «genitore», mentre il decreto individua l’esercente la responsabilità genitoriale. Le due espressioni possono coincidere, ma per individuare il destinatario del procedimento occorre verificare la posizione concreta, senza attribuire automaticamente la sanzione a una persona per il solo rapporto familiare. Il decreto prevede la possibilità di provare di non aver potuto impedire il fatto.

 

Danni pubblici e privati: percorsi differenti

La disciplina consente al Prefetto, nei casi previsti, di ordinare il pagamento per danni a beni dello Stato, delle Regioni o degli enti locali. Il decreto prevede una specifica opposizione all’ingiunzione risarcitoria entro quaranta giorni dalla notifica, secondo le condizioni indicate.

Per il danno subito da un privato, il percorso delineato dal decreto passa invece attraverso il ricorso al giudice per decreto ingiuntivo, utilizzando l’ordinanza, gli atti e la consulenza di parte indicati dalla norma. La circolare richiama entrambi gli strumenti; una distinzione più evidente aiuta a evitare che il lettore attribuisca al Prefetto la liquidazione diretta del danno privato. Restano importanti la documentazione del danno e la possibilità di contestare le pretese nelle sedi previste.

 

Prevenzione: valutazione concreta e garanzie

La nota ministeriale sull’avviso orale con divieto di radunarsi sottolinea l’assenza di automatismi e richiama una valutazione attuale e concreta della pericolosità. È un’indicazione utile, da distinguere dalla formulazione del decreto: una misura di prevenzione richiede un esame motivato della situazione individuale, non una decisione fondata soltanto sull’appartenenza apparente a un gruppo.

Per il trattenimento preventivo, la circolare richiama il limite delle dodici ore e le comunicazioni previste. Nel riepilogo dei precedenti o delle segnalazioni non menziona però espressamente i reati degli artt. 4 e 4-bis della legge n. 110/1975, che il decreto include. L’omissione nella sintesi non li cancella dalla norma; allo stesso tempo, un precedente non sostituisce le circostanze concrete e il fondato motivo richiesti dalla disposizione.

 

📌 Principio operativo e conclusioni

La circolare svolge una funzione di primo orientamento e offre schemi utili. Il confronto evidenzia però imprecisioni nella numerazione, sintesi da completare e questioni interpretative ancora aperte. Per scegliere un’ipotesi di reato o una misura occorre sempre leggere il testo applicabile, accertare i singoli presupposti e documentare i fatti.

La chiarezza tutela sia l’efficacia dell’intervento sia le persone coinvolte. Una tabella può rendere immediata la consultazione; la sua utilità aumenta quando rinvia alla norma e quando le semplificazioni non diventano automatismi. L’evoluzione parlamentare e le successive interpretazioni dovranno essere seguite prima di consolidare conclusioni operative.

 

 

a cura di Palumbo Salvatore, Sovrintendente Scelto della Polizia Locale di Milano

 

Avvertenza
Il presente contributo ha finalità di informazione e approfondimento. Le valutazioni espresse sono riferibili all’autore e non impegnano l’Amministrazione di appartenenza. Per l’applicazione ai singoli casi occorre fare riferimento al testo vigente delle disposizioni e alle pertinenti indicazioni delle autorità competenti.

 

Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori


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