FOCUS
Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate
DALLA PIAZZA ALLA RETE: QUANDO I SOCIAL DIVENTANO STRUMENTI DI ORGANIZZAZIONE DELLE VIOLENZE
Il nuovo decreto sicurezza, le responsabilità di chi coordina gruppi violenti attraverso strumenti telematici e il confine tra prevenzione dei reati e libertà costituzionali
22 ottobre 2026
NOTA SULLO STATO DEL PROVVEDIMENTO
Il presente contributo esamina, alla data del 22 ottobre 2026, i contenuti annunciati dal Governo in relazione al decreto-legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri il 20 ottobre 2026. In assenza della verifica del testo definitivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, i riferimenti alle nuove fattispecie penali devono essere considerati anticipazioni normative, non disposizioni già accertate come vigenti. Restano distintamente esaminate le norme del codice penale già esistenti.
1. Premessa – Un'osservazione che merita di essere approfondita
Questo approfondimento prende spunto dall'accurata e puntuale osservazione formulata dal Dott. Brambilla a seguito della pubblicazione del FOCUS dedicato al nuovo decreto sicurezza del 20 ottobre 2026.
Commentando il passaggio relativo alla possibile aggregazione di gruppi violenti mediante piattaforme digitali, il Dott. Brambilla ha richiamato l'opportunità di sviluppare una riflessione de iure condendo sull'impiego di social network e sistemi di comunicazione informatica per organizzare la commissione di reati in luoghi pubblici, richiamando espressamente, a titolo esemplificativo, le devastazioni e i saccheggi.
L'osservazione suggerisce un interrogativo di particolare attualità: la legislazione penale dispone già di strumenti sufficienti per individuare la responsabilità di chi organizza, anche a distanza, una violenza collettiva, oppure occorre una disciplina specifica?
La questione assume rilievo non soltanto sul piano teorico, ma anche sotto il profilo investigativo e operativo. La possibilità di programmare e coordinare condotte illecite attraverso canali di comunicazione digitale può rendere meno immediatamente riconoscibile la struttura organizzativa di un gruppo e più complessa l'individuazione del contributo fornito dai singoli partecipanti.
Come opportunamente osservato dal Dott. Brambilla, le analisi preliminari possono aiutare a comprendere meglio i provvedimenti normativi successivi. Proprio questa considerazione costituisce il punto di partenza del presente lavoro.
2. La trasformazione dell'organizzazione delle violenze collettive
La tradizionale rappresentazione delle violenze commesse durante una manifestazione pubblica tende a concentrarsi sulle condotte immediatamente visibili: aggressioni, lancio di oggetti, danneggiamenti, devastazioni e saccheggi.
Tuttavia, la commissione materiale di tali fatti potrebbe essere preceduta da attività preparatorie svolte in ambienti digitali: formazione di gruppi di contatto, diffusione di indicazioni operative, condivisione di luoghi e orari oppure coordinamento delle iniziative.
Si tratta di possibilità che devono essere valutate caso per caso. Non può infatti presumersi che ogni episodio di violenza collettiva sia stato programmato attraverso piattaforme telematiche, né che la contemporaneità di più condotte illecite dimostri, di per sé, l'esistenza di un'organizzazione centralizzata.
Per accertare una responsabilità penale occorrono riscontri concreti, individualizzati e acquisiti secondo le regole del procedimento penale.
La questione centrale diventa, pertanto, distinguere tra chi partecipa legittimamente a una manifestazione, chi commette materialmente una violenza e chi fornisce un contributo penalmente rilevante alla sua organizzazione.
3. L'ordinamento vigente: un vuoto normativo soltanto apparente?
L'esigenza prospettata dal Dott. Brambilla non si colloca in un settore totalmente estraneo alla legislazione penale.
Già prima dell'intervento governativo del 20 ottobre 2026, diverse disposizioni consentivano, ricorrendone i rispettivi presupposti, di attribuire rilevanza a condotte di istigazione, organizzazione o collaborazione nella commissione di reati, anche quando realizzate attraverso strumenti digitali.
3.1. Il concorso di persone nel reato
L'art. 110 del codice penale disciplina il concorso di persone nel medesimo reato.
La disposizione non richiede, in via generale, che tutti i concorrenti compiano materialmente la stessa azione o siano fisicamente presenti nel luogo di consumazione del fatto.
Un contributo organizzativo, materiale o morale può assumere rilevanza concorsuale quando siano accertati gli elementi richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza, compresi il collegamento con il fatto criminoso e la necessaria componente soggettiva.
Ne deriva che l'eventuale impiego di una piattaforma telematica non impedisce, di per sé, l'applicazione delle regole ordinarie sul concorso di persone.
Non è però sufficiente dimostrare che un soggetto appartenga a un gruppo digitale frequentato dagli autori materiali del reato. Occorre individuare il suo effettivo contributo alla condotta criminosa.
3.2. L'istigazione a delinquere
L'art. 414 del codice penale disciplina l'istigazione a delinquere e contempla già una previsione relativa all'impiego di strumenti informatici o telematici.
Questo dato è particolarmente significativo: il legislatore aveva già riconosciuto che la comunicazione digitale può assumere rilievo nella diffusione di condotte istigatorie penalmente rilevanti.
La disposizione, tuttavia, non trasforma qualsiasi messaggio provocatorio, polemico o politicamente radicale in un reato. Devono essere verificati il contenuto effettivo della comunicazione e tutti i requisiti della fattispecie.
La libertà di manifestazione del pensiero non coincide con un diritto a istigare alla commissione di delitti; allo stesso tempo, la critica alle istituzioni e la manifestazione del dissenso non possono essere automaticamente equiparate a un'istigazione penalmente rilevante.
3.3. Danneggiamento, devastazione e saccheggio
L'art. 635 del codice penale disciplina il danneggiamento e contempla, tra le altre, specifiche condotte commesse in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
L'art. 419 del codice penale riguarda invece la devastazione e il saccheggio, fattispecie distinta dal semplice danneggiamento, caratterizzata da requisiti e offensività propri.
In relazione a tali delitti, le comunicazioni telematiche possono assumere importanza per ricostruire eventuali accordi, attività preparatorie e contributi concorsuali.
Ancora una volta, però, deve essere dimostrata la relazione tra la condotta attribuita al singolo soggetto e gli elementi costitutivi dello specifico reato.
4. Il nuovo decreto sicurezza: l'organizzazione dei gruppi violenti anche attraverso strumenti telematici
Il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 193, relativo alla seduta del 20 ottobre 2026, riferisce l'introduzione di misure specifiche per contrastare le violenze organizzate durante le manifestazioni pubbliche.
Tra gli aspetti annunciati assume particolare rilievo il trattamento più severo previsto per chi organizza o promuove gruppi destinati a compiere violenze, anche mediante strumenti informatici o telematici.
Nel corso della conferenza stampa governativa, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha illustrato una fattispecie autonoma punita, secondo quanto annunciato, con la reclusione da quattro a dodici anni.
È proprio questo il punto di contatto con la riflessione del Dott. Brambilla: l'attenzione del legislatore sembra spostarsi dalla sola violenza materialmente commessa durante la manifestazione anche alla condotta di chi promuove o organizza il gruppo destinato a realizzarla.
Il riferimento ai mezzi informatici e telematici indica che la presenza fisica dell'organizzatore nel luogo degli scontri non costituisce necessariamente l'elemento centrale dell'ipotesi normativa annunciata.
Non sarebbe tuttavia corretto ritenere che l'impiego di social network rappresenti, di per sé, un comportamento incriminato.
Occorrerà verificare nel testo ufficiale quale sia l'esatta condotta tipica, quali requisiti soggettivi siano richiesti, come venga identificata la finalità violenta del gruppo e quale rapporto sussista con i reati eventualmente commessi dai partecipanti.
5. Reato informatico o reato realizzato mediante strumenti informatici?
Dal punto di vista tecnico-giuridico è necessario introdurre una distinzione.
Non ogni illecito nel quale venga utilizzato uno smartphone, un social network o un servizio di messaggistica costituisce propriamente un reato informatico.
Nei reati informatici in senso stretto, l'aggressione può riguardare direttamente sistemi, dati o programmi informatici oppure altri beni tutelati attraverso specifiche fattispecie.
Nell'ipotesi considerata, invece, il mezzo digitale potrebbe rappresentare lo strumento utilizzato per organizzare un'offesa destinata a realizzarsi nel mondo fisico: aggressioni, danneggiamenti, devastazioni o altri delitti.
È quindi più preciso parlare di organizzazione di condotte violente mediante strumenti informatici o telematici.
La distinzione è importante anche sul piano legislativo: occorre stabilire se l'impiego di tali strumenti costituisca una semplice modalità della condotta, un elemento di una fattispecie autonoma oppure una circostanza aggravante.
La scelta non è indifferente, perché incide sui requisiti di accertamento, sulla struttura del reato e sui rapporti con le altre disposizioni penali.
6. Il confine decisivo: manifestazione legittima, comunicazione digitale e finalità violenta
La Costituzione tutela il diritto di riunione attraverso l'art. 17 e la libertà di manifestazione del pensiero attraverso l'art. 21.
Queste garanzie assumono particolare importanza quando una norma penale riguarda comunicazioni e iniziative che possono collocarsi nell'ambito della mobilitazione sociale e politica.
Per comprendere il problema si possono considerare tre ipotesi, tra loro nettamente differenti.
Prima ipotesi – Promozione di una manifestazione pacifica. Un cittadino pubblica un messaggio per invitare altre persone a partecipare a un corteo di protesta. La sola utilizzazione dei social network per promuovere un'iniziativa legittima non integra, evidentemente, un'organizzazione criminale.
Seconda ipotesi – Espressioni polemiche o generiche di protesta. Un soggetto diffonde messaggi particolarmente accesi nei confronti di una scelta istituzionale. La rilevanza penale non può essere desunta dal semplice tono della comunicazione: occorre valutare il suo contenuto concreto alla luce delle norme applicabili.
Terza ipotesi – Organizzazione consapevole di condotte violente. Attraverso comunicazioni telematiche, un soggetto contribuisce a formare e coordinare un gruppo con lo scopo di commettere specifiche violenze. In tale situazione possono assumere rilievo le fattispecie già esistenti e, qualora ne ricorrano gli elementi, la nuova disposizione annunciata dal Governo.
Il problema non riguarda, quindi, il mezzo di comunicazione in sé, ma il significato penalmente rilevante della condotta realizzata attraverso quel mezzo.
7. I principali interrogativi interpretativi della nuova fattispecie
L'annunciata incriminazione solleva alcune questioni che potranno trovare una risposta attendibile soltanto attraverso l'esame del testo ufficiale e, successivamente, della sua applicazione giurisprudenziale.
7.1. Quando può dirsi costituito un gruppo?
Occorrerà stabilire quali elementi siano sufficienti a individuare una formazione organizzata e come distinguere un gruppo penalmente rilevante da un insieme occasionale di persone che comunicano attraverso la medesima piattaforma.
7.2. Quale grado di consapevolezza è richiesto all'organizzatore?
Sarà essenziale verificare se e in quale misura debba essere provata la conoscenza della finalità violenta e quali ulteriori elementi soggettivi siano richiesti dalla disposizione.
7.3. È necessaria la successiva realizzazione delle violenze?
Una questione decisiva riguarda il momento consumativo della nuova fattispecie e l'eventuale autonomia della condotta organizzativa rispetto ai delitti materialmente commessi durante la manifestazione.
7.4. Quali rapporti con il concorso di persone e l'istigazione a delinquere?
La nuova incriminazione dovrà essere coordinata con le disposizioni già vigenti, evitando interpretazioni che producano sovrapposizioni sanzionatorie in contrasto con i principi applicabili al concorso di reati.
7.5. Come distinguere gli organizzatori delle violenze dai promotori della manifestazione?
La promozione di una manifestazione legittima non comporta, di per sé, responsabilità per i reati eventualmente commessi da soggetti che vi prendono parte. Ogni eventuale responsabilità dovrà essere fondata su specifiche condotte e sui relativi elementi costitutivi.
8. Le conseguenze investigative: dalla ricostruzione degli scontri all'accertamento delle condotte preparatorie
Dal punto di vista dell'attività di polizia giudiziaria, il possibile impiego di strumenti digitali nell'organizzazione delle violenze introduce difficoltà peculiari.
Le indagini potrebbero richiedere di ricostruire i rapporti fra comunicazioni precedenti all'evento, condotte dei partecipanti e attività di soggetti che non erano materialmente presenti sul luogo degli scontri.
Assumerebbero rilievo, nei limiti consentiti dalla legge, l'identificazione degli effettivi autori delle comunicazioni, l'acquisizione e la conservazione degli elementi digitali, la ricostruzione della sequenza temporale dei fatti e la verifica di eventuali contributi organizzativi individuali.
È indispensabile, tuttavia, mantenere distinti tre piani:
a) La fonte di prova. Un messaggio, un contenuto pubblicato online o una comunicazione digitale possono costituire elementi da valutare nell'ambito delle indagini, purché acquisiti secondo le disposizioni applicabili.
b) Il fatto penalmente rilevante. L'esistenza della comunicazione non dimostra automaticamente che sia stato commesso un reato. Occorre ricondurla a una condotta tipica prevista dalla legge.
c) La responsabilità individuale. Anche quando risulti accertata un'organizzazione violenta, la posizione di ciascun soggetto deve essere valutata autonomamente, senza attribuire responsabilità per semplice appartenenza a un gruppo digitale.
Il rafforzamento degli strumenti di contrasto può dunque risultare efficace soltanto se accompagnato da attività investigative rigorose, rispettose delle garanzie processuali e capaci di distinguere le effettive responsabilità.
9. Le ragioni favorevoli e le possibili criticità dell'intervento legislativo
Gli elementi favorevoli. Una fattispecie specificamente diretta a contrastare l'organizzazione di gruppi violenti potrebbe consentire di affrontare condotte preparatorie e organizzative che, per caratteristiche e modalità di esecuzione, non sempre risultano agevolmente riconducibili alle ipotesi tradizionali. Il riferimento espresso agli strumenti telematici riconosce inoltre il possibile ruolo delle comunicazioni digitali nella formazione e nel coordinamento dei gruppi.
Le criticità. Il rafforzamento della tutela penale deve confrontarsi con l'esigenza di formulazioni sufficientemente determinate. Espressioni eccessivamente ampie relative alla promozione di gruppi o alla finalità violenta potrebbero generare incertezze interpretative, soprattutto quando le condotte considerate siano costituite da comunicazioni e manifestazioni del pensiero.
Un ulteriore profilo riguarda la proporzionalità della risposta sanzionatoria, da valutare attraverso il confronto con le fattispecie già esistenti e con le differenti gravità delle condotte.
Resta poi il problema dell'efficacia concreta: una nuova incriminazione non elimina automaticamente le difficoltà tecniche e probatorie connesse all'identificazione degli autori delle comunicazioni e all'accertamento delle responsabilità individuali.
La qualità dell'intervento legislativo dipenderà quindi non soltanto dalla severità delle pene, ma anche dalla precisione della disciplina e dalla sua effettiva applicabilità.
10. Conclusioni – Dall'intuizione del problema alla verifica della risposta normativa
La riflessione proposta dal Dott. Brambilla consente di approfondire un aspetto significativo del nuovo decreto sicurezza: il possibile passaggio da una risposta penale concentrata sulle violenze materialmente commesse durante le manifestazioni a una disciplina che attribuisce specifico rilievo anche all'organizzazione dei gruppi destinati a realizzarle.
Non si può affermare che l'impiego degli strumenti informatici per favorire la commissione di reati sia stato finora ignorato dal legislatore. Le disposizioni sul concorso di persone, sull'istigazione a delinquere e sui singoli delitti già consentono, ricorrendone i presupposti, di attribuire rilevanza a contributi forniti attraverso comunicazioni digitali.
La novità annunciata consiste piuttosto nell'intenzione di disciplinare espressamente, con una fattispecie autonoma, l'organizzazione o promozione di gruppi destinati a compiere violenze durante manifestazioni pubbliche, anche mediante strumenti informatici o telematici.
Il punto decisivo sarà verificare se il nuovo testo riesca a distinguere con sufficiente chiarezza l'organizzazione criminale dall'esercizio delle libertà costituzionali e a individuare requisiti di responsabilità personale rigorosi.
La tecnologia può modificare le modalità attraverso le quali un reato viene preparato o organizzato, ma non può attenuare il principio secondo cui la responsabilità penale deve essere personale e fondata su fatti concretamente accertati.
In questa prospettiva, l'osservazione del Dott. Brambilla dimostra l'utilità delle analisi preliminari: individuare per tempo gli interrogativi aiuta a comprendere non soltanto le ragioni di una scelta legislativa, ma anche i problemi che la sua applicazione potrebbe porre.
Riferimenti per l'approfondimento
1. Presidenza del Consiglio dei ministri, Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 193, relativo alla seduta del 20 ottobre 2026: consultazione del comunicato ufficiale.
2. FOCUS del 21 ottobre 2026 – Decreto sicurezza 2026: dai cortei alle violenze di piazza, Circolazione-Stradale.it.
3. Codice penale: artt. 110, 414, 419 e 635.
a cura di Palumbo Salvatore, Sovrintendente Scelto della Polizia Locale di Milano
Avvertenza
Il presente contributo ha finalità di informazione e approfondimento. Le valutazioni espresse sono riferibili all’autore e non impegnano l’Amministrazione di appartenenza. Per l’applicazione ai singoli casi occorre fare riferimento al testo vigente delle disposizioni e alle pertinenti indicazioni delle autorità competenti.