Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell’Interno protocollo numero 39481 del 23 ottobre 2026
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
Ufficio I – Legislazione, atti normativi e affari parlamentari
Prot.: 0039481 del 23/10/2026
OGGETTO: Decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile”.
(Indirizzi omessi)
Si rappresenta che nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre 2026 è stato pubblicato il decreto-legge in oggetto, n. 190 del 2026.
Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri prende le mosse da recenti, gravissimi episodi di devastazione e di violenza nelle pubbliche manifestazioni e in luoghi “sensibili” del contesto urbano, che hanno evidenziato l’esigenza e l’urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto delle condotte illecite, nonché di assicurare un'efficace tutela dei cittadini, degli operatori di polizia e delle attività economiche, salvaguardando al tempo stesso il libero e pacifico esercizio del diritto di manifestare.
In tale scenario, il provvedimento introduce un insieme coordinato di misure di carattere penale, processuale, preventivo e operativo, finalizzate a contrastare i fenomeni di violenza collettiva, rafforzare la capacità di intervento delle Autorità di pubblica sicurezza e assicurare un'adeguata risposta dell'Amministrazione della giustizia. Lo stesso provvedimento, in quest’ottica, imprime anche un’accelerazione all’entrata in vigore di norme già oggetto di disegni di legge d’iniziativa governativa.
Sono inoltre previsti strumenti organizzativi per la gestione di situazioni caratterizzate da un elevato numero di arresti e il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio nella città di Milano.
Il provvedimento si compone provvisoriamente – in attesa dell’avvio dell’iter parlamentare di conversione in legge - di 9 articoli, con numerose disposizioni di diretto interesse per questa Amministrazione, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo.
Dal punto di vista strutturale, anche se il provvedimento non è suddiviso in Titoli o Capi, possono individuarsi quattro direttrici d’intervento, che convergono verso il comune obiettivo di elevare il livello di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza, con particolare riguardo a quelle di “piazza”, urbana e minorile, che si manifestano sempre più in forma “organizzata”, anche “da remoto” e in modo estemporaneo od occasionale, sfruttando le enormi potenzialità concesse dalle nuove tecnologie digitali, ivi compresa l’intelligenza artificiale.
A tali direttrici corrispondono i - quattro - paragrafi in cui è articolata la presente nota informativa, ordinati nella medesima sequenza delle norme del d.l. n. 190/2026.
1. Disposizioni penali e processuali penali
Gli articoli da 1 a 4 intervengono sul codice penale, sul codice di procedura penale, sulla disciplina del processo penale minorile e sull'ordinamento giudiziario.
L’articolo 1 modifica il codice penale, intervenendo sull’imputabilità dei minorenni, sulla repressione della violenza nelle manifestazioni e sulla tutela degli operatori di polizia.
Il comma 1 integra l’articolo 98 del codice penale introducendo, per i minori che abbiano compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto, una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere. Tale capacità si considera sussistente fino a prova contraria, mentre la disciplina previgente ne richiedeva l’accertamento nel caso concreto1.
I commi 2 e 3 introducono delle circostanze aggravanti, rispettivamente, per i delitti di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.), e di attentato a impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.), se commessi durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, con aumento della pena da un terzo alla metà.
Giova precisare, al riguardo, che il delitto di devastazione e saccheggio già prevede, a normativa vigente (secondo comma dell’art. 419 del c.p.), un aumento di pena se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: la nuova aggravante, tuttavia, si caratterizza in quanto l’incremento da un terzo alla metà è collegato a devastazioni e saccheggi compiuti nel corso di pubbliche manifestazioni e su beni ubicati in luoghi di vendita (come i negozi) o di deposito.
Il comma 4 introduce il nuovo delitto di “violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche”, disciplinato dall’art. 420-bis del codice penale e costituente uno dei punti qualificanti del provvedimento in esame.
Prima di procedere all’esposizione della fattispecie incriminatrice di nuovo conio, merita anteporre che l’ordinamento vigente già conosce numerose fattispecie di reato, sia autonome che circostanziali, dedicate a condotte illecite realizzate durante pubbliche manifestazioni ovvero in altre “occasioni pubbliche”2.
Tra queste, viene altresì in rilievo, per l’analisi del nuovo delitto, la legge n. 152 del 1975 (cd. “legge Reale”), che già da tempo prevede, agli artt. 53 e 5-bis4, dei reati appositamente configurati per le pubbliche manifestazioni.
Si tratta, come noto, della contravvenzione per il “travisamento” in ordine pubblico (art. 5) e del delitto di “lancio od utilizzo illegittimi”, in modo concretamente pericoloso per l’incolumità personale o l’integrità delle cose, di bastoni, mazze o altri oggetti contundenti o comunque atti ad offendere, bombe carta, petardi, razzi, gas urticanti etc., nel corso di pubbliche manifestazioni (art. 5-bis).
Questi due reati della “legge Reale” (nonché quelli vigenti del codice penale e della legislazione complementare, come quelli richiamati in nota)5 non vengono incisi dalla novella in argomento e restano dunque contestabili in presenza dei relativi presupposti, ma i loro elementi costitutivi vengono enucleati e valorizzati, in parte come componente essenziale e in parte come circostanza aggravante, dal “nuovo” art. 420-bis, che vi aggiunge il tassello, decisivo per differenziare le diverse fattispecie, della partecipazione a un gruppo “organizzato” – anche in modo spontaneo, subitaneo od occasionale - di almeno 5 persone.
In questa costruzione normativa, il fatto commesso in un gruppo – pure episodicamente - “organizzato”, si colloca in un segmento mediano tra il fatto compiuto dal singolo, isolatamente o anche in concorso con altri, e la fattispecie associativa, con una previsione anche di “chiusura” del sistema, che reca la clausola di riserva (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”, ad esempio la devastazione e il saccheggio) e che può rilevare anche nei casi in cui non risulti agevole la contestazione di reati quali la violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale.
La ratio dell’intervento è quella di ampliare la risposta penale contro le condotte veementi di gruppo commesse nel corso delle manifestazioni, individuandosi nel gruppo organizzato un “moltiplicatore” della violenza individuale e tipizzandosi così la cd. “violenza di piazza organizzata” come delitto autonomo, contro l'ordine pubblico.
Il primo comma della norma di nuovo conio delinea la fattispecie base, della quale sono individuati:
• il contesto (la condotta avviene nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico);
• l’autore (l'autore partecipa a un gruppo di almeno cinque persone che opera in modo organizzato, anche occasionalmente, sicché risulta sufficiente un coordinamento minimo, anche nato durante il presidio/corteo);
• le specifiche condotte (uso illegittimo o lancio di bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, ovvero lancio di razzi, fuochi artificiali, petardi, strumenti in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti);
• la concretezza del pericolo nei confronti delle persone (la condotta deve determinare il concreto pericolo per l'incolumità delle persone);
• l’evento di danno alle cose (si tratta, pertanto, di una fattispecie che, in relazione al tipo di offesa arrecata ai beni giuridici tutelati dalla norma penale, appare “ibrida”, tenendo insieme sia elementi di pericolo concreto che di danno);
• la clausola di riserva (“salvo che il fatto non costituisca più grave reato”);
• il trattamento sanzionatorio (la pena della reclusione da due a cinque anni e della multa da 10.000 a 20.000 euro).
Il secondo comma include un’aggravante ad effetto speciale, con aumento di pena da un terzo alla metà, per il caso in cui gli autori siano travisati ovvero per il caso in cui il lancio o l'uso degli oggetti colpisca infrastrutture energetiche, di trasporto o di telecomunicazione, altri servizi pubblici, o beni destinati a funzioni pubbliche, a pubblico servizio o esposti alla pubblica fede, mentre il terzo comma prevede una fattispecie autonoma di reato che punisce con la pena della reclusione da quattro a dodici anni chi organizza o promuove la formazione del gruppo, e chi incita o istiga alle condotte di violenza collettiva, anche tramite strumenti informatici o telematici come social network, chat e sistemi di intelligenza artificiale-IA.
Il quarto comma stabilisce invece che, se dalle condotte di violenza organizzata derivano lesioni, le pene previste per i reati di lesioni personali semplici, gravi e gravissime, di lesioni personali ai soggetti qualificati di cui all’articolo 583-quater del codice penale, come gli ufficiali e agenti di polizia, nonché di deformazione permanente del viso, aumentano da un terzo alla metà.
Nella seguente tabella, sono compendiati struttura e contenuto del nuovo art. 420-bis del codice penale:
Art. 420-bis c.p.
“Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche”
| Fattispecie |
Pena |
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Ipotesi base (primo comma):
Lancio o utilizzo illegittimi, nel corso di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico e nell’ambito di un gruppo organizzato anche occasionalmente di almeno 5 persone, di bastoni, mazze, oggetti atti ad offendere, fuochi artificiali, petardi, razzi, gas fumogeni o urticanti etc., determinando un concreto pericolo per l’incolumità personale e cagionando danni alle cose
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Reclusione da 2 a 5 anni e multa da 10.000 a 20.000 euro |
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Ipotesi aggravate (secondo comma):
a) travisamento
b) lancio o utilizzo illegittimo di oggetti e strumenti atti ad offendere contro infrastrutture energetiche, di trasporto, di telecomunicazione, beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche (ad es. uffici/comandi e veicoli delle Forze di polizia)
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Reclusione da 2 anni e 8 mesi a 7 anni e 6 mesi + multa da 13.333 euro a 30.000 euro |
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Ipotesi ad hoc (terzo comma) per chi organizza, promuove la formazione dei gruppi organizzati oppure incita o istiga alla commissione delle condotte incriminate, anche tramite piattaforme social, reti telematiche e sistemi di IA
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Reclusione da 4 a 12 anni |
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Ulteriore ipotesi (quarto comma) se le condotte di lancio o utilizzo di oggetti atti ad offendere, commesse nell’ambito di un gruppo organizzato e nel corso della manifestazione pubblica, cagionano lesioni personali
(per il personale delle Forze di polizia, viene in rilievo l’art. 583-quater, primo comma, c.p.)
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Le pene per i delitti di lesioni personali di cui agli artt. 5826, 5837, 583-quater8 e 583-quinquies9 c.p. sono aumentate da un terzo alla metà10. |
Il comma 5 dello stesso art. 1 chiarisce il regime di procedibilità d’ufficio per le lesioni personali lievi o lievissime agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, di cui all’art. 583-quater, primo comma, c.p., risolvendo così alcune divergenze interpretative sorte sul punto in sede dottrinale e giurisdizionale.
Al comma 6 si prevede l’introduzione di una nuova ipotesi di danneggiamento aggravato in quanto commesso da un gruppo organizzato (articolo 635.1 del codice penale).
L’intervento mira ad ampliare la risposta penale contro le condotte di danneggiamento di cui all’articolo 635, primo11, secondo12 e terzo comma13 del codice penale, prevedendo che le stesse, laddove poste in essere da un gruppo organizzato, anche occasionalmente, di almeno cinque persone, siano punite con aumento di pena da un terzo alla metà, come mostrato dalla seguente tabella:
Danneggiamento
(art. 635 c.p.) |
Danneggiamento aggravato commesso da un gruppo organizzato
(nuovo art. 635.1 c.p.) |
| ▪ Primo e secondo comma: reclusione da 6 mesi a tre anni |
→ reclusione da 8 mesi a 4 anni e 6 mesi |
| ▪ Terzo comma, primo periodo: reclusione da 1 a 5 anni e multa fino a 10.000 euro |
→ reclusione da 1 anno e 4 mesi a 7 anni e 6 mesi, e multa fino a 15.000 euro |
| ▪ Terzo comma, secondo periodo: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e multa fino a 15.000 euro |
→ reclusione da 2 anni a 7 anni e 6 mesi, e multa fino a 22.500 euro. |
L’articolo 2 modifica l’articolo 382-bis del codice di procedura penale, estendendo l’arresto in flagranza differita ai delitti di devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità, violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche e danneggiamento commesso da un gruppo organizzato, di cui agli articoli 419, 420, 420-bis e 635.1 del codice penale.
Si rammenta, al riguardo, che l’art. 382-bis c.p.p. non esaurisce la gamma di norme procedurali in materia di “arresto differito”.
Infatti, oltre a quanto previsto da normative speciali o di settore, come le manifestazioni sportive (cfr. art. 8, comma 1-bis e 1-ter, della legge n. 401 del 1989) e l’immigrazione (v. art. 14, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998), per le manifestazioni pubbliche e i “luoghi-chiave” del contesto urbano non può trascurarsi il disposto dell’art. 10, comma 6-quater14, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, in materia di sicurezza delle città.
In forza di tale comma 6-quater, infatti, la “flagranza differita” opera anche nel caso di delitti commessi con violenza alle persone o sulle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p., nonché di lesioni al personale di polizia e di danneggiamenti cagionati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.
Il prospetto in calce è utile per riepilogare le diverse ipotesi di flagranza differita che potrebbero venire in rilievo nell’ambito di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in altre “occasioni pluralistiche”.
Flagranza differita
| Art. 382-bis, comma 1.1, c.p.p., come modificato dall’art. 2 del D.L. n. 190/2026 |
Art. 10, comma 6-quater, D.L. n. 14/2017 |
Art. 8, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 401 del 1989 |
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▪ delitti di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.), attentato a impianti di pubblica utilità (art. 420), violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche (art. 420-bis)15 e danneggiamento commesso da un gruppo organizzato (art. 635.1)
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▪ reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale16;
▪ delitti di cui agli articoli 583-quater (lesioni agli operatori di polizia o sanitari) e 635, terzo comma(danneggiamento), del codice penale, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
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▪ reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;
▪ reati di cui agli artt. 6, commi 1 e 6, 6-bis, comma 1, e 6-ter, della stessa legge “401”;
▪ reato di cui all'articolo 2, comma 117, del decreto-legge n. 122/1993, conv. dalla legge n. 205/1993 (cd. “legge Mancino”).
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Con l’articolo 3 sono state apportate alcune significative modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, il codice del processo penale minorile.
Dal punto di vista degli interventi di contenimento del rischio di comportamenti illeciti da parte di minori, si segnala l’espresso richiamo applicativo del citato art. 382-bis c.p.p. in materia di arresto differito, apportando anche integrazioni al regime cautelare e, conseguentemente, dell’arresto in flagranza dei minori18: sia estendendo la possibilità di applicare misure pre-cautelari e cautelari anche ai reati di nuova introduzione di cui agli articoli 420-bis (violenza organizzata nelle pubbliche manifestazioni) e 635.1 (danneggiamento commesso da un gruppo organizzato) del codice penale, sia allargando agli ultrasedicenni le presunzioni di idoneità della misura cautelare più gravosa prevista per gli adulti.
Per effetto delle novelle introdotte, pertanto, per il nuovo delitto di “violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche” – in tutte le sue declinazioni - e per la fattispecie aggravata di “danneggiamento commesso da un gruppo” sarà consentito19 l’arresto in flagranza – anche “differita” – dei minori imputabili.
L’articolo 4 interviene sull’articolo 110 dell’ordinamento giudiziario, di cui al R.D. n. 12 del 1941, per fronteggiare eventi impattanti sull’ordine pubblico che possano determinare, o abbiano già determinato, un numero rilevante di arresti in flagranza. In tali circostanze, l’applicazione temporanea presso l’ufficio competente di magistrati provenienti da altri uffici è disposta entro 24 ore dalla richiesta del dirigente, senza attendere il parere del Consiglio giudiziario. La richiesta e il provvedimento sono comunque trasmessi a quest’ultimo per le valutazioni di competenza.
Tale procedura accelerata e semplificata mira a garantire la decisione sulle convalide degli arresti nei termini previsti dalla legge.
2. Sanzioni amministrative pecuniarie e ingiunzione di pagamento per danni da condotte illecite
L’articolo 5 introduce importanti misure relative alle conseguenze economiche delle condotte illecite commesse dai minorenni, in particolare nel corso di pubbliche manifestazioni.
Innanzitutto, si prevede che se un minore, anche non imputabile, partecipa alla commissione di fatti costituenti uno o più reati di cui al sopra citato articolo 10, comma 6-quater, del ridetto decreto-legge n. 14/201720, oppure di cui ai ripetuti articoli 419, 420, 420-bis e 635.1 del codice penale, il genitore sia soggetto all’applicazione, da parte del Prefetto, di una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro, che sale da 1.000 a 2.000 euro in caso di reiterazione. Il genitore può liberarsi provando di non aver potuto impedire il fatto, secondo lo schema dell'articolo 2048 del codice civile.
Il procedimento sanzionatorio segue la legge n. 689 del 1981. Si prevede inoltre che in caso di reiterazione il Prefetto possa altresì segnalare al Tribunale per i minorenni l'opportunità di progetti di sostegno alla funzione educativa.
Considerata l’assoluta attualità e rilevanza, anche per i profili di ordine e sicurezza pubblica, della “questione minorile”, appare utile ricapitolare le misure sanzionatorie introdotte con il decreto n. 123/2023 (cd. “decreto Caivano”), incrementate dal D.L. n. 23 del 2026 (il “pacchetto sicurezza 2026”) e da ultimo irrobustite dal decreto in oggetto, a carico degli esercenti la responsabilità genitoriale per contegni illeciti tenuti dai figli minori21:
D.L. n. 123/2023
(“decreto Caivano”) |
D.L. n. 23/2026
(“decreto sicurezza 2026”) |
D.L. n. 190/2026 |
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Art. 5
↓
○ Minori 12-14 (commi 5-8): sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro al genitore se il figlio minore non imputabile viene ammonito dal Questore per la commissione di un delitto punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, o di uno dei seguenti reati: lesioni personali; rissa non aggravata; violenza privata; minaccia grave o aggravata; violazione di domicilio; furto; danneggiamento; uccisione o maltrattamento di animali;
○ Minori 14-18 (commi 2-4-bis): sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro al genitore se il figlio minore, già ammonito dal Questore per aver commesso taluno dei reati di percosse, lesioni, violenza privata, minaccia e danneggiamento, ricommette uno dei predetti reati.
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Art. 4-ter, legge n. 110/1975
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Sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro al genitore se il figlio minore commette uno dei reati di porto d’armi o di oggetti atti ad offendere (artt. 4 e 4-bis, legge n. 110/1975).
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Art. 5
↓
Sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro al genitore se il figlio minore, anche non imputabile, partecipa alla commissione di uno o più dei delitti di cui all’art. 10, comma 6-quater, D.L. n. 14/2017, o dei delitti di cui all’art. 419, 420, 420-bis e 635.1, c.p., salvo che il genitore provi di non aver potuto impedire il fatto.
La sanzione raddoppia (da 1.000 a 2.000 euro) se il minore reitera la condotta illecita, fatta sempre salva la prova liberatoria per il genitore.
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Fin qui, tuttavia, la disposizione in parola avrebbe carattere non tanto innovativo quanto piuttosto ampliativo e specificativo delle misure pecuniarie a carico dei genitori già introdotte dai summenzionati decreti “Caivano” e “Sicurezza 2026”.
In realtà, la vera novità dell’art. 5 in commento riguarda le ulteriori, possibili istanze risarcitorie per i danni prodotti dal minore con la commissione di uno dei reati su indicati.
Si prevede, infatti, che con l'ordinanza-ingiunzione il Prefetto possa intimare al genitore il risarcimento dei danni causati a beni di Stato, Regioni ed Enti locali, da liquidare sulla base degli atti. A questa autonoma ordinanza è ammessa opposizione dinanzi al Tribunale, con il rinvio all'articolo 32, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, e con la previsione che l’opposizione va introdotta nei confronti dell’Ente danneggiato.
In favore del privato danneggiato, invece, si amplia lo strumento del ricorso per decreto ingiuntivo, consentendo di adottarlo in forza delle prove costituite dall'ordinanza prefettizia sopra citata, degli atti su cui la stessa si fonda e di una consulenza tecnica di parte per la stima dei danni.
Per questa via, da un lato si prosegue nella responsabilizzazione dei genitori dei minori in relazione ai quali sono state accertate le specifiche condotte criminose, e, dall’altro, si introduce un’ipotesi di responsabilità propria degli stessi genitori per una condotta omissiva (omessa o insufficiente vigilanza, che costituisce il presupposto di uno scorretto esercizio della responsabilità educativa), in ordine ai danni arrecati dai figli minori a beni pubblici e beni privati.
3. Misure e strumenti di prevenzione.
Ciò posto sulle norme in materia penale, sostanziale e processuale, nonché in tema di sanzioni amministrative e di risarcimenti, legate tra loro dal filo conduttore delle pubbliche manifestazioni, si evidenzia che nel decreto-legge in illustrazione sono presenti anche disposizioni, gli articoli 6 e 7, che rafforzano gli strumenti di prevenzione e di intervento delle Autorità di P.S. e degli operatori di polizia.
a) Avviso orale con divieto di radunarsi
L’articolo 6, innanzitutto, interviene sull’art. 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), al fine di introdurre una nuova e specifica ipotesi di avviso orale con divieto di radunarsi in determinati luoghi pubblici o aperti al pubblico, al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione nei confronti di condotte plurisoggettive (almeno 5 persone), in particolare “di gruppo”, in contesti di aggregazione pubblica, caratterizzate da intimidazione, grave molestia o violenza su persone o cose, e in grado di perturbare la libera e pacifica fruibilità dei predetti luoghi e di determinare una situazione di concreto pericolo per la sicurezza, al contempo incidendo anche sul livello di insicurezza percepita.
L’intervento si colloca nel quadro delle misure di prevenzione personali applicate dal Questore, in cui l’articolo 3 già comprende l’avviso orale “semplice” (commi 1-3 bis) e l’avviso orale “aggravato” dal divieto di possesso o utilizzo di specifici beni e strumenti (commi 4 e 5), nonché – tramite proposta al Tribunale – dai divieti di utilizzo di cellulari, piattaforme telematiche e servizi informatici (commi 6-bis, 6-ter e 6-quater).
La disposizione di nuova introduzione è costituita dal comma 5-bis del suddetto articolo 3, che consente al Questore, per motivi di sicurezza22, di disporre l’avviso orale con divieto di radunarsi con una o più persone che hanno tenuto condotte intimidatorie, gravemente moleste o violente contro persone o cose in luogo pubblico o aperto al pubblico, nei confronti di soggetti – anch’essi implicati nelle condotte anzidette e - già destinatari, nei cinque anni precedenti, di talune misure di prevenzione (avviso orale o foglio di via, nonché le varie fattispecie di “dacur” o “daspo urbano” previste dagli artt. 10, 13 e 13-bis del decreto-legge n. 14 del 2017, in materia di sicurezza delle città), ovvero di pregresse condanne, anche non definitive, per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico.
I luoghi in cui vige il divieto di radunarsi sono specificamente individuati dall’Autorità di pubblica sicurezza in ragione delle esigenze di prevenzione, anche limitatamente a determinate fasce orarie, per una durata non superiore a 1 anno, e con l’individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento.
Ulteriori modifiche sono apportate al comma 6 dello stesso art. 3 del Codice antimafia, a fini di coordinamento, in materia di opposizione giudiziaria al divieto, con il nuovo comma 5-bis, nonché all’art. 76 per la sanzione penale connessa alla violazione del divieto (reclusione da 1 a 3 anni e multa da 1.549 a 5.164 euro).
Anche questa nuova misura interdittiva è espressamente applicabile ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, con la procedura di cui al comma 3-bis dello stesso art. 3, ai sensi del quale il Questore deve convocare il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, e il provvedimento deve essere comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minorenne.
Rispetto alla disciplina previgente, che non contempla un divieto di radunarsi collegato all’avviso orale, la disposizione di cui all’art. 6 mira in definitiva a colmare un vuoto relativo alle situazioni in cui la pericolosità deriva in modo qualificato dalla presenza di più soggetti minacciosi, molesti o turbolenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e dalla dinamica di gruppo che in alcuni casi favorisce e rafforza atteggiamenti aggressivi od ostili o il compimento di atti violenti o comunque illeciti.
b) “Fermo preventivo”
L’articolo 7 aggiunge invece un “nuovo” comma 3-ter all’art. 11-bis23 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, estendendo l’ambito applicativo dell’istituto dell’accompagnamento e del trattenimento presso gli uffici e comandi di polizia (cd. “fermo di prevenzione” o “fermo preventivo”, già previsto dal comma 1 dello stesso art. 11-bis nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico) anche nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione di reati idonei a turbare l’ordine e la sicurezza pubblica in “luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone”, quali possono essere, a titolo di esempio e senza pretese di esaustività, trattandosi di una locuzione contingente, dinamica ed “elastica”, le aree interessate dai fenomeni della cosiddetta “movida”, i luoghi turistici e i siti culturali, le vie e i centri commerciali, le stazioni e i nodi di trasporto, i parchi e le aree verdi, le zone destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli o su cui insistono servizi pubblici.
La facoltà di accompagnamento e di trattenimento negli uffici di polizia a fini preventivi, quindi, potrà essere esercitata, ricorrendo i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal suddetto comma 3-ter, anche al di fuori dello specifico contesto funzionale e spazio-temporale dei servizi di OP in occasione di pubbliche manifestazioni.
La finalità dell’intervento è quella di attagliare i controlli di polizia alle esigenze operative più attuali, connesse a luoghi ad alta concentrazione sociale, spesso teatro di fenomeni di devianza e di eventi criminali, rispetto alle quali un’azione preventiva può riuscire ad impedire la commissione di reati.
In linea con quanto previsto dal precitato comma 1 dell’art. 11-bis in materia di fermo nelle pubbliche manifestazioni, il “nuovo” comma 3-ter può trovare applicazione, sul piano subiettivo, nei confronti di soggetti, anche minorenni, rispetto ai quali, sulla base di specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti da punta o da taglio, bastoni, mazze o altri oggetti atti ad offendere, petardi, razzi e altri materiali esplodenti, gas fumogeni o urticanti, caschi, passamontagna od ulteriori mezzi che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona, oppure dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, ovvero per i delitti di spaccio e d’associazione a delinquere in materia di stupefacenti e per il nuovo delitto di “violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche” (art. 420-bis c.p.), commessi nel corso dei cinque anni precedenti, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza.
La durata del trattenimento, per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento degli accertamenti di polizia e comunque non oltre le 12 ore24, è la medesima prevista per il vigente “fermo di prevenzione” nelle pubbliche manifestazioni.
Restano, inoltre, integralmente applicabili le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 3-bis del sopra citato articolo 11-bis, concernenti le modalità di esecuzione della misura e le ulteriori garanzie previste a tutela dell'interessato, in particolare se di minore età.
Conseguentemente, anche nella nuova ipotesi di accompagnamento e trattenimento preventivo:
➢ dell’ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e dei relativi presupposti è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che questi non ricorrono, ordina il rilascio della persona accompagnata (comma 2 dell’art. 11-bis);
➢ al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto (comma 3, ibid.);
➢ qualora l’accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le notizie suddette sono date al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono informati senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresì invitati a presentarsi presso gli Uffici/Comandi di polizia per prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio (comma 3-bis, ibid.).
Di seguito, una tabella che sintetizza le note fondamentali delle due tipologie di “fermo preventivo”:
Art. 11-bis, comma 1,
D.L. n. 59/1978 |
Art. 11-bis, “nuovo” comma 3-ter,
D.L. n. 59/1978 |
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❖ Ambito applicativo: servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
❖ Presupposti: soggetti, anche minori, rispetto ai quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto (desunti anche dal possesso di oggetti, materiali o strumenti atti ad offendere o da precedenti penali o segnalazioni di polizia negli ultimi 5 anni per taluni reati indicati nel comma 1), sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.
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❖ Ambito applicativo: specifiche operazioni di polizia volte alla prevenzione di reati che turbano l’ordine e la sicurezza pubblica in “luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone”;
❖ Presupposti: soggetti, anche minori, rispetto ai quali, in relazione specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto (desunti anche dal possesso di oggetti, materiali o strumenti atti ad offendere o da precedenti penali o segnalazioni di polizia negli ultimi 5 anni per taluni reati indicati nel comma 3-ter), sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza.
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La durata del trattenimento (non oltre le 12 ore) e le comunicazioni all’A.G.
(nonché, per i minori, ai genitori) sono le stesse per le due tipologie di fermo. |
4. Potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio
L’articolo 8 dispone il potenziamento del contingente militare impiegato per rafforzare il controllo nella città di Milano.
In estrema sintesi, viene incrementato il contingente di personale delle Forze armate di 500 unità fino al 31 dicembre 2026, con il rinvio alle disposizioni ordinamentali e funzionali già vigenti in materia di impiego dei militari e di svolgimento delle relative attività25, e con le autorizzazioni previste, rispettivamente, per il Ministero della Difesa a operare in deroga alle ordinarie disposizioni del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), e per il finanziamento della spesa (stimata in 4.933.831 euro), necessarie a far fronte alle esigenze derivanti dall’implementazione della disposizione in discorso.
L’articolo 9, infine, disciplina l’entrata in vigore del provvedimento, vigente a partire dall’odierna data del 23 ottobre 2026, e la rituale presentazione alle Camere per la conversione in legge.
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Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza e le iniziative di rispettiva competenza, anche ai fini della proposizione di eventuali interventi emendativi da inserire nel provvedimento di conversione in legge.
Originale firmato agli atti
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Casaccio
1 Resta quindi possibile dimostrare che il minore non possedeva la capacità necessaria al momento del fatto.
2 Oltre alla già menzionata fattispecie di devastazione e saccheggio aggravata dalla commissione durante una pubblica manifestazione, si ricordano ex multis i delitti di violenza, minaccia (art. 336 c.p.) e resistenza (art. 337) a pubblico ufficiale, aggravati ai sensi dell’art. 339 c.p., se commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, da persone travisate o armate oppure mediante il lancio o l’utilizzo di oggetti atti ad offendere, in modo da creare pericolo alle persone, il delitto di danneggiamento (art. 635 c.p.), aggravato se compiuto in occasione di una pubblica manifestazione (terzo comma), o di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, primo comma, n. 1), c.p..
Ulteriori fattispecie aggravate dalla costanza di una pubblica manifestazione che possono richiamarsi sono l’interruzione di pubblico ufficio/servizio (art. 340 c.p.) e il porto d’armi da sparo, esplosivi, aggressivi chimici, coltelli, altri strumenti da punta o da taglio od oggetti atti ad offendere (cfr. artt. 4 e 7 della legge n. 895/1967, e artt. 4, quarto comma, e 4-bis, comma 2, legge n. 110 del 1975).
3 Art. 5, primo comma, legge n. 152/1975: “È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino”. In caso di violazione del divieto di travisamento nelle pubbliche manifestazioni, è prevista la pena dell’arresto da 2 a 3 anni e dell’ammenda da 2.000 a 6.000 euro.
4 Art. 5-bis, legge n. 152/1975: “[…] chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.” Se invece il lancio o l’utilizzo indebito di oggetti arreca un concreto pericolo per l’integrità delle cose, è prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni.
Lo stesso art. 5-bis, peraltro, fa salvo quanto previsto dalla legge n. 401 del 1989 in materia di manifestazioni sportive, con particolare riferimento agli artt. 6-bis e 6-ter, concernenti, rispettivamente, il “lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo”, e il “possesso di artifizi pirotecnici” in occasione delle predette competizioni.
5 v. nota 2.
6 Lesioni personali lievi e lievissime.
7 Lesioni personali gravi e gravissime.
8 Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri.
9 Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.
10 Attualmente, il delitto di lesioni personali agli ufficiali e agenti di polizia (art. 583-quater, primo comma, c.p.), è così punito:
- Lesioni semplici: da 2 a 5 anni
- Lesioni gravi: da 4 a 10 anni
- Lesioni gravissime: da 8 a 16 anni.
Per effetto dell’aumento di pena da un terzo alla metà previsto dal quarto comma dell’art. 420-bis c.p., diventerebbe:
➢ Lesioni semplici: da 2 anni e 8 mesi a 7 anni e 6 mesi;
➢ Lesioni gravi: da 5 anni e 4 mesi a 15 anni;
➢ Lesioni gravissime: da 10 anni e 8 mesi a 24 anni.
11 Danneggiamento semplice.
12 Danneggiamento commesso, tra gli altri, su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici.
13 Danneggiamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 635, terzo comma, primo periodo). Se il danneggiamento durante le manifestazioni è commesso con violenza alla persona o con minaccia, la pena è aumentata (art. 635, terzo comma, secondo periodo).
14 Art. 10, comma 6-quater, D.L. n. 14/2017: “Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.
15 Si evidenzia, al riguardo, che il richiamo nell’art. 382-bis c.p.p. dell’intero art. 420-bis c.p. ha come corollario l’estensione della flagranza differita a tutte le ipotesi da esso contemplate (fattispecie base e aggravata; fattispecie autonoma per l’organizzatore/istigatore; lesioni aggravate).
16 Ad esempio, molti delitti contro la personalità dello Stato e taluni contro l’incolumità pubblica; la devastazione e il saccheggio; la violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario; l’omicidio; le lesioni al personale sanitario, scolastico o a quello di controllo del trasporto pubblico; il danneggiamento di mobili e strutture sanitarie, alcune ipotesi di furto aggravato, la rapina etc., purché compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, come recita il surriferito comma 6-quater dell’art. 10, D.L. n. 14/2017.
17 Art. 2, comma 1, D.L. n. 122/1993: “Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 258”.
18 In virtù del mero rinvio effettuato dall’art. 16 del d.P.R. n. 448/1988, in materia di arresto in flagranza dei minori, alle ipotesi che consentono l’applicazione della custodia cautelare, disciplinate dall’art. 23.
19 Si ricorda, in proposito, che nel diritto penale minorile italiano l'arresto in flagranza non è mai obbligatorio, ma solo facoltativo.
20 v. nota 15.
21 Tali sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei genitori, si ricorda, sono irrogate dal Prefetto.
22 In coerenza con il modello delle altre misure preventivo-interdittive di competenza del Questore, alcune di esse peraltro espressamente richiamate dalla disposizione in parola (v. artt. 10, 13 e 13-bis del D.L. n. 14/2017), e in aderenza all’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza sui caratteri, sui fini e sui limiti del sistema di prevenzione e delle relative misure, il richiamo dei “motivi di sicurezza” evidenzia che non vi è alcun automatismo tra il comportamento indebito (intimidatorio, molesto o violento) e l’applicazione dell’avviso orale con divieto di radunarsi, dovendosi sempre procedere, come per ogni altra misura di prevenzione, ad una autonoma valutazione discrezionale della pericolosità sociale, attuale e concreta, della persona, come noto di natura tecnica e di struttura bifasica (storica - prognostica).
23 Introdotto dall’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 2026.
24 Fatta salva, ovviamente, l’ipotesi che sulla base degli accertamenti effettuati emergano ulteriori profili di rilevanza giuridica, ad esempio penale, tali da obbligare o facoltizzare l’adozione di atti di polizia giudiziaria o l’applicazione di misure coercitive.
25 v. articolo 1, comma 625, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), e articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008.
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