CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
Capo I
Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
(artt. 624 - 639-bis)
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Articolo 635.1 C.P.
Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato (1)
1. Quando le condotte di cui all'articolo 635, primo, secondo e terzo comma, sono poste in essere da un gruppo organizzato anche occasionalmente di almeno cinque persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
(1) Articolo introdotto per effetto del Decreto Legge 22 ottobre 2026, n. 190 in vigore dal 23.10.2026
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