FOCUS
Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate
DECRETO SICUREZZA 2026 – Dai cortei alle violenze di piazza: nuove fattispecie penali, responsabilità dei minorenni e limiti costituzionali dell'intervento preventivo
Il Governo interviene dopo i gravi disordini di Milano: nuove sanzioni per le violenze collettive, ampliamento degli strumenti di prevenzione e maggiori responsabilità per i minorenni. Le novità annunciate, le conseguenze operative e gli interrogativi sulla tutela delle libertà costituzionali.
21 ottobre 2026
NOTA SULLO STATO DEL PROVVEDIMENTO
Il presente approfondimento esamina le disposizioni del nuovo decreto-legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 20 ottobre 2026, sulla base del comunicato ufficiale n. 193 e delle informazioni rese pubbliche al termine della riunione governativa.
Alla data di redazione non risulta ancora acquisito il testo definitivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni illustrate devono pertanto intendersi come contenuti del provvedimento approvato dal Governo, da verificare rispetto al testo che acquisterà efficacia giuridica con la pubblicazione e l'entrata in vigore.
Le valutazioni formulate nel presente FOCUS hanno natura di primo commento giuridico e non costituiscono indicazioni operative immediatamente applicabili.
1. Premessa – Dalla protesta sociale alle violenze collettive
Il 20 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto-legge contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile, intervenendo a pochi giorni dai gravi episodi di violenza verificatisi durante alcune manifestazioni di protesta contro il carovita e le difficoltà economiche.
Gli avvenimenti che hanno maggiormente richiamato l'attenzione delle istituzioni si sono verificati a Milano, a partire dal 17 ottobre, quando una manifestazione inizialmente riconducibile a rivendicazioni economiche e sociali è stata accompagnata da episodi di particolare gravità: aggressioni alle Forze dell'ordine, lancio di oggetti pericolosi, danneggiamenti, distruzione di vetrine e saccheggi di esercizi commerciali.
Situazioni di tensione sono state segnalate anche in altre città, alimentando il timore che analoghe condotte potessero ripetersi in occasione di ulteriori iniziative pubbliche.
Uno degli aspetti maggiormente evidenziati dalle autorità riguarda il coinvolgimento di persone molto giovani, talvolta minorenni, in azioni collettive caratterizzate da un'elevata aggressività.
Il fenomeno ha posto interrogativi che vanno oltre la tradizionale gestione dell'ordine pubblico: la possibile aggregazione mediante piattaforme digitali, la rapidità nella formazione dei gruppi, l'eventuale assenza di strutture organizzative riconoscibili e la partecipazione di soggetti non necessariamente collegati alle organizzazioni promotrici delle manifestazioni.
Occorre tuttavia distinguere i comportamenti effettivamente accertati dalle ipotesi formulate sulle loro cause. L'eventuale esistenza di una regia organizzativa, di collegamenti strutturati o di forme di coordinamento esterno richiede specifici riscontri investigativi e non può essere desunta automaticamente dalla contemporaneità degli episodi.
Il Governo ha ritenuto che tali fatti rendessero necessario rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione già disponibili, individuando soprattutto nelle violenze collettive e nella criminalità minorile due settori nei quali intervenire con urgenza.
La questione centrale, dal punto di vista giuridico, consiste nello stabilire se le nuove disposizioni siano effettivamente idonee a colpire le condotte violente senza determinare restrizioni sproporzionate nei confronti di chi esercita pacificamente il diritto di manifestare.
2. Il quadro normativo precedente: un sistema di tutela già articolato
Per comprendere il significato delle nuove misure è opportuno ricordare che l'ordinamento italiano dispone già di numerosi strumenti destinati a prevenire e reprimere le violenze commesse durante le manifestazioni pubbliche.
Il Codice penale contempla, tra le altre, le fattispecie di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento, devastazione e saccheggio, oltre alle ipotesi associative e concorsuali eventualmente configurabili.
La disciplina di pubblica sicurezza prevede inoltre disposizioni riguardanti il porto di armi e strumenti atti ad offendere, il travisamento della persona, l'identificazione dei partecipanti e l'impiego di strumenti preventivi in presenza dei relativi presupposti normativi.
Un precedente particolarmente significativo è rappresentato dal decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, che ha già rafforzato alcuni strumenti di prevenzione e intervento delle Forze di polizia.
Tra le misure introdotte nel febbraio 2026 assume particolare rilievo l'accompagnamento e trattenimento preventivo negli uffici di polizia, per un periodo massimo ordinario di dodici ore, nei casi e alle condizioni espressamente disciplinati dalla legge.
Il nuovo intervento governativo del 20 ottobre 2026 si inserisce dunque in una sequenza di provvedimenti legislativi che hanno progressivamente anticipato la soglia dell'intervento preventivo e rafforzato la risposta sanzionatoria nei confronti di determinate condotte ritenute pericolose per la sicurezza pubblica.
Non si tratta, pertanto, della prima introduzione di misure preventive durante le manifestazioni, ma di un ulteriore ampliamento di un sistema già esistente.
3. Il nuovo delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche
La disposizione che ha suscitato maggiore attenzione è quella relativa all'introduzione di una specifica fattispecie penale destinata a contrastare le violenze commesse collettivamente durante le manifestazioni pubbliche.
Secondo quanto illustrato dal Governo, il nuovo delitto riguarda condotte poste in essere nell'ambito di un gruppo di almeno cinque persone, mediante l'utilizzo illegittimo di bastoni, mazze o altri strumenti atti ad offendere, oppure attraverso il lancio di oggetti, petardi, bengala e materiali pericolosi, in presenza di un concreto pericolo per l'incolumità delle persone.
La pena annunciata è la reclusione da due a cinque anni, accompagnata da una sanzione pecuniaria che, secondo le informazioni diffuse, può raggiungere 20.000 euro.
Sono inoltre previste ipotesi di aggravamento del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alle condotte realizzate mediante travisamento e a quelle che interessano infrastrutture o servizi di pubblica utilità.
3.1. La partecipazione al corteo non costituisce, di per sé, reato
Un chiarimento fondamentale riguarda il significato della nuova incriminazione.
La presenza fisica all'interno di una manifestazione, anche quando altri partecipanti pongano in essere comportamenti violenti, non può essere automaticamente equiparata alla partecipazione penalmente rilevante a tali condotte.
La responsabilità penale deve essere accertata individualmente, sulla base degli elementi costitutivi della fattispecie e delle regole generali relative al dolo, al concorso di persone nel reato e alla prova della condotta.
Ne deriva che la semplice vicinanza a soggetti violenti, la condivisione delle rivendicazioni espresse nel corteo oppure la partecipazione a una manifestazione successivamente degenerata non sono, da sole, elementi sufficienti per affermare una responsabilità penale.
Una diversa interpretazione rischierebbe di introdurre forme sostanziali di responsabilità collettiva incompatibili con i principi generali dell'ordinamento.
3.2. Il requisito del gruppo e il concreto pericolo
La previsione di un numero minimo di partecipanti e di condotte concretamente pericolose assume particolare importanza ai fini della delimitazione dell'area penalmente rilevante.
La valutazione giudiziaria dovrà verificare non soltanto l'esistenza del gruppo, ma anche il comportamento attribuito al singolo soggetto, le modalità dell'azione e il pericolo concretamente determinato.
La mera partecipazione numerica a un assembramento non dovrebbe consentire di presumere il concorso nelle azioni delittuose compiute da altri.
Resta da esaminare, una volta disponibile il testo ufficiale, la precisa formulazione del rapporto tra appartenenza al gruppo, condotta materiale e responsabilità individuale.
3.3. L'organizzazione e la promozione dei gruppi violenti
Le informazioni diffuse sul decreto riferiscono inoltre di un autonomo e più severo trattamento sanzionatorio nei confronti di coloro che organizzano o promuovono la formazione di gruppi destinati a realizzare manifestazioni violente, anche mediante strumenti informatici o telematici.
Per tali condotte è stata annunciata una pena della reclusione da quattro a dodici anni.
La distinzione tra organizzazione di una manifestazione legittima e organizzazione finalizzata alla commissione di violenze rappresenta un elemento essenziale.
La promozione attraverso social network, servizi di messaggistica o altri canali digitali non può assumere autonomo significato incriminante in assenza degli ulteriori elementi richiesti dalla fattispecie.
Ciò che deve rilevare è l'eventuale finalizzazione dell'attività organizzativa alla realizzazione delle condotte illecite, non il semplice impiego degli strumenti di comunicazione digitale.
4. L'ampliamento dell'arresto in flagranza differita
Il provvedimento prevede un ulteriore ampliamento delle ipotesi nelle quali è possibile ricorrere all'arresto in flagranza differita, anche per specifiche condotte violente o di danneggiamento commesse durante le manifestazioni.
L'istituto consente, nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, di procedere all'arresto successivamente alla commissione del fatto, quando la condotta e l'identità del responsabile risultino documentate mediante riprese video-fotografiche o altri elementi ammessi dalla disciplina applicabile.
La flagranza differita costituisce un'eccezione rispetto alla nozione ordinaria di flagranza e, proprio per tale ragione, richiede il rigoroso rispetto dei presupposti normativi.
Non deve essere confusa con un generale potere di arrestare una persona in qualsiasi momento successivo alla manifestazione sulla sola base della disponibilità di immagini.
Restano fondamentali la riconducibilità del fatto a una fattispecie per la quale tale modalità è espressamente consentita, l'osservanza dei termini previsti, l'attendibilità degli elementi identificativi e il successivo controllo dell'autorità giudiziaria.
Dal punto di vista operativo, l'eventuale ampliamento dell'istituto attribuisce ulteriore rilievo alla corretta acquisizione e conservazione delle riprese, alla documentazione della provenienza dei filmati e alla precisa individuazione delle condotte attribuite a ciascun soggetto.
5. Il fermo preventivo e la sua estensione ai luoghi affollati
Un altro aspetto significativo riguarda l'estensione degli strumenti di prevenzione già disciplinati dal decreto-legge n. 23 del 2026.
Secondo le comunicazioni successive alla riunione governativa, il nuovo provvedimento amplia l'ambito di applicazione del trattenimento preventivo anche a situazioni caratterizzate da un consistente afflusso di persone, quando ricorrano i presupposti di pericolo individuati dalla legge.
È inoltre annunciata la possibilità di applicare la misura anche a minorenni che abbiano compiuto sedici anni, nei limiti e secondo le condizioni che dovranno essere verificati sul testo definitivo.
5.1. La distinzione tra fermo preventivo e fermo di indiziato di delitto
L'utilizzo dell'espressione giornalistica «fermo preventivo» può generare equivoci.
Occorre distinguere l'accompagnamento e il trattenimento preventivo di pubblica sicurezza dal fermo di indiziato di delitto disciplinato dal Codice di procedura penale.
Il primo è uno strumento amministrativo di prevenzione, strettamente collegato ai presupposti individuati dalla normativa speciale.
Il secondo è una misura precautelare di natura processuale penale, subordinata a specifiche condizioni relative agli indizi di delitto e al pericolo di fuga.
Le due discipline rispondono a finalità differenti e non sono sovrapponibili.
5.2. La necessità di elementi individualizzati
Le misure preventive incidenti sulla libertà personale richiedono particolare attenzione nella valutazione degli elementi concreti posti a fondamento dell'intervento.
Non dovrebbe risultare sufficiente, in assenza di ulteriori circostanze, la semplice presenza in prossimità di una manifestazione o l'appartenenza a una determinata fascia d'età.
La decisione deve trovare fondamento nei presupposti previsti dalla norma, con una motivazione concretamente riferibile al soggetto interessato.
Su questo punto assume rilievo centrale l'articolo 13 della Costituzione, che tutela l'inviolabilità della libertà personale e prevede specifiche garanzie per ogni forma di restrizione.
La compatibilità costituzionale della disciplina dovrà essere valutata anche alla luce della durata del trattenimento, dei poteri attribuiti agli operatori, degli obblighi informativi e del controllo dell'autorità giudiziaria.
6. I minorenni: imputabilità e capacità di intendere e di volere
Tra le novità annunciate figura una modifica della disciplina riguardante l'accertamento della capacità di intendere e di volere dei minorenni che abbiano compiuto quattordici anni.
Il sistema tradizionale, delineato dagli articoli 97 e 98 del Codice penale, distingue il minore di quattordici anni, non imputabile per legge, dal soggetto che abbia compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto, la cui imputabilità dipende dall'accertamento della capacità di intendere e di volere al momento del fatto.
La nuova disposizione, secondo quanto illustrato dal Governo, introduce una presunzione di capacità per il minore ultraquattordicenne, salva la possibilità di dimostrare il contrario.
Una modifica di questa natura inciderebbe significativamente sulla disciplina dell'imputabilità minorile, spostando il punto di partenza della valutazione e rendendo particolarmente rilevante il modo in cui il legislatore intende regolare la prova dell'incapacità.
È però necessario evitare un'equivalenza impropria: la presunzione di capacità non comporta automaticamente la colpevolezza del minorenne e non elimina la necessità di accertare la commissione del fatto, l'elemento soggettivo e gli ulteriori presupposti della responsabilità penale.
La previsione dovrà essere esaminata anche in relazione alle finalità educative e di recupero proprie del sistema penale minorile.
Particolare attenzione meriterà il rapporto con il principio di colpevolezza, con la tutela costituzionale dell'infanzia e della gioventù e con gli strumenti internazionali di protezione dei minori.
7. La responsabilità dei genitori per i comportamenti dei figli
Il decreto contempla ulteriori conseguenze nei confronti dei genitori di minorenni coinvolti in condotte violente durante le manifestazioni.
Secondo le informazioni diffuse, sono previste sanzioni pecuniarie comprese tra 500 e 1.000 euro, con possibilità di aggravamento in caso di reiterazione, ferma restando la distinta questione del risarcimento dei danni.
Il tema richiede di distinguere almeno tre differenti profili:
a) la responsabilità penale personale del minorenne eventualmente imputabile;
b) la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi, secondo i presupposti previsti dall'ordinamento;
c) l'eventuale autonoma responsabilità amministrativa introdotta dal nuovo provvedimento nei confronti dei genitori.
Non si tratta di istituti automaticamente coincidenti.
La responsabilità civile dei genitori, già conosciuta dall'ordinamento, risponde a presupposti diversi rispetto all'irrogazione di una sanzione amministrativa.
Quest'ultima richiede una specifica base legislativa e l'individuazione delle condizioni necessarie per attribuire la violazione al soggetto obbligato.
Una particolare criticità potrebbe emergere qualora la disciplina fosse interpretata come introduzione di una responsabilità automatica dei genitori per qualsiasi comportamento illecito del figlio, indipendentemente dalle condizioni previste dalla norma.
Occorrerà pertanto esaminare attentamente il testo definitivo per individuare il soggetto destinatario della sanzione, il rapporto con la condotta del minore, l'eventuale elemento soggettivo richiesto e le modalità del procedimento sanzionatorio.
8. Il divieto di radunarsi e le ulteriori misure preventive
Il pacchetto approvato dal Governo comprende anche nuove misure rivolte al contrasto di comportamenti intimidatori posti in essere da gruppi di persone, con specifiche previsioni riguardanti i minorenni.
Secondo le anticipazioni, è prevista la possibilità per il questore di adottare provvedimenti di divieto di radunarsi in determinate circostanze, nei confronti di soggetti individuati sulla base dei presupposti stabiliti dalla legge.
La misura è stata collegata, nelle prime comunicazioni, a comportamenti intimidatori posti in essere da gruppi di almeno cinque persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
La valutazione giuridica richiederà di verificare la natura del provvedimento, la sua durata, l'eventuale delimitazione territoriale o temporale, i presupposti soggettivi, le modalità di notificazione e gli strumenti di tutela riconosciuti ai destinatari.
Si tratta di elementi essenziali per distinguere una misura di prevenzione individuale da un divieto generalizzato di riunione, che incontrerebbe limiti costituzionali particolarmente stringenti.
9. Le aggressioni agli operatori e la tutela delle Forze di polizia
Il provvedimento contiene ulteriori disposizioni finalizzate a rafforzare la tutela degli operatori impegnati nei servizi istituzionali.
Tra queste è stata annunciata la procedibilità d'ufficio anche per determinate ipotesi di lesioni personali lievi o lievissime arrecate a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'adempimento delle rispettive funzioni.
La distinzione tra procedibilità a querela e procedibilità d'ufficio assume rilievo pratico.
Nelle fattispecie procedibili d'ufficio, l'esercizio dell'azione penale non dipende dalla presentazione della querela da parte della persona offesa, ferma restando la necessità di accertare tutti gli elementi costitutivi del reato.
La disciplina deve essere tenuta distinta dalle fattispecie di lesioni già assistite da uno speciale trattamento sanzionatorio quando commesse nei confronti di determinate categorie di operatori.
Ulteriore attenzione merita il rapporto tra le nuove disposizioni, il concorso di reati e l'applicazione delle circostanze aggravanti.
10. L'impiego straordinario dei militari a Milano
Tra le misure annunciate figura l'incremento del contingente militare impiegato a Milano, con la destinazione di ulteriori 500 unità fino al 31 dicembre 2026.
La finalità dichiarata è il rafforzamento delle attività di controllo del territorio e di presidio dei luoghi ritenuti maggiormente sensibili.
Secondo le informazioni disponibili, non è stata inserita nel provvedimento la disposizione inizialmente ipotizzata per attribuire ulteriori funzioni di polizia giudiziaria ai militari impiegati nei servizi di sicurezza.
Resta quindi fondamentale distinguere il potenziamento numerico del contingente dall'eventuale ampliamento dei poteri giuridici attribuiti al personale.
L'impiego delle Forze armate in concorso con le autorità di pubblica sicurezza non determina, di per sé, l'automatica attribuzione di competenze diverse da quelle previste dalle disposizioni applicabili.
11. Il diritto di manifestare e i limiti costituzionali
L'esame del nuovo decreto non può prescindere dall'articolo 17 della Costituzione, che riconosce ai cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni in luogo pubblico è previsto il preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
La manifestazione del dissenso costituisce una componente essenziale della partecipazione democratica, anche quando le opinioni espresse siano radicali, impopolari o fortemente critiche nei confronti delle istituzioni.
La tutela costituzionale non si estende, tuttavia, alla commissione di aggressioni, devastazioni, saccheggi o altre condotte penalmente illecite.
La difficoltà consiste nel preservare questa distinzione anche nell'applicazione concreta delle misure di prevenzione e repressione.
11.1. Il rischio di un effetto dissuasivo sulle manifestazioni pacifiche
Una disciplina eccessivamente ampia o formulata mediante presupposti indeterminati potrebbe produrre un effetto dissuasivo sull'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.
Tale rischio, spesso indicato come effetto di raffreddamento dell'esercizio dei diritti, si manifesta quando il timore di subire conseguenze sanzionatorie o restrizioni personali induce i cittadini a rinunciare a partecipare a iniziative pienamente legittime.
Per evitare questo risultato è necessario che le misure siano fondate su criteri sufficientemente precisi, proporzionati e verificabili.
11.2. La responsabilità individuale come principio inderogabile
L'articolo 27 della Costituzione stabilisce il carattere personale della responsabilità penale.
Il principio assume particolare importanza nelle manifestazioni collettive, dove la presenza contemporanea di molte persone non consente di attribuire indistintamente a tutti le azioni compiute da alcuni partecipanti.
La prova della partecipazione individuale alle condotte incriminate rimane quindi un requisito imprescindibile.
11.3. Proporzionalità e necessità delle misure restrittive
L'ampliamento dei poteri preventivi richiede un'attenta valutazione della proporzionalità tra l'esigenza di tutelare l'incolumità pubblica e l'intensità della limitazione imposta ai diritti individuali.
La sicurezza costituisce un interesse pubblico fondamentale, ma la sua tutela deve realizzarsi attraverso strumenti rispettosi della legalità e delle garanzie costituzionali.
La legittimità delle disposizioni non dipenderà soltanto dalle finalità dichiarate, ma anche dalla precisione dei presupposti normativi e dalle modalità concrete della loro applicazione.
12. Le conseguenze operative per gli organi di polizia
Per gli operatori impegnati nella gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, le novità annunciate richiederanno un'attenta ricognizione del quadro normativo vigente.
In particolare, una volta pubblicato il testo definitivo, sarà necessario verificare:
a) gli elementi costitutivi delle nuove fattispecie penali e le relative condizioni di procedibilità;
b) i presupposti dell'arresto in flagranza differita e il suo ambito di applicazione;
c) le condizioni per l'accompagnamento e il trattenimento preventivo, con particolare riferimento ai minorenni;
d) gli obblighi di comunicazione, verbalizzazione e documentazione delle attività compiute;
e) le modalità di acquisizione, conservazione e utilizzazione del materiale video-fotografico;
f) la distinzione tra responsabilità penale individuale, responsabilità civile e sanzioni amministrative;
g) le eventuali disposizioni transitorie e il rapporto con le fattispecie già previste dall'ordinamento.
Un aspetto particolarmente importante riguarda il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole: l'introduzione di nuove incriminazioni non ne consente l'applicazione a fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore.
Occorrerà inoltre evitare automatismi nell'attribuzione delle condotte individuali, soprattutto in situazioni caratterizzate dalla presenza di gruppi numerosi, movimenti disordinati e comportamenti differenti tra i partecipanti.
Per la Polizia locale, il concreto coinvolgimento nelle attività di prevenzione e accertamento dovrà essere valutato secondo le attribuzioni istituzionali, le qualifiche possedute dagli operatori e le modalità di coordinamento stabilite dalle autorità competenti.
L'approvazione del decreto non implica, da sola, un'estensione generalizzata dei poteri di tutte le categorie di operatori di polizia.
13. Le principali criticità del nuovo intervento legislativo
Le finalità dichiarate dal Governo rispondono a esigenze concrete di tutela della sicurezza pubblica e di contrasto a comportamenti che non possono essere considerati espressione legittima del dissenso.
Tuttavia, un'analisi giuridica equilibrata deve considerare anche le possibili criticità del nuovo intervento.
13.1. La sovrapposizione con fattispecie penali esistenti
Una prima questione riguarda il rapporto tra il nuovo delitto di violenza organizzata e le figure criminose già previste dal Codice penale.
Occorrerà chiarire se la nuova norma individui un'offesa realmente autonoma oppure se determini, in alcune situazioni, una parziale sovrapposizione con reati già esistenti.
La questione inciderà sull'applicazione delle regole relative al concorso apparente di norme e al concorso di reati, oltre che sulla proporzionalità complessiva del trattamento sanzionatorio.
13.2. La determinatezza delle condotte incriminate
Il riferimento alla partecipazione a gruppi e al pericolo per l'incolumità pubblica richiede una formulazione sufficientemente precisa per consentire ai destinatari di conoscere preventivamente quali comportamenti siano vietati.
Una nozione eccessivamente generica di partecipazione violenta rischierebbe di affidare all'interpretazione applicativa un margine troppo ampio nella delimitazione della responsabilità penale.
13.3. L'effettiva efficacia deterrente dell'inasprimento sanzionatorio
Un aumento delle pene non garantisce automaticamente la riduzione dei comportamenti illeciti.
L'efficacia preventiva dipende anche dalla capacità di individuare tempestivamente i responsabili, dalla qualità delle attività investigative e dall'effettività della risposta giudiziaria.
Ne deriva che l'inasprimento sanzionatorio dovrebbe essere accompagnato da un adeguato potenziamento delle attività investigative, degli strumenti organizzativi e delle risorse disponibili.
13.4. La posizione dei minorenni
Le modifiche in materia di imputabilità e responsabilità familiare pongono interrogativi particolarmente delicati.
Il contrasto alla criminalità minorile non può essere disgiunto dalla considerazione delle caratteristiche evolutive dell'adolescente e dalle finalità educative proprie del relativo sistema di giustizia.
La risposta repressiva può risultare necessaria in presenza di fatti gravi, ma difficilmente è sufficiente, da sola, ad affrontare fenomeni che possono presentare anche componenti sociali, familiari, educative e culturali.
13.5. Il ricorso allo strumento del decreto-legge
Un'ulteriore questione riguarda la scelta della decretazione d'urgenza.
L'articolo 77 della Costituzione consente al Governo di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi straordinari di necessità e urgenza.
La gravità degli episodi verificatisi costituisce il presupposto politico e fattuale richiamato dall'Esecutivo per giustificare l'intervento immediato.
Resta tuttavia necessario valutare, con riferimento alle singole disposizioni, la coerenza tra le esigenze di urgenza e il contenuto delle misure introdotte, soprattutto quando queste incidano stabilmente su principi fondamentali del diritto penale e minorile.
Il successivo procedimento parlamentare di conversione rappresenterà quindi un passaggio essenziale per approfondire e, se necessario, modificare le scelte normative.
14. L'iter del decreto e le prossime verifiche
Il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento nella seduta del 20 ottobre 2026.
Il successivo percorso istituzionale prevede l'emanazione del decreto-legge da parte del Presidente della Repubblica, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore secondo quanto stabilito dal provvedimento.
Soltanto da tale momento sarà possibile individuare con certezza le disposizioni effettivamente applicabili e la relativa decorrenza.
Ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge deve essere presentato alle Camere per la conversione e perde efficacia sin dall'inizio qualora non venga convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
Durante l'esame parlamentare potranno essere apportate modifiche al testo originario, con possibili conseguenze sulla disciplina delle singole misure.
Per questo motivo, soprattutto nel settore dell'attività operativa di polizia, sarà indispensabile distinguere:
a) le disposizioni già vigenti in forza della normativa precedente;
b) le nuove disposizioni che acquisteranno efficacia con l'entrata in vigore del decreto;
c) le modifiche eventualmente introdotte durante la conversione parlamentare.
Il presente approfondimento dovrà pertanto essere aggiornato dopo la pubblicazione del testo ufficiale e nuovamente verificato al termine dell'iter di conversione.
15. Conclusioni – Sicurezza e libertà: due esigenze da tutelare congiuntamente
Il nuovo decreto sicurezza rappresenta una risposta legislativa immediata ai gravi episodi di violenza che hanno interessato alcune manifestazioni pubbliche nell'ottobre 2026.
Il Governo intende rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione, attribuendo particolare rilievo alle condotte violente organizzate, alla responsabilità dei minorenni e alla tutela delle persone e degli operatori impegnati nei servizi di ordine pubblico.
La finalità di impedire aggressioni, devastazioni e saccheggi appare pienamente coerente con il dovere dello Stato di garantire l'incolumità delle persone, la tutela dei beni e il pacifico esercizio delle libertà individuali.
Resta tuttavia necessario verificare se le singole misure individuate siano formulate in modo sufficientemente preciso, proporzionato e compatibile con le garanzie costituzionali.
Tra gli aspetti favorevoli possono essere individuati il tentativo di contrastare specificamente le violenze collettive, il rafforzamento degli strumenti investigativi e l'attenzione rivolta ai danneggiamenti e alle aggressioni che accompagnano determinati episodi di disordine pubblico.
Tra i profili critici assumono particolare rilievo il rischio di sovrapposizione tra fattispecie penali, l'ampliamento dei poteri preventivi incidenti sulla libertà personale, le modifiche alla disciplina dell'imputabilità minorile e la necessità di impedire interpretazioni che possano coinvolgere indiscriminatamente i partecipanti pacifici alle manifestazioni.
La vera efficacia del provvedimento non potrà essere misurata soltanto attraverso la severità delle pene introdotte, ma anche attraverso la sua capacità di prevenire nuove violenze, individuare i responsabili e garantire un'applicazione rispettosa dei diritti fondamentali.
Non deve essere dimenticato, infatti, che la tutela dell'ordine pubblico e la libertà di manifestazione non costituiscono necessariamente interessi contrapposti.
Al contrario, un sistema efficace di sicurezza pubblica dovrebbe garantire proprio la possibilità di manifestare pacificamente, impedendo che l'azione violenta di pochi comprometta l'esercizio dei diritti riconosciuti alla collettività.
La distinzione tra manifestazione legittima e condotta violenta costituisce, pertanto, il punto di equilibrio sul quale dovrà fondarsi tanto l'interpretazione delle nuove norme quanto la loro concreta applicazione.
Fonti e riferimenti
1. Presidenza del Consiglio dei ministri – Comunicato stampa n. 193 del 20 ottobre 2026.
2. Costituzione della Repubblica italiana, articoli 13, 17, 25, 27 e 77.
3. Codice penale, articoli 97 e 98, e disposizioni riguardanti i delitti contro la pubblica amministrazione, l'incolumità personale e il patrimonio.
4. Legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23.
5. Ministero dell'Interno – Circolare 24 marzo 2026, prot. n. 300/STRAD/1/0000008472.U/2026.
6. Ministero dell'Interno – Circolare 12 maggio 2026, prot. n. 300/STRAD/1/0000013731.U/2026.
a cura di Palumbo Salvatore, Sovrintendente Scelto della Polizia Locale di Milano
Avvertenza
Il presente contributo ha finalità di informazione e approfondimento. Le valutazioni espresse sono riferibili all’autore e non impegnano l’Amministrazione di appartenenza. Per l’applicazione ai singoli casi occorre fare riferimento al testo vigente delle disposizioni e alle pertinenti indicazioni delle autorità competenti.