FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

PATENTI ALBANESI, LA CONVERSIONE RIPARTE IL 2 NOVEMBRE 2026: COSA CAMBIA, COSA RESTA INVARIATO E COSA VERIFICARE SU STRADA

 

Con la Circolare prot. n. 29322 del 30 settembre 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato il perfezionamento del rinnovo dell’Accordo tra Italia e Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione. Il nuovo periodo di efficacia avrà inizio il 31 ottobre 2026 e proseguirà per cinque anni, fino al 30 ottobre 2031.

La novità è di particolare interesse non soltanto per gli Uffici della Motorizzazione Civile e per i titolari di patenti albanesi residenti in Italia, ma anche per gli organi di polizia stradale. Occorre, tuttavia, evitare di sovrapporre due piani distinti: la possibilità amministrativa di convertire la patente e la sua validità per condurre veicoli sul territorio nazionale non coincidono.

 

🔎 Dalla scadenza del precedente Accordo al nuovo rinnovo

La precedente intesa, sottoscritta a Tirana il 17 marzo 2021 e successivamente emendata mediante lo Scambio di Note del 19 ottobre e del 13 dicembre 2021, ha cessato di produrre effetti il 12 luglio 2026. Poiché tale data cadeva di domenica, la Circolare prot. n. 21350 del 10 luglio 2026 aveva consentito agli Uffici della Motorizzazione di ricevere le ultime domande anche lunedì 13 luglio 2026.

Dal giorno successivo si è quindi aperto un periodo nel quale non era possibile accogliere nuove istanze di conversione. Non si è trattato di un’abrogazione definitiva dell’istituto, ma di una sospensione operativa determinata dalla temporanea assenza di un accordo bilaterale efficace. Lo stesso Ministero aveva precisato che le procedure diplomatiche per il rinnovo erano già state avviate.

Il procedimento si è concluso con lo Scambio di Note effettuato a Roma il 7 luglio e il 31 agosto 2026. In applicazione della clausola che differisce l’efficacia di sessanta giorni dalla ricezione della Nota di risposta, il nuovo Accordo entrerà in vigore il 31 ottobre 2026.

 

📅 Perché le domande ripartiranno soltanto il 2 novembre

Il 31 ottobre 2026 cade di sabato e il successivo 1° novembre di domenica. Per questa ragione, pur divenendo giuridicamente efficace il rinnovo dal 31 ottobre, gli Uffici della Motorizzazione Civile potranno riprendere concretamente l’accettazione e la valutazione delle domande da lunedì 2 novembre 2026.

La Circolare prot. n. 29322 del 30 settembre 2026 disciplina anche una situazione transitoria molto specifica: esclusivamente il 2 novembre potranno essere accettate le domande relative a patenti albanesi scadute il 31 ottobre oppure il 1° novembre 2026. La previsione non costituisce una proroga generalizzata delle patenti scadute, ma una misura puntuale collegata alla chiusura degli uffici nei primi due giorni di efficacia dell’Accordo.

 

⚖️ Il rinnovo non modifica le condizioni di conversione

L’Accordo è stato rinnovato senza modifiche. Dal 2 novembre gli Uffici continueranno quindi ad applicare le procedure e le istruzioni già utilizzate durante la vigenza dell’Accordo del 2021. Non nasce un diritto automatico alla conversione di qualsiasi documento che rechi l’intestazione della Repubblica di Albania.

Il fondamento interno dell’operazione rimane l’art. 136 del Codice della strada. La disposizione consente al titolare di una patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato estraneo all’Unione europea o allo Spazio economico europeo e residente in Italia, di chiederne la conversione senza esame soltanto quando ciò sia previsto da una specifica intesa bilaterale e nel rispetto delle condizioni di reciprocità.

Restano pertanto necessari il controllo della validità e dell’autenticità del documento, la corrispondenza del modello e delle categorie agli allegati applicabili, il rispetto delle condizioni stabilite dall’Accordo e la verifica dei requisiti fisici e psichici. Il rinnovo riapre il canale amministrativo, ma non elimina i controlli preliminari né sana documenti privi dei requisiti prescritti.

 

🚗 Conversione e diritto di guidare sono questioni differenti

La sospensione delle conversioni intervenuta dopo il 13 luglio 2026 non ha prodotto, di per sé, una proroga del periodo durante il quale il titolare di patente albanese può guidare in Italia. La circolazione con una patente rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo è disciplinata dall’art. 135 del Codice della strada.

In linea generale, il documento estero consente di condurre i veicoli corrispondenti alle categorie possedute quando è in corso di validità, il titolare non è residente in Italia da oltre un anno ed è presente anche il permesso internazionale di guida oppure una traduzione ufficiale in lingua italiana. Le condizioni devono essere verificate congiuntamente.

Ne consegue che la convertibilità della patente non equivale alla sua utilizzabilità senza limiti temporali. Un documento può essere astrattamente convertibile in forza dell’Accordo bilaterale, ma non risultare più idoneo alla guida in Italia perché è trascorso oltre un anno dall’acquisizione della residenza. Viceversa, una patente può essere ancora utilizzabile per la circolazione entro il primo anno di residenza anche se, in quel momento, la relativa domanda di conversione non può essere ricevuta per la temporanea inefficacia dell’Accordo.

 

👮 I controlli da eseguire su strada

In occasione del controllo di un conducente munito di patente albanese, l’operatore non dovrà limitarsi a verificare che l’Albania compaia nell’elenco degli Stati con i quali esiste un accordo di conversione. Sarà necessario accertare almeno:

– la validità temporale e l’apparente autenticità della patente;

– le categorie di veicoli per le quali il documento abilita alla guida;

– la data di acquisizione della residenza anagrafica in Italia;

– la presenza del permesso internazionale o della traduzione ufficiale, quando richiesti;

– l’eventuale esistenza di provvedimenti di sospensione, revoca o inibizione alla guida sul territorio nazionale.

Quando sia trascorso oltre un anno dall’acquisizione della residenza, occorre distinguere se la patente sia ancora in corso di validità oppure sia scaduta. L’art. 135 del Codice della strada prevede conseguenze differenti nelle due ipotesi e disciplina anche la destinazione del documento ritirato. La mera circostanza che dal 2 novembre 2026 sia nuovamente possibile presentare la domanda di conversione non neutralizza le violazioni eventualmente commesse prima della conversione effettiva.

 

📌 Aspetti positivi e criticità operative

Il rinnovo offre un quadro stabile fino al 30 ottobre 2031, evita la necessità di approntare nuove tabelle di equipollenza e consente di riutilizzare procedure già conosciute dagli uffici. È inoltre positiva la precisazione dedicata alle patenti in scadenza nel fine settimana di entrata in vigore, che impedisce un pregiudizio derivante esclusivamente dal calendario.

La principale criticità riguarda il periodo compreso tra la cessazione degli effetti della precedente intesa e la ripresa delle domande. In tale intervallo diversi interessati possono avere maturato o superato il termine annuale previsto per la circolazione in Italia, senza poter completare la conversione. Il rinnovo dell’Accordo non contiene una sanatoria delle condotte di guida eventualmente poste in essere in violazione dell’art. 135 del Codice della strada e non attribuisce efficacia retroattiva alle future conversioni.

 

Conclusioni

Dal 31 ottobre 2026 tornerà efficace l’Accordo Italia-Albania e dal 2 novembre gli Uffici della Motorizzazione Civile potranno nuovamente ricevere le domande. Il dato operativo essenziale è però un altro: l’Accordo disciplina la conversione, mentre il diritto di guidare in Italia continua a dipendere dalle condizioni stabilite dal Codice della strada.

Per gli uffici occorrerà riprendere le procedure già applicate sotto l’Accordo del 2021; per gli organi di controllo sarà invece indispensabile verificare il documento, la sua validità, la residenza del conducente e il tempo trascorso dal relativo acquisto. Soltanto mantenendo separati questi due livelli sarà possibile applicare correttamente la disciplina ed evitare che il rinnovo dell’Accordo venga impropriamente interpretato come una proroga generalizzata delle patenti albanesi.

 

Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori


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